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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11079/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA]‘nici ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a suo carico per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con logiche argomentazioni con le quali la difesa non si confronta e perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla diversa qualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 489 cod. pen. - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.

Invero non sussiste rapporto di specialità tra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, previsto dall'art. 497-bis cod. pen. e quello di uso di atto falso, di cui all'art. 489 cod. pen., essendo incriminate condotte differenti, quali il possesso e l'uso, e risultando tutelati beni giuridici diversi, quali l'affidabilità dell'identificazione personale e la genuinità del documento, che, pertanto, concorrono (Sez. 2 - n. 40788 del 17/09/2024, Rv. 287156) e il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità è circostanza idonea ad integrare il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. e non quello meno grave di cui al primo comma della stessa norma, attesa la particolare valenza indiziaria della presenza della fotografia del possessore rispetto alla condotta di concorso nella contraffazione (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Rv. 266554); - che il terzo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della 2concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALE 11079 - 26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3031/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 34593/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA]‘nici ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a suo carico per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen.; - che il primo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con logiche argomentazioni con le quali la difesa non si confronta e perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla diversa qualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 489 cod. pen. - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.

Invero non sussiste rapporto di specialità tra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, previsto dall'art. 497-bis cod. pen. e quello di uso di atto falso, di cui all'art. 489 cod. pen., essendo incriminate condotte differenti, quali il possesso e l'uso, e risultando tutelati beni giuridici diversi, quali l'affidabilità dell'identificazione personale e la genuinità del documento, che, pertanto, concorrono (Sez. 2 - n. 40788 del 17/09/2024, Rv. 287156) e il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità è circostanza idonea ad integrare il reato di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. e non quello meno grave di cui al primo comma della stessa norma, attesa la particolare valenza indiziaria della presenza della fotografia del possessore rispetto alla condotta di concorso nella contraffazione (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Rv. 266554); - che il terzo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della 2concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA]‘nici ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a suo carico per il reato di cui all'art.  497-bis cod. pen.; -  che il primo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con logiche argomentazioni con le quali la difesa non si confronta e perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura  degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); -  che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla diversa qualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 489 cod. pen. - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Invero non sussiste rapporto di specialità tra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, previsto dall'art.  497-bis cod. pen. e quello di uso di atto falso, di cui all'art. 489 cod. pen., essendo incriminate condotte differenti, quali il possesso e l'uso, e risultando tutelati beni giuridici diversi, quali l'affidabilità dell'identificazione personale e la genuinità del documento, che, pertanto, concorrono (Sez. 2 - n. 40788 del 17/09/2024, Rv. 287156) e il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità è circostanza idonea ad integrare il reato di cui all'art.  497-bis,  comma 2, cod. pen. e non quello meno grave di cui al primo comma della stessa norma, attesa la particolare valenza indiziaria della presenza della fotografia del possessore rispetto alla condotta di concorso nella contraffazione (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Rv. 266554); -  che il terzo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della 2concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALE   11079 - 26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA]            -  Presidente -        Ord. n. sez. 3031/2026 [OSCURATO:PERSONA]  -  [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    -  Relatore -          R.G.N. 34593/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA]‘nici ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata in primo grado a suo carico per il reato di cui all'art.  497-bis cod. pen.; -  che il primo motivo di ricorso - che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con logiche argomentazioni con le quali la difesa non si confronta e perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura  degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); -  che il secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla diversa qualificazione del fatto nel delitto di cui all'art. 489 cod. pen. - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. Invero non sussiste rapporto di specialità tra il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, previsto dall'art.  497-bis cod. pen. e quello di uso di atto falso, di cui all'art. 489 cod. pen., essendo incriminate condotte differenti, quali il possesso e l'uso, e risultando tutelati beni giuridici diversi, quali l'affidabilità dell'identificazione personale e la genuinità del documento, che, pertanto, concorrono (Sez. 2 - n. 40788 del 17/09/2024, Rv. 287156) e il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità è circostanza idonea ad integrare il reato di cui all'art.  497-bis,  comma 2, cod. pen. e non quello meno grave di cui al primo comma della stessa norma, attesa la particolare valenza indiziaria della presenza della fotografia del possessore rispetto alla condotta di concorso nella contraffazione (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Rv. 273303; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Rv. 266554); -  che il terzo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della 2concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MP.Q.M
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