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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09829/2026

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entata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 2492/16/2022, depositata il 13.06.2022.Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienzapubblica del 14 aprile 2024.Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale, ribadendo leconclusioni rese per iscritto, ha concluso chiedendo di dichiararel’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso;Numero registro generale 2345/2023Numero sezionale 3067/2026Numero di raccolta generale 9829/2026Data pubblicazione 16/04/2026Sentiti, per la ricorrente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, perl’Agenzia delle entrate, l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Milano rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento di irrogazione delle sanzioniT9DIR2I00011/2019, relativo alla violazione per illegittima detrazioneIVA e per dichiarazione IVA con imposta inferiore a quella dovuta, inrelazione all’anno d’imposta 2013;- con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributariaregionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dalcontribuente;- il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;- con ordinanza interlocutoria n. 31062/2024 del 4.12.2024 è statadisposta la rimessione della causa alla pubblica udienza;- il contribuente ha presentato memoria con la quale insiste nelladichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materiadel contendere.[OSCURATO:PERSONA]- Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia la violazionedegli artt. 7 del d.l. n. 269 del 20033 e 9 del d.lgs. n. 472 del 1997,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non averela CTR considerato che le sanzioni amministrative tributarie gravanoesclusivamente sulla persona giuridica contribuente che ha commessol’illecita detrazione dell’IVA, con esclusione della responsabilitàpersonale non solo dei suoi amministratori e dipendenti, ma anchedella responsabilità a titolo concorsuale di eventuali persone fisiche(come il professionista incaricato del visto di conformità) che abbianoconcorso dall’esterno con colpa alla commissione dell’illecito da parteNumero registro generale 2345/2023Numero sezionale 3067/2026Numero di raccolta generale 9829/2026Data pubblicazione 16/04/2026della società, indipendentemente dalla sussistenza di un rapportoorganico tra le medesime persone e la società di capitali in questione,non applicandosi per gli illeciti tributari amministrativi delle personegiuridiche neppure la norma sul concorso dell'extraneus di cui all’art9. del d. lgs. 472/1997, salvo il caso della “società schermo”, chevenga utilizzata come interposto fittizio dalla persona fisica agente,non ricorrente nella specie, essendo stato contestato al contribuentedi avere concorso, con il suo visto di conformità, alla indebitadetrazione dell’IVA, posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dellasua autonoma attività economica d’impresa ed a suo esclusivovantaggio economico; osserva, inoltre, che il legislatore ha previstoper la apposizione di un visto di conformità che si assume“negligente” una sanzione amministrativa tipica, che già colpisce inmodo autonomo la erronea asseverazione dei crediti IVA e che eragià stata irrogata al ricorrente con un separato atto, peraltroimpugnato in separata sede;- in via preliminare, occorre rilevare che il contribuente ha depositatoin data 28.03.2026, con modalità telematiche, l’istanza di estinzionedel processo per cessazione della materia del contendere, dichiarandodi avere presentato domanda di adesione per la definizione agevolatadei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 1, commi 231 –252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater) in relazione alprovvedimento di irrogazione di sanzioni T9DIR2I00011/2019, accoltadall’Agenzia delle entrate – Riscossione, e di avere ad oggiregolarmente pagato le prime sette rate dell’importo dovuto;- con successiva memoria depositata in data 31.03.2016 la difesa delcontribuente ha insistito nella richiesta di estinzione del giudizio percessazione della materia del contendere, precisando di avere saldatointegralmente il debito eseguendo il pagamento di tutte le rate, ancheNumero registro generale 2345/2023Numero sezionale 3067/2026Numero di raccolta generale 9829/2026Data pubblicazione 16/04/2026di quelle non ancora scadute, per il totale di € 3.116,56, come daricevute allegate;- ciò premesso, dalla comunicazione dell’ADER (v. mail del[OSCURATO:DATA_NASCITA] – All. 2), relativa alla domanda di definizione agevolata(cd. rottamazione quater) presentata in data 29.06.2023 (all. 1),risulta che è stata chiesta la rateizzazione dei versamenti degliimporti dovuti in diciotto rate, di cui l’ultima ha la scadenza in data30.11.2027 (Allegato 1);- il contribuente ha prodotto le ricevute di pagamento di tutte le rate,anche di quelle non ancora scadute (All. 2 ricevute rate pagate e All.2 – 8);- con la recente legge n. 108 del 30 luglio 2025, di conversione, conmodificazioni, del decreto - legge n. 84 del 17 giugno 2025, è stataintrodotta la disposizione di cui all’art. 12-bis, che al primo commaprevede che: “Art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica inmateria di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata). -Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli finidell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nelladichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cuial comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con ilversamento della prima o unica rata delle somme dovute e chel'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, daparte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che siaparte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'enteimpositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione previstaNumero registro generale 2345/2023Numero sezionale 3067/2026Numero di raccolta generale 9829/2026Data pubblicazione 16/04/2026dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 odall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n.202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento dellaprima o unica rata”;- sulla base della documentazione depositata dal contribuente ladefinizione si è, dunque, in ogni caso perfezionata e va dichiaratal’estinzione del giudizio le cui spese processuali restano a carico di chile ha anticipate;- tale istanza, formalmente intitolata come “cessazione della materiadel contendere”, è da intendersi anche quale rinuncia al ricorso daparte del ricorrente con adesione per accettazione della partecontroricorrente (cfr. Cass. n. 1915 del 2026);- la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle soledeclaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via deiPortoghesi n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaLombardia n. 2492/16/2022, depositata il 13.06.2022.Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienzapubblica del 14 aprile 2024.Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale, ribadendo leconclusioni rese per iscritto, ha concluso chiedendo di dichiararel’estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso;Numero registro generale 2345/2023Numero sezionale 3067/2026Numero di raccolta generale 9829/2026Data pubblicazione 16/04/2026Sentiti, per la ricorrente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e, perl’Agenzia delle entrate, l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Milano rigettava il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento di irrogazione delle sanzioniT9DIR2I00011/2019, relativo alla violazione per illegittima detrazioneIVA e per dichiarazione IVA con imposta inferiore a quella dovuta, inrelazione all’anno d’imposta 2013;- con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione tributariaregionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dalcontribuente;- il contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo;- l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso;- con ordinanza interlocutoria n. 31062/2024 del 4.12.2024 è statadisposta la rimessione della causa alla pubblica udienza;- il contribuente ha presentato memoria con la quale insiste nelladichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materiadel contendere.[OSCURATO:PERSONA]- Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia la violazionedegli artt. 7 del d.l. n. 269 del 20033 e 9 del d.lgs. n. 472 del 1997,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non averela CTR considerato che le sanzioni amministrative tributarie gravanoesclusivamente sulla persona giuridica contribuente che ha commessol’illecita detrazione dell’IVA, con esclusione della responsabilitàpersonale non solo dei suoi amministratori e dipendenti, ma anchedella responsabilità a titolo concorsuale di eventuali persone fisiche(come il professionista incaricato del visto di conformità) che abbianoconcorso dall’esterno con colpa alla commissione dell’illecito da parteNumero registro generale 2345/2023Numero sezionale 3067/2026Numero di raccolta generale 9829/2026Data pubblicazione 16/04/2026della società, indipendentemente dalla sussistenza di un rapportoorganico tra le medesime persone e la società di capitali in questione,non applicandosi per gli illeciti tributari amministrativi delle personegiuridiche neppure la norma sul concorso dell'extraneus di cui all’art9. del d. lgs. 472/1997, salvo il caso della “società schermo”, chevenga utilizzata come interposto fittizio dalla persona fisica agente,non ricorrente nella specie, essendo stato contestato al contribuentedi avere concorso, con il suo visto di conformità, alla indebitadetrazione dell’IVA, posta in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dellasua autonoma attività economica d’impresa ed a suo esclusivovantaggio economico; osserva, inoltre, che il legislatore ha previstoper la apposizione di un visto di conformità che si assume“negligente” una sanzione amministrativa tipica, che già colpisce inmodo autonomo la erronea asseverazione dei crediti IVA e che eragià stata irrogata al ricorrente con un separato atto, peraltroimpugnato in separata sede;- in via preliminare, occorre rilevare che il contribuente ha depositatoin data 28.03.2026, con modalità telematiche, l’istanza di estinzionedel processo per cessazione della materia del contendere, dichiarandodi avere presentato domanda di adesione per la definizione agevolatadei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 1, commi 231 –252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater) in relazione alprovvedimento di irrogazione di sanzioni T9DIR2I00011/2019, accoltadall’Agenzia delle entrate – Riscossione, e di avere ad oggiregolarmente pagato le prime sette rate dell’importo dovuto;- con successiva memoria depositata in data 31.03.2016 la difesa delcontribuente ha insistito nella richiesta di estinzione del giudizio percessazione della materia del contendere, precisando di avere saldatointegralmente il debito eseguendo il pagamento di tutte le rate, ancheNumero registro generale 2345/2023Numero sezionale 3067/2026Numero di raccolta generale 9829/2026Data pubblicazione 16/04/2026di quelle non ancora scadute, per il totale di € 3.116,56, come daricevute allegate;- ciò premesso, dalla comunicazione dell’ADER (v. mail del[OSCURATO:DATA_NASCITA] – All. 2), relativa alla domanda di definizione agevolata(cd. rottamazione quater) presentata in data 29.06.2023 (all. 1),risulta che è stata chiesta la rateizzazione dei versamenti degliimporti dovuti in diciotto rate, di cui l’ultima ha la scadenza in data30.11.2027 (Allegato 1);- il contribuente ha prodotto le ricevute di pagamento di tutte le rate,anche di quelle non ancora scadute (All. 2 ricevute rate pagate e All.2 – 8);- con la recente legge n. 108 del 30 luglio 2025, di conversione, conmodificazioni, del decreto - legge n. 84 del 17 giugno 2025, è stataintrodotta la disposizione di cui all’art. 12-bis, che al primo commaprevede che: “Art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica inmateria di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata). -Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli finidell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nelladichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cuial comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con ilversamento della prima o unica rata delle somme dovute e chel'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, daparte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che siaparte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'enteimpositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione previstaNumero registro generale 2345/2023Numero sezionale 3067/2026Numero di raccolta generale 9829/2026Data pubblicazione 16/04/2026dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 odall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n.202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento dellaprima o unica rata”;- sulla base della documentazione depositata dal contribuente ladefinizione si è, dunque, in ogni caso perfezionata e va dichiaratal’estinzione del giudizio le cui spese processuali restano a carico di chile ha anticipate;- tale istanza, formalmente intitolata come “cessazione della materiadel contendere”, è da intendersi anche quale rinuncia al ricorso daparte del ricorrente con adesione per accettazione della partecontroricorrente (cfr. Cass. n. 1915 del 2026);- la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle soledeclaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità oimprocedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio.Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 14 aprile 2026.La PresidenteAngelina – [OSCURATO:PERSONA]
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