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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 agosto 1989

Cassazione n. 12334/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/08/1989avverso l'ordinanza del 05/09/2025 del Tribunale di ViterboUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Viterbo, adito nell'interessedi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, emesso il 16 luglio 2025, con il quale il Gip delTribunale di Viterbo aveva disposto, ai sensi degli artt. 85 -bis dpr 309 del 1990 e240 -bis cod. pen., il sequestro preventivo di alcuni immobili fittiziamente intestatialla sorella, alla ex coniuge e all’attuale convivente del medesmo, sottoposto adindagini in relazione a plurimi episodi di detenzione e di spaccio di sostanzestupefacenti (delitti di cui agli artt. 81 cpv,110 c.p. e 73 dpr 309 del 1990) per i quali,con separata ordinanza, gli era stata altresì applicata la misura degli arrestidomiciliari, rigettava l'istanza di riesame.1.1.

Ad avviso del Tribunale, davanti al quale non era stata sviluppata alcunacensura afferente il fumus commissi delicti relativamente ai reati spia per i quali eraiscritto il procedimento, ma soltanto lamentata la carenza dei presupposti di leggeper l'applicazione della misura e in specie l’insussistenza di una correlazione fra siffattireati e l'acquisto degli immobili sequestrati, trattandosi di operazioni negozialicollocate in date antecedenti, tra il 2021 e il 2023, per il resto evidenziata, conriguardo agli ulteriori reati, commessi tra il 2012 e il 2019, la modestia delle condotte,perlopiù qualificate nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 75 del dPR 309 del1990, in uno con la comprovata capacità economica del prevenuto, quale derivanteda attività economica svolta in nero e dalla liquidità generata da svariatedocumentate vincite al gioco, le censure difensive erano state ritenute prive difondamento.1.2.

Era acclarata, infatti, la contestazione di un tipico reato spia presuppostoidoneo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 85 bis DPR 309 del 1990 e 240 biscod. pen., a rendere legittima la dilatazione dell'ordinario nesso di pertinenzialità trail reato e la confisca.

Ricorrevano inoltre i requisiti: della sproporzione fra il valoredei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del ricorrente; della mancatagiustificazione della lecita provenienza delle provviste per l'acquisto degli immobili,non potendo supplire in tal senso la produzione delle ricevute di pagamento disvariate vincite al gioco, non documentate le giocate a opera del [OSCURATO:PERSONA] ma soltantola riscossione delle vincite e comunque restando ignoto ove potesse aver reperito laliquidità per operare tali presunte e indimostrate giocate; della ragionevolezzatemporale tra l'epoca del commesso reato e l'accumulazione patrimoniale,considerato che i cespiti in esame erano stati acquistati tra il 2021 e il 2023, mentregli episodi di spaccio si collocavano in epoca coeva, tra il 2023 e il 2024, per di piùad opera di un soggetto la cui intera esistenza era scandita dall'attività di spaccio; ilTribunale ha chiarito, sotto quest'ultimo profilo, che i pregressi episodi, collocati trail 2012 e il 2019, avevano un'importanza marginale, essendo unicamente utili aconfermare la presenza di un'attività di narcotraffico stabile, fermo restando che lamisura era stata applicata in relazione al quadro di gravità indiziaria collegato allecondotte, particolarmente gravi, collocate tra il 2023 e il 2024.2.

Avverso la predetta ordinanza, tramite il proprio difensore di fiducia, SULAAstrit ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi di seguito enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo deduce, in relazione all'art 606, comma 1, lettere b)e c), cod. proc. pen., la violazione dell'art 240 bis cod. pen., in particolare del canonedella congruenza tra profitti illeciti e valore dei beni oggetto di ablazione e la correlatamancanza assoluta della motivazione, quella offerta risultando del tutto apparente enon coerente con gli specifici motivi di riesame.Si evidenzia in proposito che il ricorrente è sottoposto a procedimento penalein relazione ad alcuni episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente,collocati tra il novembre 2023 e il febbraio 2024, e che a suo carico vi sono poi svariatiprecedenti penali e giudiziari per fatti commessi tra il 2012 e il 2019, partitamenteanalizzati dal GIP nel decreto di sequestro e invece considerati di importanza relativae ancillare dal Tribunale del riesame, che si limita a affermare il duplice requisito dellatitolarità diretta o indiretta dei beni da acquisire e della sproporzione tra i redditi delricorrente e il valore di detti beni, ma omette del tutto di motivare in ordine allacapacità produttiva di ricchezza illecita degli uni e degli altri reati - analiticamenteconfutata nei motivi di riesame - e alla proporzionalità e congruenza della confiscarispetto alla idoneità a produrre redditi dagli stessi desumibile.Risulta pertanto disatteso l‘insegnamento del giudice di legittimità che ritienegiustificato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca solo nei limiti in cui, lecondotte criminose ascritte al condannato risultino essere state fonte di profitti illeciti,in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendonoconfiscare (si citano Sez. 6, Sentenza n. 30633 del 01/07/2024 Cc., Rv. 286847 - 01;Sez. 6, Sentenza n. 29157 del 12/04/2023 Cc., Rv. 285039 - 02).2.2.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi all'art 606, comma 1, lettere b) ec), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 200, comma 1, 236, 240 bis cod. pen e85 bis dpr 309 del 1990, in quanto, per i reati di cui all'articolo 73, comma 5, dpr 309del 1990, commessi nel periodo tra il 2012 e il 2019 , non poteva essere disposta laconfisca essendo stati accertati con sentenze di primo grado pronunciate in dataantecedente alla modifica dell'art. 85 bis cit,, che ha inserito anche quest'ultimafattispecie nell'elenco dei reati costituenti presupposto per la misura ablativa.Si rileva, in tal senso, che l'applicazione retroattiva della confisca ex articolo240 bis cod. pen. incontra dei limiti, costituiti in particolare dal disposto dell'articolo200, comma 1, e dell'art. 236 cod. pen., dovendo aversi riguardo alla legge in vigoreal tempo della sua applicazione che coincide con il momento in cui viene emessa ladecisione in primo grado, diversamente da quanto avviene per le misure di sicurezza,regolate dalla legge in vigore al tempo della esecuzione delle stesse (si citano sezione4, n. 14.095 del 20/03/2024, RV 286103 -0 1., sezione 6, n. 213 del 22/11/2023,RV 285602; in materia di misure di sicurezza, sezione 6, n. 21.941 del 16/02/2015 ,RV 263768- 01).2.3.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi all'art 606, comma 1, lettere b) e c),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 200, comma 1, 240 bis cod. pen e 85 bis dpr309 del 1990 e la correlata mancanza assoluta di motivazione per omesso riscontroalle censure articolate nei motivi di riesame, con riguardo alla violazione del principiodi ragionevolezza temporale.Il ricorrente ribadisce che, come già evidenziato nei superiori motivi di ricorso,i fatti oggetto dei precedenti penali e giudiziari da cui è attinto concernono reati, dicui all'articolo 73, comma 5, dPR del 1990, estranei al catalogo di cui all'art. 240 biscod. pen. e comunque produttivi di un profitto irrisorio; mentre, con riguardo agliepisodi di spaccio collocati tra il 2023 e il 2024, il Tribunale si limita ad affermareapoditticamente il rispetto del criterio di ragionevolezza temporale tra le operazioninegoziali di acquisizione dei beni e la commissione dei reati, ad essi successivi, senzamotivare adeguatamente quanto alla sussistenza dell'accumulazione patrimoniale inepoca precedente alla commissione dei reati spia, limitandosi soltanto ad affermareche l'attività di spaccio avrebbe scandito l'intera esistenza del prevenuto.Si denuncia, inoltre, il travisamento e l'erronea valutazione della provadocumentale essendo stato escluso il rilievo delle produzioni difensive, checomprovavano la capacità economica del prevenuto derivante anche da vincite algioco, sulla base di una ipotesi, quella che il [OSCURATO:PERSONA] abbia comprato le vincite da ignotisoggetti, del tutto illogica e congetturale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato perché proposto per motivi infondati einammissibili.2.

È opportuno premettere che, in tema di sequestri probatori e preventivi,il ricorso per Cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., solo perviolazione di legge.

In tale nozione si devono ricomprendere sia gli "errores iniudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancanteo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi,inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez.

U,n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 18951 del14/03/2017, Rv. 269656 - 01).

Larga parte della giurisprudenza di questa Corte, dacui non si individuano ragioni per discostarsi, ha ulteriormente precisato che ilricorso per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen.può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenzadi motivazione soltanto apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precisenorme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede dilegittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cuiall'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (così Sez.2, n.5807 del 18/01/2017,Rv. 269119; Sez.5, n.35532 del 25/06/2010, Rv.248129; Sez.6, n.7472 del21/01/2009, Rv.242916).Tale doverosa premessa consente di rilevare la inammissibilità del primomotivo, e, come si vedrà oltre, anche del terzo, nella parte in cui il ricorrente assumela natura apparente della motivazione offerta, sia in ordine alla congruenza traprofitti illeciti e valore dei beni oggetto di ablazione, che alla valutazione della provadocumentale offerta al Tribunale del riesame.3.

Il primo motivo di ricorso è dunque inammissibile nella parte in cui assumela natura apparente della motivazione offerta dal Tribunale, è infondato nel resto.3.1.

Nel provvedimento impugnato, infatti, sono argomentatamente espostele ragioni, già richiamate (vedi §

1.2. del ritenuto in fatto), per le quali, inapplicazione del combinato disposto degli artt. 85 bis dpr 309 del 1990 e 240 biscod. pen., che legittimano la dilatazione dell'ordinario nesso di pertinenzialità tra ilreato e la confisca, si è ritenuto che, nel caso in esame, ricorressero tutti ipresupposti per disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca degliimmobili ubicati in Viterbo, Montefiascone e [OSCURATO:PERSONA] in Tuscia, risultatiintestati a congiunti e fiduciari del ricorrente ma acquistati con provviste dallo stessofornite, circostanza quest'ultima in alcun modo contestata con l'odierno ricorso.3.2.

La doglianza è infine priva di fondamento nella parte in cui lamenta laviolazione del precetto normativo, in quanto il sequestro sarebbe stato disposto inviolazione del canone della proporzionalità e congruenza del valore dei beni rispettoalla idoneità a produrre redditi dei reati ascritti, sia quelli del 2023-2024 che quellipregressi, oggetto di altri procedimenti, o comunque senza motivare sul punto.Va ribadito (con Sez. 6 - , Sentenza n. 32509 del 08/07/2025 Cc. , Rv.288764 - 02, che a sua volta richiama Sez. 6, Sentenza n. 30633 del 01/07/2024Cc.

Rv. 286847 - 01, citata dal ricorrente) che l’art. 240-bis cod. pen., nel prevedereche con la condanna per uno dei reati in esso elencati «è sempre disposta la confiscadel denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare laprovenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta esseretitolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprioreddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica»non presuppone affatto l'individuazione di uno specifico nesso di pertinenzialitàdiretta tra beni oggetto di ablazione e condotte illecite produttive di reddito.Con la precisazione - in linea con il canone interpretativo che si trae dal dirittoeurounitario (art. 14, della direttiva n. 2024/1260 del Parlamento europeo e delConsiglio, relativo alla “confisca estesa”) - che la compromissione del diritto diproprietà, si giustifica solo, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiutedal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantitàragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare,la cui origine lecita lo stesso non sia stato in grado di giustificare; difatti, lapresunzione di origine illecita dei beni del condannato sorge non per effetto dellamera condanna, ma laddove si appuri – con onere probatorio a carico della pubblicaaccusa – la sproporzione tra detti beni e il reddito dichiarato o le attività economichedel condannato stesso, sproporzione che deve essere ricondotta ad attività idoneea produrre profitti illeciti, dei quali è spia il fatto per cui è intervenuta condanna.Tuttavia, siffatta linea interpretativa, peraltro sviluppatasi in relazione ad uncaso limite laddove a fronte del reato di ricettazione di un ciclomotore era statoconfermato il sequestro preventivo di beni mobili, immobili e quote societarie (Sez.6, Sentenza n. 30633 del 01/07/2024 Cc.

Rv. 286847 - 01), non modifica affatto ilprincipio generale - che in caso contrario si perverrebbe ad una interpretatioabrogans della norma - secondo il quale non è richiesto dall’art. 240 bis cod. pen.un rapporto di pertinenzialità diretta fra i beni sottoposti a confisca e il reato per cuisi procede e neppure una esatta corrispondenza fra il reddito conseguito oconseguibile da siffatto reato e i beni confiscandi, permanendo immutato il principiosecondo cui detto reato costituisce una spia rispetto alla provenienza illecita di benie utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e che appaionosproporzionati rispetto al suo reddito, tale pronuncia, e così la successiva del 2025(Sez. 6 - , Sentenza n. 32509 del 08/07/2025 Cc.

Rv. 288764 - 02), preoccupandosiinvece della necessità che l'ablazione sia giustificata dalla astratta idoneità del reatoo dei reati di cui si ritiene sussistente il fumus a produrre profitti illeciti in misuratale da non porsi in evidente antitesi rispetto al valore dei beni e delle attivitàconfiscande, senza la necessità, tantopiù in fase cautelare, di una precisarispondenza con l'esatto quantum ricavato dalla commissione dei reati spia (Sez. 2- , Sentenza n. 3854 del 30/11/2021 Cc., dep. 2022, Rv. 282687 - 01).

Da ultimo,rimarcata, sotto questo profilo, la significativa differenza rispetto all'ablazionedisposta in applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la ritenuta pericolositàgenerica del proposto, che si giustifica nei soli limiti in cui le condotte criminosecompiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte diprofitti illeciti ed in quantità coerente al valore dei beni che s'intendono confiscare(su questa diversa materia si pronuncia Sez. 6, Sentenza n. 29157 del 12/04/2023Cc., Rv. 285039 - 02, citata dal ricorrente).Non si avvede il ricorrente che la pretesa di una motivazione ragionieristicache quantifichi in termini esatti il profitto ricavato dai reati spia per farne oggetto diraffronto col valore aggiornato dei beni sottoposti a sequestro finalizzato allaconfisca, al fine di valutarne la corrispondenza matematica, non trova appigli neldisposto dall'articolo 240 bis cod. pen. neanche quale interpretato alla lucedell'insegnamento costituzionalmente orientato di questa Corte di legittimità;dovendo, come detto, piuttosto guardarsi alla idoneità a produrre redditi del reatoquale concretamente accertato e non alla precisa quantità di denaro o altri beniconseguiti, idoneità che nel caso in esame è stata certamente vagliata dal Tribunale,essendo ben chiarito nell'ordinanza impugnata che il sequestro era correlato alquadro di gravità indiziaria relativo alle plurime condotte di detenzione e cessionedi sostanze stupefacenti, particolarmente gravi, collocate tra il 2023 e il 2024,oggetto del procedimento nel cui ambito si era provveduto, mentre i pregressiepisodi, che si assumono modesti, collocati fra il 2012 e il 2019, su cui era incentratala censura, non avevano specifica rilevanza essendo stati valorizzati, dal GIP e dalPM, soltanto per confermare la presenza di un'attività di narcotraffico stabile.4.

Il secondo motivo è generico per aspecificità estrinseca.La problematica dei limiti alla applicabilità retroattiva della confisca persproporzione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (da ultimoSez. 4, Sentenza n. 14095 del 20/03/2024 Cc.

Rv. 286103 - 01) su cui si dilunga ilricorrente, non investe alcun passaggio motivazionale del provvedimentoimpugnato, atteso che nel caso in esame il sequestro finalizzato alla confisca è statodisposto in relazione a episodi collocati tra il novembre 2023 e il febbraio 2024,quando la novella, introdotta dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n.123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, era già in vigore, esoprattutto l'imputazione cautelare non riguarda affatto il delitto di cui al comma 5dell'art 73 cit.5.

Il terzo motivo di ricorso, nella misura in cui lamenta l’omessa valutazionedi questioni specificamente sottoposte con la memoria depositata davanti alTribunale del riesame, è generico per aspecificità intrinseca, l'indicata memoria nonessendo stata allegata al ricorso, e comunque è inammissibile in quanto sottoponeun vizio di motivazione, oltretutto con pretese rivalutative.5.1.

Rileva la Corte che in base al principio di autosufficienza è onere dellaparte, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affettodal vizio denunciato come degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritienenecessaria l'allegazione, cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzionedell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processualecurando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrloin copia (Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017 Ud., dep. 2018, Rv. 273261 -01; Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017 Ud., Rv. 270071 - 01.) e ciò anchea seguito della entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdottodall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, (Sez. 5 - , Sentenza n. 5897 del03/12/2020 Ud., dep. 2021, Rv. 280419 - 01), gravando, comunque, sul difensoreun onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvederespontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3 - , Sentenza n. 32093del 04/04/2023 Ud., Rv. 284901 - 01).Il principio di cui innanzi, valevole in generale con riferimento al sistemaimpugnatorio, è stato applicato anche in materia cautelare (da ultimo Sez. 4 - ,Sentenza n. 17449 del 02/04/2025 Cc.

Rv. 288117 - 01; per un'affermazione deimedesimi principi in materia di riesame si vedano anche Cass. Sez. 3 - , Sentenzan. 20003 del 10/01/2020 Cc.

Rv. 279505 - 03; Sez. 6, Sentenza n. 16395 del10/01/2018 Cc., Rv. 272982 - 01, Conf.

Cass. n. 3058/1992, Rv. 191962).5.2.

Oltretutto, risulta macroscopicamente inveridica l'asserita radicalecarenza motivazionale, tale da costituire una motivazione apparente, in ordine allavalutazione della ragionevolezza temporale, atteso che nel provvedimentoimpugnato (si veda a pagina 5), si evidenzia invece che i cespiti sottoposti asequestro erano stati acquistati tra il 2021 e il 2023, mentre gli episodi di spaccioipotizzati si collocano tra il 2023 e il 2024, dunque in un periodo ragionevolmentelimitrofo.5.3.

Quanto, poi, al dedotto errore valutativo riguardo alle produzionidifensive volte a comprovare la capacità economica del prevenuto, si trattanell'evidenza di una doglianza costituente vizio di motivazione, escluso dalperimetro impugnatorio dell'articolo 325, comma 1, cod. proc. pen., consideratoche, nel caso in esame, il Tribunale, alle pagine 5, 6 e 7 del provvedimentoimpugnato, ha analiticamente esposto le ragioni, del tutto logiche e coerenti, per lequali la documentazione delle vincite al gioco dovesse ritenersi nel caso in esameininfluente al fine di comprovare la liceità della provenienza delle provviste con lequali erano stati acquistati gli immobili sotto sequestro.6.

Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto deve essere pertantodisatteso, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere il pagamento dellespese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 28 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/08/1989avverso l'ordinanza del 05/09/2025 del Tribunale di ViterboUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Viterbo, adito nell'interessedi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, emesso il 16 luglio 2025, con il quale il Gip delTribunale di Viterbo aveva disposto, ai sensi degli artt. 85 -bis dpr 309 del 1990 e240 -bis cod. pen., il sequestro preventivo di alcuni immobili fittiziamente intestatialla sorella, alla ex coniuge e all’attuale convivente del medesmo, sottoposto adindagini in relazione a plurimi episodi di detenzione e di spaccio di sostanzestupefacenti (delitti di cui agli artt. 81 cpv,110 c.p. e 73 dpr 309 del 1990) per i quali,con separata ordinanza, gli era stata altresì applicata la misura degli arrestidomiciliari, rigettava l'istanza di riesame.1.1. Ad avviso del Tribunale, davanti al quale non era stata sviluppata alcunacensura afferente il fumus commissi delicti relativamente ai reati spia per i quali eraiscritto il procedimento, ma soltanto lamentata la carenza dei presupposti di leggeper l'applicazione della misura e in specie l’insussistenza di una correlazione fra siffattireati e l'acquisto degli immobili sequestrati, trattandosi di operazioni negozialicollocate in date antecedenti, tra il 2021 e il 2023, per il resto evidenziata, conriguardo agli ulteriori reati, commessi tra il 2012 e il 2019, la modestia delle condotte,perlopiù qualificate nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 75 del dPR 309 del1990, in uno con la comprovata capacità economica del prevenuto, quale derivanteda attività economica svolta in nero e dalla liquidità generata da svariatedocumentate vincite al gioco, le censure difensive erano state ritenute prive difondamento.1.2. Era acclarata, infatti, la contestazione di un tipico reato spia presuppostoidoneo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 85 bis DPR 309 del 1990 e 240 biscod. pen., a rendere legittima la dilatazione dell'ordinario nesso di pertinenzialità trail reato e la confisca. Ricorrevano inoltre i requisiti: della sproporzione fra il valoredei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del ricorrente; della mancatagiustificazione della lecita provenienza delle provviste per l'acquisto degli immobili,non potendo supplire in tal senso la produzione delle ricevute di pagamento disvariate vincite al gioco, non documentate le giocate a opera del [OSCURATO:PERSONA] ma soltantola riscossione delle vincite e comunque restando ignoto ove potesse aver reperito laliquidità per operare tali presunte e indimostrate giocate; della ragionevolezzatemporale tra l'epoca del commesso reato e l'accumulazione patrimoniale,considerato che i cespiti in esame erano stati acquistati tra il 2021 e il 2023, mentregli episodi di spaccio si collocavano in epoca coeva, tra il 2023 e il 2024, per di piùad opera di un soggetto la cui intera esistenza era scandita dall'attività di spaccio; ilTribunale ha chiarito, sotto quest'ultimo profilo, che i pregressi episodi, collocati trail 2012 e il 2019, avevano un'importanza marginale, essendo unicamente utili aconfermare la presenza di un'attività di narcotraffico stabile, fermo restando che lamisura era stata applicata in relazione al quadro di gravità indiziaria collegato allecondotte, particolarmente gravi, collocate tra il 2023 e il 2024.2. Avverso la predetta ordinanza, tramite il proprio difensore di fiducia, SULAAstrit ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo tre motivi di seguito enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione all'art 606, comma 1, lettere b)e c), cod. proc. pen., la violazione dell'art 240 bis cod. pen., in particolare del canonedella congruenza tra profitti illeciti e valore dei beni oggetto di ablazione e la correlatamancanza assoluta della motivazione, quella offerta risultando del tutto apparente enon coerente con gli specifici motivi di riesame.Si evidenzia in proposito che il ricorrente è sottoposto a procedimento penalein relazione ad alcuni episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente,collocati tra il novembre 2023 e il febbraio 2024, e che a suo carico vi sono poi svariatiprecedenti penali e giudiziari per fatti commessi tra il 2012 e il 2019, partitamenteanalizzati dal GIP nel decreto di sequestro e invece considerati di importanza relativae ancillare dal Tribunale del riesame, che si limita a affermare il duplice requisito dellatitolarità diretta o indiretta dei beni da acquisire e della sproporzione tra i redditi delricorrente e il valore di detti beni, ma omette del tutto di motivare in ordine allacapacità produttiva di ricchezza illecita degli uni e degli altri reati - analiticamenteconfutata nei motivi di riesame - e alla proporzionalità e congruenza della confiscarispetto alla idoneità a produrre redditi dagli stessi desumibile.Risulta pertanto disatteso l‘insegnamento del giudice di legittimità che ritienegiustificato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca solo nei limiti in cui, lecondotte criminose ascritte al condannato risultino essere state fonte di profitti illeciti,in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendonoconfiscare (si citano Sez. 6, Sentenza n. 30633 del 01/07/2024 Cc., Rv. 286847 - 01;Sez. 6, Sentenza n. 29157 del 12/04/2023 Cc., Rv. 285039 - 02).2.2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi all'art 606, comma 1, lettere b) ec), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 200, comma 1, 236, 240 bis cod. pen e85 bis dpr 309 del 1990, in quanto, per i reati di cui all'articolo 73, comma 5, dpr 309del 1990, commessi nel periodo tra il 2012 e il 2019 , non poteva essere disposta laconfisca essendo stati accertati con sentenze di primo grado pronunciate in dataantecedente alla modifica dell'art. 85 bis cit,, che ha inserito anche quest'ultimafattispecie nell'elenco dei reati costituenti presupposto per la misura ablativa.Si rileva, in tal senso, che l'applicazione retroattiva della confisca ex articolo240 bis cod. pen. incontra dei limiti, costituiti in particolare dal disposto dell'articolo200, comma 1, e dell'art. 236 cod. pen., dovendo aversi riguardo alla legge in vigoreal tempo della sua applicazione che coincide con il momento in cui viene emessa ladecisione in primo grado, diversamente da quanto avviene per le misure di sicurezza,regolate dalla legge in vigore al tempo della esecuzione delle stesse (si citano sezione4, n. 14.095 del 20/03/2024, RV 286103 -0 1., sezione 6, n. 213 del 22/11/2023,RV 285602; in materia di misure di sicurezza, sezione 6, n. 21.941 del 16/02/2015 ,RV 263768- 01).2.3. Con il terzo motivo deduce, ai sensi all'art 606, comma 1, lettere b) e c),cod. proc. pen., la violazione degli artt. 200, comma 1, 240 bis cod. pen e 85 bis dpr309 del 1990 e la correlata mancanza assoluta di motivazione per omesso riscontroalle censure articolate nei motivi di riesame, con riguardo alla violazione del principiodi ragionevolezza temporale.Il ricorrente ribadisce che, come già evidenziato nei superiori motivi di ricorso,i fatti oggetto dei precedenti penali e giudiziari da cui è attinto concernono reati, dicui all'articolo 73, comma 5, dPR del 1990, estranei al catalogo di cui all'art. 240 biscod. pen. e comunque produttivi di un profitto irrisorio; mentre, con riguardo agliepisodi di spaccio collocati tra il 2023 e il 2024, il Tribunale si limita ad affermareapoditticamente il rispetto del criterio di ragionevolezza temporale tra le operazioninegoziali di acquisizione dei beni e la commissione dei reati, ad essi successivi, senzamotivare adeguatamente quanto alla sussistenza dell'accumulazione patrimoniale inepoca precedente alla commissione dei reati spia, limitandosi soltanto ad affermareche l'attività di spaccio avrebbe scandito l'intera esistenza del prevenuto.Si denuncia, inoltre, il travisamento e l'erronea valutazione della provadocumentale essendo stato escluso il rilievo delle produzioni difensive, checomprovavano la capacità economica del prevenuto derivante anche da vincite algioco, sulla base di una ipotesi, quella che il [OSCURATO:PERSONA] abbia comprato le vincite da ignotisoggetti, del tutto illogica e congetturale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato perché proposto per motivi infondati einammissibili.2. È opportuno premettere che, in tema di sequestri probatori e preventivi,il ricorso per Cassazione è ammesso, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., solo perviolazione di legge. In tale nozione si devono ricomprendere sia gli "errores iniudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancanteo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi,inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. U,n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. 2, n. 18951 del14/03/2017, Rv. 269656 - 01). Larga parte della giurisprudenza di questa Corte, dacui non si individuano ragioni per discostarsi, ha ulteriormente precisato che ilricorso per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen.può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenzadi motivazione soltanto apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precisenorme processuali, ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede dilegittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cuiall'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (così Sez.2, n.5807 del 18/01/2017,Rv. 269119; Sez.5, n.35532 del 25/06/2010, Rv.248129; Sez.6, n.7472 del21/01/2009, Rv.242916).Tale doverosa premessa consente di rilevare la inammissibilità del primomotivo, e, come si vedrà oltre, anche del terzo, nella parte in cui il ricorrente assumela natura apparente della motivazione offerta, sia in ordine alla congruenza traprofitti illeciti e valore dei beni oggetto di ablazione, che alla valutazione della provadocumentale offerta al Tribunale del riesame.3. Il primo motivo di ricorso è dunque inammissibile nella parte in cui assumela natura apparente della motivazione offerta dal Tribunale, è infondato nel resto.3.1. Nel provvedimento impugnato, infatti, sono argomentatamente espostele ragioni, già richiamate (vedi § 1.2. del ritenuto in fatto), per le quali, inapplicazione del combinato disposto degli artt. 85 bis dpr 309 del 1990 e 240 biscod. pen., che legittimano la dilatazione dell'ordinario nesso di pertinenzialità tra ilreato e la confisca, si è ritenuto che, nel caso in esame, ricorressero tutti ipresupposti per disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca degliimmobili ubicati in Viterbo, Montefiascone e [OSCURATO:PERSONA] in Tuscia, risultatiintestati a congiunti e fiduciari del ricorrente ma acquistati con provviste dallo stessofornite, circostanza quest'ultima in alcun modo contestata con l'odierno ricorso.3.2. La doglianza è infine priva di fondamento nella parte in cui lamenta laviolazione del precetto normativo, in quanto il sequestro sarebbe stato disposto inviolazione del canone della proporzionalità e congruenza del valore dei beni rispettoalla idoneità a produrre redditi dei reati ascritti, sia quelli del 2023-2024 che quellipregressi, oggetto di altri procedimenti, o comunque senza motivare sul punto.Va ribadito (con Sez. 6 - , Sentenza n. 32509 del 08/07/2025 Cc. , Rv.288764 - 02, che a sua volta richiama Sez. 6, Sentenza n. 30633 del 01/07/2024Cc. Rv. 286847 - 01, citata dal ricorrente) che l’art. 240-bis cod. pen., nel prevedereche con la condanna per uno dei reati in esso elencati «è sempre disposta la confiscadel denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare laprovenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta esseretitolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprioreddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica»non presuppone affatto l'individuazione di uno specifico nesso di pertinenzialitàdiretta tra beni oggetto di ablazione e condotte illecite produttive di reddito.Con la precisazione - in linea con il canone interpretativo che si trae dal dirittoeurounitario (art. 14, della direttiva n. 2024/1260 del Parlamento europeo e delConsiglio, relativo alla “confisca estesa”) - che la compromissione del diritto diproprietà, si giustifica solo, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiutedal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantitàragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intendono confiscare,la cui origine lecita lo stesso non sia stato in grado di giustificare; difatti, lapresunzione di origine illecita dei beni del condannato sorge non per effetto dellamera condanna, ma laddove si appuri – con onere probatorio a carico della pubblicaaccusa – la sproporzione tra detti beni e il reddito dichiarato o le attività economichedel condannato stesso, sproporzione che deve essere ricondotta ad attività idoneea produrre profitti illeciti, dei quali è spia il fatto per cui è intervenuta condanna.Tuttavia, siffatta linea interpretativa, peraltro sviluppatasi in relazione ad uncaso limite laddove a fronte del reato di ricettazione di un ciclomotore era statoconfermato il sequestro preventivo di beni mobili, immobili e quote societarie (Sez.6, Sentenza n. 30633 del 01/07/2024 Cc. Rv. 286847 - 01), non modifica affatto ilprincipio generale - che in caso contrario si perverrebbe ad una interpretatioabrogans della norma - secondo il quale non è richiesto dall’art. 240 bis cod. pen.un rapporto di pertinenzialità diretta fra i beni sottoposti a confisca e il reato per cuisi procede e neppure una esatta corrispondenza fra il reddito conseguito oconseguibile da siffatto reato e i beni confiscandi, permanendo immutato il principiosecondo cui detto reato costituisce una spia rispetto alla provenienza illecita di benie utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e che appaionosproporzionati rispetto al suo reddito, tale pronuncia, e così la successiva del 2025(Sez. 6 - , Sentenza n. 32509 del 08/07/2025 Cc. Rv. 288764 - 02), preoccupandosiinvece della necessità che l'ablazione sia giustificata dalla astratta idoneità del reatoo dei reati di cui si ritiene sussistente il fumus a produrre profitti illeciti in misuratale da non porsi in evidente antitesi rispetto al valore dei beni e delle attivitàconfiscande, senza la necessità, tantopiù in fase cautelare, di una precisarispondenza con l'esatto quantum ricavato dalla commissione dei reati spia (Sez. 2- , Sentenza n. 3854 del 30/11/2021 Cc., dep. 2022, Rv. 282687 - 01). Da ultimo,rimarcata, sotto questo profilo, la significativa differenza rispetto all'ablazionedisposta in applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per la ritenuta pericolositàgenerica del proposto, che si giustifica nei soli limiti in cui le condotte criminosecompiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte diprofitti illeciti ed in quantità coerente al valore dei beni che s'intendono confiscare(su questa diversa materia si pronuncia Sez. 6, Sentenza n. 29157 del 12/04/2023Cc., Rv. 285039 - 02, citata dal ricorrente).Non si avvede il ricorrente che la pretesa di una motivazione ragionieristicache quantifichi in termini esatti il profitto ricavato dai reati spia per farne oggetto diraffronto col valore aggiornato dei beni sottoposti a sequestro finalizzato allaconfisca, al fine di valutarne la corrispondenza matematica, non trova appigli neldisposto dall'articolo 240 bis cod. pen. neanche quale interpretato alla lucedell'insegnamento costituzionalmente orientato di questa Corte di legittimità;dovendo, come detto, piuttosto guardarsi alla idoneità a produrre redditi del reatoquale concretamente accertato e non alla precisa quantità di denaro o altri beniconseguiti, idoneità che nel caso in esame è stata certamente vagliata dal Tribunale,essendo ben chiarito nell'ordinanza impugnata che il sequestro era correlato alquadro di gravità indiziaria relativo alle plurime condotte di detenzione e cessionedi sostanze stupefacenti, particolarmente gravi, collocate tra il 2023 e il 2024,oggetto del procedimento nel cui ambito si era provveduto, mentre i pregressiepisodi, che si assumono modesti, collocati fra il 2012 e il 2019, su cui era incentratala censura, non avevano specifica rilevanza essendo stati valorizzati, dal GIP e dalPM, soltanto per confermare la presenza di un'attività di narcotraffico stabile.4. Il secondo motivo è generico per aspecificità estrinseca.La problematica dei limiti alla applicabilità retroattiva della confisca persproporzione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (da ultimoSez. 4, Sentenza n. 14095 del 20/03/2024 Cc. Rv. 286103 - 01) su cui si dilunga ilricorrente, non investe alcun passaggio motivazionale del provvedimentoimpugnato, atteso che nel caso in esame il sequestro finalizzato alla confisca è statodisposto in relazione a episodi collocati tra il novembre 2023 e il febbraio 2024,quando la novella, introdotta dall'art. 4, comma 3-bis, d.l. 15 settembre 2023, n.123, convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2023, era già in vigore, esoprattutto l'imputazione cautelare non riguarda affatto il delitto di cui al comma 5dell'art 73 cit.5. Il terzo motivo di ricorso, nella misura in cui lamenta l’omessa valutazionedi questioni specificamente sottoposte con la memoria depositata davanti alTribunale del riesame, è generico per aspecificità intrinseca, l'indicata memoria nonessendo stata allegata al ricorso, e comunque è inammissibile in quanto sottoponeun vizio di motivazione, oltretutto con pretese rivalutative.5.1. Rileva la Corte che in base al principio di autosufficienza è onere dellaparte, a pena di inammissibilità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affettodal vizio denunciato come degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritienenecessaria l'allegazione, cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzionedell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processualecurando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrloin copia (Sez. 4, Sentenza n. 18335 del 28/06/2017 Ud., dep. 2018, Rv. 273261 -01; Sez. 2, Sentenza n. 20677 del 11/04/2017 Ud., Rv. 270071 - 01.) e ciò anchea seguito della entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdottodall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, (Sez. 5 - , Sentenza n. 5897 del03/12/2020 Ud., dep. 2021, Rv. 280419 - 01), gravando, comunque, sul difensoreun onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvederespontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3 - , Sentenza n. 32093del 04/04/2023 Ud., Rv. 284901 - 01).Il principio di cui innanzi, valevole in generale con riferimento al sistemaimpugnatorio, è stato applicato anche in materia cautelare (da ultimo Sez. 4 - ,Sentenza n. 17449 del 02/04/2025 Cc. Rv. 288117 - 01; per un'affermazione deimedesimi principi in materia di riesame si vedano anche Cass. Sez. 3 - , Sentenzan. 20003 del 10/01/2020 Cc. Rv. 279505 - 03; Sez. 6, Sentenza n. 16395 del10/01/2018 Cc., Rv. 272982 - 01, Conf. Cass. n. 3058/1992, Rv. 191962).5.2. Oltretutto, risulta macroscopicamente inveridica l'asserita radicalecarenza motivazionale, tale da costituire una motivazione apparente, in ordine allavalutazione della ragionevolezza temporale, atteso che nel provvedimentoimpugnato (si veda a pagina 5), si evidenzia invece che i cespiti sottoposti asequestro erano stati acquistati tra il 2021 e il 2023, mentre gli episodi di spaccioipotizzati si collocano tra il 2023 e il 2024, dunque in un periodo ragionevolmentelimitrofo.5.3. Quanto, poi, al dedotto errore valutativo riguardo alle produzionidifensive volte a comprovare la capacità economica del prevenuto, si trattanell'evidenza di una doglianza costituente vizio di motivazione, escluso dalperimetro impugnatorio dell'articolo 325, comma 1, cod. proc. pen., consideratoche, nel caso in esame, il Tribunale, alle pagine 5, 6 e 7 del provvedimentoimpugnato, ha analiticamente esposto le ragioni, del tutto logiche e coerenti, per lequali la documentazione delle vincite al gioco dovesse ritenersi nel caso in esameininfluente al fine di comprovare la liceità della provenienza delle provviste con lequali erano stati acquistati gli immobili sotto sequestro.6. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto deve essere pertantodisatteso, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere il pagamento dellespese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 28 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12334/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris