CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 25941/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAI dato avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 17 settembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare e ha rigettato quelle di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà e della liberazione condizionale, con riferimento alla pena di anni sei di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Catanzaro del 15 gennaio 2018, definitiva il 15 maggio 2019. 2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato e chiede l'accoglimento delle richieste formulate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 25 ottobre 2021. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]• [OSCURATO:PERSONA] S drini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc pen., solo dal Consigliere estensore (più anziano del Collegio) in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio.