CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 22274/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Cagliaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge inrelazione all’insussistenza dell’offensività in concreto, e il terzo motivo, con cui si denunciaviolazione di legge per erronea riduzione della pena a seguito dell’applicazione dellacircostanza attenuante di lieve entità, afferiscono alla prospettazione di enunciati ermeneuticiin contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;che, con riferimento al primo motivo, più volte tale Corte di legittimità ha precisatoche nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica omeramente morale, che l'agente si riprometta di trarre, dalla propria azione, a condizioneche la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altruie sottraendola a chi la detiene (vedi, Sez.2, n.38647 del 15/10/2025; Sez.2, n.37861 del09/06/2023, Rv. 285190): pertanto, l’essersi impossessato con violenza di una banconota da10,00 euro, integra il dolo proprio del reato di rapina, nel senso sopra precisato, in quanto alprofilo relativo alla lesione patrimoniale deve aggiungersi, per come evidenziato dalla Corteterritoriale, anche quello inerente alla lesione della libertà morale dell’offeso, stante la naturaplurioffensiva della fattispecie incriminatrice;che, in ordine al terzo motivo, la Corte Costituzionale con sentenza del 13 maggio2024, n. 86 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, comma primo, cod. pen.,nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura noneccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanzedell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieveentità;che, nel caso di specie, essendo stata riconosciuta la predetta attenuante, la penaè stata correttamente ridotta nella misura massima consentita di un terzo, con conseguenterideterminazione della pena dalla base di anni 3 di reclusione ed euro 600 di multa alla penafinale di anni 2 di reclusione ed euro 400 di multa;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che censura violazione di legge inrelazione all’erronea applicazione della recidiva reiterata, è indeducibile poiché fondato sumotivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specificima soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che, nel caso di specie, i giudici di appello pongono adeguatamente a fondamentodella decisione i numerosi precedenti penali gravanti sull’imputato, evidenziando, nellospecifico, l’esistenza di otto sentenze di condanna passate in giudicato per reati contro ilpatrimonio, elementi questi che assumono significativo rilievo quali indici di una piùaccentuata riprovevolezza soggettiva e di una marcata pericolosità sociale dell’imputato,valutata dalla Corte di merito alla luce delle modalità del fatto, denotanti un percorsocriminale mai effettivamente sopito (si veda, in particolare, pagina 10 della sentenzaimpugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]