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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 45784/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Roma, è meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito, a pagina 2 della sentenza impugnata, con corretti argomenti logici e giuridici (v.

Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Onnis, Rv. 279484 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 514 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizz abilità delle dichiarazioni testimoniali rese dall'operante di p.g., si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già proposti in appello e motivatamente respinti dal Giudice alla luce del dato norrnativo (si veda pag. 2), dovendo gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 24 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere esten ore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Roma, è meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito, a pagina 2 della sentenza impugnata, con corretti argomenti logici e giuridici (v. Sez. 2, n. 23781 del 17/07/2020, Onnis, Rv. 279484 - 01); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 514 cod. proc. pen. e la conseguente inutilizz abilità delle dichiarazioni testimoniali rese dall'operante di p.g., si risolve nella pedissequa reiterazione di profili di censura già proposti in appello e motivatamente respinti dal Giudice alla luce del dato norrnativo (si veda pag. 2), dovendo gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] sigliere esten ore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 45784/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris