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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2016/2025

ECLI:EU:T:2025:1015
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0110_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 novembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑110/24) «Politica commerciale – Dumping – Importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran e della Russia – Istituzione di dazi antidumping definitivi – Articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1036 – Errore manifesto di valutazione»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dazi antidumping (Art. 296 TFUE) (v. punti 29‑40)

2. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 263 e 296 TFUE) (v. punto 42)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure in previsione della loro scadenza – Mantenimento in vigore di una misura antidumping – Presupposti – Persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio – Criteri di valutazione – Sussistenza del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 2) (v. punti 54‑57, 105, 116‑118)

4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping –Obbligo per la Commissione di avviare d’ufficio detto procedimento – Assenza – Obbligo di motivare la scelta di non aprire detto procedimento – Assenza – Violazione del principio di buona amministrazione – Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 3) (v. punti 62‑66)

5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping –Pregiudizio – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3) (v. punti 80‑85)

6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure in previsione della loro scadenza – Inchiesta – Presa in considerazione di informazioni relative a un periodo posteriore a quello dell’inchiesta per giustificare il mantenimento di una misura antidumping – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 2) (v. punti 94‑97)

7. Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento (Art. 216, § 2, TFUE; accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative del 1994) (v. punto 98)

8. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 124‑127)

9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping –Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping – Metodo di calcolo – Esclusione delle vendite vincolate di produttori dell’Unione dal calcolo del consumo totale –Inclusione delle vendite vincolate e non vincolate originarie del Brasile nel calcolo del consumo totale – Violazione del principio di non discriminazione –Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2 e 3) (v. punti 147‑156) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] e la Lusosider‑[OSCURATO:PERSONA] S. A. sono condannate alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0110_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 novembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑110/24) «Politica commerciale – Dumping – Importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran e della Russia – Istituzione di dazi antidumping definitivi – Articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1036 – Errore manifesto di valutazione» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Regolamento che istituisce dazi antidumping (Art. 296 TFUE) (v. punti 29‑40) 2. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 263 e 296 TFUE) (v. punto 42) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure in previsione della loro scadenza – Mantenimento in vigore di una misura antidumping – Presupposti – Persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio – Criteri di valutazione – Sussistenza del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 2) (v. punti 54‑57, 105, 116‑118) 4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame intermedio parziale di un dazio antidumping –Obbligo per la Commissione di avviare d’ufficio detto procedimento – Assenza – Obbligo di motivare la scelta di non aprire detto procedimento – Assenza – Violazione del principio di buona amministrazione – Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 3) (v. punti 62‑66) 5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping –Pregiudizio – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3) (v. punti 80‑85) 6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento di riesame di misure in previsione della loro scadenza – Inchiesta – Presa in considerazione di informazioni relative a un periodo posteriore a quello dell’inchiesta per giustificare il mantenimento di una misura antidumping – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 11, § 2) (v. punti 94‑97) 7. Accordi internazionali – Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio – GATT del 1994 – Impossibilità di invocare gli accordi dell’OMC per contestare la legittimità di un atto dell’Unione – Eccezioni – Atto dell’Unione finalizzato ad assicurarne l’esecuzione o che vi fa esplicito e preciso riferimento (Art. 216, § 2, TFUE; accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative del 1994) (v. punto 98) 8. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 124‑127) 9. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping –Pregiudizio – Fattori da prendere in considerazione – Volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping – Metodo di calcolo – Esclusione delle vendite vincolate di produttori dell’Unione dal calcolo del consumo totale –Inclusione delle vendite vincolate e non vincolate originarie del Brasile nel calcolo del consumo totale – Violazione del principio di non discriminazione –Assenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 3, §§ 2 e 3) (v. punti 147‑156) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] e la Lusosider‑[OSCURATO:PERSONA] S. A. sono condannate alle spese.
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