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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 33386/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO che insiste per raccoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA]' Domenico la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui al capi 20) della contestazione di cui agli art.81, 110 c.p.; art.73 co.1; art.6 e 80 d.P.R. 309/90, art.61 bis perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altri soggetti importava complessivi 2.226 kg di sostanza stupefacente del tipo co- caina, suddivisi in 1.920 panetti, occultati in un carico di banane, all'interno di container giunto al porto di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], trasportato all'in- terno di motonave MSC S.Antonio da Turbo fino a Cristobal (Panama) e sulla MSC Giselle fino a [OSCURATO:PERSONA], narcotico poi sequestrato nei pressi di Catania.

2. Da quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio è in prevalenza costituito dal contenuto di comunicazioni tra gli indagati che co- storo avevano scambiato giovandosi di un sistema criptato, ma anche da inter- cettazioni, dagli esiti del controllo dei tabulati telefonici e delle geolocalizzazioni, da riprese video e da attività di riscontro della polizia giudiziaria.

Il Tribunale ha, rigettato la censura, con la quale si era contestata l'utilizzabilità delle citate comunicazioni (che consistono in messaggistica scambiata su una piattaforma chiamata SKY-ECC, cioè un'applicazione crittografata end-to-end prodotta e fornita dalla società canadese [OSCURATO:PERSONA], come precisato nella nota 2 dell'ordinanza genetica) trasmesse su appositi supporti digitali dall'autorità giu- diziaria francese (tutti versati in copia agli atti), autorità che, a sua volta, aveva emesso in Francia specifici provvedimenti di acquisizione di quei dati già conser- vati in un server.

Il sistema, com'è ormai emerso in altri procedimenti penali, consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione).

Il Tribunale ha descritto tale sistema precisando, intanto, che il materiale probatorio rappresentato da queste chat era stato acquisito in forza di specifici O.E.I. emessi dal pubblico ministero procedente.

Ha, dunque, richiamato le origini dell'indagine che aveva consentito la violazione della piattaforma criptata da parte di law enforcement agencies (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese), fermandone l'uti- lizzo nel marzo 2021, allorquando cioè si era diffusa la notizia dell'avvenuta vio- lazione.

Gli esiti dell'indagine presupposta (quella cioè condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati) avevano poi consentito di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati tra membri di organizzazioni criminali operanti in vari Paesi UE ed è in questo con- testo che si inserisce l'indagine condotta dalla procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].

La polizia giudiziaria operante, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla citata piattaforma criptata (avendo gli inquirenti appurato che, proprio in concomitanza della divulgazione della notizia che quella applicazione non era più sicura, l'attività dei dispositivi associati a quella piattaforma era stata sospesa).

Di qui l'iniziativa investigativa del pubblico ministero procedente di inviare a stretto giro appositi O.E.I. all'AG francese aventi uno specifico oggetto, ben descritto nell'ordinanza impugnata: la trasmis- sione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguar- dato i PIN d'interesse, conservate in un server che, a sua volta, la stessa autorità richiesta (Tribunal judicial de Paris) aveva acquisito ai sensi dell'art. 706-102-1 del codice di rito penale francese, vale a dire a seguito di richiesta di accesso a dati conservati in un sistema informatico (vedi nota 2 della pag. 7 della ordinanza impugnata). 2.1 Pertanto, nella specie, secondo il Tribunale del riesame, i singoli O.E.I. non avevano avuto ad oggetto l'acquisizione dell'esito di intercettazioni disposte su ordine di quell'AG francese specificamente richiesta (cioè il citato Tribunale di Parigi), bensì l'acquisizione di dati informatici già decriptati, conservati in un ser- ver e riferibili a scambi di comunicazioni (messaggi, video, foto) già avvenuti e non, dunque, di un flusso di comunicazioni in atto al momento della acquisizione autorizzata dal Tribunale di Parigi.

Quel giudice ha, poi, ripercorso le fasi dell'acquisizione del materiale informa- tico, rinviando al contenuto dell'O.E.I., richiamando, ai fini della utilizzabilità in- terna, la disciplina descritta nell'art. 234 bis, cod. proc. pen. e, stante la natura di dati non pubblici, ha ritenuto integrato il necessario consenso del titolare di essi, identificandolo nel soggetto che ne poteva disporre in maniera autonoma, vale a dire l'autorità giudiziaria francese trasmittente che li deteneva legittima- mente.

Ribadito, poi, il principio per il quale le regole di acquisizione probatoria sono quelle del Paese membro dell'Unione Europea e non quelle del Paese richiedente, anche a volere considerare l'attività investigativa posta in essere dall'autorità giudiziaria francese riconducibile ad una intercettazione di flussi di comunicazioni telematiche, ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulle attività d'indagine intraprese dallo Stato estero, rispetto alle quali ha ritenuto quale limite invalica- bile quella della non violazione di norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento, precisando che essi non coincidono, tuttavia, con il com- plesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, essendo precluso all'autorità richiedente un vaglio sulla legittimità delle modalità esecutive dell'atto, vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e la risoluzione dì ogni questione concernente le irregolarità riscontrate, spettando comunque a colui che eccepi- sce il difetto di compatibilità delle suddette acquisizioni con l'ordinamento in- terno, darne la prova, tanto più ove si tratti di paese membro della comunità europea. 2.2 Inoltre, per quel giudice, dalla mancata conoscenza di dati relativi alla de- criptazione della messaggistica, non potrebbe ipso facto inferirsi l'alterazione del dato originale, poiché il relativo algoritmo non muta in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che, nella specie, era stata peraltro prospettata in termini astratti e, quindi, ipotetici.

Inconferente, poi, è stato ritenuto il rinvio della difesa a un precedente di que- sta stessa sezione (sez. 4, n. 32915/2022, Lori): secondo il ragionamento rinve- nibile nell'ordinanza impugnata, infatti, in quel diverso caso (pur inerente a mes- saggistica scambiata sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA]), era stato censurato il provve- dimento del PM di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferi- bile alle comunicazioni crìptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi. 2.1.1 Nell'ordinanza si è, infine, ribadito che, nel contesto della cooperazione penale tra [OSCURATO:PERSONA] UE, vige una presunzione dì legittimità in ordine all'atti- vità di acquisizione dei dati trasmessi, secondo le regole proprie del Paese richie- sto, precisandosi al contempo che gli atti così acquisti sono poi sottoposti in ogni caso alle regole processuali e sostanziali proprie del Paese richiedente. 2.2 Ha, quindi, ricostruito l'intervenuta identificazione dell'odierno indagato ricorrente, in base alla utilizzazione del PIN oggetto d'indagine, identificazione avvenuta incrociando i plurimi dati disponibili (nickname, nel caso del CUTRÌ "To- kyo", riferimenti fatti dai conversanti, riferimenti a particolari di vita familiare e storico, la sua vicinanza a [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, usuario a sua volta del PIN asso- ciato allo pseudonimo "California" il ricorso nelle intercettazioni telefoniche tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' del termine "fratello", comunemente utilizzato nelle chat crip- tate per indicare Tokyo; tali elementi, assolutamente univoci nella identificazione del [OSCURATO:PERSONA]' quale soggetto riconducibile al PIN MEE74S valevano a superare le incongruenze segnalate dalla difesa del ricorrente in relazione all'allaccio di celle telefoniche compatibili con quelle ove si sarebbero verificati degli incontri con il [OSCURATO:PERSONA] e sulla effettiva presenza in determinati luoghi al momento in cui l'utenza mobile risultava intercettata o della quale erano acquisiti i tabulati.2.3 Ciò premesso, ha ritenuto sussistente una gravità indiziaria in ordine alla sua partecipazione ad una importazione di sostanza stupefacente dalla Colom- bia dal rilevantissimo rilievo ponderale (oltre duemila chilogrammi) alla stregua delle acquisizioni delle comunicazioni telematiche le quali, a partire dal dìcem- bre 2020 e fino al Marzo 2021 e fino a Marzo 2021 fotografavano l'operatività del [OSCURATO:PERSONA]', nella sua veste di dipendente di una società di import export, quale anello di congiunzione tra il gruppo di addetti ai servizi portuali incaricati da gruppi criminali di procedere allo svincolo e al trasferimento fuori dalla zona portuale degli enormi carichi di stupefacente occultati nei container stoccati nelle navi in transito presso il porto di [OSCURATO:PERSONA] e un funzionario infedele dell'ufficio delle dogane, addetto allo scanner, che avrebbe dovuto agevolare il passaggio dello stupefacente, laddove il CUTRÌ era latore e tramite di informa- zioni concernenti i turni di servizio del funzionario, da adattare in ragione dell'ar- rivo del carico, della esatta ubicazione dei sacchi (cartoni) contenenti lo stupe- facente (circa 2.000 panetti di cocaina) e delle file di merce (banane) nelle quali sarebbero state stivate, comunicando ai correi le indicazioni fornite dal funzionario delle dogane e dall'altra recependo tempi e modalità di carico del container da parte dei portuali che a loro volta erano in contatto con i gruppi criminali destinatari dello stupefacente. 2.4 Richiamava le sommarie informazioni di funzionari addetti alle dogane che riferivano che il [OSCURATO:PERSONA]' in epoca antecedente ma prossima alla importazione suddetta aveva avvicinato un funzionario loro collega ([OSCURATO:PERSONA]) per proporgli affari illeciti del tipo di quello per cui è indagato nel presente procedi- mento. 2.5 Quanto alle esigenze cautelari evidenziava che, in ragione dei reati con- testati e della serietà delle esigenze cautelari da preservare a fronte di un fe- nomeno criminoso così diffuso e pervasivo, della personalità dell'indagato e delle specifiche modalità della condotta, che evidenziavano una spiccata pro- pensione criminale che, sebbene isolata in relazione ad una prima importazione era destinata a ripetersi nel futuro, proprio in ragione degli accorsi assunti per analoghe, ripetute ed altrettanto eccezionali importazioni di cocaina dal sud America, la stessa non potesse che essere individuata nella custodia cautelare in carcere, unica in grado dì isolare il prevenuto dal contesto criminale in cui si muoveva e al servizio del quale aveva prestato la sua opera.

3. La difesa ha proposto ricorso, formulando quattro motivi, con i quali ha ripreso i temi della violazione delle norme che regolano la trasmissione della documentazione sulla quale l'autorità inquirente ha formulato la richiesta; della inapplicabilità, alle conversazioni acquisite dall'autorità giudiziaria francese, del protocollo di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen., sotto due distinti profili che si andranno a esporre; del contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico ita- liano dell'attività dì acquisizione dei contenuti della messaggìstìca informatica posta in essere dall'autorità giudiziaria francese, la quale deve per tutto essere ricondotta alla intercettazione di flussi telematici; quello della sussistenza della gravità indiziaria con particolare riferimento alle valutazioni operate dal giudice del riesame sull'abbinamento del pìn con nìck name Tokyo alla IMEI della utenza telefonica riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]' e, infine alla ricorrenza di esigenze cautelari e alla graduazione delle stesse nella selezione della misura cautelare applicata. 23 .iCon il primo motivo, ha dedotto violazione e falsa applicazione della legge processuale penale [quanto alle violazioni richiamando gli artt. 191 cod.proc.pen., la direttiva 2014/41/UE e della normativa con cui è stata attuata in relazione alle disposizioni del codice di procedura penale francese, art.100- 102 e 706 in relazione agli art.2 e 15 della Costituzione italiana, tenuto conto della illegalità dell'attività intercettiva dei flussi telematici in transito dal server Sky ECC effettuata anteriormente alla data del 17.12.2020 con conseguente inutilizzabilità degli esiti trasmessi in esecuzione dell'OEI n.67/2021.

In particolare il ricorrente contesta, sulla base del contenuto dei provvedi- menti dell'autorità giudiziaria di Parigi e della interpretazione fornita dalla difesa tecnica del [OSCURATO:PERSONA]', l'intero iter argomentativo del Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riconosciuto che il sistema con il quale era stata acquisita e decrittata la messaggistìca intercorsa sulla piattaforma sky ECC concernente, tra l'altro il PIN ricondotto al MACRI', potesse essere equiparata ad una mera acquisizione di documentazione informatica di flussi di comunicazioni in precedenza interve- nute tra i titolari dei codici PIN abbinati.

Dopo una descrizione tecnica delle modalità con le quali era stato possibile trattenere, mediante la predisposizione di un server spia che da una parte consentiva di trattenere copia telematica della messaggistica ma che, al contempo, consentiva la prosecuzione del flusso di comunicazione per potere ottenere le chiavi di decrittazione delle comunica- zioni così conservate, ne evidenziava le caratteristiche di intercettazioni attive e passive di flussi telematici, di talchè risultavano travisanti e errate le conclu- sioni cui era pervenuta l'ordinanza impugnata secondo le quali con i provvedi- menti del 17 dicembre 2020 e del 24 febbraio 2021 il giudice francese si era limitato a disporre l'accesso, l'archiviazione e la successiva trasmissione a sé di tutti i dati informatici presenti nei server della piattaforma [OSCURATO:PERSONA], in sostanza una attività limitata ad acquisire dati informatici, tesi che risultava smentita anche mediante il confronto con una pronuncia della Corte di Cassazione fran- cese, Premessa la qualificazione delle acquisizioni come attività intercettiva di flussi telematici assume il ricorrente che la stessa non risultava possedere una copertura legale quantomeno con riferimento alle comunicazioni intercorse sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA] prima della emissione del provvedimento acquisitivo dell'autorità francese (ordinanza del 17 Dicembre 2020) e pertanto le chat, as- seritamente ricondotte al [OSCURATO:PERSONA]', valutate nel provvedimento cautelare dalla pag.1438 alla pag.1525. 1.Con una seconda articolazione denuncia analogo vizio di violazione di legge processuale, richiamando le medesime disposizioni normative del precedente motivo di ricorso e con riferimento ai provvedimenti autorizzativi del giudice francese HANSEMANN, in relazione alla riconosciuta presunzione di legalità dell'attività autonomamente svolta dall'autorità giudiziaria francese da parte dell'autorità giudiziaria italiana all'esito dell'esecuzione dell'OEI n.67/21, attesa la violazione dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in tema di diritti fondamentali, diritti di libertà e giusto processo nonché dell'art.6 CEDU, art.6 U.E. e art.6 Carta di Nizza.

In presenza di attività captativa rivolta alla totalità degli utenti di una piat- taforma di una compagnia telefonica alla ricerca di prove di non meglio definite attività illecite, realizzate nel territorio dello stato che l'ha disposta, si pone la questione dell'abuso di tale strumento anche nei confronti di persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e più in generale dell'abuso indiscriminato di tali esiti nei confronti di una platea indistinta di utilizzatori di dette tecnologie e verificarne la compa- tibilità con i principi generali dell'ordinamento interno che comunque devono essere rispettati in sintonia con l'art.1 del d.lgs. 108/2017, nonché delle dispo- sizioni di rito quali l'art.271 cod.proc.pen. attuativa dei principi costituzionali di cui agli art.2 e 15 Cost.

Anche a volere riconoscere all'attività acquisitiva dell'au- torità francese la valenza di perquisizione e sequestro di documenti digitali ar- chiviati sui server di tale piattaforma si porrebbe comunque un problema di compatibilità con i principi fondamentali della Costituzione e della comunità eu- ropea della conservazione di milioni di messaggi digitali in evidente violazione di qualsiasi regola in materia di trattamento di informazioni e di riservatezza dei dati personali, i quali peraltro risulterebbero intercettati e conservati illegal- mente dalla stessa compagnia telefonica.

Con un terzo motivo di ricorso assume vizio di motivazione in relazione all'art.292 C bis cod.proc.pen. in punto di identificazione del ricorrente con l'utente [OSCURATO:PERSONA] MEE74S, pseudonimo Tokyo, con omessa valutazione de- sumibili dai metadati sulla geolocalizzazione.

Assume il ricorrente che il Tribu- nale del riesame, pur indicando le ragioni con le quali aveva ritenuto plausibile l'abbinamento tra l'utenza del [OSCURATO:PERSONA]' e il PIN sopra indicato, ha totalmente omesso di misurarsi con tutta una serie di obiezioni che la difesa del ricorrente aveva sollevato in relazione a tale abbinamento, denunciando aporie e incom- patibilità nella geolocalizzazione dell'utenza telefonica abbinata in relazione a specifici episodi nei quali la suddetta utenza, proprio in ragione della prospet- tazione accusatoria, avrebbe dovuto trovarsi in altri luoghi, o agganciare diverse celle telefoniche, ovvero risultava spenta dovendo invece essere operativa, ov- vero non era coerente con quella in uso all'interlocutore [OSCURATO:PERSONA], con la quale avrebbe dovuto presentare identità di connessioni.

Nel soffermarsi a eviden- ziare le singole incongruenze e aporie lamenta un totale difetto di motivazione sul punto e denuncia violazione dell'art.292 comma 2 lett.c) bis per non avere proceduto ad una valutazione degli elementi forniti dalla difesa.

Con un quarto motivo di ricorso denuncia violazione degli art.274 e 275 cod.proc.pen. con riferimento alla ricorrenza di esigenze cautelari escludendo il pericolo di inquinamento probatorio e, in relazione al pericolo di recidivanza criminosa evidenziando lo stato di incensuratezza, la limitatezza e la marginalità dell'apporto fornito dal [OSCURATO:PERSONA]' all'azione criminale che vedeva impegnate per- sonalità criminose di ben più rilevante spessore e in assenza di alcuna verifica sulla attualità di tali esigenze e sulla base di un giudizio del tutto congetturale di pericolosità sociale, laddove al [OSCURATO:PERSONA]' non risultava neppure contestata l'ap- partenenza ad una struttura associativa.

La difesa del ricorrente ha depositato motivi aggiunti in cui, richiamando i singoli di motivi di ricorso principale introduce ulteriori elementi di riflessione sui limiti del sindacato della prova assunta in contrasto con i principi fondamen- tali ed inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano, alla stregua della giuri- sprudenza del giudice di legittimità in evoluzione sulla specifica questione (in relazione al motivo uno); alla natura dell'attività di ricerca della prova da cui sono derivati i risultati trasmessi all'autorità giudiziaria francese a seguito di DEI emesso dal PM di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al contenuto, al signifi- cato e alla portata del provvedimento del giudice istruttore parigino (in relazione al secondo motivo del ricorso principale); nonché infine alla compatibilità della intercettazione massiva autorizzata dal giudice francese con i principi fonda- mentali e inderogabili dell'ordinamento italiano, con riferimento ai dubbi sul ri- spetto degli omologhi principi fondamentali sollevati dall'autorità giudiziaria te- desca con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia da parte del Tribunale di Berlino (sempre in relazione al secondo motivo di ricorso principale).

4. Il Procuratore generale, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo introduce la questione relativa alla natura delle chat trasmesse dall'A.G. francese anche ai fini della operatività del protocollo di uti- lizzabilità interno, rinvenibile nell'art. 234 bis, codice di rito.

Il motivo è infondato, ma necessita una premessa di ordine generale e di inquadramento della fattispecie, utile anche per la disamina delle successive doglianze.

Intanto, il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d.

Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale.

Il pubblico mini- stero non ha richiesto all'autorità giudiziaria dell'altro Stato membro UE di pro- cedere a un atto d'indagine, ma ha agito ai sensi dell'art. 45 del decreto citato (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni), ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita, non già d'iniziativa dell'au- torità richiedente, bensì in possesso di quella richiesta con l'O.E.I. che l'aveva ottenuta in forza di una propria autonoma iniziativa, nel corso di un diversi pro- cedimento pendente in quel Paese.

Occorre, inoltre, chiarire la natura dell'ordine di cui si discute.

Si tratta, a ben vedere, di uno strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione, in coerenza con le linee poste dalla direttiva recepita: esso rientra nella cooperazione giudiziaria in ma- teria penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.

Tale princi- pio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19, in cui al § 54, la Corte del Lussemburgo ha operato un richiamo alla sentenza 8 dicem- bre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati), C584/19, punto 40].

Nell'ambito di un procedimento riguardante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo luogo allo Stato membro di emis- sione, che si deve presumere rispetti il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (v., per analogia, sentenza del 23 gen- naio 2018, Piotrowski, C367/16, punto 50, richiamata al § 55).

La direttiva 2014/41, inoltre, si basa sul principio dell'esecuzione dell'ordine europeo di in- dagine.

Il suo articolo 11, paragrafo 1, lettera f), consente alle autorità di esecu- zione di derogare a tale principio, in via eccezionale, a seguito di una valutazione caso per caso, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'or- dine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garan- titi, in particolare, dalla Carta.

Tuttavia, in assenza di qualsiasi mezzo di impu- gnazione nello Stato di emissione, l'applicazione di detta disposizione divente- rebbe sistematica.

Una tale conseguenza sarebbe contraria, nel contempo, all'im- pianto generale della direttiva 2014/41 e al principio di fiducia reciproca (CGUE C-852/19 cit. § 59).

Possiamo, pertanto, affermare, che la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispet- toso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della diret- tiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando).

In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri eseguono un OEI in base al principio del ricono- scimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assi- cura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui proce- derebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva».

Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in confor- mità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fatti- specie analoga a quella all'esame).

2. Nel caso all'esame (come, del resto, in quello esaminato dal giudice di legit- timità nel precedente testé richiamato), l'ordine europeo di indagine doveva solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di ese- cuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova, da trasferire poi allo Stato di emissione.

E, nella specie, la richiesta ha riguardato le chat del sistema Sky ECC, già acquisite dal Tribuna! judiciaire de Paris autonomamente e non su richiesta della Procura procedente nel nostro Paese.

È altrettanto certo, poi, per quanto efficacemente evidenziato nel provve- dimento impugnato, che l'autorità richiesta non ha ottenuto quei dati in forza di un'autorizzazione a procedere a intercettazioni di flussi in corso (il punto è ana- liticamente e ampiamente spiegato nell'ordinanza censurata, nella quale si è dato anche atto delle regole processuali interne, attivate dal Tribunale francese, non- ché spiegato il riferimento al periodo di "4 mesi" indicato nei provvedimenti giu- diziari francesi, indicativo, non già di un'acquisizione di dato dinamico, ma della validità dell'autorizzazione con riferimento ai singoli accessi per l'acquisizione dei dati conservati nel server.

Si è trattato, dunque, di acquisire una prova statica, già presente, non soggetta ad una procedura dinamica di acquisizione, ferma restando la eventuale dinami- cità correlata alla esigenza di acquisire le chiavi di decodifica della messaggistica archiviata sulla piattaforma.

L'Autorità francese, dunque, in questo caso come in quello nella diversa sede esaminato, si è resa garante, in assenza di specìfìche deduzioni di segno diverso, del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese.

2.1. Appare pertanto destituita da ogni fondamento la prospettazione secondo la quale dovrebbe ritenersi inutilizzabile da parte dell'autorità giudiziaria italiana tutta la messaggistica intervenuta in epoca anteriore alla emissione dei provve- dimenti autorizzativi del giudice parigino, sia in quanto tale messaggistica risulta legittimamente acquisita mediante un O.E.I. rispettoso delle forme e dei limiti di ammissibilità imposti dalla disciplina vigente in attuazione di quella comunitaria, sia in quanto i provvedimenti autorizzativi dell'autorità giudiziaria transalpina si sono limitati ad acquisire, sebbene con le speciali forme tecniche analiticamente descritte anche dalla difesa della parte ricorrente, messaggi già ricevuti e archi- viati sulla piattaforma di cui trattasi. 2.2 La messaggistica esaminata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non costitui- sce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a finì di prova (vedi, in motivazione, sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Mo/isso).

In altre decisioni di questa Corte si è rinvenuta la norma interna di riferimento, alla stregua della quale verificare l'esistenza del potere di procedere con l'ordine europeo di inda- gine, proprio nell'art. 234 bis, cit. (introdotto dall'art. 2, c. 1 bis, del d.

I. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazione, nella

I. 17 aprile 2015, n. 43), a mente del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati infor- matici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare», affermandosi che la norma è applicabile ai casi come quello all'esame della stante la natura del documento (come sopra chiarita), ritenendo che il consenso all'acquisizione da parte del "le- gittimo titolare" di quei documenti o dati conservati all'estero, deve intendersi come consenso che proviene dal soggetto che di quei documenti o di quei dati poteva disporre: requisito in presenza del quale (in alternativa all'ipotesi di do- cumento di pubblico dominio) è pienamente legittimo il compimento di un'attività di acquisizione diretta di documentazione all'estero e che, invece, se assente, avrebbe reso necessaria l'attivazione di procedure di cooperazione giudiziaria in- ternazionale (sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, in motivazione). 2.3 In realtà, come visto, l'infondatezza della doglianza si coglie già in relazione alla ritenuta natura dei dati acquisiti ed è rispetto ad essa che va verificata, ai fini della successiva utilizzabilità nel presente procedimento, la legittimità della loro apprensione con lo strumento azionato (nella specie, l'ordine di indagine emesso dal pubblico ministero).

Il dato acquisito è pienamente utilizzabile anche sotto tale profilo.

Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore pri- vato (per esempio, la [OSCURATO:PERSONA] che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute), ma ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva ac- quisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine, avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma (resa pub- blica nel marzo del 2021).

La censura difensiva, inoltre, non coglie nel segno anche sotto altro, assorbente profilo: la difesa, infatti, non ha affermato che dal mancato consenso della società dì gestione del server sia derivata la violazione di una norma inderogabile o di un principio fondamentale del nostro ordinamento, né poteva farlo, dal momento che, quella richiamata, è norma processuale in- terna, che non si identifica necessariamente con i principi fondamentali del nostro ordinamento (sul punto sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457, cit.). 2.4 In conclusione, deve affermarsi che non assume rilevanza, in questa sede, ai fini cioè del vaglio di legittimità dell'ordinanza impugnata, la questione (sulla quale la difesa si è lungamente soffermata, anche nelle memorie successiva- mente depositate) se quei dati siano stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunica- zioni").

Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso.

La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato sulla memoria di un apparecchio telefonico.

In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, Rv. 272319; sez. 3, n. 29426 del 16/4/2019, Mo//temo, Rv. 276358; sez. 6, n.22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319).

3. Il secondo motivo risulta parimenti infondato.

A fronte delle superiori pre- messe, non può non rilevarsi come le censure difensive si fondino sull'errato presupposto che esiste un potere di vaglio della legittimità del procedimento di acquisizione della documentazione di che trattasi in capo all'autorità decidente italiana.

L'argomento è, però, smentito dal contesto normativo di riferimento e dalla natura dello strumento investigativo utilizzato.

La critica difensiva sconta l'omesso, effettivo confronto con quanto opportunamente precisato dal Tribunale che, in più passaggi della motivazione censurata, ha sottolineato il distinguo ri- spetto al precedente di questa sezione richiamato dalla difesa (sez. 4, n. 32915/2022, Lori), nel quale era stata scrutinata una questione processuale par- zialmente diversa (avente sempre a oggetto la messaggistica acquisita attra- verso l'accesso ai servers di SKY-ECC): in quella sede, infatti, la difesa aveva formulato espressa istanza di accesso al pubblico ministero per avere la disponi- bilità, tra l'altro, anche della "documentazione" (comprensiva dei files) conse- gnata da un organo di indagine, quale EUROPOL, a seguito dell'accesso ai server di SKY-ECC, con indicazione delle modalità di acquisizione da parte di quella po- lizia.

Situazione, dunque, non sovrapponibile a quella in esame, nella quale la Procura di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trasmissione di documenti che erano già stati autonomamente acquisiti dal giudice francese. 3.1 Sempre con riferimento a tale aspetto, deve rilevarsi la correttezza giuri- dica del ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, laddove si è richiamato il principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: l'utilizzazione degli atti trasmessi, infatti, non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'auto- rità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, deo. 2022, Torzi, in cui in motivazione si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; e a sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796 - 01; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crup/, Rv. 268457 - 01, in cui si è ritenuta la utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero - anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fon- damentali, i quali, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepisca tale in- compatibilità l'onere di dare la prova di tale incompatibilità, proprio in un caso in cui la richiesta aveva riguardato l'acquisizione di documentazione, come nella spe- cie, e non l'esecuzione, da parte dell'autorità straniera, di un atto di acquisizione probatoria).

Pertanto, deve essere ribadito quanto già affermato da questa Corte di legittimità e da questa stessa sezione, più in generale: il diritto straniero è un fatto e spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità delle norme di quell'ordina- mento con quelle interne dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, del diritto di un Paese membro dell'Unione Europea (sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 274296, principio affermato in materia di intercettazioni, ma ancor più valido nel caso di acquisizione di docu- mentazione). 3.2 Né sul punto vale obiettare, come fa la parte ricorrente che si pone un problema di contrasto con principi fondamentali dell'ordinamento giuridico statuale e di quello europeo, che il sistema di acquisizione dei dati confezionato dal giudice istruttore di Parigi interferisca con principi costituzionali quali quelli della sicurezza, della segretezza e della permeabilità di dati sensibili che avrebbero dovuto essere conservati, e quindi custoditi, sui server della società che gestiva le comunicazioni.

La censura di ispira ai quesiti sottoposti alla CGUE dal Tribunale del Land di Berlino che, in data 19 ottobre 2022, dovendo utilizzare elementi di prova ac- quisiti con OEI emessi dal pubblico ministero tedesco ed eseguiti dalla magistra- tura francese, aventi ad oggetto dati analoghi a quelli di cui qui si discute, ha investito la Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE.

Come è ovvio, in tale sede la questione pregiudiziale è stata sollevata alla luce delle norme processuali dell'or- dinamento tedesco e, peraltro l'A.G. tedesca prospetta che le attività eseguite dallo Stato di esecuzione avevano avuto ab origine l'obiettivo di mettere succes- sivamente a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione i dati ottenuti.

Ben diversamente, nel presente procedimento la magistratura italiana ha chiesto di acquisire i risultati di attività di indagine autonomamente svolte dalla magistratura francese e già esaurite alla data dell'emissione degli OEI.

Non rileva in contrario che i dati possano essere stati inizialmente acquisiti dall'autorità giu- diziaria francese attraverso attività di intercettazione autonomamente disposte nell'ambito di un procedimento penale aperto in Francia.

Nell'ordinamento italiano, infatti, l'acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedi- mento non richiede un intervento del giudice e può essere eseguita dal pubblico ministero nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 270 cod. proc. pen.

Nel caso di specie, l'art. 270 poteva trovare applicazione, atteso che il presente procedimento ha ad oggetto reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. 3.3 Quanto infine al rispetto dei principi di cui all'art.6 paragrafo 1 lettera a) e lettera b) della direttiva 2014/41, va innanzi tutto rimarcato come la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto alla Autorità giudiziaria francese la trasmissione di dati relativi a tutti gli indirizzi utilizzati sul territorio italiano da una generalità di utenti non individuata, bensì la trasmissione di dati transitati su utenze riferibili ad alcuni specifici PIN e ciò ha fatto nell'ambito di un procedimento penale nel quale erano già emersi concreti indizi di reato.

Quando gli OEI furono emessi, infatti, erano già in corso per quei reati operazioni di intercettazione re- golarmente autorizzate dall'autorità giudiziaria italiana.

Non sfugge a questa Corte che alla censura formulata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]' è sotteso un tema che trascende la specifica formulazione; ed è il tema delle garanzie della persona sottoposta ad indagini o imputata nel quadro della procedura dell'OEI.

Il vizio di fondo della pro- spettazione del ricorrente è rappresentato dal mancato confronto con il sistema delineato dalla Direttiva 2014/41. 3.4 II legislatore europeo ha inteso mantenere un alto livello di protezione dei diritti fondamentali e di altri diritti processuali delle persone sottoposte a inda- gine, perseguendo l'obiettivo di una 'neutralità' dell'OEI rispetto a tali diritti, nel senso che l'acquisizione di prove in un altro Stato membro non dovrebbe incidere sulle garanzie della persona indagata, in particolare del diritto a un giusto pro- cesso.

Di ciò vi è ampia traccia nel Considerando della Direttiva, laddove si pre- vede che in sede di emissione dell'OEI, occorre tener conto della necessità del pieno rispetto dei diritti stabiliti nell'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che la limitazione dei diritti della difesa nei procedimenti pe- nali mediante un atto di indagine richiesto conformemente alla direttiva deve ri- spettare i requisiti stabiliti nell'articolo 52 della Carta quanto alla necessità, agli obiettivi di interesse generale da perseguire, nonché all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (punto 12); laddove si prescrive che l'attuazione della Di- rettiva deve tener conto delle direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE e 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardano i diritti procedurali nei pro- cedimenti penali (punto 15).

Esplicitamente si menziona l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali, sanciti dall'articolo 6 del trat- tato sull'Unione europea (TUE) e i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta (punto 18), tanto che pur se la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di con- formità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali, tale presunzione è relativa e implica che, se sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un atto di indagine richiesto in un OEI com- porti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l'esecuzione dell'OEI dovrebbe essere rifiutata (punto 19).

In concreto, l'autorità di emissione deve garantire il rispetto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata (art. 6, par. 1 e 2); essa deve certificare, tra l'altro, che l'OEI è necessario e proporzionato e che si è tenuto conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata.

Per l'altro versante, l'articolo 11, par. 1, lettera f), costituisce l'autorità di esecuzione quale garante della compatibilità dell'OEI con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta.

Viene quindi a delinearsi anche in tale Stato un controllo del rispetto dei diritti fondamentali e degli altri diritti processuali della persona sottoposta a indagini o imputata.

Che, peraltro, non è neppure conclusivo, perché l'art. 14 prevede come obbligatoria l'istituzione di al- cuni «mezzi d'impugnazione», attivabili sia nello Stato di emissione che in quello di esecuzione.

Né va taciuta la previsione, già rammentata, dell'art. 2, lettera d), che pre- vede l'ipotesi di intervento di un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, ove previsto dal diritto nazionale di quest'ultimo.

E, a tal riguardo, non si può non rimarcare che, nel caso di specie, il dato è stato fornito dal Tribunale di Parigi e, pertanto, nella acquisizione è intervenuta una autorità giurisdizionale.

Da quanto premesso consegue che la denuncia della violazione delle garanzie fondamentali dell'indagato o dell'imputato da parte delle autorità dello Stato di esecuzione di- nanzi all'autorità dello Stato di emissione dell'OEI deve avere contenuto puntuale e adeguato corredo dimostrativo.

Requisiti che non risultano soddisfatti dal ricor- rente nel caso che occupa.

4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Premesso che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedi- mento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di col- pevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adegua- tezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esa- minate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976), va affermata la inammissibilità del motivo di ricorso che censuri l'er- ronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motiva- zione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez.

U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). 4.1 Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire il principio consolidato (sia pur in materia di intercettazioni) per il quale la interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclu- siva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

La ricostruzione del contributo offerto dal CUTRÌ è avvenuta alla stregua degli elementi riversati nella ordinanza impu- gnata, dai quali il Tribunale ha tratteggiato il ruolo dell'indagato quale tramite tra gli esponenti dell'associazione con compiti di disimpegno dei carichi di stu- pefacente dai container e funzionari infedeli delle Dogane del porto di [OSCURATO:PERSONA] in grado di favorire le suddette operazioni.

Ciò ha fatto con motivazione coerente con gli esiti delle intercettazioni telefoniche, in termini non manifesta- mente illogici, che neppure hanno formato oggetto di specifica censura nei mo- tivi di ricorso. 4.2 Con riferimento poi alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA]' Domenico con il soggetto che interloquiva con nick name Tokyo utilizzatore del PIN MEE74S, il Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], pur nella impossibilità di ritenere accertato l'abbina- mento, ha fornito una serie di argomenti indiziari, relativi al collegamento tra la chat ed il traffico telefonico ordinario, ai riferimenti alla vita lavorativa, pro- fessionale, domestica e familiare dell'indagato presenti nelle interlocuzioni via [OSCURATO:PERSONA] nonché a pseudonimi allo stesso attribuiti i quali, non solo risultano fondare la gravità indiziaria richiesta per la presente fase cautelare, ma rendono recessivi gli elementi di aporia pure evidenziati dalla difesa della parte ricor- rente.

Invero questi ultimi fanno leva su argomenti del tutto marginali e co- munque non decisivi, come la incongruenza dei ponti radio agganciati dalla utenza telefonica del MACRI' in occasione degli asseriti contatti con il [OSCURATO:PERSONA] o degli accessi programmati e svolti in zona portuale, ma non si confrontano con gli argomenti, di ben più pregnanza indiziaria indicati nel provvedimento impu- gnato.5.

Anche il motivo di ricorso relativo alla ricorrenza delle esigenze cau- telari e all'assolvimento dell'onere motivazionale da parte del Tribunale del rie- same risulta infondato.

Vale il principio secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussi- stenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esi- genze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedi- mento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'in- terno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.

Con la conse- guenza che qui non può procedersi, per un verso, a rinnovare l'apprezzamento sviluppato sulle intercettazioni ambientali e sulle dichiarazioni effettuate dalle persone informate sui fatti. 5.1 Corretto appare l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla con- cretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p.

Come è noto, l'attualità' dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza".

Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la con- cretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime di reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai mede- simi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valu- tata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa.

Ma il giudice del riesame ha rispettato questo principio e, nel contempo, non ha certo 10 trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice, met- tendo in evidenza il comportamento del prevenuto, desunto dagli elementi di prova acquisiti, in termini tali da giustificare la concretezza e l'attualità del ri- schio di reiterazione e l'urgenza di provvedere.

Con ciò si è perfettamente cor- risposto - in termini qui in fatto non rinnovabili- al principio secondo cui la di- stanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura. 6.2 II giudice del riesame ha rispettato l'obbligo moti- vazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta pro- babilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da ricono- scere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, 24/04/2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, 29/11/2018, Avolio, Rv.277242.01).

In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene ap- plicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno im- minenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione pro- gnostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, che sull'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. 5.2 Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (desumibili dal concreto atteg- giarsi della sua partecipazione alla intrapresa criminosa con collegamenti di primo piano con settori del narcotraffico, assistita dalla capacità del [OSCURATO:PERSONA]' di rapportarsi con funzionari compiacenti o infedeli dell'ufficio delle dogane por- tuali) costituiscono espressione della concretezza, ma anche dell'attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa che giustifi- cano la misura cautelare applicata, avendo il giudice del riesame ben argomen- tato in ordine all'inserimento del ricorrente in un contesto criminale collaudato e organizzato, con il quale manteneva collegamenti non occasionali a prescin- dere dalla unicità del fatto-reato in contestazione, trattandosi di personaggio noto ai portuali infedeli che collaboravano con i gruppi criminali che provvede- vano alla movimentazione di carichi eccezionali di stupefacente all'interno del porto di [OSCURATO:PERSONA], tanto da essere elevato a punto di riferimento allorquando si frapponevano ostacoli alla libera movimentazione dei containers, consapevole di favorire con il proprio contributo tali gruppi criminali per un tornaconto eco- nomico rilevante, manifestando in tale modo una radicata scelta di vita delin- quenziale, in un contesto di formidabile spessore criminale, come fotografato nelle chat fra correi, in cui la ricaduta nel crimine, attestato dalla pluralità di carichi che nel corso dei successivi mesi avrebbero dovuto essere disimpegnati, risulterebbe non solo attuale, ma pressochè certa, nel caso in cui non fossero recisi i legami con tali ambienti e, più in generale, con gli organizzatori delle illecite intraprese. 5.3 Con motivazione priva di contraddittorietà o di illogicità manifesta il giudice del riesame ha fornito poi adeguato conto altresì della adeguatezza della misura custodiale applicata, in quanto non surrogabile con misura meno afflit- tiva stante la persistenza di capacità logistiche del ricorrente, in una prospet- tiva, affatto congetturale, dì collegamento ovvero di supporto alla criminosa attività in essere, non adeguatamente contrastate da misura domiciliare sia pure accompagnata da presidi elettronici, in ragione della concreta possibilità, anche agli arresti domiciliari, di proseguire l'attività criminosa ovvero di man- tenere relazioni con gli ambient

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO che insiste per raccoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza con la quale il GIP del Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA]' Domenico la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui al capi 20) della contestazione di cui agli art.81, 110 c.p.; art.73 co.1; art.6 e 80 d.P.R. 309/90, art.61 bis perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso con altri soggetti importava complessivi 2.226 kg di sostanza stupefacente del tipo co- caina, suddivisi in 1.920 panetti, occultati in un carico di banane, all'interno di container giunto al porto di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], trasportato all'in- terno di motonave MSC S.Antonio da Turbo fino a Cristobal (Panama) e sulla MSC Giselle fino a [OSCURATO:PERSONA], narcotico poi sequestrato nei pressi di Catania. 2. Da quanto emerge dall'ordinanza impugnata, il compendio probatorio è in prevalenza costituito dal contenuto di comunicazioni tra gli indagati che co- storo avevano scambiato giovandosi di un sistema criptato, ma anche da inter- cettazioni, dagli esiti del controllo dei tabulati telefonici e delle geolocalizzazioni, da riprese video e da attività di riscontro della polizia giudiziaria. Il Tribunale ha, rigettato la censura, con la quale si era contestata l'utilizzabilità delle citate comunicazioni (che consistono in messaggistica scambiata su una piattaforma chiamata SKY-ECC, cioè un'applicazione crittografata end-to-end prodotta e fornita dalla società canadese [OSCURATO:PERSONA], come precisato nella nota 2 dell'ordinanza genetica) trasmesse su appositi supporti digitali dall'autorità giu- diziaria francese (tutti versati in copia agli atti), autorità che, a sua volta, aveva emesso in Francia specifici provvedimenti di acquisizione di quei dati già conser- vati in un server. Il sistema, com'è ormai emerso in altri procedimenti penali, consente lo scambio di comunicazioni mediante uso di cripto-telefonini o smartphones, modificati in modo da garantirne la inviolabilità (consentendo, cioè, di disattivarne la geolocalizzazione, i servizi Google, il Bluetooth, la fotocamera e quant'altro possa generare rischi di captazione). Il Tribunale ha descritto tale sistema precisando, intanto, che il materiale probatorio rappresentato da queste chat era stato acquisito in forza di specifici O.E.I. emessi dal pubblico ministero procedente. Ha, dunque, richiamato le origini dell'indagine che aveva consentito la violazione della piattaforma criptata da parte di law enforcement agencies (squadre composte dalle polizie francese, belga e olandese), fermandone l'uti- lizzo nel marzo 2021, allorquando cioè si era diffusa la notizia dell'avvenuta vio- lazione. Gli esiti dell'indagine presupposta (quella cioè condotta dalle squadre investigative sopra citate sulla piattaforma utilizzata dai dispositivi controllati) avevano poi consentito di acquisire e analizzare milioni di messaggi scambiati tra membri di organizzazioni criminali operanti in vari Paesi UE ed è in questo con- testo che si inserisce l'indagine condotta dalla procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. La polizia giudiziaria operante, infatti, analizzando il traffico telefonico storico delle celle abitualmente abbinate alle utenze "ufficiali" in uso agli indagati, aveva individuato alcuni PIN collegati alla citata piattaforma criptata (avendo gli inquirenti appurato che, proprio in concomitanza della divulgazione della notizia che quella applicazione non era più sicura, l'attività dei dispositivi associati a quella piattaforma era stata sospesa). Di qui l'iniziativa investigativa del pubblico ministero procedente di inviare a stretto giro appositi O.E.I. all'AG francese aventi uno specifico oggetto, ben descritto nell'ordinanza impugnata: la trasmis- sione dei messaggi già decifrati riferibili alle comunicazioni che avevano riguar- dato i PIN d'interesse, conservate in un server che, a sua volta, la stessa autorità richiesta (Tribunal judicial de Paris) aveva acquisito ai sensi dell'art. 706-102-1 del codice di rito penale francese, vale a dire a seguito di richiesta di accesso a dati conservati in un sistema informatico (vedi nota 2 della pag. 7 della ordinanza impugnata). 2.1 Pertanto, nella specie, secondo il Tribunale del riesame, i singoli O.E.I. non avevano avuto ad oggetto l'acquisizione dell'esito di intercettazioni disposte su ordine di quell'AG francese specificamente richiesta (cioè il citato Tribunale di Parigi), bensì l'acquisizione di dati informatici già decriptati, conservati in un ser- ver e riferibili a scambi di comunicazioni (messaggi, video, foto) già avvenuti e non, dunque, di un flusso di comunicazioni in atto al momento della acquisizione autorizzata dal Tribunale di Parigi. Quel giudice ha, poi, ripercorso le fasi dell'acquisizione del materiale informa- tico, rinviando al contenuto dell'O.E.I., richiamando, ai fini della utilizzabilità in- terna, la disciplina descritta nell'art. 234 bis, cod. proc. pen. e, stante la natura di dati non pubblici, ha ritenuto integrato il necessario consenso del titolare di essi, identificandolo nel soggetto che ne poteva disporre in maniera autonoma, vale a dire l'autorità giudiziaria francese trasmittente che li deteneva legittima- mente. Ribadito, poi, il principio per il quale le regole di acquisizione probatoria sono quelle del Paese membro dell'Unione Europea e non quelle del Paese richiedente, anche a volere considerare l'attività investigativa posta in essere dall'autorità giudiziaria francese riconducibile ad una intercettazione di flussi di comunicazioni telematiche, ha richiamato la giurisprudenza formatasi sulle attività d'indagine intraprese dallo Stato estero, rispetto alle quali ha ritenuto quale limite invalica- bile quella della non violazione di norme inderogabili e dei principi fondamentali del nostro ordinamento, precisando che essi non coincidono, tuttavia, con il com- plesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, essendo precluso all'autorità richiedente un vaglio sulla legittimità delle modalità esecutive dell'atto, vigendo una presunzione di legittimità dell'attività svolta e spettando al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e la risoluzione dì ogni questione concernente le irregolarità riscontrate, spettando comunque a colui che eccepi- sce il difetto di compatibilità delle suddette acquisizioni con l'ordinamento in- terno, darne la prova, tanto più ove si tratti di paese membro della comunità europea. 2.2 Inoltre, per quel giudice, dalla mancata conoscenza di dati relativi alla de- criptazione della messaggistica, non potrebbe ipso facto inferirsi l'alterazione del dato originale, poiché il relativo algoritmo non muta in alcun modo il contenuto del dato, evenienza che, nella specie, era stata peraltro prospettata in termini astratti e, quindi, ipotetici. Inconferente, poi, è stato ritenuto il rinvio della difesa a un precedente di que- sta stessa sezione (sez. 4, n. 32915/2022, Lori): secondo il ragionamento rinve- nibile nell'ordinanza impugnata, infatti, in quel diverso caso (pur inerente a mes- saggistica scambiata sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA]), era stato censurato il provve- dimento del PM di rigetto dell'ostensione alla difesa della documentazione riferi- bile alle comunicazioni crìptate, consegnate tramite Europol e non direttamente dall'autorità giudiziaria dello Stato estero, come nella specie, in cui il materiale informatico era stato trasmesso dal Tribunale di Parigi. 2.1.1 Nell'ordinanza si è, infine, ribadito che, nel contesto della cooperazione penale tra [OSCURATO:PERSONA] UE, vige una presunzione dì legittimità in ordine all'atti- vità di acquisizione dei dati trasmessi, secondo le regole proprie del Paese richie- sto, precisandosi al contempo che gli atti così acquisti sono poi sottoposti in ogni caso alle regole processuali e sostanziali proprie del Paese richiedente. 2.2 Ha, quindi, ricostruito l'intervenuta identificazione dell'odierno indagato ricorrente, in base alla utilizzazione del PIN oggetto d'indagine, identificazione avvenuta incrociando i plurimi dati disponibili (nickname, nel caso del CUTRÌ "To- kyo", riferimenti fatti dai conversanti, riferimenti a particolari di vita familiare e storico, la sua vicinanza a [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, usuario a sua volta del PIN asso- ciato allo pseudonimo "California" il ricorso nelle intercettazioni telefoniche tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]' del termine "fratello", comunemente utilizzato nelle chat crip- tate per indicare Tokyo; tali elementi, assolutamente univoci nella identificazione del [OSCURATO:PERSONA]' quale soggetto riconducibile al PIN MEE74S valevano a superare le incongruenze segnalate dalla difesa del ricorrente in relazione all'allaccio di celle telefoniche compatibili con quelle ove si sarebbero verificati degli incontri con il [OSCURATO:PERSONA] e sulla effettiva presenza in determinati luoghi al momento in cui l'utenza mobile risultava intercettata o della quale erano acquisiti i tabulati.2.3 Ciò premesso, ha ritenuto sussistente una gravità indiziaria in ordine alla sua partecipazione ad una importazione di sostanza stupefacente dalla Colom- bia dal rilevantissimo rilievo ponderale (oltre duemila chilogrammi) alla stregua delle acquisizioni delle comunicazioni telematiche le quali, a partire dal dìcem- bre 2020 e fino al Marzo 2021 e fino a Marzo 2021 fotografavano l'operatività del [OSCURATO:PERSONA]', nella sua veste di dipendente di una società di import export, quale anello di congiunzione tra il gruppo di addetti ai servizi portuali incaricati da gruppi criminali di procedere allo svincolo e al trasferimento fuori dalla zona portuale degli enormi carichi di stupefacente occultati nei container stoccati nelle navi in transito presso il porto di [OSCURATO:PERSONA] e un funzionario infedele dell'ufficio delle dogane, addetto allo scanner, che avrebbe dovuto agevolare il passaggio dello stupefacente, laddove il CUTRÌ era latore e tramite di informa- zioni concernenti i turni di servizio del funzionario, da adattare in ragione dell'ar- rivo del carico, della esatta ubicazione dei sacchi (cartoni) contenenti lo stupe- facente (circa 2.000 panetti di cocaina) e delle file di merce (banane) nelle quali sarebbero state stivate, comunicando ai correi le indicazioni fornite dal funzionario delle dogane e dall'altra recependo tempi e modalità di carico del container da parte dei portuali che a loro volta erano in contatto con i gruppi criminali destinatari dello stupefacente. 2.4 Richiamava le sommarie informazioni di funzionari addetti alle dogane che riferivano che il [OSCURATO:PERSONA]' in epoca antecedente ma prossima alla importazione suddetta aveva avvicinato un funzionario loro collega ([OSCURATO:PERSONA]) per proporgli affari illeciti del tipo di quello per cui è indagato nel presente procedi- mento. 2.5 Quanto alle esigenze cautelari evidenziava che, in ragione dei reati con- testati e della serietà delle esigenze cautelari da preservare a fronte di un fe- nomeno criminoso così diffuso e pervasivo, della personalità dell'indagato e delle specifiche modalità della condotta, che evidenziavano una spiccata pro- pensione criminale che, sebbene isolata in relazione ad una prima importazione era destinata a ripetersi nel futuro, proprio in ragione degli accorsi assunti per analoghe, ripetute ed altrettanto eccezionali importazioni di cocaina dal sud America, la stessa non potesse che essere individuata nella custodia cautelare in carcere, unica in grado dì isolare il prevenuto dal contesto criminale in cui si muoveva e al servizio del quale aveva prestato la sua opera. 3. La difesa ha proposto ricorso, formulando quattro motivi, con i quali ha ripreso i temi della violazione delle norme che regolano la trasmissione della documentazione sulla quale l'autorità inquirente ha formulato la richiesta; della inapplicabilità, alle conversazioni acquisite dall'autorità giudiziaria francese, del protocollo di cui all'art. 234 bis, cod. proc. pen., sotto due distinti profili che si andranno a esporre; del contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico ita- liano dell'attività dì acquisizione dei contenuti della messaggìstìca informatica posta in essere dall'autorità giudiziaria francese, la quale deve per tutto essere ricondotta alla intercettazione di flussi telematici; quello della sussistenza della gravità indiziaria con particolare riferimento alle valutazioni operate dal giudice del riesame sull'abbinamento del pìn con nìck name Tokyo alla IMEI della utenza telefonica riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]' e, infine alla ricorrenza di esigenze cautelari e alla graduazione delle stesse nella selezione della misura cautelare applicata. 23 .iCon il primo motivo, ha dedotto violazione e falsa applicazione della legge processuale penale [quanto alle violazioni richiamando gli artt. 191 cod.proc.pen., la direttiva 2014/41/UE e della normativa con cui è stata attuata in relazione alle disposizioni del codice di procedura penale francese, art.100- 102 e 706 in relazione agli art.2 e 15 della Costituzione italiana, tenuto conto della illegalità dell'attività intercettiva dei flussi telematici in transito dal server Sky ECC effettuata anteriormente alla data del 17.12.2020 con conseguente inutilizzabilità degli esiti trasmessi in esecuzione dell'OEI n.67/2021. In particolare il ricorrente contesta, sulla base del contenuto dei provvedi- menti dell'autorità giudiziaria di Parigi e della interpretazione fornita dalla difesa tecnica del [OSCURATO:PERSONA]', l'intero iter argomentativo del Tribunale del [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riconosciuto che il sistema con il quale era stata acquisita e decrittata la messaggistìca intercorsa sulla piattaforma sky ECC concernente, tra l'altro il PIN ricondotto al MACRI', potesse essere equiparata ad una mera acquisizione di documentazione informatica di flussi di comunicazioni in precedenza interve- nute tra i titolari dei codici PIN abbinati. Dopo una descrizione tecnica delle modalità con le quali era stato possibile trattenere, mediante la predisposizione di un server spia che da una parte consentiva di trattenere copia telematica della messaggistica ma che, al contempo, consentiva la prosecuzione del flusso di comunicazione per potere ottenere le chiavi di decrittazione delle comunica- zioni così conservate, ne evidenziava le caratteristiche di intercettazioni attive e passive di flussi telematici, di talchè risultavano travisanti e errate le conclu- sioni cui era pervenuta l'ordinanza impugnata secondo le quali con i provvedi- menti del 17 dicembre 2020 e del 24 febbraio 2021 il giudice francese si era limitato a disporre l'accesso, l'archiviazione e la successiva trasmissione a sé di tutti i dati informatici presenti nei server della piattaforma [OSCURATO:PERSONA], in sostanza una attività limitata ad acquisire dati informatici, tesi che risultava smentita anche mediante il confronto con una pronuncia della Corte di Cassazione fran- cese, Premessa la qualificazione delle acquisizioni come attività intercettiva di flussi telematici assume il ricorrente che la stessa non risultava possedere una copertura legale quantomeno con riferimento alle comunicazioni intercorse sulla piattaforma [OSCURATO:PERSONA] prima della emissione del provvedimento acquisitivo dell'autorità francese (ordinanza del 17 Dicembre 2020) e pertanto le chat, as- seritamente ricondotte al [OSCURATO:PERSONA]', valutate nel provvedimento cautelare dalla pag.1438 alla pag.1525. 1.Con una seconda articolazione denuncia analogo vizio di violazione di legge processuale, richiamando le medesime disposizioni normative del precedente motivo di ricorso e con riferimento ai provvedimenti autorizzativi del giudice francese HANSEMANN, in relazione alla riconosciuta presunzione di legalità dell'attività autonomamente svolta dall'autorità giudiziaria francese da parte dell'autorità giudiziaria italiana all'esito dell'esecuzione dell'OEI n.67/21, attesa la violazione dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in tema di diritti fondamentali, diritti di libertà e giusto processo nonché dell'art.6 CEDU, art.6 U.E. e art.6 Carta di Nizza. In presenza di attività captativa rivolta alla totalità degli utenti di una piat- taforma di una compagnia telefonica alla ricerca di prove di non meglio definite attività illecite, realizzate nel territorio dello stato che l'ha disposta, si pone la questione dell'abuso di tale strumento anche nei confronti di persone [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e più in generale dell'abuso indiscriminato di tali esiti nei confronti di una platea indistinta di utilizzatori di dette tecnologie e verificarne la compa- tibilità con i principi generali dell'ordinamento interno che comunque devono essere rispettati in sintonia con l'art.1 del d.lgs. 108/2017, nonché delle dispo- sizioni di rito quali l'art.271 cod.proc.pen. attuativa dei principi costituzionali di cui agli art.2 e 15 Cost. Anche a volere riconoscere all'attività acquisitiva dell'au- torità francese la valenza di perquisizione e sequestro di documenti digitali ar- chiviati sui server di tale piattaforma si porrebbe comunque un problema di compatibilità con i principi fondamentali della Costituzione e della comunità eu- ropea della conservazione di milioni di messaggi digitali in evidente violazione di qualsiasi regola in materia di trattamento di informazioni e di riservatezza dei dati personali, i quali peraltro risulterebbero intercettati e conservati illegal- mente dalla stessa compagnia telefonica. Con un terzo motivo di ricorso assume vizio di motivazione in relazione all'art.292 C bis cod.proc.pen. in punto di identificazione del ricorrente con l'utente [OSCURATO:PERSONA] MEE74S, pseudonimo Tokyo, con omessa valutazione de- sumibili dai metadati sulla geolocalizzazione. Assume il ricorrente che il Tribu- nale del riesame, pur indicando le ragioni con le quali aveva ritenuto plausibile l'abbinamento tra l'utenza del [OSCURATO:PERSONA]' e il PIN sopra indicato, ha totalmente omesso di misurarsi con tutta una serie di obiezioni che la difesa del ricorrente aveva sollevato in relazione a tale abbinamento, denunciando aporie e incom- patibilità nella geolocalizzazione dell'utenza telefonica abbinata in relazione a specifici episodi nei quali la suddetta utenza, proprio in ragione della prospet- tazione accusatoria, avrebbe dovuto trovarsi in altri luoghi, o agganciare diverse celle telefoniche, ovvero risultava spenta dovendo invece essere operativa, ov- vero non era coerente con quella in uso all'interlocutore [OSCURATO:PERSONA], con la quale avrebbe dovuto presentare identità di connessioni. Nel soffermarsi a eviden- ziare le singole incongruenze e aporie lamenta un totale difetto di motivazione sul punto e denuncia violazione dell'art.292 comma 2 lett.c) bis per non avere proceduto ad una valutazione degli elementi forniti dalla difesa. Con un quarto motivo di ricorso denuncia violazione degli art.274 e 275 cod.proc.pen. con riferimento alla ricorrenza di esigenze cautelari escludendo il pericolo di inquinamento probatorio e, in relazione al pericolo di recidivanza criminosa evidenziando lo stato di incensuratezza, la limitatezza e la marginalità dell'apporto fornito dal [OSCURATO:PERSONA]' all'azione criminale che vedeva impegnate per- sonalità criminose di ben più rilevante spessore e in assenza di alcuna verifica sulla attualità di tali esigenze e sulla base di un giudizio del tutto congetturale di pericolosità sociale, laddove al [OSCURATO:PERSONA]' non risultava neppure contestata l'ap- partenenza ad una struttura associativa. La difesa del ricorrente ha depositato motivi aggiunti in cui, richiamando i singoli di motivi di ricorso principale introduce ulteriori elementi di riflessione sui limiti del sindacato della prova assunta in contrasto con i principi fondamen- tali ed inderogabili dell'ordinamento giuridico italiano, alla stregua della giuri- sprudenza del giudice di legittimità in evoluzione sulla specifica questione (in relazione al motivo uno); alla natura dell'attività di ricerca della prova da cui sono derivati i risultati trasmessi all'autorità giudiziaria francese a seguito di DEI emesso dal PM di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al contenuto, al signifi- cato e alla portata del provvedimento del giudice istruttore parigino (in relazione al secondo motivo del ricorso principale); nonché infine alla compatibilità della intercettazione massiva autorizzata dal giudice francese con i principi fonda- mentali e inderogabili dell'ordinamento italiano, con riferimento ai dubbi sul ri- spetto degli omologhi principi fondamentali sollevati dall'autorità giudiziaria te- desca con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia da parte del Tribunale di Berlino (sempre in relazione al secondo motivo di ricorso principale). 4. Il Procuratore generale, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo introduce la questione relativa alla natura delle chat trasmesse dall'A.G. francese anche ai fini della operatività del protocollo di uti- lizzabilità interno, rinvenibile nell'art. 234 bis, codice di rito. Il motivo è infondato, ma necessita una premessa di ordine generale e di inquadramento della fattispecie, utile anche per la disamina delle successive doglianze. Intanto, il PM ha agito nell'ambito dei poteri previsti nel Capo I del Titolo III (Procedura attiva) del d. Igs. 21 giugno 2017, n. 108, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo d'indagine penale. Il pubblico mini- stero non ha richiesto all'autorità giudiziaria dell'altro Stato membro UE di pro- cedere a un atto d'indagine, ma ha agito ai sensi dell'art. 45 del decreto citato (Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni), ai limitati fini di chiedere la trasmissione di documentazione acquisita, non già d'iniziativa dell'au- torità richiedente, bensì in possesso di quella richiesta con l'O.E.I. che l'aveva ottenuta in forza di una propria autonoma iniziativa, nel corso di un diversi pro- cedimento pendente in quel Paese. Occorre, inoltre, chiarire la natura dell'ordine di cui si discute. Si tratta, a ben vedere, di uno strumento inteso a implementare le già esistenti forme di cooperazione penale nell'ambito dell'Unione, in coerenza con le linee poste dalla direttiva recepita: esso rientra nella cooperazione giudiziaria in ma- teria penale di cui all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che si fonda sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Tale princi- pio, che costituisce la «pietra angolare» della cooperazione giudiziaria in materia penale, è a sua volta fondato sulla fiducia reciproca nonché sulla presunzione relativa che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali [CGUE, 11 novembre 2021, Gavanozov, in C-852/19, in cui al § 54, la Corte del Lussemburgo ha operato un richiamo alla sentenza 8 dicem- bre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati), C584/19, punto 40]. Nell'ambito di un procedimento riguardante un ordine europeo di indagine, la garanzia di tali diritti spetta così in primo luogo allo Stato membro di emis- sione, che si deve presumere rispetti il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest'ultimo (v., per analogia, sentenza del 23 gen- naio 2018, Piotrowski, C367/16, punto 50, richiamata al § 55). La direttiva 2014/41, inoltre, si basa sul principio dell'esecuzione dell'ordine europeo di in- dagine. Il suo articolo 11, paragrafo 1, lettera f), consente alle autorità di esecu- zione di derogare a tale principio, in via eccezionale, a seguito di una valutazione caso per caso, qualora sussistano seri motivi per ritenere che l'esecuzione dell'or- dine europeo di indagine sarebbe incompatibile con i diritti fondamentali garan- titi, in particolare, dalla Carta. Tuttavia, in assenza di qualsiasi mezzo di impu- gnazione nello Stato di emissione, l'applicazione di detta disposizione divente- rebbe sistematica. Una tale conseguenza sarebbe contraria, nel contempo, all'im- pianto generale della direttiva 2014/41 e al principio di fiducia reciproca (CGUE C-852/19 cit. § 59). Possiamo, pertanto, affermare, che la previsione di tale strumento si correla all'esigenza di assicurare un meccanismo efficace, di carattere generale, rispet- toso del principio di proporzione (posto dall'undicesimo Considerando della diret- tiva), a sua volta collegato a quello del reciproco riconoscimento e della fiducia nel rispetto del diritto dell'Unione (di cui al sesto Considerando) da parte degli Stati membri e che, comunque, deve assicurare il rispetto dei diritti fondamentali (dodicesimo Considerando). In tale cornice, si inseriscono l'art. 2 della direttiva, secondo cui «[OSCURATO:PERSONA] membri eseguono un OEI in base al principio del ricono- scimento reciproco e conformemente alla presente direttiva» e l'art. 9, secondo cui «L'autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assi- cura l'esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui proce- derebbe se l'atto d'indagine in questione fosse stato disposto da un'autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva». Pertanto, l'ordine europeo di indagine deve aver ad oggetto una prova acquisibile nello Stato di emissione e deve essere eseguito in confor- mità di quanto previsto nello Stato di esecuzione per il compimento di un analogo atto di acquisizione probatoria, potendosi peraltro presumere il rispetto di tale disciplina e dei diritti fondamentali, salvo concreta verifica di segno contrario (sez. 6, n. 48330 del 25/10/2022, Borrelli, Rv. 284027, in motivazione, in fatti- specie analoga a quella all'esame). 2. Nel caso all'esame (come, del resto, in quello esaminato dal giudice di legit- timità nel precedente testé richiamato), l'ordine europeo di indagine doveva solo dar conto dello specifico oggetto della prova, essendo rimessa allo Stato di ese- cuzione, con le modalità previste in quell'ordinamento, la concreta acquisizione della prova, da trasferire poi allo Stato di emissione. E, nella specie, la richiesta ha riguardato le chat del sistema Sky ECC, già acquisite dal Tribuna! judiciaire de Paris autonomamente e non su richiesta della Procura procedente nel nostro Paese. È altrettanto certo, poi, per quanto efficacemente evidenziato nel provve- dimento impugnato, che l'autorità richiesta non ha ottenuto quei dati in forza di un'autorizzazione a procedere a intercettazioni di flussi in corso (il punto è ana- liticamente e ampiamente spiegato nell'ordinanza censurata, nella quale si è dato anche atto delle regole processuali interne, attivate dal Tribunale francese, non- ché spiegato il riferimento al periodo di "4 mesi" indicato nei provvedimenti giu- diziari francesi, indicativo, non già di un'acquisizione di dato dinamico, ma della validità dell'autorizzazione con riferimento ai singoli accessi per l'acquisizione dei dati conservati nel server. Si è trattato, dunque, di acquisire una prova statica, già presente, non soggetta ad una procedura dinamica di acquisizione, ferma restando la eventuale dinami- cità correlata alla esigenza di acquisire le chiavi di decodifica della messaggistica archiviata sulla piattaforma. L'Autorità francese, dunque, in questo caso come in quello nella diversa sede esaminato, si è resa garante, in assenza di specìfìche deduzioni di segno diverso, del rispetto delle procedure dello Stato di esecuzione (la Francia), avendo il Tribunale del riesame dato atto che dalla documentazione trasmessa era dato verificare la modalità di acquisizione e conservazione dei dati da parte dell'Autorità giudiziaria francese. 2.1. Appare pertanto destituita da ogni fondamento la prospettazione secondo la quale dovrebbe ritenersi inutilizzabile da parte dell'autorità giudiziaria italiana tutta la messaggistica intervenuta in epoca anteriore alla emissione dei provve- dimenti autorizzativi del giudice parigino, sia in quanto tale messaggistica risulta legittimamente acquisita mediante un O.E.I. rispettoso delle forme e dei limiti di ammissibilità imposti dalla disciplina vigente in attuazione di quella comunitaria, sia in quanto i provvedimenti autorizzativi dell'autorità giudiziaria transalpina si sono limitati ad acquisire, sebbene con le speciali forme tecniche analiticamente descritte anche dalla difesa della parte ricorrente, messaggi già ricevuti e archi- viati sulla piattaforma di cui trattasi. 2.2 La messaggistica esaminata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non costitui- sce esito di captazione di conversazioni durante il flusso dinamico delle stesse, bensì acquisizione di dati informatici direttamente utilizzabili a finì di prova (vedi, in motivazione, sez. 1, n. 34059 del 1/7/2022, Mo/isso). In altre decisioni di questa Corte si è rinvenuta la norma interna di riferimento, alla stregua della quale verificare l'esistenza del potere di procedere con l'ordine europeo di inda- gine, proprio nell'art. 234 bis, cit. (introdotto dall'art. 2, c. 1 bis, del d. I. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazione, nella I. 17 aprile 2015, n. 43), a mente del quale «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati infor- matici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare», affermandosi che la norma è applicabile ai casi come quello all'esame della stante la natura del documento (come sopra chiarita), ritenendo che il consenso all'acquisizione da parte del "le- gittimo titolare" di quei documenti o dati conservati all'estero, deve intendersi come consenso che proviene dal soggetto che di quei documenti o di quei dati poteva disporre: requisito in presenza del quale (in alternativa all'ipotesi di do- cumento di pubblico dominio) è pienamente legittimo il compimento di un'attività di acquisizione diretta di documentazione all'estero e che, invece, se assente, avrebbe reso necessaria l'attivazione di procedure di cooperazione giudiziaria in- ternazionale (sez. 6, n. 18907 del 20/4/2021, Civale, in motivazione). 2.3 In realtà, come visto, l'infondatezza della doglianza si coglie già in relazione alla ritenuta natura dei dati acquisiti ed è rispetto ad essa che va verificata, ai fini della successiva utilizzabilità nel presente procedimento, la legittimità della loro apprensione con lo strumento azionato (nella specie, l'ordine di indagine emesso dal pubblico ministero). Il dato acquisito è pienamente utilizzabile anche sotto tale profilo. Nella specie, i dati non sono stati richiesti a un detentore pri- vato (per esempio, la [OSCURATO:PERSONA] che gestiva, prima della sua violazione da parte di polizie straniere, la piattaforma della quale si discute), ma ad un'autorità giudiziaria che, nell'ambito di un diverso e autonomo procedimento, li aveva ac- quisiti dal server ove i dati stessi erano stati immagazzinati nell'ambito di altra indagine, avente ad oggetto proprio la violazione di quella piattaforma (resa pub- blica nel marzo del 2021). La censura difensiva, inoltre, non coglie nel segno anche sotto altro, assorbente profilo: la difesa, infatti, non ha affermato che dal mancato consenso della società dì gestione del server sia derivata la violazione di una norma inderogabile o di un principio fondamentale del nostro ordinamento, né poteva farlo, dal momento che, quella richiamata, è norma processuale in- terna, che non si identifica necessariamente con i principi fondamentali del nostro ordinamento (sul punto sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crupi, Rv. 268457, cit.). 2.4 In conclusione, deve affermarsi che non assume rilevanza, in questa sede, ai fini cioè del vaglio di legittimità dell'ordinanza impugnata, la questione (sulla quale la difesa si è lungamente soffermata, anche nelle memorie successiva- mente depositate) se quei dati siano stati acquisiti dalla magistratura francese ex post o in tempo reale (quindi come "dati freddi" o come "flussi di comunica- zioni"). Infatti, quando la magistratura italiana chiese di ottenere quei dati e (a maggior ragione) quando quei dati le furono trasmessi, i flussi di comunicazione non erano certamente più in corso. La situazione non era dissimile, dunque, da quella che si verifica quando viene acquisito ex post un flusso di comunicazioni, scritte o per immagini, memorizzato sulla memoria di un apparecchio telefonico. In questi casi, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che la disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen. non possa trovare applicazione essendo destinata ad operare solo con riferimento a flussi di comunicazioni in atto (sez. 5, n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, Rv. 272319; sez. 3, n. 29426 del 16/4/2019, Mo//temo, Rv. 276358; sez. 6, n.22417 del 16/3/2022, Sgromo, Rv. 283319). 3. Il secondo motivo risulta parimenti infondato. A fronte delle superiori pre- messe, non può non rilevarsi come le censure difensive si fondino sull'errato presupposto che esiste un potere di vaglio della legittimità del procedimento di acquisizione della documentazione di che trattasi in capo all'autorità decidente italiana. L'argomento è, però, smentito dal contesto normativo di riferimento e dalla natura dello strumento investigativo utilizzato. La critica difensiva sconta l'omesso, effettivo confronto con quanto opportunamente precisato dal Tribunale che, in più passaggi della motivazione censurata, ha sottolineato il distinguo ri- spetto al precedente di questa sezione richiamato dalla difesa (sez. 4, n. 32915/2022, Lori), nel quale era stata scrutinata una questione processuale par- zialmente diversa (avente sempre a oggetto la messaggistica acquisita attra- verso l'accesso ai servers di SKY-ECC): in quella sede, infatti, la difesa aveva formulato espressa istanza di accesso al pubblico ministero per avere la disponi- bilità, tra l'altro, anche della "documentazione" (comprensiva dei files) conse- gnata da un organo di indagine, quale EUROPOL, a seguito dell'accesso ai server di SKY-ECC, con indicazione delle modalità di acquisizione da parte di quella po- lizia. Situazione, dunque, non sovrapponibile a quella in esame, nella quale la Procura di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trasmissione di documenti che erano già stati autonomamente acquisiti dal giudice francese. 3.1 Sempre con riferimento a tale aspetto, deve rilevarsi la correttezza giuri- dica del ragionamento svolto nell'ordinanza impugnata, laddove si è richiamato il principio generale di presunzione di legittimità delle prove acquisite dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro dell'Unione Europea: l'utilizzazione degli atti trasmessi, infatti, non è condizionata ad un accertamento da parte del giudice italiano concernente la regolarità delle modalità di acquisizione esperite dall'auto- rità straniera, in quanto vige la presunzione di legittimità dell'attività svolta e spetta al giudice straniero la verifica della correttezza della procedura e l'eventuale risoluzione di ogni questione relativa alle irregolarità lamentate nella fase delle indagini preliminari (in tal senso, sez. 3, n. 1396 del 12/10/2021, deo. 2022, Torzi, in cui in motivazione si rinvia anche a sez. 5, n. 1405 del 16/11/2016, dep. 2017, Ruso, Rv. 269015 - 01; a sez. 2, n. 24776 del 18/5/2010, Mutari, Rv. 247750 - 01; e a sez. 1, n. 21673 del 22/1/2009, Pizzata, Rv. 243796 - 01; ma anche a sez. 5, n. 45002 del 13/7/2016, Crup/, Rv. 268457 - 01, in cui si è ritenuta la utilizzabilità della documentazione di atti compiuti autonomamente da autorità straniere in un diverso procedimento penale all'estero - anche al di fuori dei limiti stabiliti dagli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con il solo limite che tale attività non sia in contrasto con norme inderogabili e principi fon- damentali, i quali, però, non si identificano necessariamente con il complesso delle regole dettate dal nostro codice di rito, spettando inoltre a chi eccepisca tale in- compatibilità l'onere di dare la prova di tale incompatibilità, proprio in un caso in cui la richiesta aveva riguardato l'acquisizione di documentazione, come nella spe- cie, e non l'esecuzione, da parte dell'autorità straniera, di un atto di acquisizione probatoria). Pertanto, deve essere ribadito quanto già affermato da questa Corte di legittimità e da questa stessa sezione, più in generale: il diritto straniero è un fatto e spetta a chi eccepisce il difetto di compatibilità delle norme di quell'ordina- mento con quelle interne dimostrarne il contenuto, e ciò tanto più laddove si tratti, come nel caso di specie, del diritto di un Paese membro dell'Unione Europea (sez. 4, n. 19216 del 6/11/2019, dep. 2020, Ascone, Rv. 274296, principio affermato in materia di intercettazioni, ma ancor più valido nel caso di acquisizione di docu- mentazione). 3.2 Né sul punto vale obiettare, come fa la parte ricorrente che si pone un problema di contrasto con principi fondamentali dell'ordinamento giuridico statuale e di quello europeo, che il sistema di acquisizione dei dati confezionato dal giudice istruttore di Parigi interferisca con principi costituzionali quali quelli della sicurezza, della segretezza e della permeabilità di dati sensibili che avrebbero dovuto essere conservati, e quindi custoditi, sui server della società che gestiva le comunicazioni. La censura di ispira ai quesiti sottoposti alla CGUE dal Tribunale del Land di Berlino che, in data 19 ottobre 2022, dovendo utilizzare elementi di prova ac- quisiti con OEI emessi dal pubblico ministero tedesco ed eseguiti dalla magistra- tura francese, aventi ad oggetto dati analoghi a quelli di cui qui si discute, ha investito la Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 TFUE. Come è ovvio, in tale sede la questione pregiudiziale è stata sollevata alla luce delle norme processuali dell'or- dinamento tedesco e, peraltro l'A.G. tedesca prospetta che le attività eseguite dallo Stato di esecuzione avevano avuto ab origine l'obiettivo di mettere succes- sivamente a disposizione delle autorità inquirenti dello Stato di emissione i dati ottenuti. Ben diversamente, nel presente procedimento la magistratura italiana ha chiesto di acquisire i risultati di attività di indagine autonomamente svolte dalla magistratura francese e già esaurite alla data dell'emissione degli OEI. Non rileva in contrario che i dati possano essere stati inizialmente acquisiti dall'autorità giu- diziaria francese attraverso attività di intercettazione autonomamente disposte nell'ambito di un procedimento penale aperto in Francia. Nell'ordinamento italiano, infatti, l'acquisizione dei risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedi- mento non richiede un intervento del giudice e può essere eseguita dal pubblico ministero nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 270 cod. proc. pen. Nel caso di specie, l'art. 270 poteva trovare applicazione, atteso che il presente procedimento ha ad oggetto reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. 3.3 Quanto infine al rispetto dei principi di cui all'art.6 paragrafo 1 lettera a) e lettera b) della direttiva 2014/41, va innanzi tutto rimarcato come la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] non ha chiesto alla Autorità giudiziaria francese la trasmissione di dati relativi a tutti gli indirizzi utilizzati sul territorio italiano da una generalità di utenti non individuata, bensì la trasmissione di dati transitati su utenze riferibili ad alcuni specifici PIN e ciò ha fatto nell'ambito di un procedimento penale nel quale erano già emersi concreti indizi di reato. Quando gli OEI furono emessi, infatti, erano già in corso per quei reati operazioni di intercettazione re- golarmente autorizzate dall'autorità giudiziaria italiana. Non sfugge a questa Corte che alla censura formulata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA]' è sotteso un tema che trascende la specifica formulazione; ed è il tema delle garanzie della persona sottoposta ad indagini o imputata nel quadro della procedura dell'OEI. Il vizio di fondo della pro- spettazione del ricorrente è rappresentato dal mancato confronto con il sistema delineato dalla Direttiva 2014/41. 3.4 II legislatore europeo ha inteso mantenere un alto livello di protezione dei diritti fondamentali e di altri diritti processuali delle persone sottoposte a inda- gine, perseguendo l'obiettivo di una 'neutralità' dell'OEI rispetto a tali diritti, nel senso che l'acquisizione di prove in un altro Stato membro non dovrebbe incidere sulle garanzie della persona indagata, in particolare del diritto a un giusto pro- cesso. Di ciò vi è ampia traccia nel Considerando della Direttiva, laddove si pre- vede che in sede di emissione dell'OEI, occorre tener conto della necessità del pieno rispetto dei diritti stabiliti nell'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che la limitazione dei diritti della difesa nei procedimenti pe- nali mediante un atto di indagine richiesto conformemente alla direttiva deve ri- spettare i requisiti stabiliti nell'articolo 52 della Carta quanto alla necessità, agli obiettivi di interesse generale da perseguire, nonché all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (punto 12); laddove si prescrive che l'attuazione della Di- rettiva deve tener conto delle direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE e 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che riguardano i diritti procedurali nei pro- cedimenti penali (punto 15). Esplicitamente si menziona l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali, sanciti dall'articolo 6 del trat- tato sull'Unione europea (TUE) e i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta (punto 18), tanto che pur se la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione si fonda sulla fiducia reciproca e su una presunzione di con- formità, da parte di tutti gli Stati membri, al diritto dell'Unione e, in particolare, ai diritti fondamentali, tale presunzione è relativa e implica che, se sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un atto di indagine richiesto in un OEI com- porti la violazione di un diritto fondamentale e che lo Stato di esecuzione venga meno ai i suoi obblighi in materia di protezione dei diritti fondamentali riconosciuti nella Carta, l'esecuzione dell'OEI dovrebbe essere rifiutata (punto 19). In concreto, l'autorità di emissione deve garantire il rispetto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata (art. 6, par. 1 e 2); essa deve certificare, tra l'altro, che l'OEI è necessario e proporzionato e che si è tenuto conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata. Per l'altro versante, l'articolo 11, par. 1, lettera f), costituisce l'autorità di esecuzione quale garante della compatibilità dell'OEI con gli obblighi dello Stato di esecuzione ai sensi dell'articolo 6 TUE e della Carta. Viene quindi a delinearsi anche in tale Stato un controllo del rispetto dei diritti fondamentali e degli altri diritti processuali della persona sottoposta a indagini o imputata. Che, peraltro, non è neppure conclusivo, perché l'art. 14 prevede come obbligatoria l'istituzione di al- cuni «mezzi d'impugnazione», attivabili sia nello Stato di emissione che in quello di esecuzione. Né va taciuta la previsione, già rammentata, dell'art. 2, lettera d), che pre- vede l'ipotesi di intervento di un organo giurisdizionale nello Stato di esecuzione, ove previsto dal diritto nazionale di quest'ultimo. E, a tal riguardo, non si può non rimarcare che, nel caso di specie, il dato è stato fornito dal Tribunale di Parigi e, pertanto, nella acquisizione è intervenuta una autorità giurisdizionale. Da quanto premesso consegue che la denuncia della violazione delle garanzie fondamentali dell'indagato o dell'imputato da parte delle autorità dello Stato di esecuzione di- nanzi all'autorità dello Stato di emissione dell'OEI deve avere contenuto puntuale e adeguato corredo dimostrativo. Requisiti che non risultano soddisfatti dal ricor- rente nel caso che occupa. 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Premesso che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedi- mento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di col- pevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adegua- tezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esa- minate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976), va affermata la inammissibilità del motivo di ricorso che censuri l'er- ronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motiva- zione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). 4.1 Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire il principio consolidato (sia pur in materia di intercettazioni) per il quale la interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa all'esclu- siva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). La ricostruzione del contributo offerto dal CUTRÌ è avvenuta alla stregua degli elementi riversati nella ordinanza impu- gnata, dai quali il Tribunale ha tratteggiato il ruolo dell'indagato quale tramite tra gli esponenti dell'associazione con compiti di disimpegno dei carichi di stu- pefacente dai container e funzionari infedeli delle Dogane del porto di [OSCURATO:PERSONA] in grado di favorire le suddette operazioni. Ciò ha fatto con motivazione coerente con gli esiti delle intercettazioni telefoniche, in termini non manifesta- mente illogici, che neppure hanno formato oggetto di specifica censura nei mo- tivi di ricorso. 4.2 Con riferimento poi alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA]' Domenico con il soggetto che interloquiva con nick name Tokyo utilizzatore del PIN MEE74S, il Tribunale del [OSCURATO:PERSONA], pur nella impossibilità di ritenere accertato l'abbina- mento, ha fornito una serie di argomenti indiziari, relativi al collegamento tra la chat ed il traffico telefonico ordinario, ai riferimenti alla vita lavorativa, pro- fessionale, domestica e familiare dell'indagato presenti nelle interlocuzioni via [OSCURATO:PERSONA] nonché a pseudonimi allo stesso attribuiti i quali, non solo risultano fondare la gravità indiziaria richiesta per la presente fase cautelare, ma rendono recessivi gli elementi di aporia pure evidenziati dalla difesa della parte ricor- rente. Invero questi ultimi fanno leva su argomenti del tutto marginali e co- munque non decisivi, come la incongruenza dei ponti radio agganciati dalla utenza telefonica del MACRI' in occasione degli asseriti contatti con il [OSCURATO:PERSONA] o degli accessi programmati e svolti in zona portuale, ma non si confrontano con gli argomenti, di ben più pregnanza indiziaria indicati nel provvedimento impu- gnato.5. Anche il motivo di ricorso relativo alla ricorrenza delle esigenze cau- telari e all'assolvimento dell'onere motivazionale da parte del Tribunale del rie- same risulta infondato. Vale il principio secondo cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussi- stenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esi- genze cautelari, è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedi- mento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'in- terno" del provvedimento impugnato, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Con la conse- guenza che qui non può procedersi, per un verso, a rinnovare l'apprezzamento sviluppato sulle intercettazioni ambientali e sulle dichiarazioni effettuate dalle persone informate sui fatti. 5.1 Corretto appare l'apprezzamento sviluppato in ordine sia alla con- cretezza sia all'attualità delle esigenze cautelari, in linea con il novum introdotto dalla legge n. 47 del 2015 sul disposto della lettera c) dell'articolo 274 c.p.p. Come è noto, l'attualità' dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua "concretezza". Si tratta, infatti, di concetti distinti, legati l'uno (la con- cretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime di reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai mede- simi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità dell'indagato o imputato), deve essere autonomamente e separatamente valu- tata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quella di attualità e viceversa. Ma il giudice del riesame ha rispettato questo principio e, nel contempo, non ha certo 10 trascurato il decorso del tempo tra la misura e i fatti sub iudice, met- tendo in evidenza il comportamento del prevenuto, desunto dagli elementi di prova acquisiti, in termini tali da giustificare la concretezza e l'attualità del ri- schio di reiterazione e l'urgenza di provvedere. Con ciò si è perfettamente cor- risposto - in termini qui in fatto non rinnovabili- al principio secondo cui la di- stanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura. 6.2 II giudice del riesame ha rispettato l'obbligo moti- vazionale di evidenziare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere una alta pro- babilità di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, così da ricono- scere una prossima, seppure non imminente, occasione di delinquere (sez.3, 24/04/2018, Ruggerini, Rv.273674.01; sez.5, 29/11/2018, Avolio, Rv.277242.01). In tema di esigenze cautelari invero il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene ap- plicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno im- minenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione pro- gnostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, che sull'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo. 5.2 Le indicate modalità e le caratteristiche della condotta criminosa e i profili afferenti alla personalità del prevenuto (desumibili dal concreto atteg- giarsi della sua partecipazione alla intrapresa criminosa con collegamenti di primo piano con settori del narcotraffico, assistita dalla capacità del [OSCURATO:PERSONA]' di rapportarsi con funzionari compiacenti o infedeli dell'ufficio delle dogane por- tuali) costituiscono espressione della concretezza, ma anche dell'attualità delle esigenze cautelari connesse al pericolo di recidivazione criminosa che giustifi- cano la misura cautelare applicata, avendo il giudice del riesame ben argomen- tato in ordine all'inserimento del ricorrente in un contesto criminale collaudato e organizzato, con il quale manteneva collegamenti non occasionali a prescin- dere dalla unicità del fatto-reato in contestazione, trattandosi di personaggio noto ai portuali infedeli che collaboravano con i gruppi criminali che provvede- vano alla movimentazione di carichi eccezionali di stupefacente all'interno del porto di [OSCURATO:PERSONA], tanto da essere elevato a punto di riferimento allorquando si frapponevano ostacoli alla libera movimentazione dei containers, consapevole di favorire con il proprio contributo tali gruppi criminali per un tornaconto eco- nomico rilevante, manifestando in tale modo una radicata scelta di vita delin- quenziale, in un contesto di formidabile spessore criminale, come fotografato nelle chat fra correi, in cui la ricaduta nel crimine, attestato dalla pluralità di carichi che nel corso dei successivi mesi avrebbero dovuto essere disimpegnati, risulterebbe non solo attuale, ma pressochè certa, nel caso in cui non fossero recisi i legami con tali ambienti e, più in generale, con gli organizzatori delle illecite intraprese. 5.3 Con motivazione priva di contraddittorietà o di illogicità manifesta il giudice del riesame ha fornito poi adeguato conto altresì della adeguatezza della misura custodiale applicata, in quanto non surrogabile con misura meno afflit- tiva stante la persistenza di capacità logistiche del ricorrente, in una prospet- tiva, affatto congetturale, dì collegamento ovvero di supporto alla criminosa attività in essere, non adeguatamente contrastate da misura domiciliare sia pure accompagnata da presidi elettronici, in ragione della concreta possibilità, anche agli arresti domiciliari, di proseguire l'attività criminosa ovvero di man- tenere relazioni con gli ambient
Sentenza Cassazione n. 33386/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris