Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38066/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della Corte di appello di Bari; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Bari del 2 luglio 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di patrocinio infedele, previsto e punito dall'art. 380, cod. pen..

Con un unico motivo, egli eccepisce la nullità della sentenza, per non essere stato notificato ai proprio difensore di fiducia l'avviso di fissazione dell'udienza del processo d'appello.

Detto avviso, infatti, sarebbe stato notificato, per via telematica, ad un diverso difensore, ancorché omonimo, e nessun'altra comunicazione avrebbe ricevuto il difensore di fiducia da lui ritualmente nominato.

2. Hanno depositato conclusioni scritte sia il Procuratore generale che il difensore del ricorrente, chiedendo entrambi di annullare la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è fondato e la sentenza impugnata dev'essere perciò annullata, con rinvio del procedimento al giudice di merito.

2. Dalla lettura degli atti - consentita alla Corte di cassazione in ragione della natura procedurale della questione devolutale - si rileva che, effettivamente, il decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte di appello è stato notificato tramite pec inviata alla casella di un avvocato omonimo ma diverso dal difensore di fiducia già nominato dall'imputato: tanto si evince con chiarezza dai differenti codici fiscali indicati, rispettivamente, nella ricevuta di tale notificazione telematica e nell'intestazione a stampa dell'atto d'appello, figurando un diverso anno di nascita dei due professionisti (ovvero 1971 e 1973).

Il processo, dunque, si è svolto nella forma cartolare senza l'intervento di tale difensore di fiducia, che non risulta averne avuto diversamente notizia e che non ha presentato conclusioni.

Tanto determina la nullità assoluta ed insanabile della sentenza, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, cod. proc. pen. (per tutte, Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della Corte di appello di Bari; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza della Corte di appello di Bari del 2 luglio 2021, che ne ha confermato la condanna per il delitto di patrocinio infedele, previsto e punito dall'art. 380, cod. pen.. Con un unico motivo, egli eccepisce la nullità della sentenza, per non essere stato notificato ai proprio difensore di fiducia l'avviso di fissazione dell'udienza del processo d'appello. Detto avviso, infatti, sarebbe stato notificato, per via telematica, ad un diverso difensore, ancorché omonimo, e nessun'altra comunicazione avrebbe ricevuto il difensore di fiducia da lui ritualmente nominato. 2. Hanno depositato conclusioni scritte sia il Procuratore generale che il difensore del ricorrente, chiedendo entrambi di annullare la sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è fondato e la sentenza impugnata dev'essere perciò annullata, con rinvio del procedimento al giudice di merito. 2. Dalla lettura degli atti - consentita alla Corte di cassazione in ragione della natura procedurale della questione devolutale - si rileva che, effettivamente, il decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte di appello è stato notificato tramite pec inviata alla casella di un avvocato omonimo ma diverso dal difensore di fiducia già nominato dall'imputato: tanto si evince con chiarezza dai differenti codici fiscali indicati, rispettivamente, nella ricevuta di tale notificazione telematica e nell'intestazione a stampa dell'atto d'appello, figurando un diverso anno di nascita dei due professionisti (ovvero 1971 e 1973). Il processo, dunque, si è svolto nella forma cartolare senza l'intervento di tale difensore di fiducia, che non risulta averne avuto diversamente notizia e che non ha presentato conclusioni. Tanto determina la nullità assoluta ed insanabile della sentenza, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, cod. proc. pen. (per tutte, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 38066/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris