CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 novembre 1986
Cassazione n. 27981/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/11/1986 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/01/1987 avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c,, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 ottobre 2022 la Corte di appello di Torino: - a seguito del gravame e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. proposti da [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia resa il 9 maggio 2022 dal Tribunale di Lecco all'esito di giudizio abbreviato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha ridotto la pena inflitta allo stesso imputato a un anno e due mesi di reclusione ed euro duecento di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado, che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di furto aggravato perché commesso con violenza sulle cose, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; - ha rigettato il gravame interposto dal Turceac avverso la medesima sentenza, che aveva affermato la responsabilità di quest'ultimo per il medesimo reato e - concesse le circostanza attenuanti generiche con giudizio di equivalenza - lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro centoventi di multa. 2. Nei confronti della sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione: - il difensore del Ramella, che ha denunciato la violazione della legge penale, assumendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato il fatto come furto consumato e richiamando a sostegno le argomentazioni esposte nell'atto di appello; - l'imputato Turceac personalmente, denunciando la manifesta illogicità e la carenza della motivazione rispetto alle doglianza doglianze difensive (in particolare, con riferimento alla misura della pena e all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) e chiedendo che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. - per contrasto con gli artt. 111, comma 7, e 117, comma 1, Cost., 6, par. 3, lett. c), Carta E.D.U. e 48, comma 2, Carta di Nizza - nella parte in cui prevede che «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». 3. Il ricorso del Ramella è inammissibile perché è stato proposto al di fuori delle ipotesi consentite, atteso che: - «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969 - 01); 2 (yr - e nel caso in esame sono stati oggetto di espressa rinuncia ex art. 599-bis cod. proc. pen. tutti i motivi di appello ad eccezione di quelli relativi al trattamento sanzionatorio (cfr. verbale dell'udienza del 13 ottobre 2022). 4. Il ricorso del Turceac è inammissibile perché proposto dall'imputato personalmente. Difatti: - «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); - a fronte delle generiche allegazioni contenute nel ricorso, è sufficiente osservare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già chiarito che «è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272011 - 01; in motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato); - il che rende superfluo dilungarsi per osservare che la questione di legittimità costituzionale comunque non sarebbe rilevante perché le censure mosse dall'imputato alla sentenza di secondo grado sono del tutto prive di specificità, anche nella parte in cui hanno fatto mero rimando ai motivi di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; cfr. pure Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01) e non sono neppure compiutamente riferibili al caso di specie (riportando anzi giurisprudenza relativa all'applicazione della pena su richiesta, che qui non rileva). 5. All'inammissibilità- da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi in capo profili di colpa relativi alle cause di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila i