CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024
Cassazione n. 00416/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 337 e 635 cod. pen. per mancanza di dolo, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., l'esclusione della recidiva, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione; ritenuto, infatti, che quanto al dolo la sentenza impugnata dà conto delle violente modalità della condotta tenuta, della chiara finalità oppositiva e dal comportamento reiterato nell'arco di due giorni (pag.5); ritenuto che l'aggravio sanzionatorio per la recidiva contestata è ampiamente giustificato dal rilievo attribuito ai precedenti specifici ed alle modalità del fatto, ritenute espressive di persistente pericolosità, e comunque bilanciato dal giudizio di equivalenza con le attenuanti riconosciute (pag. 6); ritenuto che alla causa di non punibilità, richiesta solo nel ricorso, osta l'abitualità della condotta, risultante dai precedenti per reati della stessa indole (pag. 5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle afnmende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere este Sore