CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36507/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso n. 28982- 20 2 1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. semplificata – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Baiamonti, n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “COED” s.r.l. semplificata, in persona del curatorepro tempore. INTIMATO e [OSCURATO:PERSONA] (C.A.P.E.)della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenzadella Corte d’Appello di Brescia n. 1272/20 2 1 , udita la relazione nella camera di consiglio del4 ottobre 202 2 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex art. 6 l.fall. al Tribunale di Brescia la “[OSCURATO:PERSONA]” (C.A.P.E.)della [OSCURATO:SOCIETA] deduceva di esser creditrice della “COED” s.r.l. semplificata e chiedeva dichiararseneil fallimento. 2.La “COED” s.r.l. non si costituiva. 3.Con sentenza del 17.6.2021 il Tribunale di Brescia dichiarava il fallimento. 4.La “COED” s.r.l. proponeva reclamo. Deduceval’insussistenza dei requisiti dimensionali ex art. 1, 2° co., l.fall. Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento. 5.Non si costituiva il curatore del fallimento della “COED” [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” (C.A.P.E.) della [OSCURATO:SOCIETA]. 6.Con sentenza n. 1272 dei 2 9 .9/ 11 .1 0 .20 2 1 la Corte d’Appello di Brescia rigettava il reclamo. Premetteva la corte d’appello che ai fini del riscontro dei requisiti dimensionali assumevano rilevanza i bilanci degli esercizi chiusi al 2020, 2019 e 2018. Indi evidenziava che il conto economico del bilancio della “COED” relativo all’esercizio chiuso al [OSCURATO:DATA_NASCITA] indicava in euro 210.134,00 l’ammontare dei “ricavi delle vendite e delle prestazioni”. Evidenziava dunque che doveva reputarsi senz’altro superato il limite di cui alla lett. b) del 2° co. dell’art. 1 l.fall. 7.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “COED” s.r.l. semplificata ; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivola cassazione.Il curatore del fallimento della “COED” s.r.l. semplificatanon ha svolto difese. Del pari non ha svolto difese la “[OSCURATO:PERSONA]” (C.A.P.E.)della [OSCURATO:SOCIETA]. 8.Ai sensi dell’art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. è stata fissat a l’adunanza in camera di consiglio. 9.Con l’unico motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 , 2° co., lett. b), l.fall. Premette che con il reclamo ha addotto che mai ha superato i limiti dimensionali di cui al 2° co. dell’art. 1 l.fall., avendo a tal fine prodotto le dichiarazioni i.v.a., i bilanci di esercizio regolarmente approvati e depositati e la situazione economico patrimoniale al 17.6.2021 con, a corredo, la relazione redatta dal proprio commercialista di fiducia. Premette altresì cheessa società è stata costituita nel settembre del 2018 ed il primo bilancio di esercizio è stato chiuso al 31.12.2019. Indi d educe che la Corte di Brescia non ha tenuto conto che il bilancio al 31.12.2019 comprende anche quattro mesi dell’anno 2018 e che la durata dell’esercizio exart. 1, 2° co., l.fall. corrisponde all’anno solare. Deduce perciò che la corte d’appello avrebb e dovuto correlare cronologicamente il dato desumibile dal bilancio al 31.12.2019. Deduce segnatamente chenon ha superato la soglia di cui alla lett. b) del 2° co. dell’art. 1 l.fall. sia a riferire i “ricavi lordi” al totale delle voci della lett. A) – “valore della produzione” -del conto economico sia a riferire i “ricavi lordi” alla sola voce –“ricavi delle vendite e delle prestazioni” – di cui al n. 1) della lett. A) del conto economico. 10.Il motivo di ricorso è fondato e meritevole di accogliment o .11.Invero, q uesta Corte spiega che , i n tema di requisiti dimensionali per l’esonero dalla fallibilità dell’imprenditore commerciale, i “ tre esercizi ” antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento, ai sensi dell’art. 1, 2° co., lett. a) e b), l.fall., nel testo novellato dal d.lgs. n. 169 del 2007, devono intendersi come esercizi aventi ciascuno durata annuale, avendo il legislatore ritenuto congrua una valutazione ancorata sempre a tale lasso temporale, salvo che non sia trascorso un periodo inferiore dall’inizio dell’attività dell’impresa (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12963). 12. In questo quadro, ovvero alla stregua del rilievo per cui l’esercizio di riferimento è di durata annuale e l’epoca di costituzione (settembre 2018)della società fallita, ancorché entro il triennio precedente la data – 16.3.2021 - del ricorso di fallimento, non si situa, comunque, entro i dodici mesi precedenti tal ultima data, si accredita la doglianza della ricorrente. Ossia la doglianza -ancorata al rilievo per cui il bilancio chiuso al 31.12.2019 concerne un tempo complessivo di sedici mesi (settembre 2018/31.12.2019) - secondo cui la corte distrettuale avrebbe dovuto ai fini dell’accertamento postulato dalla lett. b) del 2° co. dell’art. 1 l.fall. scorporare il quadrimestre settembre-dicembre 2018 (cfr. ricorso, pag. 6). E secondo cui, su tale scorta, la corte territoriale avrebbe dovuto attendere alle verifiche contabili prospettate dalla ricorrente (cfr. ricorso, pag. 8). 13. In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del motivo di ricorso la sentenza n. 1272 dei 29.9/11.10.2021 della Corte d’Appello di Brescia va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalla massima desunta dalla pronuncia di questa Corte n. 12963/2018 dapprima menzionata. 14.In dipendenza del buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il motivo di ricorso, cassa in relazione e nei limiti dell’accoglimento del motivo di ricorso e rinvia a lla C orte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio de