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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21608/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; os OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per più delitti di furto aggravato.

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si ripropone la questione relativa alla sussistenza della recidiva qualificata, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, richiamando la sentenza del primo giudice, ha evidenziato la gravità e serialità dei reati commessi, espressivi della ripresa del suo percorso criminale ingravescente anche in un diverso contesto territoriale.

La motivazione della sentenza impugnata è, quindi, adeguata e rispettosa degli standard argomentativi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez.

U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dElle ammende.

Così deciso il 12 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; os OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui l'imputato è stato condannato per più delitti di furto aggravato. 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si ripropone la questione relativa alla sussistenza della recidiva qualificata, è manifestamente infondato. La Corte territoriale, richiamando la sentenza del primo giudice, ha evidenziato la gravità e serialità dei reati commessi, espressivi della ripresa del suo percorso criminale ingravescente anche in un diverso contesto territoriale. La motivazione della sentenza impugnata è, quindi, adeguata e rispettosa degli standard argomentativi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dElle ammende. Così deciso il 12 april
Sentenza Cassazione n. 21608/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris