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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 16 dicembre 2025

Cassazione n. 05113/2026

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 545 bis cod. proc. pen., per omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere l'applicazione di una pena sostitutiva, è manifestamente infondato; che l'art. 2, comma 1, lettera u) del Decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 34 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (cd.

"correttivo Cartabia", entrato in vigore in data 04/04/2024) è intervenuto sul comma 1 dell'art. 545-bis cod. proc. pen. che è stato riformulato con eliminazione del previo avviso alle parti, da parte del giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, nei casi in cui ricorrano le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689; a seguito di tale interpolazione, già vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado ( 19 settembre 2024), nessun obbligo di avviso incombeva sul Tribunale; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego di pena sostitutiva da parte della Corte di appello, è manifestamente infondato atteso che non è manifestamente illogica l'esclusione della stessa fondata sui precedenti penali gravanti sull'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 545 bis cod. proc. pen., per omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere l'applicazione di una pena sostitutiva, è manifestamente infondato; che l'art. 2, comma 1, lettera u) del Decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 34 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134 (cd. "correttivo Cartabia", entrato in vigore in data 04/04/2024) è intervenuto sul comma 1 dell'art. 545-bis cod. proc. pen. che è stato riformulato con eliminazione del previo avviso alle parti, da parte del giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, nei casi in cui ricorrano le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981 n. 689; a seguito di tale interpolazione, già vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado ( 19 settembre 2024), nessun obbligo di avviso incombeva sul Tribunale; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al diniego di pena sostitutiva da parte della Corte di appello, è manifestamente infondato atteso che non è manifestamente illogica l'esclusione della stessa fondata sui precedenti penali gravanti sull'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 16 dicembre 2025
Decreto Cassazione n. 05113/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris