CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08303/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 663/2020depositata il 07/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’Appello di l’Aquila, con sentenza n. 633/2020, depositata il7.5.2020, ha rigettato l’appello proposto dalla Conglomerati BituminosiNumero registro generale 18916/2020Numero sezionale 4338/2025Numero di raccolta generale 8303/2026Data pubblicazione 02/04/2026Vomano di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 740/2015 concui il Tribunale di Teramo ha rigettato la domanda proposta dalla predettasocietà nei confronti del Comune di Tortoreto per sentirlo condannare, perquanto ancora rileva, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, oin subordine, a titolo di ingiustificato arricchimento, della somma di €128.926,72, oltre accessori, corrispondente alla maggiore somma cheaveva dovuto versare all’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’avviso diaccertamento che aveva rettificato la misura dell’IVA (20% in luogo del10%) prevista dall’art. 11 del contratto di appalto, che era statoaggiudicato alla predetta impresa, a seguito di licitazione privata, e cheaveva ad oggetto lavori di riconfigurazione della pista ciclabile del [OSCURATO:PERSONA].Il giudice d’appello ha ritenuto che, posto che l’art. 60, comma 7°, DPR n.633/1972, applicabile ratione temporis, prevede che il contribuente nonabbia diritto di rivalersi dell’imposta o maggiore imposta pagata inconseguenza dell’accertamento o della rettifica nei confronti dei cessionaridei beni o dei committenti di servizi, e che, in ogni caso, secondo lacostante giurisprudenza di legittimità, la rivalsa può comunque essereesercitata solo fino all’emissione dell’atto impositivo (situazione nonricorrente nel caso di specie), non fosse configurabile a carico del comuneuna responsabilità, né precontrattuale, né contrattuale e nemmenoextracontrattuale. Essendo, infatti, la S.E.I. un soggetto qualificato,appaltatore di opere pubbliche, la stessa era dotata degli stessi strumentitecnici e giuridici del comune per individuare l’aliquota effettivamenteapplicabile al rapporto, già prima della stipulazione del contratto e,comunque, fino al giorno prima di ricevere la notifica dell’avviso diaccertamento.Il giudice d’appello ha poi osservato che l’eventuale accoglimento delladomanda risarcitoria si risolverebbe nell’ammettere, in concreto, la rivalsaIVA, vietata dall’art. 60 legge cit.: tale divieto osta anche all’accoglimentoNumero registro generale 18916/2020Numero sezionale 4338/2025Numero di raccolta generale 8303/2026Data pubblicazione 02/04/2026dell’azione di arricchimento senza causa perché il gravare definitivo delmaggior onere IVA sul cedente e non sul cessionario altro non è chel’effetto di una specifica disposizione fiscale.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneConglomerati [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. affidandosia tre motivi.ll Comune di Tortoreto ha resistito in giudizio con controricorso.La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 26 e 70 comma 7° DPR 633/1972 previgente, e degli artt.1175, 1375, 1337, 1338 e 2043 c.c.Lamenta la ricorrente che l’azione risarcitoria svolta nei confronti delComune – ritenuta inammissibile dal giudice d’appello perché diretta adottenere un risultato pratico coincidente con il divieto di cui all’art. 70comma 7° DPR 633/1972 previgente – è fondata su presupposticompletamente autonomi e diversi rispetto a quelli della fattispecie fiscale,essendo stata dedotta la violazione della buona fede nel comportamentotenuto dalla P.A. sia nella fase precontrattuale che al momento dellastipula ed esecuzione del contratto d’appalto per aver omesso di informarecorrettamente il contraente affinché questi manifestasse consapevolmentela volontà contrattuale al momento della stipula.2. Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 comma 1° n. 5c.p.c.Lamenta la ricorrente che il giudice d’appello ha pretermesso l’esame difatti storici rilevanti ai fini della decisione dettagliatamente documentatidagli allegati da 1 a 12 del fascicolo di primo grado e discussi in appellosia nell’atto introduttivo che nella comparsa conclusionale (la circostanzache nel contratto d’appalto di opera pubblica il contratto non sia stato ilNumero registro generale 18916/2020Numero sezionale 4338/2025Numero di raccolta generale 8303/2026Data pubblicazione 02/04/2026frutto di una libera contrattazione tra le parti, che fu la stazioneappaltante ad imporre l’IVA agevolata al 10%, che l’impresa non avrebbepotuto rettificare la clausola fiscale voluta dal Comune, in quantocontenuta negli atti deliberativi prodromici alla stipula del contratto ecorrispondente all’impegno di spesa stanziato).3. Entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione alla strettaconnessione delle questioni trattate, sono inammissibili.La ricorrente ha lamentato la violazione, da parte della P.A., del principiodi buona fede nella fase precontrattuale e contrattuale, così reiterando ledoglianze già svolte innanzi ai giudici di merito e non confrontandosiseriamente con la precisa argomentazione del giudice d’appello che haevidenziato – come già riportato in narrativa – che l’appellante, essendoun soggetto qualificato, appaltatore di opere pubbliche, aveva gli stessistrumenti tecnici e giuridici del comune per individuare l’aliquotaeffettivamente applicabile al rapporto, già prima della stipulazione delcontratto e, comunque, fino al giorno prima di ricevere la notificadell’avviso di accertamento. Dunque, il giudice di secondo grado hamotivatamente escluso che l’impresa appaltatrice fosse stata indotta inerrore dal Comune: trattasi di valutazione di fatto non sindacabile in sededi legittimità.Con riferimento al dedotto omesso esame di fatti decisivi oggetto didiscussione tra le parti, a prescindere dal rilievo che si è in presenza diuna sentenza c.d. doppia conforme, con conseguente rilievo diinammissibilità ex art. 348 ter c.p.c., va osservato che, alla luce di quantosopra illustrato, il giudice d’appello ha, in realtà, considerato le circostanze(sopra indicate nell’illustrazione del motivo) di cui la ricorrente lamental’omesso l’esame, ma le ha ritenute irrilevanti.4. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 70 comma 7° DPR 633/1972 previgente e degli artt. 2041 e 2042c.c.Numero registro generale 18916/2020Numero sezionale 4338/2025Numero di raccolta generale 8303/2026Data pubblicazione 02/04/2026Lamenta la ricorrente che non essendo esperibile l’azione di rivalsa ex art.60 legge cit. per il recupero della maggior imposta pagata, è legittimo ilricorso all’azione sussidiaria, non essendo prevista dall’ordinamento altraazione tipica a tutela di colui che invochi il depauperamento.Nel caso di specie, l’arricchimento del Comune è consistito nel risparmio dispesa per aver pagato l’opera appaltata con una IVA inferiore a quellarecuperata dallo Stato.5. Il motivo è inammissibile.Va osservato che questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. Cass. S.U.n. 33954/2023; vedi anche Cass. n. 34154/2022; Cass. n. 6855/2020;Cass. n. 30614/2018; Cass. n. 4911/2015; Cass. n. 29916/2011; Cass. n.12265/2005) che “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cuiall'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzataautonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domandaprincipale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sulcontratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora suclausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo,restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizioneo decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudiziosubito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale percontrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico”.Orbene, nel caso di specie, come evidenziato dal giudice d’appello, finoall’emissione dell’atto impositivo da parte dell’agenzia delle entrate, laS.E.I. avrebbe potuto esercitare l’azione di rivalsa tipica prevista dall’art.60 comma 7 DPR n. 633/1972, applicabile ratione temporis, a nullarilevando che, in concreto, l’odierna ricorrente non la abbia potutoesercitare, avendo agito nei confronti del Comune solo dopo la notificadell’avviso di accertamento della maggiore imposta dovuta, ed essendoquindi ormai incorsa in una decadenza.Numero registro generale 18916/2020Numero sezionale 4338/2025Numero di raccolta generale 8303/2026Data pubblicazione 02/04/20264. Infine, la ricorrente, senza svolgere un autonomo motivo, ha dedottoche l’auspicata cassazione della sentenza di secondo grado dovràcomportare la caducazione del capo contenente la liquidazione delle spesedi lite.Trattasi di una deduzione priva di un’autonoma rilevanza.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquidain € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nellamisura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1° bis dello stesso articoloCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il4.12.2025Il PresidenteMarco Marulli