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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21213/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 28 febbraio 2022 che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala in composizione monocratica in data 5 marzo 2021 per il reato di lesioni personali (art.582 cod. pen,) -Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale lamenta il travisamento della prova per inattendibilità e mancanza di riscontri del narrato della persona offesa, articola doglianze in fatto non proponibili in sede di legittimità e come tale è manifestamente infondato.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) -Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del reato (in ragione della asserita incompatibilità tra la condotta contestata e le lesioni patite dalla persona offesa) è generico in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del gravame.

Per giurisprudenza costante sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521). - Considerato che agli stessi rilievi di genericità si espone il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della legittima difesa, avendo motivato la Corte territoriale in ordine all'assenza di fini difensivi dell'azione contestata, come ammesso dallo stesso imputato. - Considerato che il quarto motivo che lamenta la mancata concessione della particolare tenuità del fatto è generico in quanto il diniego è giustificato in sede di merito alla luce della condotta e delle conseguenze che ne sono derivate. - Considerato tuttavia che spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale. (Fattispecie relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all'art.582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice 1 di pace, dall'art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). (Sez.

U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689) - Rilevato che nel caso di specie a seguito dell'assoluzione dal reato di cui al capo A, l'unico reato residuo è quello di lesioni non aggravate giudicate guaribili in giorni cinque con la conseguenza che in siffatte ipotesi devono essere applicate fireee,y9kfle.ae le pene del giudice di pace e la pena della detenzione risulta pena illegale. -Rilevato che la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. - Rilevato che quanto alle spese di parte civile richieste dal difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di persona offesa costituita parte civile ammessa la beneficio del patrocinio a Spese dello Stato, le stesse devono essere liquidate dal giudice del rinvio.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Spese di parte civile al definitivo.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 28 febbraio 2022 che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala in composizione monocratica in data 5 marzo 2021 per il reato di lesioni personali (art.582 cod. pen,) -Considerato che il primo motivo di ricorso, il quale lamenta il travisamento della prova per inattendibilità e mancanza di riscontri del narrato della persona offesa, articola doglianze in fatto non proponibili in sede di legittimità e come tale è manifestamente infondato. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) -Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla sussistenza del reato (in ragione della asserita incompatibilità tra la condotta contestata e le lesioni patite dalla persona offesa) è generico in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del gravame. Per giurisprudenza costante sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521). - Considerato che agli stessi rilievi di genericità si espone il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della legittima difesa, avendo motivato la Corte territoriale in ordine all'assenza di fini difensivi dell'azione contestata, come ammesso dallo stesso imputato. - Considerato che il quarto motivo che lamenta la mancata concessione della particolare tenuità del fatto è generico in quanto il diniego è giustificato in sede di merito alla luce della condotta e delle conseguenze che ne sono derivate. - Considerato tuttavia che spetta alla Corte di cassazione, in attuazione degli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost. il potere, esercitabile anche in presenza di ricorso inammissibile, di rilevare l'illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale. (Fattispecie relativa ad irrogazione della pena detentiva per il reato di cui all'art.582 cod. pen., in luogo delle sanzioni previste, per i reati di competenza del giudice 1 di pace, dall'art. 52, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689) - Rilevato che nel caso di specie a seguito dell'assoluzione dal reato di cui al capo A, l'unico reato residuo è quello di lesioni non aggravate giudicate guaribili in giorni cinque con la conseguenza che in siffatte ipotesi devono essere applicate fireee,y9kfle.ae le pene del giudice di pace e la pena della detenzione risulta pena illegale. -Rilevato che la sentenza impugnata va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. - Rilevato che quanto alle spese di parte civile richieste dal difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di persona offesa costituita parte civile ammessa la beneficio del patrocinio a Spese dello Stato, le stesse devono essere liquidate dal giudice del rinvio. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Spese di parte civile al definitivo. Così deciso
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