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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 25860/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Salerno che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del dolo quanto sulla valutazione delle prove, con argomenti coerenti a giustificazione della decisione di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per l'espletamento di una perizia sulla capacità di intendere e di volere, avanzata dal ricorrente e ritenuta coerentemente non giustificata dal riferimento allo stato di astinenza per abuso di sostanze stupefacenti; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto l'assoluta genericità delle doglianze in tema di trattamento sanzionatorio, anch'esso supportato da una motivazione coerente, sorretta da valutazioni congrue, anche in punto di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche concesse in rapporto di equivalenza con la recidiva. rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Salerno che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del dolo quanto sulla valutazione delle prove, con argomenti coerenti a giustificazione della decisione di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per l'espletamento di una perizia sulla capacità di intendere e di volere, avanzata dal ricorrente e ritenuta coerentemente non giustificata dal riferimento allo stato di astinenza per abuso di sostanze stupefacenti; ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto l'assoluta genericità delle doglianze in tema di trattamento sanzionatorio, anch'esso supportato da una motivazione coerente, sorretta da valutazioni congrue, anche in punto di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche concesse in rapporto di equivalenza con la recidiva. rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023
Sentenza Cassazione n. 25860/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris