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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06522/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c Rilevatdril primo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge con riguardo all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, che non presta il fianco a censure motivazionali, avendo i giudici di merito ritenutzpaccertata, quantomeno, la condotta di occultamento delle scritture contabili, a fronte della loro mancata esibizione in sede di verifica fiscale; considerato che il secondo motivo, che lamenta l'intervenuta prescrizione, è parimenti inammissibile, in quanto la Corte di merito, avendo accertato la condotta di occultamento, ha ritenuto che la permanenza cessa con l'accertamento tributario, verificatosi il 31 gennaio 2015, sicché il termine di prescrizione non risulta decorso, e considerando che la condotta di occultamento risulta comunque contestata, come risulta dal capo di imputazione, laddove recita "o comunque distruggeva", che denota che la mancata indicazione dell'occultamento è frutto di un mero lapsus calami; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce, che nulla aggiunge ai motivi sopra indicati; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c Rilevatdril primo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge con riguardo all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, è inammissibile in quanto la doglianza non è scandita dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, che non presta il fianco a censure motivazionali, avendo i giudici di merito ritenutzpaccertata, quantomeno, la condotta di occultamento delle scritture contabili, a fronte della loro mancata esibizione in sede di verifica fiscale; considerato che il secondo motivo, che lamenta l'intervenuta prescrizione, è parimenti inammissibile, in quanto la Corte di merito, avendo accertato la condotta di occultamento, ha ritenuto che la permanenza cessa con l'accertamento tributario, verificatosi il 31 gennaio 2015, sicché il termine di prescrizione non risulta decorso, e considerando che la condotta di occultamento risulta comunque contestata, come risulta dal capo di imputazione, laddove recita "o comunque distruggeva", che denota che la mancata indicazione dell'occultamento è frutto di un mero lapsus calami; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce, che nulla aggiunge ai motivi sopra indicati; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2
Sentenza Cassazione n. 06522/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris