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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023

Cassazione n. 08564/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2868-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 2112/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/11/2021; Ric. 2022 n. 2868 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , impugnava il testamento dell’11 settembre 2008, con il quale il de cuius aveva istituito erede [OSCURATO:PERSONA], assumendo l’assenza di olografia della scheda testamentaria, come confermato da alcune anomalie del contenuto della stessa e dal fatto che all’epoca del testamento il de cuius si sottoponeva alla somministrazione di oppiacei per attutire il dolore, che però ne avevano minato la capacità di intendere e di volere.

Nella resistenza del convenuto, ammessa ed espletata CTU, il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 302/2017, rigettava la domanda, ritenendo che la scheda fosse stata interamente scritta ed autografata dal Cirri.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Pieri, cui resisteva l’appellato, che decedeva nel corso del giudizio, ed al quale subentravano gli intimati, quali eredi.

La Corte d’Appello di Firenze, disposta l’integrazione della CTU, con la sentenza n. 2112 del 5 novembre 2021, ha rigettato l’appello.

Disattese alcune eccezioni di carattere preliminare, passando al merito, la sentenza osservava che alcuna rilevanza potesse essere data al fatto che un televisore di cui si faceva menzione nel testamento impugnato fosse stato acquistato in data successiva a quella della scheda, e ciò in quanto nell’appartamento del de cuius vi erano anche altri televisori, Ric. 2022 n. 2868 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -3- e non erano fornite nella scheda indicazioni anche dimensionali, tali da consentire di riferire l’indicazione della scheda al televisore cui invece faceva richiamo l’appellante.

Era quindi da escludersi che la scheda fosse da postdatare, e precisamente da collocare in un momento in cui il de cuiusera solito fare uso di oppiacei con finalità terapeutiche.

La CTU rinnovata in grado di appello aveva sottoposto a verifica gli esiti della perizia espletata in primo grado, avvalendosi proprio delle strumentazioni tecniche di cui l’appellante si lamentava non si fosse avvalso il perito in primo grado.

Da tali indagini risultava confermata l’autenticità della scheda testamentaria e cioè il fatto che era stata interamente redatta dal testatore, con la medesima penna e verosimilmente nel medesimo contesto temporale.

Non vi erano significative anomalie nella scrittura, anche in raffronto con le scritture di comparazione, palesandosi infatti una maggiore similitudine proprio con quelle scritture di data più prossima a quella della scheda impugnata.

Le critiche del CTP erano poi ritenute non meritevoli di condivisione, avendo l’ausiliario di ufficio offerto una risposta a tutte le obiezioni, anche ad esempio in ordine alla pretesa differenza tra la prima e la seconda pagina della scheda.

Aggiungeva la Corte che non si palesavano difformità o elementi di manomissione, né discrepanze o differenze nel cromatismo, il che induceva ad escludere ogni ipotesi di falsità ed a ribadire la spontaneità del tratto scrittorio.

Ric. 2022 n. 2868 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -4- Infine, non poteva addursi ad elemento di inattendibilità della CTU il riferimento fatto dall’ausiliario a proprie opinioni personali, atteso che le stesse avevano un carattere del tutto residuale, ove raffrontate alle valutazioni di contenuto squisitamente tecnico che emergevano dal suo elaborato. 2.Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

3. Con il motivo di ricorso si denunzia l’omesso esame di documenti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

Si deduce che l’ausiliario ha esteso l’indagine anche ad alcune scritture comparative, prevalentemente in carattere stampatello, prodotte ed utilizzate nelle perizie di parte, che però non erano stateacquisite tra le scritture di comparazione di sicura riconducibilità al defunto, con la conseguente nullità per extra petizione della CTU.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, la deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1 , c.p.c. appare preclusa in ragione dell’applicabilità alla fattispecie ratione temporis del limite di cui all’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c., che non consente di dedurre il detto vizio, nel caso di cd. doppia conforme, avendo nella specie il Tribunale deciso sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado.

Ric. 2022 n. 2868 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -5- Ancora è inammissibile, in quanto le Sezioni Unite (Cass.8054/2014) hanno altresì sottolineato che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”.

E’ altresì inammissibile per difetto di specificità, in quanto si limita a riferire genericamente di documenti non individuati tra le scritture comparative di cui il CTU si sarebbe avvalso, senza però peritarsi di indicare con precisione di quali documenti si tratti e come gli stessi abbiano influito sulla soluzione cui è pervenuto il CTU.

E’ ancora inammissibile in quanto trae indebitamente la conclusione circa l‘avvenuto utilizzo di documenti non indicati dal giudice come scritture di comparazione, riportando un brano della CTU che invece depone in senso del tutto opposto, atteso che lo stralcio riportato dalla fine della pag. 5 alla pag. 6 del ricorso evidenzia come l’ausiliario, pur dando atto della presenza nei fascicoli di molteplici documenti prevalentemente in stampatello, prodotti ed utilizzati nelle relazioni tecniche di parte, precisava di non essersene avvalsa proprio perché tra le parti non vi era stato accordo in tal senso, essendo quindi frutto di una personale illazione del ricorrente, quella secondo cui invece i documenti de quibus sarebbero stati esaminati e posti a sostegno delle conclusioni dell’ausiliario.

Ric. 2022 n. 2868 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -6- Infine, non può trascurarsi quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno precisato che in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, operato dal consulente nominato dal giudice nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c., mentre l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (Cass.

S.U. n. 3086/2022).

Inoltre la stessa sentenza ha aggiunto che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento Ric. 2022 n. 2868 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -7- della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.

Ebbene, rilevato che l’utilizzazione dei documenti indicati dal ricorrente sembrerebbe rientrare in tale ultima ipotesi, che quindi non comporta alcuna invalidità della CTU, ed escluso che l’ausiliario abbia accertato fatti principali o cd. avventizi, anche a voler reputare che fossero stati acquisiti documenti idonei a fornire la prova di fatti secondari, senza il rispetto delle garanzie procedimentali, era però pur sempre necessario che la derivata nullità relativa fosse stata tempestivamente eccepita dalla parte interessata, elemento questo che non risulta dalla lettura del ricorso, che in realtà non lascia nemmeno intendere se la violazione denunciata sia da ascrivere alla CTU effettuata in primo grado o alla sua integrazione in appello.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

4. Nulla a disporre quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati, non avendo depositato controricorso nei termini.

5. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo Ric. 2022 n. 2868 sez.

S2 -ud. 01-03-2023 -8- di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2868-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 2112/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/11/2021; Ric. 2022 n. 2868 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA] , impugnava il testamento dell’11 settembre 2008, con il quale il de cuius aveva istituito erede [OSCURATO:PERSONA], assumendo l’assenza di olografia della scheda testamentaria, come confermato da alcune anomalie del contenuto della stessa e dal fatto che all’epoca del testamento il de cuius si sottoponeva alla somministrazione di oppiacei per attutire il dolore, che però ne avevano minato la capacità di intendere e di volere. Nella resistenza del convenuto, ammessa ed espletata CTU, il Tribunale di Lucca, con la sentenza n. 302/2017, rigettava la domanda, ritenendo che la scheda fosse stata interamente scritta ed autografata dal Cirri. Avverso tale sentenza proponeva appello il Pieri, cui resisteva l’appellato, che decedeva nel corso del giudizio, ed al quale subentravano gli intimati, quali eredi. La Corte d’Appello di Firenze, disposta l’integrazione della CTU, con la sentenza n. 2112 del 5 novembre 2021, ha rigettato l’appello. Disattese alcune eccezioni di carattere preliminare, passando al merito, la sentenza osservava che alcuna rilevanza potesse essere data al fatto che un televisore di cui si faceva menzione nel testamento impugnato fosse stato acquistato in data successiva a quella della scheda, e ciò in quanto nell’appartamento del de cuius vi erano anche altri televisori, Ric. 2022 n. 2868 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -3- e non erano fornite nella scheda indicazioni anche dimensionali, tali da consentire di riferire l’indicazione della scheda al televisore cui invece faceva richiamo l’appellante. Era quindi da escludersi che la scheda fosse da postdatare, e precisamente da collocare in un momento in cui il de cuiusera solito fare uso di oppiacei con finalità terapeutiche. La CTU rinnovata in grado di appello aveva sottoposto a verifica gli esiti della perizia espletata in primo grado, avvalendosi proprio delle strumentazioni tecniche di cui l’appellante si lamentava non si fosse avvalso il perito in primo grado. Da tali indagini risultava confermata l’autenticità della scheda testamentaria e cioè il fatto che era stata interamente redatta dal testatore, con la medesima penna e verosimilmente nel medesimo contesto temporale. Non vi erano significative anomalie nella scrittura, anche in raffronto con le scritture di comparazione, palesandosi infatti una maggiore similitudine proprio con quelle scritture di data più prossima a quella della scheda impugnata. Le critiche del CTP erano poi ritenute non meritevoli di condivisione, avendo l’ausiliario di ufficio offerto una risposta a tutte le obiezioni, anche ad esempio in ordine alla pretesa differenza tra la prima e la seconda pagina della scheda. Aggiungeva la Corte che non si palesavano difformità o elementi di manomissione, né discrepanze o differenze nel cromatismo, il che induceva ad escludere ogni ipotesi di falsità ed a ribadire la spontaneità del tratto scrittorio. Ric. 2022 n. 2868 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -4- Infine, non poteva addursi ad elemento di inattendibilità della CTU il riferimento fatto dall’ausiliario a proprie opinioni personali, atteso che le stesse avevano un carattere del tutto residuale, ove raffrontate alle valutazioni di contenuto squisitamente tecnico che emergevano dal suo elaborato. 2.Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo. Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase. 3. Con il motivo di ricorso si denunzia l’omesso esame di documenti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Si deduce che l’ausiliario ha esteso l’indagine anche ad alcune scritture comparative, prevalentemente in carattere stampatello, prodotte ed utilizzate nelle perizie di parte, che però non erano stateacquisite tra le scritture di comparazione di sicura riconducibilità al defunto, con la conseguente nullità per extra petizione della CTU. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, la deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, co. 1 , c.p.c. appare preclusa in ragione dell’applicabilità alla fattispecie ratione temporis del limite di cui all’ultimo comma dell’art. 348 ter c.p.c., che non consente di dedurre il detto vizio, nel caso di cd. doppia conforme, avendo nella specie il Tribunale deciso sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado. Ric. 2022 n. 2868 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -5- Ancora è inammissibile, in quanto le Sezioni Unite (Cass.8054/2014) hanno altresì sottolineato che “L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie”. E’ altresì inammissibile per difetto di specificità, in quanto si limita a riferire genericamente di documenti non individuati tra le scritture comparative di cui il CTU si sarebbe avvalso, senza però peritarsi di indicare con precisione di quali documenti si tratti e come gli stessi abbiano influito sulla soluzione cui è pervenuto il CTU. E’ ancora inammissibile in quanto trae indebitamente la conclusione circa l‘avvenuto utilizzo di documenti non indicati dal giudice come scritture di comparazione, riportando un brano della CTU che invece depone in senso del tutto opposto, atteso che lo stralcio riportato dalla fine della pag. 5 alla pag. 6 del ricorso evidenzia come l’ausiliario, pur dando atto della presenza nei fascicoli di molteplici documenti prevalentemente in stampatello, prodotti ed utilizzati nelle relazioni tecniche di parte, precisava di non essersene avvalsa proprio perché tra le parti non vi era stato accordo in tal senso, essendo quindi frutto di una personale illazione del ricorrente, quella secondo cui invece i documenti de quibus sarebbero stati esaminati e posti a sostegno delle conclusioni dell’ausiliario. Ric. 2022 n. 2868 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -6- Infine, non può trascurarsi quanto di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte che hanno precisato che in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, operato dal consulente nominato dal giudice nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c., mentre l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (Cass. S.U. n. 3086/2022). Inoltre la stessa sentenza ha aggiunto che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento Ric. 2022 n. 2868 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -7- della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. Ebbene, rilevato che l’utilizzazione dei documenti indicati dal ricorrente sembrerebbe rientrare in tale ultima ipotesi, che quindi non comporta alcuna invalidità della CTU, ed escluso che l’ausiliario abbia accertato fatti principali o cd. avventizi, anche a voler reputare che fossero stati acquisiti documenti idonei a fornire la prova di fatti secondari, senza il rispetto delle garanzie procedimentali, era però pur sempre necessario che la derivata nullità relativa fosse stata tempestivamente eccepita dalla parte interessata, elemento questo che non risulta dalla lettura del ricorso, che in realtà non lascia nemmeno intendere se la violazione denunciata sia da ascrivere alla CTU effettuata in primo grado o alla sua integrazione in appello. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 4. Nulla a disporre quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati, non avendo depositato controricorso nei termini. 5. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 - quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo Ric. 2022 n. 2868 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -8- di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupp
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