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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 13020/2022

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ORDINANZA sul ricorso n. 32042/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].SAR. s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso per cassazione, dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il loro studio (Studio legale Guarino), in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1. - ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di SALERNO, n. 340/2020, pubblicata il 24 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 marzo 2020, la Corte di appello di Salerno ha accolto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1708/2013 del 2 luglio 2013, revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 4711/08, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 29.037,49, oltre interessi, rappresentante il residuo 30% delle fatture nn. 101/A, 102/A, 103/A, 104/A, 105/A, 106/A, 107/A, 108/A e 109/A, tutte del 17 dicembre 2007 e relative a prestazioni eseguite nel mese di novembre 2007.

2. La Corte d'appello ha affermato, per quel che rileva in questa sede, che: -la procura generale alle liti era espressamente prevista dall'art. 83, comma 2, cod. proc. civ. e rispondeva al medesimo rapporto fiduciario che sosteneva la procura speciale alla lite; -il rapporto dedotto nel giudizio doveva essere provato con contratto a forma scritta ad substantiam, il che precludeva anche l'operatività del principio della non contestazione, di cui all'art. 115, primo comma, ultima parte, cod. proc.; -l'accreditamento, provvisorio o definitivo, era solo uno dei requisiti necessari per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del SSN e che non rappresentava una forma diretta del rapporto contrattuale, ma solo una condizione di legittimità degli accordi successivamente stipulati tra le parti.

3. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione con atto affidato a tre motivi.

4. L'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.

5. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 3 marzo 2022 ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ..

6. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/1994, dell'art. 1, commi 237 quater e ss. legge regionale Campania n. 4/2011, del decreto regionale n. 19/2012; la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omessa considerazione che un fatto decisivo, ritenuto non provato, era stato ammesso ed attestato dalla controparte: la sentenza era erronea nella parte in cui non aveva considerato che era circostanza comprovata l'esistenza di un valido ed efficace rapporto contrattale tra DISAR e l'ASL Salerno; che non erano stati contestati dall'ASL né l'accreditamento transitorio, né quello istituzionale; la Corte d'appello non si era avveduta che la convenzione, per effetto dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/1994, teneva luogo, durante la fase di accreditamento transitorio, del contratto previsto dall'art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992. 1.1 n motivo è infondato. 1.2 Questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato e condiviso da questo Collegio, secondo cui «Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 cit., che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta» (Cass., 3 giugno 2014, n. 12392; Cass., 15 giugno 2015, n. 12316; Cass., 11 marzo 2020, n. 7019). 1.3 E' stato ulteriormente precisato che «L'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio; per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa» (Cass. 5 luglio 2018, n. 17588). 1.4 Tali principi non sono stati affatto ignorati dalla Corte territoriale che li ha correttamente applicati, né, di conseguenza, rileva il profilo, pure sollevato,dalla società ricorrente, della mancata considerazione della circostanza (inesistente) della sussistenza di valido ed efficace rapporto contrattale tra DISAR e l'ASL Salerno, che richiedeva, per quanto già detto, la stipula di uno specifico contratto in forma scritta.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e la giuridica inesistenza ovvero la nullità dell'atto introduttivo del giudizio d'appello, avendo la Corte d'appello ritenuto che fosse sufficiente la sola sottoscrizione della procura generale alle liti del Direttore Generale dell'ASL per legittimare la proposizione dell'appello, occorrendo la manifestazione di volontà dell'Azienda appellante di prendere parte ad uno specifico giudizio e specificamente al giudizio di appello; la sussistenza della volontà dell'ASL di prendere parte al giudizio di appello non era stata data, il che comportava la giuridica inesistenza dell'atto di appello contro la sentenza n. 1.708/2013 del Tribunale di Salerno. 2.1 n motivo è infondato, dovendosi richiamare, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «In tema di azienda sanitaria locale, l'art. 18 della legge reg.

Campania 11 marzo 1994, n. 32, attuativo dell'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, prevede che le delibere del direttore generale - cui spetta il potere e la responsabilità di gestione dell'azienda sanitaria - sono adottate previo parere, non vincolante, del direttore amministrativo e del direttore sanitario, che hanno natura di atti interni.

Ne consegue che, in assenza di specifiche e contrarie disposizioni, il direttore generale non ha necessità di una preventiva deliberazione autorizza tiva per la proposizione di azioni giudiziarie o per la resistenza in giudizio, dovendosi escludere che un organo rappresentativo monocratico debba stare in giudizio con l'autorizzazione di se stesso» (Cass., 29 marzo 2013, n. 7941; Cass., 1 luglio 2014, n. 14951, quest'ultima richiamata anche dall'Azienda controricorrente). 2.2 Ne consegue che il direttore generale non necessitkdi delibera autorizzativa per proporre appello.

3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., non avendo la Corte d'appello dichiarato l'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di introdurre domande nuove, avuto riguardo alla censura relativa alla mancanza del contratto tra le parti, che non era stata in alcun modo rilevata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, né in alcun altro atto della ASL del giudizio di primo grado. 3.1 Il motivo è infondato. 3.2 Ed invero, la validità della fonte negoziale, ovvero il contratto scritto ad substantiam, è elemento costitutivo della domanda, rilevabile anche d'ufficio, (Cass., Sez.

U., 12 gennaio 2014, n. 26242/2014) e, comunque, nel caso di specie, l'eccezione di nullità sollevata dalla controparte per la mancanza del contratto era diretta a paralizzare la domanda volta ad ottenere l'adempimento del contratto invalido (Cass., 19 febbraio 2020, n. 4175).

In particolare, il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di una pretesa che, come nel caso in esame, presuppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U., 22 marzo 2017, n. 7294; Cass., 19 luglio 2018, n. 19251; Cass., 17 ottobre 2019, n. 26495; Cass., 15 settembre 2020, n. 19161).

4. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Azienda controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell'Azienda controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso n. 32042/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].SAR. s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso per cassazione, dagli Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il loro studio (Studio legale Guarino), in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 1. - ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di SALERNO, n. 340/2020, pubblicata il 24 marzo 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 marzo 2020, la Corte di appello di Salerno ha accolto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1708/2013 del 2 luglio 2013, revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 4711/08, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 29.037,49, oltre interessi, rappresentante il residuo 30% delle fatture nn. 101/A, 102/A, 103/A, 104/A, 105/A, 106/A, 107/A, 108/A e 109/A, tutte del 17 dicembre 2007 e relative a prestazioni eseguite nel mese di novembre 2007. 2. La Corte d'appello ha affermato, per quel che rileva in questa sede, che: -la procura generale alle liti era espressamente prevista dall'art. 83, comma 2, cod. proc. civ. e rispondeva al medesimo rapporto fiduciario che sosteneva la procura speciale alla lite; -il rapporto dedotto nel giudizio doveva essere provato con contratto a forma scritta ad substantiam, il che precludeva anche l'operatività del principio della non contestazione, di cui all'art. 115, primo comma, ultima parte, cod. proc.; -l'accreditamento, provvisorio o definitivo, era solo uno dei requisiti necessari per conseguire il pagamento delle prestazioni assistenziali erogate agli utenti del SSN e che non rappresentava una forma diretta del rapporto contrattuale, ma solo una condizione di legittimità degli accordi successivamente stipulati tra le parti. 3. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre in cassazione con atto affidato a tre motivi. 4. L'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso. 5. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 3 marzo 2022 ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.. 6. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/1994, dell'art. 1, commi 237 quater e ss. legge regionale Campania n. 4/2011, del decreto regionale n. 19/2012; la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per omessa considerazione che un fatto decisivo, ritenuto non provato, era stato ammesso ed attestato dalla controparte: la sentenza era erronea nella parte in cui non aveva considerato che era circostanza comprovata l'esistenza di un valido ed efficace rapporto contrattale tra DISAR e l'ASL Salerno; che non erano stati contestati dall'ASL né l'accreditamento transitorio, né quello istituzionale; la Corte d'appello non si era avveduta che la convenzione, per effetto dell'art. 6, comma 6, della legge n. 724/1994, teneva luogo, durante la fase di accreditamento transitorio, del contratto previsto dall'art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/1992. 1.1 n motivo è infondato. 1.2 Questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato e condiviso da questo Collegio, secondo cui «Nell'ambito del servizio sanitario nazionale, l'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, poi integrato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l'accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502 cit., che possano validamente concludersi accordi contrattuali per "facta concludentia", atteso che, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta» (Cass., 3 giugno 2014, n. 12392; Cass., 15 giugno 2015, n. 12316; Cass., 11 marzo 2020, n. 7019). 1.3 E' stato ulteriormente precisato che «L'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio; per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa» (Cass. 5 luglio 2018, n. 17588). 1.4 Tali principi non sono stati affatto ignorati dalla Corte territoriale che li ha correttamente applicati, né, di conseguenza, rileva il profilo, pure sollevato,dalla società ricorrente, della mancata considerazione della circostanza (inesistente) della sussistenza di valido ed efficace rapporto contrattale tra DISAR e l'ASL Salerno, che richiedeva, per quanto già detto, la stipula di uno specifico contratto in forma scritta. 2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e la giuridica inesistenza ovvero la nullità dell'atto introduttivo del giudizio d'appello, avendo la Corte d'appello ritenuto che fosse sufficiente la sola sottoscrizione della procura generale alle liti del Direttore Generale dell'ASL per legittimare la proposizione dell'appello, occorrendo la manifestazione di volontà dell'Azienda appellante di prendere parte ad uno specifico giudizio e specificamente al giudizio di appello; la sussistenza della volontà dell'ASL di prendere parte al giudizio di appello non era stata data, il che comportava la giuridica inesistenza dell'atto di appello contro la sentenza n. 1.708/2013 del Tribunale di Salerno. 2.1 n motivo è infondato, dovendosi richiamare, al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «In tema di azienda sanitaria locale, l'art. 18 della legge reg. Campania 11 marzo 1994, n. 32, attuativo dell'art. 3 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, prevede che le delibere del direttore generale - cui spetta il potere e la responsabilità di gestione dell'azienda sanitaria - sono adottate previo parere, non vincolante, del direttore amministrativo e del direttore sanitario, che hanno natura di atti interni. Ne consegue che, in assenza di specifiche e contrarie disposizioni, il direttore generale non ha necessità di una preventiva deliberazione autorizza tiva per la proposizione di azioni giudiziarie o per la resistenza in giudizio, dovendosi escludere che un organo rappresentativo monocratico debba stare in giudizio con l'autorizzazione di se stesso» (Cass., 29 marzo 2013, n. 7941; Cass., 1 luglio 2014, n. 14951, quest'ultima richiamata anche dall'Azienda controricorrente). 2.2 Ne consegue che il direttore generale non necessitkdi delibera autorizzativa per proporre appello. 3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., non avendo la Corte d'appello dichiarato l'inammissibilità dell'appello per violazione del divieto di introdurre domande nuove, avuto riguardo alla censura relativa alla mancanza del contratto tra le parti, che non era stata in alcun modo rilevata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, né in alcun altro atto della ASL del giudizio di primo grado. 3.1 Il motivo è infondato. 3.2 Ed invero, la validità della fonte negoziale, ovvero il contratto scritto ad substantiam, è elemento costitutivo della domanda, rilevabile anche d'ufficio, (Cass., Sez. U., 12 gennaio 2014, n. 26242/2014) e, comunque, nel caso di specie, l'eccezione di nullità sollevata dalla controparte per la mancanza del contratto era diretta a paralizzare la domanda volta ad ottenere l'adempimento del contratto invalido (Cass., 19 febbraio 2020, n. 4175). In particolare, il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di una pretesa che, come nel caso in esame, presuppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione, e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia, trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 22 marzo 2017, n. 7294; Cass., 19 luglio 2018, n. 19251; Cass., 17 ottobre 2019, n. 26495; Cass., 15 settembre 2020, n. 19161). 4. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Azienda controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell'Azienda controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 100,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il r
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