Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29501/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO avverso la sentenza in data 20/07/2022 della [OSCURATO:PERSONA]- RINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 20/07/2022 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 09/02/2022 del Tribunale di Torino, che lo aveva condannato per il reato di rapina pluriaggravata.

Deduce:

1.1. Manifesta illogicità e apparenza della motivazione.

Con il primo motivo di impugnazione si assume che la motivazione della Corte di appello è apparente in relazione al giudizio di attendibilità della persona offesa, con travisamento dei fatti, a fronte di un unico dato di fatto a favore dell'imputato, che non è stato trovato in possesso dell'oggetto materiale della rapina.1.2.

Inosservanza dell'art. 512, comma 1, cod.proc.pen. e dell'art. 526 cod.proc.pen., dettati a pena di inutilizzabilità.

Il motivo si rivolge alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella sua querela e si deduce la loro inutilizzabilità perché non si versava nell'ipotesi dell'impossibilità di ripetere nel giudizio la testimonianza della persona offesa, per fatti o circostanze imprevedibili sopravvenuti.

Sottolinea come manchi ogni documento in atti, idoneo a dimostrare alcun tentativo di ricercare il dichiarante, al fine di citarlo per farlo deporre come testimone.

Da qui deduce l'erroneità della motivazione della Corte di appello, che ha rigettato il motivo risaltando che al momento della querela la vittima era priva di documenti d'identità, era senza fissa dimora, non poteva indicare il numero di telefono e non ha mai fatto ingresso in carcere.

Il ricorrente -da tali circostanze- fa discendere anche la violazione dell'art. 526 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Va esaminato in via di priorità logica il secondo motivo di ricorso, che incide sul materiale probatorio messo a disposizione del giudice di merito e che, quindi, precede il momento della sua valutazione.

Il motivo si rivolge alla lettura ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen. delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA].

A tale riguardo la difesa sostiene che non sussistevano i presupposti per procedere alla lettura dibattimentale delle dichiarazioni, in quanto l'irreperibilità del testimone non era stata provocata da circostanze sopravvenute imprevedibili.

2. Va premesso che a mente dell'art. 512, comma 1, cod. proc. pen., rubricato «lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione», il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare, quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione.

Secondo l'interpretazione di tale disposizione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della lettura di dichiarazioni predibattimentali, l'imprevedibilità della impossibilità di ripetizione dell'atto va valutata con criterio ex ante, avuto riguardo non a mere possibilità o evenienze astratte e ipotetiche, ma sulla base di conoscenze concrete, di cui la parte interessata poteva disporre fino alla scadenza del termine entro il quale avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio (Sez. 2, n. 49007 del 16/9/2014, lussi, Rv. 261427-01; in senso conforme Sez. 6, n. 21312 del 5/4/2018, Singh, Rv. 273465- 01).

AZI \ ......, 2 La corretta interpretazione della norma, dunque, fa discendere la possibilità della lettura ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen. dalla sussistenza del requisito della imprevedibilità della successiva irreperibilità del dichiarante.

Tale essenziale requisito, però, è stato del tutto trascurato dalla Corte di appello, che si è adoperata per giustificare l'irreperibilità di Manneh, ma nulla dice circa la prevedibilità o l'imprevedibilità di tale successiva irreperibilità.

La sentenza, dunque, omette di motivare su un elemento decisivo quanto alla legittima acquisizione nel dibattimento di dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che la sentenza va annullata sul punto.

Al giudice del rinvio è demandato il compito di valutare la prevedibilità o l'imprevedibilità dell'irreperibilità del testimone, tenendo conto delle circostanze già evidenziate nella sentenza impugnata, ossia che Manneh, quando venivano raccolte le sue dichiarazioni, era sprovvisto di documento d'identità, era cittadino extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora, che veniva rilasciato con l'intimazione di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, che non era stato identificato con un documento d'identità del suo Paese d'origine e che non si conosceva con certezza neanche la sua nazionalità.

3. I restanti motivi sono assorbiti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in MAROCCO avverso la sentenza in data 20/07/2022 della [OSCURATO:PERSONA]- RINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 20/07/2022 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data 09/02/2022 del Tribunale di Torino, che lo aveva condannato per il reato di rapina pluriaggravata. Deduce: 1.1. Manifesta illogicità e apparenza della motivazione. Con il primo motivo di impugnazione si assume che la motivazione della Corte di appello è apparente in relazione al giudizio di attendibilità della persona offesa, con travisamento dei fatti, a fronte di un unico dato di fatto a favore dell'imputato, che non è stato trovato in possesso dell'oggetto materiale della rapina.1.2. Inosservanza dell'art. 512, comma 1, cod.proc.pen. e dell'art. 526 cod.proc.pen., dettati a pena di inutilizzabilità. Il motivo si rivolge alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] contenuta nella sua querela e si deduce la loro inutilizzabilità perché non si versava nell'ipotesi dell'impossibilità di ripetere nel giudizio la testimonianza della persona offesa, per fatti o circostanze imprevedibili sopravvenuti. Sottolinea come manchi ogni documento in atti, idoneo a dimostrare alcun tentativo di ricercare il dichiarante, al fine di citarlo per farlo deporre come testimone. Da qui deduce l'erroneità della motivazione della Corte di appello, che ha rigettato il motivo risaltando che al momento della querela la vittima era priva di documenti d'identità, era senza fissa dimora, non poteva indicare il numero di telefono e non ha mai fatto ingresso in carcere. Il ricorrente -da tali circostanze- fa discendere anche la violazione dell'art. 526 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va esaminato in via di priorità logica il secondo motivo di ricorso, che incide sul materiale probatorio messo a disposizione del giudice di merito e che, quindi, precede il momento della sua valutazione. Il motivo si rivolge alla lettura ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen. delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. A tale riguardo la difesa sostiene che non sussistevano i presupposti per procedere alla lettura dibattimentale delle dichiarazioni, in quanto l'irreperibilità del testimone non era stata provocata da circostanze sopravvenute imprevedibili. 2. Va premesso che a mente dell'art. 512, comma 1, cod. proc. pen., rubricato «lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione», il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare, quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione. Secondo l'interpretazione di tale disposizione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della lettura di dichiarazioni predibattimentali, l'imprevedibilità della impossibilità di ripetizione dell'atto va valutata con criterio ex ante, avuto riguardo non a mere possibilità o evenienze astratte e ipotetiche, ma sulla base di conoscenze concrete, di cui la parte interessata poteva disporre fino alla scadenza del termine entro il quale avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio (Sez. 2, n. 49007 del 16/9/2014, lussi, Rv. 261427-01; in senso conforme Sez. 6, n. 21312 del 5/4/2018, Singh, Rv. 273465- 01). AZI \ ......, 2 La corretta interpretazione della norma, dunque, fa discendere la possibilità della lettura ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen. dalla sussistenza del requisito della imprevedibilità della successiva irreperibilità del dichiarante. Tale essenziale requisito, però, è stato del tutto trascurato dalla Corte di appello, che si è adoperata per giustificare l'irreperibilità di Manneh, ma nulla dice circa la prevedibilità o l'imprevedibilità di tale successiva irreperibilità. La sentenza, dunque, omette di motivare su un elemento decisivo quanto alla legittima acquisizione nel dibattimento di dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che la sentenza va annullata sul punto. Al giudice del rinvio è demandato il compito di valutare la prevedibilità o l'imprevedibilità dell'irreperibilità del testimone, tenendo conto delle circostanze già evidenziate nella sentenza impugnata, ossia che Manneh, quando venivano raccolte le sue dichiarazioni, era sprovvisto di documento d'identità, era cittadino extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora, che veniva rilasciato con l'intimazione di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni, che non era stato identificato con un documento d'identità del suo Paese d'origine e che non si conosceva con certezza neanche la sua nazionalità. 3. I restanti motivi sono assorbiti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 29501/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris