CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 30112/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza dell’8 ottobre 2025, la Corte di appello di Catanzarorigettava l’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva condannato l’odierno ricorrente per il reato di cui all’art.22, comma 12 d.lgs. n. 286 del 1998; che, per quanto oggi di interesse, la Corteterritoriale riteneva infondato il motivo relativo alla mancata concessione dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. in quanto il lavoratore erastato esposto a pericolo, essendo stato avviato all’attività di manovale,comprendente l’utilizzo di attrezzi, in assenza delle dovute garanzie di legge e inquanto l’imputato era stato già condannato in passato per reati della stessaindole (omesso versamento di contributi INPS e violazione di norme in tema disicurezza sul lavoro);rilevato che, avverso la menzionata sentenza, propone ricorso per cassazione ladifesa del ricorrente censurando la decisione sotto il profilo del mancatoriconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., peravere travisato la prova. Osserva che il lavoratore è stato colto nell’atto dicompiere mera attività di manovalanza, come la pulizia del cantiere e lospostamento di materiali edili, senza l’utilizzo di attrezzi comportanti particolaririschi e che, in ogni caso, il giudice ha inflitto una pena contenuta nel minimo dilegge concedendo anche le circostanze attenuanti generiche e la sospensionedella pena, così compiendo una valutazione indicativa del fatto che il reato è dimodesta gravità,ritenuto che il ricorso sia inammissibile: le censure sviluppate nei ricorsi sirisolvono, invero, nella sostanziale riproposizione, in sede di legittimità, diargomentazioni difensive, già valutate dai giudici di appello, i quali, conmotivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, ne avevano rimarcato lasostanziale infondatezza. Nessun effettivo travisamento della prova è ravvisabile,in particolare, con riferimento alle mansioni del lavoratore. La Corte territorialeha argomentato sulla situazione di pericolo cui viene esposto il lavoratore quandoviene impiegato senza regolare contratto, per icolo che sussisteindipendentemente dal tipo di attività lavorativa, svolta con o senza attrezzi; contale argomento il ricorrente non si confronta, limitandosi ad obiettare che lemansioni assegnate non richiedono l’uso di attrezzatura pericolosa, senza,tuttavia, cogliere il senso della decisione e superando l’oggetto della tutela dellanorma incriminatrice; ritenuto, peraltro, che il ricorrente non fornisce neancheargomenti confutativi rispetto alla presenza di precedenti per reati della stessaindole, indicativi di una sostanziale “disattenzione” rispetto alle esigenze dellavoratore e al rispetto dei suoi diritti;ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile e che deve essere quindirigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]