CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36144/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine a plurime imputazioni ex art. 73 d. P. R.-10-1990, n. 309. 2. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sono inattendibili, tant'è che il pubblico ministero ha chiesto, all'udienza del 9-7- 2018, la trasmissione degli atti al fine di procedere nei confronti del Krhibich per il reato di falsa testimonianza. Inconferenti sono poi le intercettazioni del 27-1-2016 e del 4-2-2016, in quanto i riferimenti che ivi compaiono, come la paura dell'arresto, non sono riferibili all'episodio per cui è processo. 3. [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la scelta dei giudici di merito di ridurre la pena ex art. 116, comma 2, cod. pen. di un terzo anzichè di due terzi è censurabile, in considerazione della rilevante differenza tra quanto voluto dall'imputata, che intendeva soltanto acquisire in modo economicamente più vantaggioso stupefacente per uso personale, e quanto poi effettivamente realizzatosi ad opera degli altri coimputati. 3.1. Il giudice a quo sembrerebbe disconoscere la circostanza che la lieve entità rappresenta un'attenuante, mentre il Tribunale si era correttamente orientato in senso contrario, effettuando per alcuni coimputati il giudizio di valenza tra l'attenuante del quinto comma e la recidiva. 3.1. La difesa aveva posto in discussione la corretta qualificazione giuridica del capo L3 ex art. 73 comma 1, anziché comma 5, I. stup. ma la Corte d'appello ha omesso di rispondere a tale doglianza. E comunque la detenzione di gr 0,5 lordi di cocaina non può non essere ricompresa nell'ipotesi della lieve entità. 4. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiché nessuna valida argomentazione è stata addotta dal giudice a quo a sostegno dell'ipotesi della sussistenza di un reato in materia di sostanze stupefacenti ulteriore rispetto a quello per cui il ricorrente è stato già condannato, in altro procedimento penale, il 19-12-2015, dal Tribunale di Cremona, onde si versa in una ipotesi di bis in idem. 4.1. Per quanto attiene alla responsabilità, il contenuto delle intercettazioni è del tutto equivoco ed è stato valutato dai giudici di merito in maniera parcellizzata ed a senso unico, nel contesto di una piattaforma probatoria caratterizzata da una generale carenza di riscontri oggettivi. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.5. Con memoria in data 10 luglio 2021, il difensore di [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] ha ulteriormente illustrato le proprie tesi, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze formulate nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in termini, per di più, notevolmente generici, esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U., 13-12-1995, Clarke ,Rv. 203428). 1.1. Nel caso di specie, il giudice a quo, richiamando anche la motivazione della sentenza di primo grado, ha posto in rilievo la rilevanza probatoria della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]; del riconoscimento effettuato da alcuni degli acquirenti, i quali avevano precisato che il soggetto raffigurato nella foto relativa all'imputato era colui che era scappato e che aveva ripreso subito a spacciare, parlando di ciò alla clientela e apertamente dichiarando ai suoi interlocutori di essere l'uomo che era sfuggito all'arresto; della deposizione ex art. 197 bis, comma 2, cod. proc. pen. resa dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato che il fuggitivo era l'odierno imputato. D'altronde l'assunto difensivo secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso delle dichiarazioni finalizzate a scagionare il coimputato [OSCURATO:PERSONA], sacrificando il latitante Zaarouri, è apodittico. Anche la prospettazione difensiva secondo cui le frasi "Ne hanno arrestati quattro, io sono il quinto", "Ho un po' di raffreddore da quando sono caduto in acqua, scappando" si riferirebbero ad un altro episodio è illogica, poiché - argomenta il giudice a quo - è incongruo ipotizzare che in due distinti episodi occorsi nell'arco di due mesi, due diversi soggetti, appartenenti ciascuno a un gruppo di cinque persone, siano entrambi sfuggiti all'arresto gettandosi in un fiume. Ulteriore indizio che rende inequivoco il riferimento al fatto verificatosi I'll - 12 - 2015 è la frase "Ne hanno arrestati quattro", proprio come accaduto nell'episodio contestato al capo B). Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dunque enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché la Corte territoriale ha preso in esame tutte le deduzioni difensive ed è pervenuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] è infondato. L'attenuante di cui all'art. 116, comma 2, cod. pen. è infatti un'attenuante ordinaria e non ad effetto speciale, ragion per cui essa comporta una diminuzione di pena non superiore a un terzo, a norma dell' art. 65 n. 3 cod. pen, che, per l'appunto, dispone che, allorquando non venga dalla legge determinata la diminuzione di pena per un'attenuante, come nel caso dell'art. 116, comma 2, cod. pen., la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo. 2.1. Anche il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Ospedale è manifestamente infondato, poiché l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, I. stup., nel testo vigente, rappresenta pacificamente un titolo autonomo di reato e non una circostanza attenuante (ex plurimis, Cass., Sez. 7, n. 22398 del 21 maggio 2018; Cass., n. 36078 del 21 luglio 2017, Rv. 272997). 2.2. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Ospedale è invece fondato, poiché effettivamente non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata di una analisi della doglianza afferente alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo L3), pur formulata dall'appellante e correttamente riportata dal giudice a quo nella sintesi dei motivi di appello. Ricorre dunque il vizio di mancanza di motivazione su un motivo di appello, che impone un pronunciamento rescindente in questa sede. 3. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] esaurisce la propria rilevanza sul terreno del merito. La Corte d'appello, richiamando anche in parte qua la motivazione della sentenza di primo grado, ha, infatti, al riguardo, posto in luce che è da escludersi che lo stupefacente sequestrato al [OSCURATO:PERSONA] il 18 dicembre 2015 facesse parte del quantitativo acquistato 10 giorni prima e quindi che egli sia già stato giudicato per lo stesso fatto. La frequenza degli acquisti effettuati dall'imputato e la circostanza che egli abbia acquistato 18 dicembre 2015 un quantitativo doppio rispetto a quello comprato nelle precedenti occasioni inducono a presumere che il [OSCURATO:PERSONA] avesse la certezza di poterlo subito rivendere. La droga oggetto delle condotte tenute il 18/12/2015 non può dunque - conclude il giudice a quo - che essere stata acquistata nei giorni immediatamente antecedenti a tale data. Trattasi di apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie concettuali, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. 3.1. La doglianza formulata con il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non può trovare ingresso in questa sede. Occorre infatti osservare che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte, non solamente l'onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure stesse, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Cass. 18-10-1995, Arra, Rv. 203513). E' dunque necessaria una indicazione precisa, anche se sintetica, delle ragioni di diritto e dei profili di fatto alla base della richiesta, in modo da permettere al giudice ad quem di controllare la correttezza dell'apparato giustificativo che sorregge la decisione impugnata (Cass., 9-5-1990, Rizzi; Cass., 14-5-1992, Genovese; Cass. 17-11-1993, Settecase, Rv. 196795). Viceversa, nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato in alcun modo gli elementi acquisiti che avrebbero, a suo avviso, dovuto essere presi in considerazione dal giudice, al fine di escludere la declaratoria di responsabilità, né tanto meno gli atti da cui essi emergevano. Non può dunque non rilevarsi la genericità della prospettazione della doglianza. In giurisprudenza, si è infatti ripetutamente sottolineato come sia inammissibile l'impugnazione che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata e che non contenga alcuna confutazione delle argomentazioni formulate dal giudice a quo (Cass., Sez. 6 ,n. 27068 del 23-6-2011; Cass., Sez. 6 n. 18081 del 2011; Cass., Sez. 3, n. 16851 del 2010), sì da elidere la correlazione con la ratio decidendi del provvedimento impugnato (Cass. , Sez. 2, n. 6076 del 24-1-2012; Cass., Sez. 1, n. 19338 del 24-4-2008; Cass., Sez. 1, n., 16711 del 18-3-2008). E, in quest'ottica, Sez. U. 27-10- 2016, Galtelli, ha condivisibilmente stabilito che l'impugnazione è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, allorchè, come nel caso in esame, non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata. 4. La sentenza impugnata va dunque annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo L3, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] va rigettato nel resto. Va conseguentemente dichiarata l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] vanno dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende PQM Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo L3 e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA]. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità di dall'[OSCURATO:PERSONA]. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende DEPOSITATO W CANCELLERIA. 7 2021. oggi.._________________r 5