CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40389/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva rigettato l'istanza di dissequestro del complesso aziendale della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.. La prospettazione dell'appellante, secondo cui sussistevano i presupposti di un proscioglimento per essere estinto per prescrizione il reato di autoricic:laggio che legittimava la misura cautelare reale, è stata disattesa dal Tribunale del riesame sul rilievo che, contrariamente all'assunto difensivo, la fattispecie di cui all'art. 648 ter 1 comma 2 cod. pen., nella formulazione vigente all'epoca dei fatti in contestazione, non integrava una figura autonoma di reato (con pena fino a quattro anni di reclusione) bensì una fattispecie circostanziata dell'unico reato previsto dalla norma in questione. La conclusione a cui è giunto il Tribunale si è fondata su una serie di elementi sintomatici della configurazione di un reato circostanziato: 1) l'assenza di un articolo autonomo, di per sé sintomatico della volontà del legislatore di attribuire alla fattispecie la valenza di un reato autonomo; 2) l'assenza di un autonomo nomen iuris; 3) l'identità di bene giuridico tutelato; 4) l'assenza di clausole di sussidiarietà del tipo "salvo che il fatto costituisca più grave reato" o simili, di per sé espressive di una fattispecie autonoma di reato; 5) soprattutto, il rapporto di specialità tra la fattispecie circostanziale, che include tutti i requisiti propri di una determinata fattispecie, con uno o più requisiti specializzanti (in questo caso la pena edittale del reato presupposto): il Tribunale ha riconosciuto che il rapporto di specialità è condizione necessaria ma non sufficiente per fondare la natura circostanziale di una fattispecie, ma ha evidenziato che nel caso in esame - nel difetto di formule quali "la pena è aumentata" o "diminuita" - rileva anche la mancata rinnovazione della descrizione del reato-tipo ed il rilievo che, qualora si eliminasse il comma 2 dell'art. 648 ter.1 cod. pen. nell'originaria formulazione, anche la condotta ivi descritta non perderebbe rilevanza sul piano penale ma si determinerebbe soltanto un'espansione della portata del primo comma, né più né meno di quanto accade con riguardo al comma 2 dell'art. 648 cod. pen. Conseguentemente, ad avviso del Tribunale, il tempo di prescrizione del reato deve essere commisurato alla pena massima di cui al primo comma (otto anni) e non calcolato con riferimento alla pena di cui al secondo comma (quattro anni, con conseguente termine ordinario di prescrizione di sei anni) 2. La difesa del Mennillo ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il difetto assoluto di motivazione con riferimento al'art. 321 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 ter 1 cod. peri. e 157 cod. pen., così reiterando le considerazioni formulate con l'appello cautelare:- Il secondo comma dell'art. 648.ter.1 cod. pen. vigente all'epoca dei fatti conteneva una disposizione sanzionatoria obbligatoria che non lasciava al giudicante alcun ambito discrezionale, relativamente alla sanzione massima applicabile, in quanto in presenza del requisito ivi indicato il giudice non avrebbe mai potuto applicare una pena superiore a quattro anni di reclusione; - L'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. cit. non potrebbe mai essere oggetto di comparazione, per l'impossibilità di individuare un'aggravante idonea a ricondurre l'ipotesi del secondo comma alla pena di otto anni prevista dal primo comma; - Avendo il legislatore collocato le circostanze aggravanti ed attenuanti ai commi quinto e sesto sarebbe anomalo l'inserimento di un'attenuante al secondo comrna, prima della causa di esclusione della punibilità di cui al comma quarto; - Il secondo comma dell'articolo in questione prevedeva anche l'elemento specializzante costituito dal requisito strutturale del reato presupposto, che doveva essere un delitto "non colposo", specificazione che si assume non sarebbe stata necessaria se si fosse trattato di mera circostanza che condivideva con il delitto base tutti gli elementi strutturali. 3. Il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Nello stesso viene dato atto del difetto di precedenti giurisprudenziali idonei ad orientare l'interprete in relazione alla natura della fattispecie prevista dall'originaria formulazione del secondo comma dell'art. 648 ter.1 cod. pen., vigente all'epoca dei fatti (o, quantomeno, all'epoca delle condotte di autoriciclaggio punibili in virtù dell'introduzione della norma in questione, perché commesse tra il gennaio ed il dicembre 2015), sicché la prospettazione difensiva secondo cui tale norma avrebbe previsto una fattispecie autonoma di reato rispetto a quella di cui al primo comma dello stesso articolo viene sostenuta, nel ricorso, invocando anche quella parte della dottrina che, sia pure con scarne argomentazioni, è apparsa aderire a tale tesi. Molteplici e determinanti elementi inducono, invece, a riconoscere alla fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 648 ter.1 cod. pen. anche allora vigente la natura di circostanza attenuante del reato. Tra questi, alcuni degli elementi indicati nel provvedimento impugnato, seppur non certo irrilevanti, appaiono meramente indicativi: l'assenza di un autonomo nomen iuris, così come di un articolo autonomo, l'identità di bene giuridico tutelato dai diversi commi dell'art. 648 ter.1 cod. pen. e l'assenza di clausole di sussidiarietà del tipo "salvo che il fatto costituisca più grave reato" o simili, appaiono elementi non privi di rillievo, ma di certo non determinanti per l'individuazione della natura della fattispecie di cui si tratta. Più significativi, invece, gli argomenti tratti dalla stessa struttura del reato, pur invocata ad altri fini dal ricorrente, atteso che - come rilevato dalla più attenta dottrina - la norma da un lato non contiene alcun elemento differenziale sul piano della condotta e del dolo rispetto al comma primo, dall'altro utilizza variazioni lessicali rispetto all'omologa circostanza stabilita dall'art. 648 bis comma 3 cod. pen nella sua originaria formulazione (pacificamente ritenuto circostanza attenuante) che derivano solo dall'intento del legislatore di definire la cornice edittale in modo da rendere l'attenuante ad effetto speciale. Così come era previsto anche dal terzo comma del testo originario dell'art. 648 bis cod. pen., infatti, anche la norma in parola dispone che se i reati presupposti sono meno gravi (in questo caso puniti con reclusione nel massimo inferiore a cinque anni) le pene per l'autoriciclaggio sono più contenute. Si tratta, pertanto, di norma speculare a quella prevista per il riciclaggio di beni provenienti da reati meno gravi, alla quale è assimilabile anche per la logica sottostante, sicché non è in alcun modo ipotizzabile attribuire alle due norme, speculari tra loro, natura diversa. Anche in questo caso, infatti, la struttura delle fattispecie previste dai primi due commi dell'art. 648 ter.1 cod. pen. è unica e non muta la condotta dell'agente, ma soltanto la pena del reato presupposto - estraneo alla condotta - ed il trattamento sanzionatorio. Altrettanto evidente, infine, è l'analogia, anche nella struttura, con la norma di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., così come novellato dal D.L.vo 8/11/2021 n. 195, che prevede pene più contenute nel caso di ricettazione di beni provenienti da reato meno grave. Si tratta di elementi concernenti la struttura e la ratio della norma che convergono nel rafforzare l'elemento più significativo, che pure è stato ben evidenziato dall'ordinanza impugnata, costituito dal rapporto di specialità, in virtù del quale la fattispecie circostanziale include tutti i requisiti propri del reato base, con uno o più requisiti specializzanti, in questo caso costituiti dalla pena edittale del delitto presupposto. Come correttamente riconosciuto dal Tribunale, il rapporto di specialità di per sé non è sufficiente per fondare la natura circostanziale di una fattispecie, ma è comunque un elemento dalla forte valenza sintomatica in tal senso, che nel caso in esame non è smentito da alcun elemento certo di senso contrario ed è, invece, confortato e rafforzato dalla mancata rinnovazione della descrizione del reato-tipo e dal rilievo che, qualora si eliminasse il comma 2 dell'art. 648 ter 1 nell'originaria formulazione, anche la condotta ivi descritta non perderebbe rilevanza sul piano penale ma si determinerebbe soltanto un'espansione della portata del primo comma. La struttura del secondo comma dell'art. 648 ter.1 cod. peli., nell'originaria formulazione di cui alla legge 15/12/2014 n. 186, pertanto, configura una circostanza attenuante ad effetto speciale, potendosi spiegare soltanto con l'intento del legislatore di introdurre, per i casi di autoriciclaggio con reati presupposto meno gravi, una figura attenuata con una cornice edittale di particolare favore. 2.11 ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in camera di consiglio, il 19 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]