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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 marzo 2022

Cassazione n. 18602/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ERLOCUTORIA sul ricorso 24723/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] - intimati- avverso la sentenza n. 12754/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la Provincia di Grosseto ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 12754 del 2019 del Tribunale civile di Roma, esponendo che: [OSCURATO:PERSONA] aveva opposto una cartella esattoriale e i sottesi verbali di accertamento di violazioni del codice stradale, deducendo la mancata notifica dell'atto prodromico, e, in via subordinata, l'illegittimità della maggiorazione di cui all'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981; - la deducente aveva resistito eccependo, oltre all'incompetenza territoriale del giudice adito, la tardività dell'opposizione per superamento del termine di cui all'attuale art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, ovvero ex art. 617, cod. proc. civ., e, nel merito, controdeducendo la notifica del primo dei due verbali presupposti, nonché la spettanza della discussa maggiorazione stante il richiamo della disciplina alla riscossione esattoriale tributaria; - il Giudice di Pace aveva dato atto del sopravvenuto discarico della pretesa sanzionatoria contenuta nel secondo verbale, e aveva accolto nel resto l'opposizione riscontrando la mancata prova della notifica del primo verbale; - il Tribunale, pronunciando sull'appello della deducente, aveva viceversa accolto le ragioni inerenti al primo verbale, di cui si era constatata la notifica, e quelle concernenti la richiamata maggiorazione, condannando la deducente al pagamento delle spese processuali del doppio grado con compensazione per metà; non hanno svolto difese [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate Riscossione; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 91, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato condannando la parte totalmente vittoriosa in appello e prevalentemente vittoriosa nel RG n 24723 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] merito, al pagamento della metà delle spese di lite del doppio grado, laddove il giudice di prime cure aveva solo preso atto dell'intervenuto discarico amministrativo della pretesa di cui al secondo verbale, con statuizione non oggetto di censura; Rilevato che: preliminarmente deve osservarsi che risulta invalida la notifica del ricorso all'agente per la riscossione, sicché deve disporsene il rinnovo; quésta Corte ha chiarito che la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate Riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notificazione in parola, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione e il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del decreto-legge n. 193 del 2016 quale convertito; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Cass., Sez.

U., 23/02/2021, n. 4845, Cass., Sez.

U., 08/06/2021, n. 15911); P.Q.M.

La Corte dispone il rinnovo della notifica del ricorso, unitamente alla presente ordinanza, all'Agenzia delle Entrate Riscossione, entro sessanta giorni dalla comunicazione di questo provvedimento.

Così deciso in Roma il giorno 15 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente (Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]) D E [OSCURATO:PERSONA] 0 9 GIU 2222 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERLOCUTORIA sul ricorso 24723/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] - intimati- avverso la sentenza n. 12754/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 da [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la Provincia di Grosseto ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 12754 del 2019 del Tribunale civile di Roma, esponendo che: [OSCURATO:PERSONA] aveva opposto una cartella esattoriale e i sottesi verbali di accertamento di violazioni del codice stradale, deducendo la mancata notifica dell'atto prodromico, e, in via subordinata, l'illegittimità della maggiorazione di cui all'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 1981; - la deducente aveva resistito eccependo, oltre all'incompetenza territoriale del giudice adito, la tardività dell'opposizione per superamento del termine di cui all'attuale art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, ovvero ex art. 617, cod. proc. civ., e, nel merito, controdeducendo la notifica del primo dei due verbali presupposti, nonché la spettanza della discussa maggiorazione stante il richiamo della disciplina alla riscossione esattoriale tributaria; - il Giudice di Pace aveva dato atto del sopravvenuto discarico della pretesa sanzionatoria contenuta nel secondo verbale, e aveva accolto nel resto l'opposizione riscontrando la mancata prova della notifica del primo verbale; - il Tribunale, pronunciando sull'appello della deducente, aveva viceversa accolto le ragioni inerenti al primo verbale, di cui si era constatata la notifica, e quelle concernenti la richiamata maggiorazione, condannando la deducente al pagamento delle spese processuali del doppio grado con compensazione per metà; non hanno svolto difese [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle Entrate Riscossione; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 91, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato condannando la parte totalmente vittoriosa in appello e prevalentemente vittoriosa nel RG n 24723 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] merito, al pagamento della metà delle spese di lite del doppio grado, laddove il giudice di prime cure aveva solo preso atto dell'intervenuto discarico amministrativo della pretesa di cui al secondo verbale, con statuizione non oggetto di censura; Rilevato che: preliminarmente deve osservarsi che risulta invalida la notifica del ricorso all'agente per la riscossione, sicché deve disporsene il rinnovo; quésta Corte ha chiarito che la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate Riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito prima dell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notificazione in parola, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione e il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, l'art. 1 del decreto-legge n. 193 del 2016 quale convertito; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (Cass., Sez. U., 23/02/2021, n. 4845, Cass., Sez. U., 08/06/2021, n. 15911); P.Q.M. La Corte dispone il rinnovo della notifica del ricorso, unitamente alla presente ordinanza, all'Agenzia delle Entrate Riscossione, entro sessanta giorni dalla comunicazione di questo provvedimento. Così deciso in Roma il giorno 15 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] ente (Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]) D E [OSCURATO:PERSONA] 0 9 GIU 2222 [OSCURATO:PERSONA]