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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14568/2026

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lo di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, che, anche inreplica alla requisitoria del Procuratore generale, ha concluso per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La pronunzia impugnata è stata deliberata il 27 ottobre 2025 dalla Cortedi appello di Milano, che ha riformato parzialmente la sentenza emessa dalTribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata in primo grado peri reati di bancarotta documentale semplice − così riqualificata dal Tribunalel’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale − e per il reato di bancarottapreferenziale, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita dalTribunale di Milano il 19 febbraio 2018.La bancarotta documentale è stata ascritta all’imputata per non averetenuto le scritture contabili per il 2016 e 2017 e fino alla data del fallimento,giacché la [OSCURATO:PERSONA], pur avendo conservato documentazione di supportoriguardante gli accadimenti gestionali dal 31 dicembre 2015, non aveva tuttaviaprovveduto alla sua elaborazione in apposito impianto contabile.

Il reato dibancarotta preferenziale si è sostanziato in diversi prelievi ascrivibili a rimborsi deifinanziamenti che l’imputata aveva erogato a favore della società amministrata.In primo grado l’imputata era stata invece assolta, con la formula perché ilfatto non sussiste, dall’addebito di bancarotta fraudolenta distrattiva in relazionead alcune fuoriuscite di cassa, ritenute penalmente neutre siccome ricollegabili adeffettivi pagamenti a fornitori.

La parziale riforma in appello è consistita nellariduzione della pena principale a sei mesi di reclusione e della durata di quelleaccessorie fallimentari in pari misura, oltre che nella concessione del beneficiodella non menzione.2.

L’imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha presentatoricorso, strutturato su cinque motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto allaconsistenza oggettiva della condotta di bancarotta preferenziale, con particolareriferimento alla ritenuta condizione di insolvenza al momento dei rimborsi deicrediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società e alla violazione della parcondicio creditorum.La Corte di appello, in particolare, si era limitata a richiamare, in terminigenerici, la «situazione di dissesto» certificata dalla sentenza dichiarativa difallimento, che tuttavia si riferiva all’ultimo trimestre del 2017 e non già al 2016,anno, quest'ultimo, in cui erano stati effettuati i prelievi “incriminati”.

Lo stato diinsolvenza – prosegue la ricorrente – pur non essendo enunciato nella norma, èun presupposto del reato, perché, ove il pagamento preferenziale non avvenissein un momento in cui l’imprenditore versa nella condizione predetta, non siverificherebbe alcuna lesione della par condicio creditorum.

Tale esegesi èconfermata dalla natura di reato di pericolo concreto della bancarottapreferenziale.

Ciò posto, la Corte territoriale non avrebbe colto nel segno quandoha ritenuto che le censure dell’appellante sulla condizione di insolvenzaintendessero mettere in discussione i presupposti della sentenza dichiarativa difallimento.

A seguire, la parte rievoca le argomentazioni in fatto già oggettodell’atto di appello, con le quali si era inteso dimostrare che, nel periodo deiprelievi, la società godeva di una buona salute economico-finanziaria, sia perl’ammontare dei ricavi del 2016, sia per gli ordini già ricevuti per il triennio 2016-2018, sia perché cruciale per la cattiva sorte della società era stato il pignoramentodel marzo 2017, eseguito su richiesta della società Immobiliare n. 30 S.A. −proprietaria dell’immobile ove aveva sede la società − e la circostanza che lamedesima società non aveva più consentito alla [OSCURATO:PERSONA] l’accesso all’immobile,precludendole la possibilità di recuperare gli abiti e di evadere gli ordini.Un secondo segmento del motivo di ricorso censura la mancanza divalutazione circa il pericolo che era derivato, per la par condicio creditorum, daiprelievi volti a soddisfare i crediti della [OSCURATO:PERSONA].

Per sostenere questa tesi,l’imputata aveva prodotto una relazione che evidenziava che ella aveva immessonelle casse sociali, nel solo primo semestre 2016, 63.002,79 euro per pagarefornitori, stipendi e il canone di locazione e che aveva effettuato ulteriorifinanziamenti nel 2017, per un ammontare complessivo di euro 37.143,75, sempreutilizzati per pagare i fornitori.

Questi ulteriori finanziamenti avevano avuto unimpatto positivo, tanto che al passivo si erano insinuati pochi creditori.2.2.

Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto alcoefficiente soggettivo del reato, con particolare riferimento alla necessariaconsapevolezza dell’imputata circa la situazione di insolvenza e l’ineludibile volontàdi favorire taluni creditori a danno di altri, condizioni entrambe richieste dallagiurisprudenza di questa Corte quanto al versante soggettivo della bancarottapreferenziale.

La Corte distrettuale avrebbe attuato un ragionamento presuntivosul punto, trascurando altresì gli apporti personali alle casse sociali effettuati nellostesso periodo dalla [OSCURATO:PERSONA].

I medesimi dati di fatto già addotti nel primo motivodi ricorso rivelerebbero – prosegue la ricorrente – la volontà di garantire lacontinuità aziendale, poiché erano stati destinati a soddisfare i fornitori.2.3.

Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alcoefficiente soggettivo della bancarotta semplice, per mancato accertamento dellacolpa generica, addotta a sostegno del giudizio di responsabilità ma non analizzatacome sarebbe stato necessario.

Sarebbe mancato, infatti, uno scrutinio circa laconcreta possibilità – nelle condizioni personali e organizzative dell’imputata – chela [OSCURATO:PERSONA] si uniformasse al comportamento dell’agente modello.

Per sostenere lapropria tesi, la ricorrente rappresenta di essersi occupata essenzialmente dellaparte operativa e creativa dell’attività sociale e che, comunque, fino al 2015, lacontabilità era stata regolarmente tenuta; successivamente, la prevenuta avevacomunque conservato tutta la documentazione contabile di supporto ed era statacoadiuvata da professionisti esterni, sul cui operato ella non poteva che nutrire unlegittimo affidamento.2.4.

Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e vizio dimotivazione quanto al diniego del proscioglimento ex art. 131-bis, cod. pen.,negato sulla base della sola circostanza che l’imputata avesse valorizzato, asostegno della sua richiesta, il comportamento processuale, contraddicendoproprio quanto pure annotato in sentenza nella parte in cui la Corte ha riportato ilmotivo di appello sul proscioglimento in discorso, in cui ha dato conto di tutti iparametri positivi che l’allora appellante aveva posto a sostegno della suadoglianza sul punto (la limitata protrazione della condotta rispetto ai quasi diecianni di attività, l’assenza di ostacoli alle azioni dei creditori, la mancata incidenzasul soddisfacimento dei creditori insinuati, la collaborazione con il curatore el’accordo transattivo raggiunto con quest'ultimo).Quanto, in particolare, alla bancarotta documentale, il curatore si erapotuto avvalere della collaborazione della [OSCURATO:PERSONA] e dei documenti comunqueforniti sia dalla prevenuta che dai professionisti di sua fiducia e la mancanza delladocumentazione contabile non aveva cagionato alcun nocumento ai creditori.Avuto riguardo alla bancarotta preferenziale, l’ammontare del passivo eracontenuto, i rimborsi erano avvenuti solo in un esercizio, non avevano pregiudicatogli altri creditori, la [OSCURATO:PERSONA] aveva anticipato altro denaro alla fallita e avevaraggiunto un accordo transattivo con la curatela, tanto che quest'ultima avevarevocato la costituzione di parte civile.2.5.

Il quinto motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto al diniegodella circostanza attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, legge fall. alla cuibase vi era una visione parziale della condotta, senza quello scrutinio globalerichiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

La Corte di appello, infatti, ha ancoratoil diniego al solo quantum della distrazione, senza verificare l’incidenzacomplessiva di tale importo sulla massa attiva, sulla ripartizione dell’attivo tra icreditori e sulla possibilità di agire a propria tutela.Inoltre, nonostante le specifiche sollecitazioni contenute nell’atto di appello,la Corte di merito non ha valutato la concedibilità dell’attenuante rispetto allabancarotta documentale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito precisati.2.

Innanzitutto è fondata la doglianza – confluita nel primo motivo di ricorso– che riguarda la risposta della Corte territoriale al motivo di appello che mettevain discussione la sussistenza oggettiva del reato di bancarotta preferenziale,lamentando che il Tribunale non avesse valutato l’esistenza dello stato diinsolvenza della società, quale conditio sine qua non del reato.2.1.

Più precisamente, l’appello, con considerazioni specifiche e corredateda documentazione a sostegno, aveva insistito sul fatto che, nel momento in cuil'imputata aveva ottenuto i rimborsi dei finanziamenti erogati a favore dellasocietà, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non versava in una condizione definibile come diinsolvenza; a questo scopo, l'impugnazione aveva valorizzato una serie di datipositivi emersi dall’istruttoria dibattimentale quanto all’attività della società nel2016, alla consistenza finanziaria e alle prospettive di crescita legate agli ordiniricevuti ed evidenziando, di contro, come i fatti di rilievo pregiudicante per la sortedell’impresa fossero avvenuti nel 2017, quando era intervenuto il pignoramentoad iniziativa della società proprietaria dell’immobile ove era ubicata la sede legalee operativa della società ed allorché lo sfratto dalla sede anzidetta aveva impeditodi fatto la prosecuzione dell’attività di impresa.Tale argomento aveva un’indubbia dignità difensiva, la cui effettivaincidenza in bonam partem andava vagliata nel concreto, ponendo a confronto leconclusioni del Tribunale con le considerazioni del gravame e facendo tesoro degliinsegnamenti di questa Corte sul rapporto tra bancarotta e restituzione deifinanziamenti ai soci.

Ci si riferisce al principio secondo cui dette restituzioni sonopienamente legittime durante l’ordinaria vita societaria, mentre esse assumono icaratteri della bancarotta preferenziale allorché avvengano in periodo di dissestosocietario, che lasci intravedere l’evoluzione dell’impresa verso il fallimento,giacché la restituzione (da ritenere, in tal caso, indebita) comporta l’alterazionedell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori (Sez. 5, n. 24728del 13/05/2025, Appignanesi, Rv. 288403 – 01; Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018,E., Rv. 273925-01, in motivazione; Sez. 5, n. 13318 del 14/02/2013, Viale, Rv.254985 – 01; Sez. 5, n. 1793 del 10/11/2011, rv 252003; Sez. 5, n. 14908 del7/3/2008, rv 239487-01).

In particolare, la sentenza Appignanesi ha approfonditola definizione e il peso della condizione di insolvenza dell’impresa nella costruzionedella tipicità della condotta, benché si tratti di requisito non previsto dal legislatore.Quanto al primo aspetto, lo stato d'insolvenza – osserva la Quinta sezionerichiamando Sez. 5, n. 35886 del 20/07/2009, Corsano, Rv. 244921–01 − consistein una situazione di impotenza economica che si realizza allorquandol'imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normalile proprie obbligazioni, in quanto sono venute meno le necessarie condizioni diliquidità e di credito.

Esso è configurabile anche in assenza di protesti,pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametroesclusivo del giudizio sul dissesto.Venendo al secondo aspetto, nella costruzione della bancarottapreferenziale la condizione di insolvenza ha la sua ragion d’essere nella circostanzache, solo laddove essa esista, si determina una situazione di pericolo concreto perle ragioni dei creditori diversi da quello soddisfatto, pericolo che tanto più sicontratti.2.2.

Ebbene, l’inciso teorico rende ragione dell’equivoco in cui è incorsa laCorte di merito allorché ha risposto alla doglianza dell’appellante (pag. 15 dellasentenza impugnata), reputando che le considerazioni del gravame di meritomirassero a contestare non già lo stato di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. comeprecondizione per definire preferenziali i prelevamenti dell’imputata, ma ipresupposti per la dichiarazione di fallimento della società, tema che invecel’imputata non aveva posto in discussione con l’appello.In questo senso, la risposta della Corte territoriale − sia pur teoricamentecorretta alla luce degli insuperati approdi di Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008,Niccoli, Rv. 239398 – 01 − non è conferente con il tema censorio, il che imponedi annullare, in parte qua la sentenza impugnata, affinché la Corte distrettuale siesprima sulle doglianze circa la condizione di insolvenza della società al momentodella restituzione dei finanziamenti.

Da tanto consegue che il tema del coefficientesoggettivo, posto nel secondo motivo di ricorso, va anch’esso rivisto alla luce dellanecessaria riedizione del vaglio circa la ragione di censura pretermessa dalla Cortedi appello e della ricostruzione della condizione della società al momento in cuil’imputata aveva agito.3.

Non è fondato, invece, il terzo motivo di ricorso, che investe ilcoefficiente soggettivo della bancarotta semplice documentale.L’imputata, a seguito della riqualificazione operata in primo gradodell’originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, è statariconosciuta responsabile del reato di cui all’art. 217, secondo comma, legge fall.per non aver tenuto la contabilità a partire dal 31 dicembre 2015 e fino alla datadel fallimento.

Di fronte alle doglianze contenute nell’atto di appello, la Cortedistrettuale ha precisato che il coefficiente psicologico che fonda l’addebito è quellodella colpa.La ricorrente contesta tale punto della decisione, dolendosidell’approssimazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale addebitandole unacondotta diversa da quella dell’agente modello, tuttavia trascurando il ruoloconcretamente assunto nella società, la conservazione della documentazioneconcernente gli anni 2016 e 2017 e l’affidamento a professionisti esterni.Ebbene, la censura non ha pregio perché il Collegio ritiene che la Corte dimerito abbia avuto come punto di riferimento i doveri, normativamente sanciti,dell’amministratore di una società, tra cui si colloca la completa tenuta delladocumentazione contabile per tutta la durata della vita dell’impresa.Di fronte al dovere gravante sull’amministratore, il ricorso non coglie nelsegno e, anzi, lambisce l’inammissibilità quando adduce una serie di circostanzedi fatto che la Corte di appello avrebbe trascurato e che, al contrario, secondo latesi difensiva, avrebbero avuto un ruolo impeditivo rispetto all’osservanza deidoveri contabili, doveri che gravano sull’amministratore a prescindere dalle propriecompetenze e dalla eventuale elezione di uno specifico settore dell’attività diimpresa quale ambito privilegiato in cui operare.Irrilevante è altresì il tema dell’affidamento della tenuta della contabilità aprofessionisti, che pure la prevenuta agita a propria discolpa; a questo riguardo,infatti, il Collegio intende ribadire il principio di diritto sedimentato secondo cui gliamministratori non vanno esenti da responsabilità per il fatto che la contabilità siastata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, dovendosilogicamente presumere che la contabilità stessa sia stata redatta secondo leindicazioni date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabilidella tenuta di una regolare e veritiera contabilità; tale presunzione richiede, peressere superata, una rigorosa prova contraria che, nel caso di specie, non è stataaddotta (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280133 – 01; Sez. 5, n.2812 del 17/10/2013, dep. 2014, Manfrellotti, Rv. 258947 – 01; Sez. 5, n. 11931del 27/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231707 – 01; Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998,dep. 1999, Mollo ed altri; Rv. 212147 – 01; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993, dep.1994, Decenvirale, Rv. 197268 – 01).4.

Il quinto motivo di ricorso – che concerne la denegata concessione dellacircostanza attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, legge fall. – è assorbitonell’annullamento quanto al reato di cui all’art. 216, terzo comma, legge fall. ed èfondato circa la bancarotta documentale, in quanto il motivo di appello invocaval’attenuante anche in relazione a detta fattispecie, ma la Corte di appello harisposto solo a proposito della bancarotta preferenziale.5.

Il quarto motivo di ricorso – che lamenta l’omesso proscioglimento exart. 131-bis cod. pen. – è assorbito dall’annullamento sulla responsabilità quantoalla bancarotta preferenziale e dall’annullamento quanto alla concessionedell’attenuante ex art. 219, terzo comma, legge fall. circa la bancarottadocumentale, dal momento che si tratta di valutazione che la Corte territorialedovrà svolgere nuovamente alla luce delle conclusioni cui giungerà rispetto ai temioggetto del mandato odierno.6.

In considerazione di quanto sopra, la sentenza impugnata deve essereannullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Trattandosidi annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è investito di pienipoteri di cognizione e potrà rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomiadi giudizio, sicché non sarà vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenzadi annullamento, ma potrà accedere alla piena rivalutazione del compendioprobatorio e addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice dimerito, salvo il solo limite di non ripetere gli errori argomentativi evidenziati e dida svolgere (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03; Sez. 5, n.19350 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281106 – 01, n.m. sul punto; Sez. 5, n. 33847del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017,Rv. 271345, F e altri; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S. e altri, Rv. 263864;Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261760; Sez. 5, n. 34016 del22/06/2010, Gambino, Rv. 248413).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta preferenzialee al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219,comma terzo, legge fall. per la bancarotta semplice documentale, con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

Rigetta nel resto ilricorso.Così deciso il 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lo di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, che, anche inreplica alla requisitoria del Procuratore generale, ha concluso per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La pronunzia impugnata è stata deliberata il 27 ottobre 2025 dalla Cortedi appello di Milano, che ha riformato parzialmente la sentenza emessa dalTribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata in primo grado peri reati di bancarotta documentale semplice − così riqualificata dal Tribunalel’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale − e per il reato di bancarottapreferenziale, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita dalTribunale di Milano il 19 febbraio 2018.La bancarotta documentale è stata ascritta all’imputata per non averetenuto le scritture contabili per il 2016 e 2017 e fino alla data del fallimento,giacché la [OSCURATO:PERSONA], pur avendo conservato documentazione di supportoriguardante gli accadimenti gestionali dal 31 dicembre 2015, non aveva tuttaviaprovveduto alla sua elaborazione in apposito impianto contabile. Il reato dibancarotta preferenziale si è sostanziato in diversi prelievi ascrivibili a rimborsi deifinanziamenti che l’imputata aveva erogato a favore della società amministrata.In primo grado l’imputata era stata invece assolta, con la formula perché ilfatto non sussiste, dall’addebito di bancarotta fraudolenta distrattiva in relazionead alcune fuoriuscite di cassa, ritenute penalmente neutre siccome ricollegabili adeffettivi pagamenti a fornitori. La parziale riforma in appello è consistita nellariduzione della pena principale a sei mesi di reclusione e della durata di quelleaccessorie fallimentari in pari misura, oltre che nella concessione del beneficiodella non menzione.2. L’imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha presentatoricorso, strutturato su cinque motivi, di seguito sintetizzati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto allaconsistenza oggettiva della condotta di bancarotta preferenziale, con particolareriferimento alla ritenuta condizione di insolvenza al momento dei rimborsi deicrediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società e alla violazione della parcondicio creditorum.La Corte di appello, in particolare, si era limitata a richiamare, in terminigenerici, la «situazione di dissesto» certificata dalla sentenza dichiarativa difallimento, che tuttavia si riferiva all’ultimo trimestre del 2017 e non già al 2016,anno, quest'ultimo, in cui erano stati effettuati i prelievi “incriminati”. Lo stato diinsolvenza – prosegue la ricorrente – pur non essendo enunciato nella norma, èun presupposto del reato, perché, ove il pagamento preferenziale non avvenissein un momento in cui l’imprenditore versa nella condizione predetta, non siverificherebbe alcuna lesione della par condicio creditorum. Tale esegesi èconfermata dalla natura di reato di pericolo concreto della bancarottapreferenziale. Ciò posto, la Corte territoriale non avrebbe colto nel segno quandoha ritenuto che le censure dell’appellante sulla condizione di insolvenzaintendessero mettere in discussione i presupposti della sentenza dichiarativa difallimento. A seguire, la parte rievoca le argomentazioni in fatto già oggettodell’atto di appello, con le quali si era inteso dimostrare che, nel periodo deiprelievi, la società godeva di una buona salute economico-finanziaria, sia perl’ammontare dei ricavi del 2016, sia per gli ordini già ricevuti per il triennio 2016-2018, sia perché cruciale per la cattiva sorte della società era stato il pignoramentodel marzo 2017, eseguito su richiesta della società Immobiliare n. 30 S.A. −proprietaria dell’immobile ove aveva sede la società − e la circostanza che lamedesima società non aveva più consentito alla [OSCURATO:PERSONA] l’accesso all’immobile,precludendole la possibilità di recuperare gli abiti e di evadere gli ordini.Un secondo segmento del motivo di ricorso censura la mancanza divalutazione circa il pericolo che era derivato, per la par condicio creditorum, daiprelievi volti a soddisfare i crediti della [OSCURATO:PERSONA]. Per sostenere questa tesi,l’imputata aveva prodotto una relazione che evidenziava che ella aveva immessonelle casse sociali, nel solo primo semestre 2016, 63.002,79 euro per pagarefornitori, stipendi e il canone di locazione e che aveva effettuato ulteriorifinanziamenti nel 2017, per un ammontare complessivo di euro 37.143,75, sempreutilizzati per pagare i fornitori. Questi ulteriori finanziamenti avevano avuto unimpatto positivo, tanto che al passivo si erano insinuati pochi creditori.2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge quanto alcoefficiente soggettivo del reato, con particolare riferimento alla necessariaconsapevolezza dell’imputata circa la situazione di insolvenza e l’ineludibile volontàdi favorire taluni creditori a danno di altri, condizioni entrambe richieste dallagiurisprudenza di questa Corte quanto al versante soggettivo della bancarottapreferenziale. La Corte distrettuale avrebbe attuato un ragionamento presuntivosul punto, trascurando altresì gli apporti personali alle casse sociali effettuati nellostesso periodo dalla [OSCURATO:PERSONA]. I medesimi dati di fatto già addotti nel primo motivodi ricorso rivelerebbero – prosegue la ricorrente – la volontà di garantire lacontinuità aziendale, poiché erano stati destinati a soddisfare i fornitori.2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alcoefficiente soggettivo della bancarotta semplice, per mancato accertamento dellacolpa generica, addotta a sostegno del giudizio di responsabilità ma non analizzatacome sarebbe stato necessario. Sarebbe mancato, infatti, uno scrutinio circa laconcreta possibilità – nelle condizioni personali e organizzative dell’imputata – chela [OSCURATO:PERSONA] si uniformasse al comportamento dell’agente modello. Per sostenere lapropria tesi, la ricorrente rappresenta di essersi occupata essenzialmente dellaparte operativa e creativa dell’attività sociale e che, comunque, fino al 2015, lacontabilità era stata regolarmente tenuta; successivamente, la prevenuta avevacomunque conservato tutta la documentazione contabile di supporto ed era statacoadiuvata da professionisti esterni, sul cui operato ella non poteva che nutrire unlegittimo affidamento.2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e vizio dimotivazione quanto al diniego del proscioglimento ex art. 131-bis, cod. pen.,negato sulla base della sola circostanza che l’imputata avesse valorizzato, asostegno della sua richiesta, il comportamento processuale, contraddicendoproprio quanto pure annotato in sentenza nella parte in cui la Corte ha riportato ilmotivo di appello sul proscioglimento in discorso, in cui ha dato conto di tutti iparametri positivi che l’allora appellante aveva posto a sostegno della suadoglianza sul punto (la limitata protrazione della condotta rispetto ai quasi diecianni di attività, l’assenza di ostacoli alle azioni dei creditori, la mancata incidenzasul soddisfacimento dei creditori insinuati, la collaborazione con il curatore el’accordo transattivo raggiunto con quest'ultimo).Quanto, in particolare, alla bancarotta documentale, il curatore si erapotuto avvalere della collaborazione della [OSCURATO:PERSONA] e dei documenti comunqueforniti sia dalla prevenuta che dai professionisti di sua fiducia e la mancanza delladocumentazione contabile non aveva cagionato alcun nocumento ai creditori.Avuto riguardo alla bancarotta preferenziale, l’ammontare del passivo eracontenuto, i rimborsi erano avvenuti solo in un esercizio, non avevano pregiudicatogli altri creditori, la [OSCURATO:PERSONA] aveva anticipato altro denaro alla fallita e avevaraggiunto un accordo transattivo con la curatela, tanto che quest'ultima avevarevocato la costituzione di parte civile.2.5. Il quinto motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto al diniegodella circostanza attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, legge fall. alla cuibase vi era una visione parziale della condotta, senza quello scrutinio globalerichiesto dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte di appello, infatti, ha ancoratoil diniego al solo quantum della distrazione, senza verificare l’incidenzacomplessiva di tale importo sulla massa attiva, sulla ripartizione dell’attivo tra icreditori e sulla possibilità di agire a propria tutela.Inoltre, nonostante le specifiche sollecitazioni contenute nell’atto di appello,la Corte di merito non ha valutato la concedibilità dell’attenuante rispetto allabancarotta documentale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito precisati.2. Innanzitutto è fondata la doglianza – confluita nel primo motivo di ricorso– che riguarda la risposta della Corte territoriale al motivo di appello che mettevain discussione la sussistenza oggettiva del reato di bancarotta preferenziale,lamentando che il Tribunale non avesse valutato l’esistenza dello stato diinsolvenza della società, quale conditio sine qua non del reato.2.1. Più precisamente, l’appello, con considerazioni specifiche e corredateda documentazione a sostegno, aveva insistito sul fatto che, nel momento in cuil'imputata aveva ottenuto i rimborsi dei finanziamenti erogati a favore dellasocietà, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non versava in una condizione definibile come diinsolvenza; a questo scopo, l'impugnazione aveva valorizzato una serie di datipositivi emersi dall’istruttoria dibattimentale quanto all’attività della società nel2016, alla consistenza finanziaria e alle prospettive di crescita legate agli ordiniricevuti ed evidenziando, di contro, come i fatti di rilievo pregiudicante per la sortedell’impresa fossero avvenuti nel 2017, quando era intervenuto il pignoramentoad iniziativa della società proprietaria dell’immobile ove era ubicata la sede legalee operativa della società ed allorché lo sfratto dalla sede anzidetta aveva impeditodi fatto la prosecuzione dell’attività di impresa.Tale argomento aveva un’indubbia dignità difensiva, la cui effettivaincidenza in bonam partem andava vagliata nel concreto, ponendo a confronto leconclusioni del Tribunale con le considerazioni del gravame e facendo tesoro degliinsegnamenti di questa Corte sul rapporto tra bancarotta e restituzione deifinanziamenti ai soci. Ci si riferisce al principio secondo cui dette restituzioni sonopienamente legittime durante l’ordinaria vita societaria, mentre esse assumono icaratteri della bancarotta preferenziale allorché avvengano in periodo di dissestosocietario, che lasci intravedere l’evoluzione dell’impresa verso il fallimento,giacché la restituzione (da ritenere, in tal caso, indebita) comporta l’alterazionedell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori (Sez. 5, n. 24728del 13/05/2025, Appignanesi, Rv. 288403 – 01; Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018,E., Rv. 273925-01, in motivazione; Sez. 5, n. 13318 del 14/02/2013, Viale, Rv.254985 – 01; Sez. 5, n. 1793 del 10/11/2011, rv 252003; Sez. 5, n. 14908 del7/3/2008, rv 239487-01). In particolare, la sentenza Appignanesi ha approfonditola definizione e il peso della condizione di insolvenza dell’impresa nella costruzionedella tipicità della condotta, benché si tratti di requisito non previsto dal legislatore.Quanto al primo aspetto, lo stato d'insolvenza – osserva la Quinta sezionerichiamando Sez. 5, n. 35886 del 20/07/2009, Corsano, Rv. 244921–01 − consistein una situazione di impotenza economica che si realizza allorquandol'imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normalile proprie obbligazioni, in quanto sono venute meno le necessarie condizioni diliquidità e di credito. Esso è configurabile anche in assenza di protesti,pignoramenti e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametroesclusivo del giudizio sul dissesto.Venendo al secondo aspetto, nella costruzione della bancarottapreferenziale la condizione di insolvenza ha la sua ragion d’essere nella circostanzache, solo laddove essa esista, si determina una situazione di pericolo concreto perle ragioni dei creditori diversi da quello soddisfatto, pericolo che tanto più sicontratti.2.2. Ebbene, l’inciso teorico rende ragione dell’equivoco in cui è incorsa laCorte di merito allorché ha risposto alla doglianza dell’appellante (pag. 15 dellasentenza impugnata), reputando che le considerazioni del gravame di meritomirassero a contestare non già lo stato di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. comeprecondizione per definire preferenziali i prelevamenti dell’imputata, ma ipresupposti per la dichiarazione di fallimento della società, tema che invecel’imputata non aveva posto in discussione con l’appello.In questo senso, la risposta della Corte territoriale − sia pur teoricamentecorretta alla luce degli insuperati approdi di Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008,Niccoli, Rv. 239398 – 01 − non è conferente con il tema censorio, il che imponedi annullare, in parte qua la sentenza impugnata, affinché la Corte distrettuale siesprima sulle doglianze circa la condizione di insolvenza della società al momentodella restituzione dei finanziamenti. Da tanto consegue che il tema del coefficientesoggettivo, posto nel secondo motivo di ricorso, va anch’esso rivisto alla luce dellanecessaria riedizione del vaglio circa la ragione di censura pretermessa dalla Cortedi appello e della ricostruzione della condizione della società al momento in cuil’imputata aveva agito.3. Non è fondato, invece, il terzo motivo di ricorso, che investe ilcoefficiente soggettivo della bancarotta semplice documentale.L’imputata, a seguito della riqualificazione operata in primo gradodell’originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, è statariconosciuta responsabile del reato di cui all’art. 217, secondo comma, legge fall.per non aver tenuto la contabilità a partire dal 31 dicembre 2015 e fino alla datadel fallimento. Di fronte alle doglianze contenute nell’atto di appello, la Cortedistrettuale ha precisato che il coefficiente psicologico che fonda l’addebito è quellodella colpa.La ricorrente contesta tale punto della decisione, dolendosidell’approssimazione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale addebitandole unacondotta diversa da quella dell’agente modello, tuttavia trascurando il ruoloconcretamente assunto nella società, la conservazione della documentazioneconcernente gli anni 2016 e 2017 e l’affidamento a professionisti esterni.Ebbene, la censura non ha pregio perché il Collegio ritiene che la Corte dimerito abbia avuto come punto di riferimento i doveri, normativamente sanciti,dell’amministratore di una società, tra cui si colloca la completa tenuta delladocumentazione contabile per tutta la durata della vita dell’impresa.Di fronte al dovere gravante sull’amministratore, il ricorso non coglie nelsegno e, anzi, lambisce l’inammissibilità quando adduce una serie di circostanzedi fatto che la Corte di appello avrebbe trascurato e che, al contrario, secondo latesi difensiva, avrebbero avuto un ruolo impeditivo rispetto all’osservanza deidoveri contabili, doveri che gravano sull’amministratore a prescindere dalle propriecompetenze e dalla eventuale elezione di uno specifico settore dell’attività diimpresa quale ambito privilegiato in cui operare.Irrilevante è altresì il tema dell’affidamento della tenuta della contabilità aprofessionisti, che pure la prevenuta agita a propria discolpa; a questo riguardo,infatti, il Collegio intende ribadire il principio di diritto sedimentato secondo cui gliamministratori non vanno esenti da responsabilità per il fatto che la contabilità siastata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche, dovendosilogicamente presumere che la contabilità stessa sia stata redatta secondo leindicazioni date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabilidella tenuta di una regolare e veritiera contabilità; tale presunzione richiede, peressere superata, una rigorosa prova contraria che, nel caso di specie, non è stataaddotta (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280133 – 01; Sez. 5, n.2812 del 17/10/2013, dep. 2014, Manfrellotti, Rv. 258947 – 01; Sez. 5, n. 11931del 27/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231707 – 01; Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998,dep. 1999, Mollo ed altri; Rv. 212147 – 01; Sez. 5, n. 2055 del 15/12/1993, dep.1994, Decenvirale, Rv. 197268 – 01).4. Il quinto motivo di ricorso – che concerne la denegata concessione dellacircostanza attenuante di cui all’art. 219, terzo comma, legge fall. – è assorbitonell’annullamento quanto al reato di cui all’art. 216, terzo comma, legge fall. ed èfondato circa la bancarotta documentale, in quanto il motivo di appello invocaval’attenuante anche in relazione a detta fattispecie, ma la Corte di appello harisposto solo a proposito della bancarotta preferenziale.5. Il quarto motivo di ricorso – che lamenta l’omesso proscioglimento exart. 131-bis cod. pen. – è assorbito dall’annullamento sulla responsabilità quantoalla bancarotta preferenziale e dall’annullamento quanto alla concessionedell’attenuante ex art. 219, terzo comma, legge fall. circa la bancarottadocumentale, dal momento che si tratta di valutazione che la Corte territorialedovrà svolgere nuovamente alla luce delle conclusioni cui giungerà rispetto ai temioggetto del mandato odierno.6. In considerazione di quanto sopra, la sentenza impugnata deve essereannullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Trattandosidi annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è investito di pienipoteri di cognizione e potrà rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomiadi giudizio, sicché non sarà vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenzadi annullamento, ma potrà accedere alla piena rivalutazione del compendioprobatorio e addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice dimerito, salvo il solo limite di non ripetere gli errori argomentativi evidenziati e dida svolgere (Sez. 5, n. 38139 del 13/09/2024, C., Rv. 288174 – 03; Sez. 5, n.19350 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281106 – 01, n.m. sul punto; Sez. 5, n. 33847del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017,Rv. 271345, F e altri; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S. e altri, Rv. 263864;Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261760; Sez. 5, n. 34016 del22/06/2010, Gambino, Rv. 248413). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta preferenzialee al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219,comma terzo, legge fall. per la bancarotta semplice documentale, con rinvio pernuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto ilricorso.Così deciso il 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14568/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris