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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 luglio 2024

Cassazione n. 03394/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Deposi..Lta in [OSCURATO:PERSONA], 2 8 SEM, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello ex art. 310 cod.proc.pen., proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - indagato per i reati di cui agli artt.73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, - avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata disattesa la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Argomenta che il Tribunale aveva confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, limitandosi a richiamare per relationem la motivazione del provvedimento impugnato e senza valutare le indagini difensive allegate all'istanza de libertate (verbali di assunzioni di informazioni di persone informate sui fatti), costituenti elementi sopravvenuti in grado di scalfire l'originario quadro indiziario ›n?, e cautelare, in quanto dimostrative del kuolo del tutto marginale nelle condotte contestate, anzi della sua estraneità ai fatti.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 292 lett. c) e 274 cod.proc.pen e vizio di motivazione.

Argomenta che il Tribunale, nel disattendere la censura afferente alla sussistenza delle esigenze cautelari, aveva espresso una motivazione carente, frutto di un palese travisamento delle emergenze indiziarie, valutando in maniera parziale quanto dedotto dalla difesa.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso ed ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. nella quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata; il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata - oltre che dall'effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive la cognizione entro i confini tracciati dai motivi - anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura.Invero, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, iaribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021,Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676; Sez.3, n. 43112 del 07/04/2015,Rv.265569 - 01 n. 43112 del 2015 Rv. 265569).

1.2. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che il quadro indiziario consolidatosi non risultava scalfito dagli elementi addotti dalla difesa a fondamento della richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto.

In particolare, la difesa evidenziava, quale elemento di novità, le dichiarazioni rese dai testi escussi in sede di indagini difensive, in quanto dimostrative del ruolo del tutto marginale del Pititto nelle condotte contestate e, comunque, fa sua estraneità alla vicenda illecita.

Ebbene, il Collegio cautelare ha spiegato che i testi avevano reso una versione parziale della vicenda, riferendo circostanze relative a singoli episodi o a procedure seguite per lo svolgimento dei controlli, e che taluni di essi erano rimasti legati al mero dato documentale, non ricordando quanto avvenuto all'epoca dei fatti; ha, quindi, rimarcato che a tale visione parziale dei fatti si contrapponeva la compiuta ricostruzione fattuale operata grazie al compendio intercettivo, dal quale emergeva la piena sinergia tra il Pititto e gli altri sodali, sia ai fini della sussistenza della contestata associazione sia nel compimento dei singoli reati contestati; in particolare, il Tribunale ha precisato che, dalle complessive risultanze istruttorie, emergeva la prova del pieno inserimento del Pititto nel sodalizio criminale, nel qualei interfacciava con il coindagato Solano (nei dialoghi intercettati emergeva non solo l'interessamento del ricorrente per quanto si verificava sul luogo di lavoro in occasione delle sue assenze, ma anche la preoccupazione dello stesso per il rinvenimento di un captatore; il Pítitto ed il Solano, inoltre, venivano a più riprese intercettati a scambiarsi informazioni sui precedenti controlli e sullo stato delle indagini in corso e sull'attività di controllo svolta dai militari; i due comunicavano tra di loro anche in merito alle preoccupazioni circa la sorte dei containers sottoposti ad ispezione).

Trattasi di motivazione adeguata e immune da vizi logici ed in linea con il suesposto principio di diritto; a fronte di tale adeguata e corretta motivazione, il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di confronto critico con le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr. Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha evidenziato che il quadro cautelare consolidatosi risultava immutato, rimarcando la protrazione nel tempo delle condotte (circa due anni), il numero degli episodi contestati, il quantitativo di sostanza stupefacente di cui si agevolava l'ingresso, la vasta rete dei contatti, sia sul territorio nazionale che all'estero, vantati dal sodalizio criminoso e dimostrativi dello stabile inserimento nel contesto criminale internazionale; da tali elementi è stata conseguentemente tratta la valutazione di persistenza del pericolo di reiterazione criminosa, in ragione sia della gravità dei reati contestati che della pericolosità soggettiva dell'indagato desunta anche dalle modalità del fatto.

Tale valutazione è conforme ai principi da tempo affermati da questa Corte (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013) secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art.274 c.p.p., i lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità.

La motivazione complessiva è, quindi, adeguata, logica e conforme a diritto anche alla luce della modifica dell'art. 2741 lett, c)icod.proc.pen., ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, che richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale.

Il Tribunale, infatti, ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sull'immutato quadro cautelare.

Del pari congrua è la valutazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari.

Invero, l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216).

L'ordinanza impugnata ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare le specifiche modalità di realizzazione delle condotte delittuose, il contesto in cui i reati si sono realizzati ed hanno prodotto effetti, la personalità negativa palesata dal ricorrente, i consolidati contatti con soggetti appartenenti a circuiti criminali, elementi tutti idonei a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza.

Il provvedimento impugnato, infine, è esente da vizi di motivazione anche in ordine alla specificazione delle ragioni ostative alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bislcomma 1/cod. proc. pen Il Tribunale ha congruamente argomentato che, con riguardo al reato associativo contestato, non appariva superata la presunzione relativa fissata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e che la misura cautelare della custodia in carcere, impedendo qualsiasi contatto con gli altri sodali e con eventuali acquirenti della sostanza stupefacente, era l'unica misura idonea a sradicare il ricorrente dal contesto territoria e in cui erano maturate le condotte delittuose.

Tale motivazione, congrua ed esente da vizi logici, si sottrae al sindacato di legittimità; anche a fronte di tale adeguata e corretta motivazione, il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di confronto critico con le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata.

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Deposi..Lta in [OSCURATO:PERSONA], 2 8 SEM, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello ex art. 310 cod.proc.pen., proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - indagato per i reati di cui agli artt.73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, - avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata disattesa la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Argomenta che il Tribunale aveva confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, limitandosi a richiamare per relationem la motivazione del provvedimento impugnato e senza valutare le indagini difensive allegate all'istanza de libertate (verbali di assunzioni di informazioni di persone informate sui fatti), costituenti elementi sopravvenuti in grado di scalfire l'originario quadro indiziario ›n?, e cautelare, in quanto dimostrative del kuolo del tutto marginale nelle condotte contestate, anzi della sua estraneità ai fatti. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 292 lett. c) e 274 cod.proc.pen e vizio di motivazione. Argomenta che il Tribunale, nel disattendere la censura afferente alla sussistenza delle esigenze cautelari, aveva espresso una motivazione carente, frutto di un palese travisamento delle emergenze indiziarie, valutando in maniera parziale quanto dedotto dalla difesa. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso ed ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. nella quale ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata; il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare è vincolata - oltre che dall'effetto devolutivo proprio di siffatto tipo di impugnazione, che circoscrive la cognizione entro i confini tracciati dai motivi - anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura.Invero, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, iaribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez.6, n. 45826 del 27/10/2021,Rv. 282292 - 01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676; Sez.3, n. 43112 del 07/04/2015,Rv.265569 - 01 n. 43112 del 2015 Rv. 265569). 1.2. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto che il quadro indiziario consolidatosi non risultava scalfito dagli elementi addotti dalla difesa a fondamento della richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto. In particolare, la difesa evidenziava, quale elemento di novità, le dichiarazioni rese dai testi escussi in sede di indagini difensive, in quanto dimostrative del ruolo del tutto marginale del Pititto nelle condotte contestate e, comunque, fa sua estraneità alla vicenda illecita. Ebbene, il Collegio cautelare ha spiegato che i testi avevano reso una versione parziale della vicenda, riferendo circostanze relative a singoli episodi o a procedure seguite per lo svolgimento dei controlli, e che taluni di essi erano rimasti legati al mero dato documentale, non ricordando quanto avvenuto all'epoca dei fatti; ha, quindi, rimarcato che a tale visione parziale dei fatti si contrapponeva la compiuta ricostruzione fattuale operata grazie al compendio intercettivo, dal quale emergeva la piena sinergia tra il Pititto e gli altri sodali, sia ai fini della sussistenza della contestata associazione sia nel compimento dei singoli reati contestati; in particolare, il Tribunale ha precisato che, dalle complessive risultanze istruttorie, emergeva la prova del pieno inserimento del Pititto nel sodalizio criminale, nel qualei interfacciava con il coindagato Solano (nei dialoghi intercettati emergeva non solo l'interessamento del ricorrente per quanto si verificava sul luogo di lavoro in occasione delle sue assenze, ma anche la preoccupazione dello stesso per il rinvenimento di un captatore; il Pítitto ed il Solano, inoltre, venivano a più riprese intercettati a scambiarsi informazioni sui precedenti controlli e sullo stato delle indagini in corso e sull'attività di controllo svolta dai militari; i due comunicavano tra di loro anche in merito alle preoccupazioni circa la sorte dei containers sottoposti ad ispezione). Trattasi di motivazione adeguata e immune da vizi logici ed in linea con il suesposto principio di diritto; a fronte di tale adeguata e corretta motivazione, il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di confronto critico con le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso, cfr. Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha evidenziato che il quadro cautelare consolidatosi risultava immutato, rimarcando la protrazione nel tempo delle condotte (circa due anni), il numero degli episodi contestati, il quantitativo di sostanza stupefacente di cui si agevolava l'ingresso, la vasta rete dei contatti, sia sul territorio nazionale che all'estero, vantati dal sodalizio criminoso e dimostrativi dello stabile inserimento nel contesto criminale internazionale; da tali elementi è stata conseguentemente tratta la valutazione di persistenza del pericolo di reiterazione criminosa, in ragione sia della gravità dei reati contestati che della pericolosità soggettiva dell'indagato desunta anche dalle modalità del fatto. Tale valutazione è conforme ai principi da tempo affermati da questa Corte (Sez. 5, n. 35265 del 12/03/2013) secondo cui in tema di esigenza cautelare costituita dal pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, prevista dall'art.274 c.p.p., i lett. c), la pericolosità sociale dell'indagato deve risultare congiuntamente dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla sua personalità. La motivazione complessiva è, quindi, adeguata, logica e conforme a diritto anche alla luce della modifica dell'art. 2741 lett, c)icod.proc.pen., ad opera della legge 16 aprile 2015, n. 47, che richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Il Tribunale, infatti, ha valorizzato ampiamente il concreto pericolo di recidivanza esponendo, con congrue ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della valutazione sull'immutato quadro cautelare. Del pari congrua è la valutazione relativa all'attualità delle esigenze cautelari. Invero, l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti - e non congetturali - rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata al momento della adozione della misura, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (Sez.2, n.47619 del 19/10/2016, Rv.268508; Sez.6, n.9894 del 16/02/2016, Rv.266421; Sez.2, n.18745 del 14/04/2016, Rv.266749; Sez.2, n.53645 del 08/09/2016, Rv.268977; Sez.5, n.33004 del 03/05/2017, Rv.271216). L'ordinanza impugnata ha pienamente osservato i criteri direttivi ora indicati, perché in essa la valutazione è stata eseguita richiamando la valorizzazione di un complesso di emergenze coerentemente rappresentate, in particolare le specifiche modalità di realizzazione delle condotte delittuose, il contesto in cui i reati si sono realizzati ed hanno prodotto effetti, la personalità negativa palesata dal ricorrente, i consolidati contatti con soggetti appartenenti a circuiti criminali, elementi tutti idonei a rendere non solo concreto ma anche attuale il pericolo di recidivanza. Il provvedimento impugnato, infine, è esente da vizi di motivazione anche in ordine alla specificazione delle ragioni ostative alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'art. 275-bislcomma 1/cod. proc. pen Il Tribunale ha congruamente argomentato che, con riguardo al reato associativo contestato, non appariva superata la presunzione relativa fissata dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e che la misura cautelare della custodia in carcere, impedendo qualsiasi contatto con gli altri sodali e con eventuali acquirenti della sostanza stupefacente, era l'unica misura idonea a sradicare il ricorrente dal contesto territoria e in cui erano maturate le condotte delittuose. Tale motivazione, congrua ed esente da vizi logici, si sottrae al sindacato di legittimità; anche a fronte di tale adeguata e corretta motivazione, il ricorrente propone censure meramente contestative e prive di confronto critico con le argomentazioni contenute nell'ordinanza impugnata. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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