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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 maggio 2023

Cassazione n. 23665/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.29562/2016 proposto da. [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] nr. 4 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], e per essa [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al controricorso -controricorrente, ricorrenteincidentale – avverso la sentenza nr 609/2017 della Corte d’Appello di Venezia depositata in data 16/3/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 maggio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Vicenza,[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ora [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la revoca, ex art 67 comma 2 l.f., delle rimesse solutorie affluite, nel l’anno anteriore alla sentenza dichiarativa (emessa il 20.7.1997)sul conto corrente n. 650505/52 intrattenuto dalla società poi fallita presso la [OSCURATO:SOCIETA].

1.1. Nel corso del giudizio di primo grado si costituiva, quale successore a titolo particolare dell’attore, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,assuntore del concordato fal limentare del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il quale veniva estromess o dal giudizio.

2. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e condannava la B anca convenuta alla restituzione de i versamenti solutori eseguiti sul conto a far data dal 1°.2.1997, oltre agli interessi legali e allespese di lite.

3. L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione veniva parzialmente accolto dalla Corte d’Appello di Venezia che , con sentenza del 16/3/2017, riteneva che la scientia decoctionis della convenuta/appellante fosse provata solo a partire dal 9/4/1997 e dichiarava l’inefficacia dei versamenti solutori, per complessivi € 35.532,81, affluiti sul conto corrente da tale data, condannando la Banca al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della suindicata somma, oltreagli interessi legali e alle spese de l doppio grado di giudizio , liquidate tenendo conto di un valore della causa corrispondente alla misura in cui la domandaera stata accolta.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, cui d o B ank , per conto di [OSCURATO:SOCIETA], ha resistito con controricorso col quale ha proposto ricorso incidentale per un motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione degli artt. 115, 116, 132, comma 2, n.4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c., per insanabile contraddittorietà della motivazione, avendo la corte d’appello da un lato affermato che non c’era prova che la B anca avesse a disposizione sin dal febbraio 1997 una bozza del bilancio della società relativo all’esercizio 1996 e dall’altro osservato che « a fine dell’esercizio 1996… verosimilmente la banca aveva effettuato un’istruttoria prima di concedere un’apertura di credito in conto corrente». 1.1 Il motivo è infondato.

1.2. La corte d’appello ha evidenziato, quale elemento di fatto che deponeva per l’erroneità della conclusione del primo giudice secondo cui la scientia decoctionisdell’allora [OSCURATO:SOCIETA] andava fatta risalire al febbraio ’97, che il conto corrente fu acceso da [OSCURATO:PERSONA] nel novembre del ’96 e che contestualmente la Banca concesse alla correntista un’apertura di credito per £ 30.000.000, verosimilmente dopo aver effettuato un’istruttoria sulla base del bilancio dell’esercizio ’95 della stessa, di cui era in possesso ed i cui dati erano positivi e tranquillizzanti, sicché non aveva motivo di ottenere a distanza di pochi mesi un aggiornamento della situazione economico- patrimoniale della società; non v’è dunque alcun contrasto fra tale accertamento e il successivo rilievo dell’assoluto difetto di prova che la Banca fosse venuta a conoscenza dei dati del bilancio dell’esercizio ’96 di [OSCURATO:PERSONA] prima della sua approvazione, avvenuta il

9.4.97. 2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..

Sostiene che la corte d’appello ha violato le norme che presiedono alla valutazione della prova, traendo il convincimento che nel periodo novembre ‘96/aprile ’97 la Banca ignorasse lo stato di insolvenza della società poi fallita dal solo fatto dell’apertura del conto corrente e della contestuale concess ione dell’affidamento, laddove gli elementi istruttori acquisiti in giudizio (delibera 11.10.96 del cda di [OSCURATO:PERSONA] in cui si dava atto delle difficoltà finanziarie della compagine e della necessità di avviare rapporti con altre banche; dichiarazioni rese dal teste dott. [OSCURATO:PERSONA], consulente incaricato di valutare le possibilità di risanamento della società)dimostravano che l’istituto di credito era a conoscenza del negativo andamento della correntista già a partire dalla fine del 1996. 2.1 La censura è inammissibile, perché, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, mira in realtà ad ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, difforme da quella operata dalla corte del merito e insindacabile nella presente sede di legittimità, se non nei limiti segnati dall'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234 ), sempre che, beninteso, non ricorra una anomalia motivazionale, non prospettata dalla ricorrente, che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (nel senso chiarito da Cass. Sez.

U. 7 aprile2014, n. 8053 e da Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8054 ). 2.2 Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr; ex multis, Cass. n. 27686 del 2018 ; Cass., Sez.

U, n. 7931 del 2013;Cass. n. 14233 del 2015 ; Cass. n. 26860 del 2014 ).

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 115, 116, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte erroneamente ritenuto che il dott. [OSCURATO:PERSONA] fosse un teste inattendibile perché smentito dai documenti presentati dalla Curatela, dai quali emergeva che il dott. [OSCURATO:PERSONA], consulente incaricato dalla società insieme a [OSCURATO:PERSONA], aveva informato della crisi economica della società solo le banche principali e non anche la banca odierna controricorrente. 3.1 La censura è inammissibile, in quanto anch’essa volta unicamente ad ottenere una diversa valutazione d ell’esito della prova testimoniale, nonostante l’ampia e logica motivazione con la quale la corte del merito ha escluso l’attendibilità di [OSCURATO:PERSONA].

4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale Unicredit deduce violazione degli artt. 336, 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la corte d’appello posto a suo esclusivo carico le spese del doppio grado del giudizio, nonostante lamaggiore soccombenza d i [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 4.1 Il motivo è infondato. 4.2 Come di recente affermato da questa Corte (Cass.

S.U. n. 32061/022) in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile soltanto in caso di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, e non consente quindi la condanna alle spese della parte vittoriosa. 4.3.D’altro canto il sindacato di questa Corte in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi ( cfr. Cass.8421/2017 e 17291/2021 ). 5.In conclusione devono essere rigettati sia il ricorso principale sia quello incidentale. 51.Avuto riguardo all’esito della controversia, le spese del presente giudizio vanno compensate per un terzo e poste per i rimanenti due terzi a carico della ricorrenteprincipale.

PQM La Corte rigetta il ricorsoprincipale e il ricorso incidentale Compensa per un terzo le spese del presente giudizio e condanna [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla controricorrente i rimanenti due terzi, che si liquidano in € 6.000, oltre ad € 200 per esborsi, Iva e Cap e rimborso forfettario al 15%.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorr ente principale e di quell a incidentale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.29562/2016 proposto da. [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] nr. 4 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], e per essa [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al controricorso -controricorrente, ricorrenteincidentale – avverso la sentenza nr 609/2017 della Corte d’Appello di Venezia depositata in data 16/3/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31 maggio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Vicenza,[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ora [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo la revoca, ex art 67 comma 2 l.f., delle rimesse solutorie affluite, nel l’anno anteriore alla sentenza dichiarativa (emessa il 20.7.1997)sul conto corrente n. 650505/52 intrattenuto dalla società poi fallita presso la [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1. Nel corso del giudizio di primo grado si costituiva, quale successore a titolo particolare dell’attore, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,assuntore del concordato fal limentare del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il quale veniva estromess o dal giudizio. 2. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e condannava la B anca convenuta alla restituzione de i versamenti solutori eseguiti sul conto a far data dal 1°.2.1997, oltre agli interessi legali e allespese di lite. 3. L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione veniva parzialmente accolto dalla Corte d’Appello di Venezia che , con sentenza del 16/3/2017, riteneva che la scientia decoctionis della convenuta/appellante fosse provata solo a partire dal 9/4/1997 e dichiarava l’inefficacia dei versamenti solutori, per complessivi € 35.532,81, affluiti sul conto corrente da tale data, condannando la Banca al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della suindicata somma, oltreagli interessi legali e alle spese de l doppio grado di giudizio , liquidate tenendo conto di un valore della causa corrispondente alla misura in cui la domandaera stata accolta. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, cui d o B ank , per conto di [OSCURATO:SOCIETA], ha resistito con controricorso col quale ha proposto ricorso incidentale per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce violazione degli artt. 115, 116, 132, comma 2, n.4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c., per insanabile contraddittorietà della motivazione, avendo la corte d’appello da un lato affermato che non c’era prova che la B anca avesse a disposizione sin dal febbraio 1997 una bozza del bilancio della società relativo all’esercizio 1996 e dall’altro osservato che « a fine dell’esercizio 1996… verosimilmente la banca aveva effettuato un’istruttoria prima di concedere un’apertura di credito in conto corrente». 1.1 Il motivo è infondato. 1.2. La corte d’appello ha evidenziato, quale elemento di fatto che deponeva per l’erroneità della conclusione del primo giudice secondo cui la scientia decoctionisdell’allora [OSCURATO:SOCIETA] andava fatta risalire al febbraio ’97, che il conto corrente fu acceso da [OSCURATO:PERSONA] nel novembre del ’96 e che contestualmente la Banca concesse alla correntista un’apertura di credito per £ 30.000.000, verosimilmente dopo aver effettuato un’istruttoria sulla base del bilancio dell’esercizio ’95 della stessa, di cui era in possesso ed i cui dati erano positivi e tranquillizzanti, sicché non aveva motivo di ottenere a distanza di pochi mesi un aggiornamento della situazione economico- patrimoniale della società; non v’è dunque alcun contrasto fra tale accertamento e il successivo rilievo dell’assoluto difetto di prova che la Banca fosse venuta a conoscenza dei dati del bilancio dell’esercizio ’96 di [OSCURATO:PERSONA] prima della sua approvazione, avvenuta il 9.4.97. 2 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. e 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Sostiene che la corte d’appello ha violato le norme che presiedono alla valutazione della prova, traendo il convincimento che nel periodo novembre ‘96/aprile ’97 la Banca ignorasse lo stato di insolvenza della società poi fallita dal solo fatto dell’apertura del conto corrente e della contestuale concess ione dell’affidamento, laddove gli elementi istruttori acquisiti in giudizio (delibera 11.10.96 del cda di [OSCURATO:PERSONA] in cui si dava atto delle difficoltà finanziarie della compagine e della necessità di avviare rapporti con altre banche; dichiarazioni rese dal teste dott. [OSCURATO:PERSONA], consulente incaricato di valutare le possibilità di risanamento della società)dimostravano che l’istituto di credito era a conoscenza del negativo andamento della correntista già a partire dalla fine del 1996. 2.1 La censura è inammissibile, perché, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge, mira in realtà ad ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, difforme da quella operata dalla corte del merito e insindacabile nella presente sede di legittimità, se non nei limiti segnati dall'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5 (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1234 ), sempre che, beninteso, non ricorra una anomalia motivazionale, non prospettata dalla ricorrente, che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (nel senso chiarito da Cass. Sez. U. 7 aprile2014, n. 8053 e da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054 ). 2.2 Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr; ex multis, Cass. n. 27686 del 2018 ; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013;Cass. n. 14233 del 2015 ; Cass. n. 26860 del 2014 ). 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 115, 116, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la Corte erroneamente ritenuto che il dott. [OSCURATO:PERSONA] fosse un teste inattendibile perché smentito dai documenti presentati dalla Curatela, dai quali emergeva che il dott. [OSCURATO:PERSONA], consulente incaricato dalla società insieme a [OSCURATO:PERSONA], aveva informato della crisi economica della società solo le banche principali e non anche la banca odierna controricorrente. 3.1 La censura è inammissibile, in quanto anch’essa volta unicamente ad ottenere una diversa valutazione d ell’esito della prova testimoniale, nonostante l’ampia e logica motivazione con la quale la corte del merito ha escluso l’attendibilità di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con l’unico motivo del ricorso incidentale Unicredit deduce violazione degli artt. 336, 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la corte d’appello posto a suo esclusivo carico le spese del doppio grado del giudizio, nonostante lamaggiore soccombenza d i [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 4.1 Il motivo è infondato. 4.2 Come di recente affermato da questa Corte (Cass. S.U. n. 32061/022) in tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile soltanto in caso di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, e non consente quindi la condanna alle spese della parte vittoriosa. 4.3.D’altro canto il sindacato di questa Corte in tema di spese processuali è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi ( cfr. Cass.8421/2017 e 17291/2021 ). 5.In conclusione devono essere rigettati sia il ricorso principale sia quello incidentale. 51.Avuto riguardo all’esito della controversia, le spese del presente giudizio vanno compensate per un terzo e poste per i rimanenti due terzi a carico della ricorrenteprincipale. PQM La Corte rigetta il ricorsoprincipale e il ricorso incidentale Compensa per un terzo le spese del presente giudizio e condanna [OSCURATO:PERSONA] a pagare alla controricorrente i rimanenti due terzi, che si liquidano in € 6.000, oltre ad € 200 per esborsi, Iva e Cap e rimborso forfettario al 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorr ente principale e di quell a incidentale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricors
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