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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31554/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], e dell'AVV.BILLE' (v.infra).

PROCEDIMENTO A [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, con sentenza in data 23/02/2022, in esito a giudizio abbreviato, affermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti, in concorso, di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di lesioni aggravate dall'utilizzo di arma in danno di [OSCURATO:PERSONA], e, ritenuta la continuazione e operata la riduzione per la scelta del rito, condannava il primo alla pena di anni cinque di reclusione e il secondo alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge.

La Corte di appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riconosciuta in relazione ai reati contestati l'applicazione dell'art. 116 cod. pen., escluso per [OSCURATO:PERSONA] l'aumento per la recidiva, ha rideterminato la pena per entrambi gli imputati in anni tre e mesi otto di reclusione, revocando la pena accessoria dell'interdizione legale e sostituendo la pena dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea per anni cinque.

2. Avverso detta sentenza i Carpenzano, a mezzo del medesimo difensore, propongono ricorsi per cassazione, che, essendo sovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente.

2.1. Con il primo motivo di entrambe le impugnazioni viene dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione all'art. 522 stesso codice e, in particolare, violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza.

Il difensore precisa che i due imputati sono stati rinviati a giudizio e condannati in primo grado per tentato omicidio e lesioni aggravate dall'uso di un coltello e che la sentenza di secondo grado, riconoscendo il concorso anomalo per entrambi, ha fatto riferimento al reato di rissa, mai contestato, e ha individuato le condotte poste in essere come la conseguenza non voluta, ma prevedibile di detto contegno.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata in quanto emessa in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi vengono denunciati violazione degli artt. 110, 116, 56 e 575 cod. pen. (capo a) e vizio di motivazione.Ci si duole che non sia stata fornita risposta ai motivi di appello relativi alla partecipazione degli imputati al tentato omicidio, nei quali veniva evidenziato come non fosse chiaro il loro ruolo e, quindi, se dovessero essere ritenuti autori materiali o concorrenti materiali o morali.

Si rileva che a detta censura i Giudici di appello hanno risposto qualificando i ricorrenti come concorrenti anomali nel tentato omicidio, pur facendo riferimento ad una degenerazione di una rissa.

Si osserva che a tale riguardo vengono trascurate le s. i. t. rese da [OSCURATO:PERSONA], che dichiarava che la vicenda oggetto di imputazione era avvenuta in due distinte fasi senza soluzione di continuità e che nella seconda fase lo stesso rimaneva ferito, precisamente quando era cessato lo scontro fra il dichiarante e i Carpenzano; e che sul punto nulla ha detto la sentenza impugnata.

2.3. Col terzo motivo di entrambe le impugnazioni vengono rilevati violazione degli artt. 582 e 585 cod. pen. e vizio di motivazione.

Ci si duole del riconoscimento dell'aggravante dell'uso di arma, non essendo stata la persona offesa in grado di dire da chi avesse ricevuto le coltellate.

Si rileva che con l'appello era invocato il proscioglimento dei ricorrenti per mancanza di querela considerata la guaribilità delle lesioni in giorni sette; e che la Corte territoriale ha respinto la richiesta, ritenendo i Carpenzano concorrenti anomali, in contraddizione con l'affermazione da parte della stessa del fatto che i precedenti scontri non erano stati armati.

Alla luce dei motivi sopra indicati la difesa insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità dei ricorsi, mentre l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insiste, con memoria scritta, per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il primo motivo di impugnazione.La condanna, rideterminata alla luce dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., inerisce solo alle due contestazioni in atti (tentato omicidio e lesioni aggravate) e non al reato di rissa, limitandosi la Corte territoriale a richiamare la giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento del concorso anomalo (anche nel reato di rissa: si veda p. 6).

Non vi è stata, quindi, nessuna mutazione del fatto storico, nessuna ricostruzione differente tra il Giudice di primo e di secondo grado, ma soltanto una valutazione sull'apporto dei due imputati ad un'aggressione avvenuta in un momento successivo, quando le parti offese si erano recate presso le loro abitazioni.

La censura è, quindi, manifestamente infondata in quanto i fatti contestati sonò immutati ed è avvenuta per gli stessi la condanna, cui è stata riconosciuta, per la determinazione della pena, la suddetta attenuazione.

Rileva, invero, la Corte territoriale (a p. 7) che le parti contrapposte volevano venire alle mani per vendicare i reciproci sgarbi subiti (lo schiaffo da parte di [OSCURATO:PERSONA] ad uno dei fratelli Carpenzano, la successiva aggressione allo stesso ad opera di [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti) e in tale contesto gli odierni imputati erano coloro, che, specificamente interessati alla questione, avevano la maggiore determinazione e carica aggressiva.

La volontà, in entrambi i casi, degli imputati, era, però, di commettere un reato (lesioni personali in concorso) meno grave (rispetto all'omicidio) o non aggravato dall'uso di arma (rispetto alle lesioni).

1.2. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi è manifestamente infondato, in quanto il motivo di appello proposto, di cui il ricorrente lamenta la mancata risposta, era superato dal riconoscimento del concorso anomalo ad entrambi gli imputati in relazione al tentato omicidio.

1.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto proprio il riconoscimento del concorso anomalo anche con riguardo alle lesioni aggravate non esclude, ma conferma la sussistenza dell'aggravante.

Invero, le due parti offese sono state ferite sicuramente da un coltello e il fatto che non abbiano offerto elementi per l'individuazione di chi dei numerosi aggressori l'abbia usato, può incidere solo in punto di responsabilità concorsuale non di fattispecie di reato.2.

Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], e dell'AVV.BILLE' (v.infra). PROCEDIMENTO A [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina, con sentenza in data 23/02/2022, in esito a giudizio abbreviato, affermava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti, in concorso, di tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di lesioni aggravate dall'utilizzo di arma in danno di [OSCURATO:PERSONA], e, ritenuta la continuazione e operata la riduzione per la scelta del rito, condannava il primo alla pena di anni cinque di reclusione e il secondo alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge. La Corte di appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riconosciuta in relazione ai reati contestati l'applicazione dell'art. 116 cod. pen., escluso per [OSCURATO:PERSONA] l'aumento per la recidiva, ha rideterminato la pena per entrambi gli imputati in anni tre e mesi otto di reclusione, revocando la pena accessoria dell'interdizione legale e sostituendo la pena dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici con l'interdizione temporanea per anni cinque. 2. Avverso detta sentenza i Carpenzano, a mezzo del medesimo difensore, propongono ricorsi per cassazione, che, essendo sovrapponibili, possono essere trattati congiuntamente. 2.1. Con il primo motivo di entrambe le impugnazioni viene dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione all'art. 522 stesso codice e, in particolare, violazione del principio di correlazione tra l'imputazione e la sentenza. Il difensore precisa che i due imputati sono stati rinviati a giudizio e condannati in primo grado per tentato omicidio e lesioni aggravate dall'uso di un coltello e che la sentenza di secondo grado, riconoscendo il concorso anomalo per entrambi, ha fatto riferimento al reato di rissa, mai contestato, e ha individuato le condotte poste in essere come la conseguenza non voluta, ma prevedibile di detto contegno. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata in quanto emessa in violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di entrambi i ricorsi vengono denunciati violazione degli artt. 110, 116, 56 e 575 cod. pen. (capo a) e vizio di motivazione.Ci si duole che non sia stata fornita risposta ai motivi di appello relativi alla partecipazione degli imputati al tentato omicidio, nei quali veniva evidenziato come non fosse chiaro il loro ruolo e, quindi, se dovessero essere ritenuti autori materiali o concorrenti materiali o morali. Si rileva che a detta censura i Giudici di appello hanno risposto qualificando i ricorrenti come concorrenti anomali nel tentato omicidio, pur facendo riferimento ad una degenerazione di una rissa. Si osserva che a tale riguardo vengono trascurate le s. i. t. rese da [OSCURATO:PERSONA], che dichiarava che la vicenda oggetto di imputazione era avvenuta in due distinte fasi senza soluzione di continuità e che nella seconda fase lo stesso rimaneva ferito, precisamente quando era cessato lo scontro fra il dichiarante e i Carpenzano; e che sul punto nulla ha detto la sentenza impugnata. 2.3. Col terzo motivo di entrambe le impugnazioni vengono rilevati violazione degli artt. 582 e 585 cod. pen. e vizio di motivazione. Ci si duole del riconoscimento dell'aggravante dell'uso di arma, non essendo stata la persona offesa in grado di dire da chi avesse ricevuto le coltellate. Si rileva che con l'appello era invocato il proscioglimento dei ricorrenti per mancanza di querela considerata la guaribilità delle lesioni in giorni sette; e che la Corte territoriale ha respinto la richiesta, ritenendo i Carpenzano concorrenti anomali, in contraddizione con l'affermazione da parte della stessa del fatto che i precedenti scontri non erano stati armati. Alla luce dei motivi sopra indicati la difesa insiste per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità dei ricorsi, mentre l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insiste, con memoria scritta, per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il primo motivo di impugnazione.La condanna, rideterminata alla luce dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., inerisce solo alle due contestazioni in atti (tentato omicidio e lesioni aggravate) e non al reato di rissa, limitandosi la Corte territoriale a richiamare la giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento del concorso anomalo (anche nel reato di rissa: si veda p. 6). Non vi è stata, quindi, nessuna mutazione del fatto storico, nessuna ricostruzione differente tra il Giudice di primo e di secondo grado, ma soltanto una valutazione sull'apporto dei due imputati ad un'aggressione avvenuta in un momento successivo, quando le parti offese si erano recate presso le loro abitazioni. La censura è, quindi, manifestamente infondata in quanto i fatti contestati sonò immutati ed è avvenuta per gli stessi la condanna, cui è stata riconosciuta, per la determinazione della pena, la suddetta attenuazione. Rileva, invero, la Corte territoriale (a p. 7) che le parti contrapposte volevano venire alle mani per vendicare i reciproci sgarbi subiti (lo schiaffo da parte di [OSCURATO:PERSONA] ad uno dei fratelli Carpenzano, la successiva aggressione allo stesso ad opera di [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti) e in tale contesto gli odierni imputati erano coloro, che, specificamente interessati alla questione, avevano la maggiore determinazione e carica aggressiva. La volontà, in entrambi i casi, degli imputati, era, però, di commettere un reato (lesioni personali in concorso) meno grave (rispetto all'omicidio) o non aggravato dall'uso di arma (rispetto alle lesioni). 1.2. Il secondo motivo di entrambi i ricorsi è manifestamente infondato, in quanto il motivo di appello proposto, di cui il ricorrente lamenta la mancata risposta, era superato dal riconoscimento del concorso anomalo ad entrambi gli imputati in relazione al tentato omicidio. 1.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto proprio il riconoscimento del concorso anomalo anche con riguardo alle lesioni aggravate non esclude, ma conferma la sussistenza dell'aggravante. Invero, le due parti offese sono state ferite sicuramente da un coltello e il fatto che non abbiano offerto elementi per l'individuazione di chi dei numerosi aggressori l'abbia usato, può incidere solo in punto di responsabilità concorsuale non di fattispecie di reato.2. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di
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