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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 novembre 2021

Cassazione n. 28302/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale per il riesame di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Torino, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 23-29 dicembre 2021 ha rigettato la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Torino il 26 novembre 2021 ha applicato allo stesso la misura cautelare della custodia in carcere (misura eseguita il 9 dicembre 2021).

2. [OSCURATO:PERSONA] è indagato nel procedimenti:5 in questione (capo G dell'editto) per avere detenuto cocaina, in quantità imprecisata (violazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto contestato come commesso il 23 marzo 2021.

Nella motivazione del provvedimento impugnato i Giudici di merito informano che [OSCURATO:PERSONA] è - stato già irrevocabilmente giudicato (sentenza di applicazione di pena su richiesta dell'Il giugno -2021, passata in cosa giudicata il 30 giugno 2021) per detenzione a fine di cessione di 48 grammi lordi di cocaina con principio attivo superiore al 50% da cui sono ricavabili oltre 200 dosi (art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990), fatto commesso il 24 marzo 2021 ed in relazione al quale è stato arrestato in flagranza, che ha patito carcerazione preventiva e che successivamente ha scontato la pena residua in fase esecutiva.

Secondo quanto Si legge aile pp. 2 e ss. dell'ordinanza impugnata, da intercettazioni telefoniche ed ambientali in corso quantomeno dal 21 marzo 2021 e da altri atti di indagine (perquisizione, sequestro, esame tabulati telefonici, osservazioni) gli investigatori hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] spacciasse doga e, in particolare, che il giorno 23 marzo 2021 il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale si trovava in detenzione domiciliare per altra causa, si sia incontrato con tale Longo «per acquistare qualcosa di cui si era subito dopo lamentato, ottenendo l'impegno di Ma/col [Mastropasqua] a rimediarvi il giorno dopo (ossia.nella data sub capo H, quando si accertava con sentenza definitiva che Caso/aro deteneva in casa 48 gr lordi di cocaina con principio attivo ben superiore al 50 9/0 [...] secondo la tesi accusatoria Caso/aro avrebbe ricevuto due partite storicamente distinte di cocaina [, una il 23 ed una il 24 marzo 2021], la prima sostituitagli da Maicol il giorno dopo, entrambe penalmente rilevanti anche se frutto di una transazione complessiva, destinata ad una immissione unitaria sul mercato» (così alla p. 2 del ricorso). 3.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione dr legge, anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, e difetto di motivazione.

3.1. In particolare, con il primo motivo (pp. 2-6 del ricorso) censura violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla esclusione della applicabilità della invocata disciplina in tema di "contestazioni a catena".

Rammenta .il ricorrente di avere già in sede di riesame contestato - anche - la perdita di efficacia della misura in corso di esecuzione per essere il fatto del 23 marzo (per cui è procedimento) e quello del 24 marzo (per cui è stata emessa sentenza irrevocabile) 2021 in stretta connessione tra loro, riguardando la violazione della stessa disposizione di legge ed essendo temporalmente collocati ad un solo giorno di distanza.

Ciò posto, sottolinea la illogicità della decisione reiettiva del Tribunale per il riesame, allorchè alla p. 4 sottolinea, testualmente, che «la determinazione criminosa a monte [... era] intesa ad avere una .sola partita di buona qualità contro un certo corrispettivo», così ammettendo la riconducibilità ad un medesimo disegno criminoso.

Evidenzia, poi, che gli elementi giustificativi dell'ordinanza emessa il 26 novembre 2021 in relazione al fatto del 23 marzo 2021 erano già noti all'Autorità giudiziaria procedente all'epoca dell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 24 marzo 2021, o 'almeno erano già desumibili dagli atti, poiché era già in corso attività investigativa di intercettazione, pedinamento e controllo «e che, in realtà, quello che il Tribunale per il riesame ha definito come un mero "arresto in sede di pescaggio" ha rappresentato l'epilogo di un'operazione organizzata di concerto con l'Autorità procedente talchè gli Agenti sono intervenuti per vagliare la fondatezza criminosa (già in atto e già desunta dall'ascolto delle conversazioni intercettate e dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza) con il pretesto del controllo sul rispetto della detenzione domiciliare da parte del [OSCURATO:PERSONA]» (così alla p. 3 del ricorso). .

Non senza trascurare - prosegue i! ricorso - che lo stesso G.i.p. alle pp. da 36 a 41 dell'ordinanza applicativa afferma espressamente che è proprio alla luce delle conversazioni captate e delle immagini di Tideosorveglianza acquisite sino al 23 marzo 2021 che i Carabinieri hanno deciso di effettuare il controllo domiciliare il giorno 24: ne consegue che «il secondo provvedimento custodialé avrebbe potuto essere adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] già al momento della emissione della prima ordinanza, atteso che il 24.3.2021 il quadro indiziario a carico del predetto ,era già ben delineato, con la conseguenza che la separazione dei due procedimenti non può che ritenersi frutto di una scelta degli inquirenti che in quel momento stavano conducendo l'indagine più ampia inerente il presente procedimento» (così alla p. 4 del ricorso). .

Si denunzia, pertanto, la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per non avere i Giudici di merito retrodatato la seconda ordinanza cautelare al momento dell'emissione della prima ordinanza, con conseguente scarcerazione per decorrenza dei termini.

Si richiama la pronunzia della Corte costituzionale n. 233 del 2011.

Si rammenta che la competenza a decidere la questione è in capo al Giudice di legittimità, essendo stata la questione posta al Tribunale per il riesame, e si sottolinea criticamente avere l'ordinanza impugnata richiamato giurisprudenza di legittimità risalente al 2013 e ormai superata da Sez.

U, n. 23166 del 28/05/20205, Mazzitelli, Rv. 279347 (secondo cui «La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deve essere effettuata computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche:se relativa a fasi non omogenee»).

3.2. Tramite il secondo motivo (pp. 7-12 dell'atto di impugnazione) il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della esigenza cautelare di evitare il 'rischio di recidiva di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen.

Il Tribunale per il riesame, ad avviso del ricorrente, avrebbe «omesso del tutto la motivazione in ordine ai criteri che debbo' no guidare l'applicazione delle misure cautelari non richiamando, neppure letteralmente, il riferimento alla concretezza e all'attualità del pericolo nel caso di specie» (così alla p. 7 del ricorso).

L'ordinanza, conterebbe una motivazione solo apparente ancorata alla dimensione complessiva dell'illecito commercio di stupefacenti cui [OSCURATO:PERSONA] partecipava e al fatto che lo stesso nel marzo del 2021, cioè circa nove mesi fa, mentre si trovava in detenzione domiciliare per. altro reato, abbia dimostrato scarso senso critico ed indifferenza verso i benefici premiali, senza tuttavia - si assume - fornire alcuna specifica motivazione sull'attualità e sulla concretezza del pericolo di reiterazione, come invece è prescritto dal codice di rito.

Al riguardo si sottolinea come il fatto per cui è stata applicata la custodia cautelare è anteriore di circa dieci mesi alla esecuzione dell'ordinanza custodiale, che al momento dell'esecuzione della stessa è stata effettuata perquisizione domiciliare con esito negativo, che non si è tenuta in considerazione l'efficacia deterrente della vicenda processuale relativa al fatto del giorno 24 marzo 2021, definita con sentenza di patteggiamento, irrevocabile il 30 giugno 2021, per la quale, al momento in cui si è celebrata l'udienza innanzi al Tribunale per il riesame (23 dicembre 2021) il ricorrente si trovava ancora in regime di detenzione domiciliare provvisoria ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen.

Si sarebbe anche trascurato che i tre precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] sono per fatti di altro genere e meno gravi e che è stato documentalmente dimostrato dalla Difesa dell'indagato che nell'altro procedimento l'imputato ha avviato un proficuo percorso di risocializzazione.

Il Tribunale non si sarebbe attenuto, dunque, a quanto previsto dalla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, co'n riferimento soprattutto all'attualità del pericolo di recidiva, con riferimento sia alla necessaria prevedibilità che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie, come puntualizzato, tra le altre, da Sez. 3, n. 34154 del 20/07/2018, Ruggerini, Rv. 273674 (secondo cui «In tema di esigenze caute/ari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere, ulteriori delitti della stessa specie») sia alla valutazione del tempo trascorso dal fatto (con richiamo sul punto a Sez., n. 15924 del 18/12/2015, dep. 2016, Gattuso, non mass.).

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. Il P.G. della S.C. nella propria requisitoria scritta del 19 aprile 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.11 Tribunale per il riesame, sollecitato dal ricorrente, ha escluso la operatività nel caso di specie del meccanismo della retrodatazione sul triplice rilievo (pp. 4-6 dell'ordinanza impugnata): che non sussisterebbe nel caso di specie inerzia colpevole dell'Ufficio del Pubblico Ministero, essendo stato presentato [OSCURATO:PERSONA] durante il turno arrestati come colto in flagranza di reato ed avendo il P.M. procedente potuto apprendere appieno cosa fosse accaduto soltanto dopo il deposito dell'informativa conclusiva di, polizia giudiziaria del 25 maggio 2021;che non sarebbe scontato che nel giudizio di merito si addiverrà ad un riconoscimento di connessione qualificata tra i due fatti; che per un fatto si è in fase di indagini, mentre l'altro è stato definitivamente giudicato ma non è stato reso noto, mediante apposte allegazioni difensive, quanto sia durata la fase detentiva cautelare antecedente. 3.11 ricorrente con il primo motivo denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, sviluppando gli argomenti di cui si è detto sub n. 3.1. del "ritenuto in fatto" e, in particolare, richiamando il precedente di Sez.

U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347, secondo cui «La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deve essere effettuata computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee».

4. Il ricorso è destituito di fondamento, poiché si incentra su argomenti non pertinenti trascurando la circostanza che i termini non risultano scaduti al momento dell'emissione del secondo provvedimento (fatto del 24 marzo 2021 + un anno ex art. 303, comma 1, lett. a, num. 3, cod. proc. pen. = 24 marzo 2022; ordinanza genetica del 26 novembre 2021, eseguita il 9 dicembre 2021): difetta, pertanto, un presupposto essenziale per l'applicabilità del meccanismo di retrodatazione disciplinato dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

Al riguardo, occorre infatti dare continuità al principio di diritto già affermato da Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351, secondo cui «Nel procedimento di riesame non è deducibile l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti, in quanto si tratta di vizio che non riguarda la legittimità dell'ordinanza, ma l'efficacia della misura cautelare» (in termini v. già Sez. 4, n. 48094 del 11/07/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 271168).

Ciò in linea con quanto puntualizzato da Sez.

U, n. 45246 del 19/07/2012, P.M. in proc.

Polcino, Rv. 253549, e dalle conformi Sezioni semplici successive (Sez. 2, n. 13021 del 10/03/2015, Belgio, Rv. 262933), secondo cui in tema di contestazione a catena la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se il termine di durata complessivo sia scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione del secondo provvedimento cautelare.

Il ricorrente risulta, dunque, privo di interesse rispetto alla richiesta avanzata.5.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Infatti, il Tribunale per il riesame ha valorizzato, con motivazione adeguata, logica e congrua, la gravità del fatto, il collegamento di [OSCURATO:PERSONA], tramite [OSCURATO:PERSONA], con ambiente criminale di maggior spessore e l'avere l'indagato commesso il reato mentre era in detenzione domiciliare, così dimostrando indifferenza per le prescrizioni connesse allo status di detenuto (pp. 6-7); il ragionamento, adeguatamente giustificato anche quanto alla scelta della misura maggiormente afflittiva, non è specificamente aggredito dal ricorrente, il quale non si confronta effettivamente con la riferita motivazione, rifacendosi ad un orientamento interpretativo (Sez. 3, n. 34154 del 20/07/2018, Ruggerini, Rv. 273674, espressamente richiamato nel ricorso; nello stesso senso, Sez. 6, n. 24476 del 04/05/2016, Tramannoni, Rv. 266999; Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016, Sanzogni, Rv. 267091; Sez. 6, n. 19006 del 19/04/2016, Cunnbo, Rv. 266568; Sez. 6, n. 1406 del 02/12/2015, dep. 2016, P.M. in proc.

Rubini, Rv. 265916; Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688) che richiede la necessaria prevedibilità che all'imputato si presenti un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti, che non è più attuale, poiché oggetto nel tempo di plurime, condivisibili, puntualizzazioni.

L'esatta portata dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come novellato, da ultimo, dall'art. 2 della legge 16 aprile 2015, n. 47, è stata, infatti, progressivamente messa a fuoco e specificata tramite una serie di affermazioni, alle quali il Collegio ritiene con convinzione di dare continuità, che hanno chiarito come, in realtà, non sia necessaria la ricerca della imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e come esuli dalle facoltà del giudice la previsione di una "specifica occasione di recidivanza" (cfr. la motivazione di Sez. 4, n. 19881 del 19/06/2020, D'A.

G. ed altri, non mass., sub nn. 1.4.1. e

1.4.2. del "considerato in diritto", pp. 6-10).

Si è, infatti, precisato, in ordine cronologico dalla pronunzia più remota alla più prossima, quanto segue: «In tema di presupposti per l'applicazione delle misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale de/l'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva valorizzato le specifiche modalità di realizzazione delle numerose e reiterate condotte criminose e dei comportamenti successivi ai fatti, oltre al contesto in cui i reati erano maturati e alla personalità spiccatamente delinquenziale del ricorrente, elementi, questi, ritenuti idonei 3 "neutralizzare" il carattere risalente dei precedenti, rendendo, così, concreto ed attuale il pericolo di recidiva) (Conf. n.18746/16 n.m.)» (Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749; in termini, v. già Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264); «In tema di esigenze caute/ari, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Nella fattispecie, la S. C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva ritenuto la sussistenza dell'attualità del "periculum libertatis" dell'indagata per il reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, in considerazione del mai interrotto rapporto di fiducia intrattenuto con il coindagato, che portava a ritenere che fosse nuovamente disponibile per l'attivazione di nuove interposizioni fittizie proponibili, anche in costanza di detenzione di quest'ultimo, da persone a lui vicine)» (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 268366); «In tema di misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva.

Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (In motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice)» (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977);«In tema di misure caute/ari personali, la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza impugnata che aveva dato atto della persistenza del pericolo di recidiva sottolineando la gravità del fatto, la capacità di programmazione dell'illecito e l'inserimento dei prevenuti in un contesto criminale, ed aveva altresì ritenuto, in assenza di uno stabile lavoro e di un domicilio certo, che unica misura idonea fosse la custodia in carcere)» (Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici e altro, Rv. 267965); «In tema di esigenze caute/ari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita de/l'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (In motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice)» (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508); «In tema di presupposti per l'applicazione delle misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'impugnata ordinanza del tribunale del riesame, che, nel confermare la misura custodiale disposta dal G.I.P. nei confronti dell'indagato per fatti di furto in abitazione, aveva argomentato l'attualità del pericolo di recidiva - nonostante la confessione resa e l'emergenza di un solo lontano precedente - dalla particolare spregiudicatezza dimostrata dal medesimo, sfuggito alla cattura in occasione della perpetrazione del primo furto e nondimeno pronto, a distanza soltanto di qualche giorno, a commetterne un altro)» (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684); «In tema di misure caute/ari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice» (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216); «In tema di esigenze caute/ari - ove l'indagato sia dedito, per il suo "modus vivendi", a commettere delitti in modo continuativo e seriale - il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dalranalisi della personalità del/ 'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistente il requisito di attualità del pericolo di recidiva in relazione a un soggetto stabilmente dedito ad attività di cd.

"guardiania", nel contesto di un'associazione per delinquere finalizzata ad attività estorsive nei confronti dei proprietari terrieri)» (Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085); «In tema di presupposti per l'applicazione delle misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122); «In tema di misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizza tive della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, 'Rv. 282991; in termini, v. già Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242); «In tema di presupposti per l'applicazione delle misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; in termini, Sez. 2, 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566); «In tema di misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidiva nza (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva ritenuto l'attualità delle esigenze caute/ari in base all'avvenuta commissione di reati, da parte dell'indagato, nei due anni precedenti, nonostante l'assenza di condotte successiva da cui desumere il suo perdurante inserimento nel traffico illecito di stupefacenti)» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891).

Poiché il ricorrente non si confronta con tale - consolidato - orientamento, attestandosi invece su quello ormai superato, e poiché anche il tema del tempo trascorso tra commissione del fatto ed adozione della misura (marzo 2021 - novembre 2021) è solo genericamente introdotto discende la statuizione in dispositivo.

6. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale per il riesame di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Torino, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 23-29 dicembre 2021 ha rigettato la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Torino il 26 novembre 2021 ha applicato allo stesso la misura cautelare della custodia in carcere (misura eseguita il 9 dicembre 2021). 2. [OSCURATO:PERSONA] è indagato nel procedimenti:5 in questione (capo G dell'editto) per avere detenuto cocaina, in quantità imprecisata (violazione dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto contestato come commesso il 23 marzo 2021. Nella motivazione del provvedimento impugnato i Giudici di merito informano che [OSCURATO:PERSONA] è - stato già irrevocabilmente giudicato (sentenza di applicazione di pena su richiesta dell'Il giugno -2021, passata in cosa giudicata il 30 giugno 2021) per detenzione a fine di cessione di 48 grammi lordi di cocaina con principio attivo superiore al 50% da cui sono ricavabili oltre 200 dosi (art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990), fatto commesso il 24 marzo 2021 ed in relazione al quale è stato arrestato in flagranza, che ha patito carcerazione preventiva e che successivamente ha scontato la pena residua in fase esecutiva. Secondo quanto Si legge aile pp. 2 e ss. dell'ordinanza impugnata, da intercettazioni telefoniche ed ambientali in corso quantomeno dal 21 marzo 2021 e da altri atti di indagine (perquisizione, sequestro, esame tabulati telefonici, osservazioni) gli investigatori hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] spacciasse doga e, in particolare, che il giorno 23 marzo 2021 il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il quale si trovava in detenzione domiciliare per altra causa, si sia incontrato con tale Longo «per acquistare qualcosa di cui si era subito dopo lamentato, ottenendo l'impegno di Ma/col [Mastropasqua] a rimediarvi il giorno dopo (ossia.nella data sub capo H, quando si accertava con sentenza definitiva che Caso/aro deteneva in casa 48 gr lordi di cocaina con principio attivo ben superiore al 50 9/0 [...] secondo la tesi accusatoria Caso/aro avrebbe ricevuto due partite storicamente distinte di cocaina [, una il 23 ed una il 24 marzo 2021], la prima sostituitagli da Maicol il giorno dopo, entrambe penalmente rilevanti anche se frutto di una transazione complessiva, destinata ad una immissione unitaria sul mercato» (così alla p. 2 del ricorso). 3.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione dr legge, anche sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo, e difetto di motivazione. 3.1. In particolare, con il primo motivo (pp. 2-6 del ricorso) censura violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla esclusione della applicabilità della invocata disciplina in tema di "contestazioni a catena". Rammenta .il ricorrente di avere già in sede di riesame contestato - anche - la perdita di efficacia della misura in corso di esecuzione per essere il fatto del 23 marzo (per cui è procedimento) e quello del 24 marzo (per cui è stata emessa sentenza irrevocabile) 2021 in stretta connessione tra loro, riguardando la violazione della stessa disposizione di legge ed essendo temporalmente collocati ad un solo giorno di distanza. Ciò posto, sottolinea la illogicità della decisione reiettiva del Tribunale per il riesame, allorchè alla p. 4 sottolinea, testualmente, che «la determinazione criminosa a monte [... era] intesa ad avere una .sola partita di buona qualità contro un certo corrispettivo», così ammettendo la riconducibilità ad un medesimo disegno criminoso. Evidenzia, poi, che gli elementi giustificativi dell'ordinanza emessa il 26 novembre 2021 in relazione al fatto del 23 marzo 2021 erano già noti all'Autorità giudiziaria procedente all'epoca dell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 24 marzo 2021, o 'almeno erano già desumibili dagli atti, poiché era già in corso attività investigativa di intercettazione, pedinamento e controllo «e che, in realtà, quello che il Tribunale per il riesame ha definito come un mero "arresto in sede di pescaggio" ha rappresentato l'epilogo di un'operazione organizzata di concerto con l'Autorità procedente talchè gli Agenti sono intervenuti per vagliare la fondatezza criminosa (già in atto e già desunta dall'ascolto delle conversazioni intercettate e dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza) con il pretesto del controllo sul rispetto della detenzione domiciliare da parte del [OSCURATO:PERSONA]» (così alla p. 3 del ricorso). . Non senza trascurare - prosegue i! ricorso - che lo stesso G.i.p. alle pp. da 36 a 41 dell'ordinanza applicativa afferma espressamente che è proprio alla luce delle conversazioni captate e delle immagini di Tideosorveglianza acquisite sino al 23 marzo 2021 che i Carabinieri hanno deciso di effettuare il controllo domiciliare il giorno 24: ne consegue che «il secondo provvedimento custodialé avrebbe potuto essere adottato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] già al momento della emissione della prima ordinanza, atteso che il 24.3.2021 il quadro indiziario a carico del predetto ,era già ben delineato, con la conseguenza che la separazione dei due procedimenti non può che ritenersi frutto di una scelta degli inquirenti che in quel momento stavano conducendo l'indagine più ampia inerente il presente procedimento» (così alla p. 4 del ricorso). . Si denunzia, pertanto, la violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per non avere i Giudici di merito retrodatato la seconda ordinanza cautelare al momento dell'emissione della prima ordinanza, con conseguente scarcerazione per decorrenza dei termini. Si richiama la pronunzia della Corte costituzionale n. 233 del 2011. Si rammenta che la competenza a decidere la questione è in capo al Giudice di legittimità, essendo stata la questione posta al Tribunale per il riesame, e si sottolinea criticamente avere l'ordinanza impugnata richiamato giurisprudenza di legittimità risalente al 2013 e ormai superata da Sez. U, n. 23166 del 28/05/20205, Mazzitelli, Rv. 279347 (secondo cui «La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deve essere effettuata computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche:se relativa a fasi non omogenee»). 3.2. Tramite il secondo motivo (pp. 7-12 dell'atto di impugnazione) il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della esigenza cautelare di evitare il 'rischio di recidiva di cui alla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen. Il Tribunale per il riesame, ad avviso del ricorrente, avrebbe «omesso del tutto la motivazione in ordine ai criteri che debbo' no guidare l'applicazione delle misure cautelari non richiamando, neppure letteralmente, il riferimento alla concretezza e all'attualità del pericolo nel caso di specie» (così alla p. 7 del ricorso). L'ordinanza, conterebbe una motivazione solo apparente ancorata alla dimensione complessiva dell'illecito commercio di stupefacenti cui [OSCURATO:PERSONA] partecipava e al fatto che lo stesso nel marzo del 2021, cioè circa nove mesi fa, mentre si trovava in detenzione domiciliare per. altro reato, abbia dimostrato scarso senso critico ed indifferenza verso i benefici premiali, senza tuttavia - si assume - fornire alcuna specifica motivazione sull'attualità e sulla concretezza del pericolo di reiterazione, come invece è prescritto dal codice di rito. Al riguardo si sottolinea come il fatto per cui è stata applicata la custodia cautelare è anteriore di circa dieci mesi alla esecuzione dell'ordinanza custodiale, che al momento dell'esecuzione della stessa è stata effettuata perquisizione domiciliare con esito negativo, che non si è tenuta in considerazione l'efficacia deterrente della vicenda processuale relativa al fatto del giorno 24 marzo 2021, definita con sentenza di patteggiamento, irrevocabile il 30 giugno 2021, per la quale, al momento in cui si è celebrata l'udienza innanzi al Tribunale per il riesame (23 dicembre 2021) il ricorrente si trovava ancora in regime di detenzione domiciliare provvisoria ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. Si sarebbe anche trascurato che i tre precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA] sono per fatti di altro genere e meno gravi e che è stato documentalmente dimostrato dalla Difesa dell'indagato che nell'altro procedimento l'imputato ha avviato un proficuo percorso di risocializzazione. Il Tribunale non si sarebbe attenuto, dunque, a quanto previsto dalla lett. c) dell'art. 274 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, co'n riferimento soprattutto all'attualità del pericolo di recidiva, con riferimento sia alla necessaria prevedibilità che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie, come puntualizzato, tra le altre, da Sez. 3, n. 34154 del 20/07/2018, Ruggerini, Rv. 273674 (secondo cui «In tema di esigenze caute/ari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere, ulteriori delitti della stessa specie») sia alla valutazione del tempo trascorso dal fatto (con richiamo sul punto a Sez., n. 15924 del 18/12/2015, dep. 2016, Gattuso, non mass.). Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Il P.G. della S.C. nella propria requisitoria scritta del 19 aprile 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 2.11 Tribunale per il riesame, sollecitato dal ricorrente, ha escluso la operatività nel caso di specie del meccanismo della retrodatazione sul triplice rilievo (pp. 4-6 dell'ordinanza impugnata): che non sussisterebbe nel caso di specie inerzia colpevole dell'Ufficio del Pubblico Ministero, essendo stato presentato [OSCURATO:PERSONA] durante il turno arrestati come colto in flagranza di reato ed avendo il P.M. procedente potuto apprendere appieno cosa fosse accaduto soltanto dopo il deposito dell'informativa conclusiva di, polizia giudiziaria del 25 maggio 2021;che non sarebbe scontato che nel giudizio di merito si addiverrà ad un riconoscimento di connessione qualificata tra i due fatti; che per un fatto si è in fase di indagini, mentre l'altro è stato definitivamente giudicato ma non è stato reso noto, mediante apposte allegazioni difensive, quanto sia durata la fase detentiva cautelare antecedente. 3.11 ricorrente con il primo motivo denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, sviluppando gli argomenti di cui si è detto sub n. 3.1. del "ritenuto in fatto" e, in particolare, richiamando il precedente di Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, Rv. 279347, secondo cui «La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., deve essere effettuata computando l'intera durata della custodia cautelare subita, anche se relativa a fasi non omogenee». 4. Il ricorso è destituito di fondamento, poiché si incentra su argomenti non pertinenti trascurando la circostanza che i termini non risultano scaduti al momento dell'emissione del secondo provvedimento (fatto del 24 marzo 2021 + un anno ex art. 303, comma 1, lett. a, num. 3, cod. proc. pen. = 24 marzo 2022; ordinanza genetica del 26 novembre 2021, eseguita il 9 dicembre 2021): difetta, pertanto, un presupposto essenziale per l'applicabilità del meccanismo di retrodatazione disciplinato dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Al riguardo, occorre infatti dare continuità al principio di diritto già affermato da Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351, secondo cui «Nel procedimento di riesame non è deducibile l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti, in quanto si tratta di vizio che non riguarda la legittimità dell'ordinanza, ma l'efficacia della misura cautelare» (in termini v. già Sez. 4, n. 48094 del 11/07/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 271168). Ciò in linea con quanto puntualizzato da Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, P.M. in proc. Polcino, Rv. 253549, e dalle conformi Sezioni semplici successive (Sez. 2, n. 13021 del 10/03/2015, Belgio, Rv. 262933), secondo cui in tema di contestazione a catena la questione relativa alla retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare può essere dedotta anche nel procedimento di riesame solo se il termine di durata complessivo sia scaduto, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione del secondo provvedimento cautelare. Il ricorrente risulta, dunque, privo di interesse rispetto alla richiesta avanzata.5. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Infatti, il Tribunale per il riesame ha valorizzato, con motivazione adeguata, logica e congrua, la gravità del fatto, il collegamento di [OSCURATO:PERSONA], tramite [OSCURATO:PERSONA], con ambiente criminale di maggior spessore e l'avere l'indagato commesso il reato mentre era in detenzione domiciliare, così dimostrando indifferenza per le prescrizioni connesse allo status di detenuto (pp. 6-7); il ragionamento, adeguatamente giustificato anche quanto alla scelta della misura maggiormente afflittiva, non è specificamente aggredito dal ricorrente, il quale non si confronta effettivamente con la riferita motivazione, rifacendosi ad un orientamento interpretativo (Sez. 3, n. 34154 del 20/07/2018, Ruggerini, Rv. 273674, espressamente richiamato nel ricorso; nello stesso senso, Sez. 6, n. 24476 del 04/05/2016, Tramannoni, Rv. 266999; Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016, Sanzogni, Rv. 267091; Sez. 6, n. 19006 del 19/04/2016, Cunnbo, Rv. 266568; Sez. 6, n. 1406 del 02/12/2015, dep. 2016, P.M. in proc. Rubini, Rv. 265916; Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688) che richiede la necessaria prevedibilità che all'imputato si presenti un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti, che non è più attuale, poiché oggetto nel tempo di plurime, condivisibili, puntualizzazioni. L'esatta portata dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come novellato, da ultimo, dall'art. 2 della legge 16 aprile 2015, n. 47, è stata, infatti, progressivamente messa a fuoco e specificata tramite una serie di affermazioni, alle quali il Collegio ritiene con convinzione di dare continuità, che hanno chiarito come, in realtà, non sia necessaria la ricerca della imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e come esuli dalle facoltà del giudice la previsione di una "specifica occasione di recidivanza" (cfr. la motivazione di Sez. 4, n. 19881 del 19/06/2020, D'A. G. ed altri, non mass., sub nn. 1.4.1. e 1.4.2. del "considerato in diritto", pp. 6-10). Si è, infatti, precisato, in ordine cronologico dalla pronunzia più remota alla più prossima, quanto segue: «In tema di presupposti per l'applicazione delle misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale de/l'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva valorizzato le specifiche modalità di realizzazione delle numerose e reiterate condotte criminose e dei comportamenti successivi ai fatti, oltre al contesto in cui i reati erano maturati e alla personalità spiccatamente delinquenziale del ricorrente, elementi, questi, ritenuti idonei 3 "neutralizzare" il carattere risalente dei precedenti, rendendo, così, concreto ed attuale il pericolo di recidiva) (Conf. n.18746/16 n.m.)» (Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749; in termini, v. già Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264); «In tema di esigenze caute/ari, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Nella fattispecie, la S. C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva ritenuto la sussistenza dell'attualità del "periculum libertatis" dell'indagata per il reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, in considerazione del mai interrotto rapporto di fiducia intrattenuto con il coindagato, che portava a ritenere che fosse nuovamente disponibile per l'attivazione di nuove interposizioni fittizie proponibili, anche in costanza di detenzione di quest'ultimo, da persone a lui vicine)» (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 268366); «In tema di misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (In motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice)» (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977);«In tema di misure caute/ari personali, la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza impugnata che aveva dato atto della persistenza del pericolo di recidiva sottolineando la gravità del fatto, la capacità di programmazione dell'illecito e l'inserimento dei prevenuti in un contesto criminale, ed aveva altresì ritenuto, in assenza di uno stabile lavoro e di un domicilio certo, che unica misura idonea fosse la custodia in carcere)» (Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici e altro, Rv. 267965); «In tema di esigenze caute/ari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita de/l'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (In motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice)» (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508); «In tema di presupposti per l'applicazione delle misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'impugnata ordinanza del tribunale del riesame, che, nel confermare la misura custodiale disposta dal G.I.P. nei confronti dell'indagato per fatti di furto in abitazione, aveva argomentato l'attualità del pericolo di recidiva - nonostante la confessione resa e l'emergenza di un solo lontano precedente - dalla particolare spregiudicatezza dimostrata dal medesimo, sfuggito alla cattura in occasione della perpetrazione del primo furto e nondimeno pronto, a distanza soltanto di qualche giorno, a commetterne un altro)» (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684); «In tema di misure caute/ari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice» (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216); «In tema di esigenze caute/ari - ove l'indagato sia dedito, per il suo "modus vivendi", a commettere delitti in modo continuativo e seriale - il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dalranalisi della personalità del/ 'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistente il requisito di attualità del pericolo di recidiva in relazione a un soggetto stabilmente dedito ad attività di cd. "guardiania", nel contesto di un'associazione per delinquere finalizzata ad attività estorsive nei confronti dei proprietari terrieri)» (Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085); «In tema di presupposti per l'applicazione delle misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122); «In tema di misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizza tive della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, 'Rv. 282991; in termini, v. già Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242); «In tema di presupposti per l'applicazione delle misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; in termini, Sez. 2, 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566); «In tema di misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidiva nza (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva ritenuto l'attualità delle esigenze caute/ari in base all'avvenuta commissione di reati, da parte dell'indagato, nei due anni precedenti, nonostante l'assenza di condotte successiva da cui desumere il suo perdurante inserimento nel traffico illecito di stupefacenti)» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891). Poiché il ricorrente non si confronta con tale - consolidato - orientamento, attestandosi invece su quello ormai superato, e poiché anche il tema del tempo trascorso tra commissione del fatto ed adozione della misura (marzo 2021 - novembre 2021) è solo genericamente introdotto discende la statuizione in dispositivo. 6. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, c
Sentenza Cassazione n. 28302/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris