CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29058/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Procuratore,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 17/12/2025, la Corte di appello di Napoli haconfermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledella medesima città del 04/02/2025, che, a seguito di giudizio abbreviato,aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXX alla pena di otto anni e quattro mesi direclusione per il reato di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi, diXXXXXXXXXX.L’imputazione concerne un fatto verificatosi in data 08/07/2021 in Napoli,allorquando XXXXXXXXXX, mentre transitava a bordo del proprio motociclolungo via [OSCURATO:PERSONA], in direzione di piazza [OSCURATO:PERSONA]Annunzio,veniva investito frontalmente dall’autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta daXXXXXXXXX, il quale, procedendo sulla medesima arteria in senso di marciaopposto, aveva invaso la corsia riservata alla direzione contraria. In esitoall’urto, il XXXXXX rovinava al suolo e riportava politrauma con fratturascomposta dell’acetabolo, lussazione della testa femorale sinistra e frattura delmalleolo tibiale sinistro.Ai fini dell’accertamento della volontarietà dello scontro e dell’elementosoggettivo, i Giudici di merito hanno valorizzato un compendio indiziarioincentrato sulle plurime intercettazioni (in particolare, tra l’imputato e il fratellonell’immediatezza del fatto e tra i familiari dell’imputato), ritenute decisiveanche per la ricostruzione del movente e della personalità del XXXXXXXXX.Secondo la ricostruzione recepita dai Giudici di merito, infatti, l’azione eramaturata nel contesto del risentimento nutrito dall’imputato nei confronti dellapersona offesa, sospettata di intrattenere una relazione con la moglie, sicchél’invasione dell’opposta corsia di marcia non era stata ritenuta frutto di unamanovra accidentale o imprudente, bensì espressione di una condottavolontariamente diretta a colpire il XXXXXX.La Corte distrettuale confermava, pertanto, la qualificazione del fattocome tentato omicidio e, condividendo la valutazione del primo giudice sultrattamento sanzionatorio, riteneva sussistenti l’aggravante dei futili motivi e lacontestata recidiva reiterata, pervenendo così all’integrale conferma dellasentenza di primo grado.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, permezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di impugnazioneche vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per lamotivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge, per inosservanzadegli artt. 56, 575 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., e vizio della motivazione inordine alla valutazione del compendio indiziario posto a fondamentodell’affermazione di responsabilità per il reato di tentato omicidio.Il ricorrente si duole, innanzitutto, dell’omessa o comunque inadeguatavalutazione, da parte della Corte territoriale, delle intercettazioni, dalle quali,invero, non emerge con certezza assoluta la volontarietà del gesto e, quindi,l’animus necandi in capo all’imputato. In particolare, dalla lettura delleconversazioni intercorse tra XXXXXXXXX e il fratello emerge una diversaricostruzione dell’evento, incompatibile con il ritenuto intento omicidiario.La difesa, in sede di gravame, aveva sollecitato un’attenta verifica delleintercettazioni, attesa la palese discrasia tra il contenuto delle conversazioniintrattenute tra XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX – rispettivamentecompagna e cognata dell’imputato - e quella intercorsa tra l’imputato stesso edil fratello. Tale operazione, secondo la prospettazione difensiva, era stataomessa dalla Corte territoriale, la quale aveva ritenuto la conversazione captatatra soggetti diversi dall’autore maggiormente probante rispetto a quella in cuiuno dei conversanti era direttamente l’imputato.Si evidenziava, inoltre, come, in ragione della particolarità della stradaove si era verificato l’incidente stradale – i cui bordi, in entrambi i sensi dimarcia, erano costantemente occupati da autovetture in sosta, conconseguente sensibile riduzione della carreggiata per i veicoli in transito – lamanovra del XXXXXXXXX dovesse ascriversi ad una manovra finalizzata adevitare altro veicolo posto sulla propria destra; peraltro, tale versione trovavaconferma nelle dichiarazioni rese dal teste oculare XXXXXXXXXXX, il qualeaveva dichiarato di avere visto l’autovettura condotta dal XXXXXXXXX invaderel’opposta corsia nel probabile tentativo di sorpassare alcuni veicoli parcheggiatiin doppia fila.S i sotto l ineava, a l t res ì , come la conversaz ione intercorsanell’immediatezza dei fatti tra l’imputato ed il fratello – integralmente riportatanel ricorso alle pagine da 14 a 18 – fosse dirimente, in quanto dimostrativadell’assoluta mancanza di intenzionalità, da parte del prevenuto, di investire lapersona offesa al fine di cagionarne la morte.Ancora, si osservava che, indossando la persona offesa un casco, lastessa non era immediatamente riconoscibile dall’imputato.Quanto alle conversazioni intercorse tra la compagna dell’imputato,XXXXXXXXXXXXXXX, e la cognata, XXXXXXXXXXXX, il ricorrente assumeva cheesse non offrissero alcun elemento oggettivo di ricostruzione della vicenda,risolvendosi in un mero «chiacchiericcio». Dalle conversazioni riportateemergeva, infatti, che le affermazioni valorizzate dai Giudici di meritointegravano considerazioni della XXXXXXXX, e non confidenze direttamentericevute dall’odierno ricorrente; sicché le stesse, da valutare secondo ilgenerale criterio del libero convincimento motivato di cui all’art. 192, comma 1,cod. proc. pen., erano comunque prive dei requisiti di gravità, precisione econcordanza.Si deduceva, inoltre, che il contenuto delle intercettazioni non sarebbestato attentamente interpretato sul piano logico né adeguatamente valutato,sul piano probatorio, dai Giudici di merito.Era, infine, del tutto assente la valutazione circa lo stato di salute dellapersona offesa, poiché entrambi i Giudici di merito avevano omesso diconsiderare la criticità delle lesioni patite dalla stessa, così da poter operarel’esatto e necessario distinguo tra lesioni e tentato omicidio.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e viziodi motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cuiall’art. 590-bis cod. pen..Assume, in particolare, il ricorrente che l’assenza di volontarietàdell’azione – come confermata anche dalle dichiarazioni rese dal testeXXXXXXXXXXX – deponga nel senso della riconducibilità della condotta, al più,ad una fattispecie colposa; onde la sentenza impugnata sarebbe incorsa neldenunciato vizio per non avere proceduto alla riqualificazione del fatto neldiverso reato di lesioni personali stradali di cui all’art. 590-bis cod. pen.(ovvero, comunque, in diversa ipotesi colposa).2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge, per inosservanzadell’art. 577 n. 4 cod. pen., e vizio della motivazione.Si duole il ricorrente che i Giudici di merito abbiano erroneamente ritenutosussistente l’aggravante dei futili motivi, ascrivendo l’azione dell’imputato aduna gelosia esasperata e sproporzionata, sulla base di una motivazionemeramente assertiva, stringata e di stile. Dopo avere richiamato i principigiurisprudenziali che governano la materia, il ricorrente deduce che, nel caso dispecie, non emergeva alcuna volontà punitiva nei confronti della compagna,sicché difettava il presupposto per la configurabilità dell’aggravante in parola.2.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge, per inosservanzadell’art. 99 cod. pen., e vizio della motivazione.Le argomentazioni svolte in ordine alla ritenuta recidiva si risolvono in unamotivazione meramente apparente, poiché sostanzialmente incentrate sul solodato formale dei precedenti penali ascritti all’odierno ricorrente.La Corte, invece, avrebbe dovuto apprezzare il lasso di tempo intercorsotra le pregresse fattispecie e quella oggetto del presente giudizio, verificando,conseguentemente, se e in che misura la storia delittuosa dell’imputato fosseeffettivamente indice di una specifica inclinazione a delinquere e avesseconcretamente inciso sulla condotta valutata nel presente procedimento;operazione che risulta, in tesi, del tutto pretermessa, essendosi la Cortelimitata ad un generico richiamo ai precedenti penali, senza alcuna specificaconsiderazione in ordine alla necessaria «relazione qualificata» tra i fatti.2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge, per inosservanzadegli artt. 62 bis e 133 cod. pen., e vizio della motivazione.Il ricorrente censura, infine, il diniego delle circostanze attenuantigeneriche e la determinazione del trattamento sanzionatorio, deducendo che laCorte di appello si sarebbe limitata a formule di stile.In particolare, quanto alle attenuanti generiche, si duole che la Corte sisia limitata ad affermare, in modo apodittico, l’insussistenza di una presunzionedi meritevolezza, senza, però, apprezzare la dinamica dell’accaduto nella suainterezza e, segnatamente, la circostanza che l’imputato ha arrestato la marciadel veicolo per verificare le condizioni della persona offesa, trattandosi dicondotta di segno positivo, valutabile ai fini dell’art. 62-bis cod. pen..Quanto, poi, alla richiesta di contenimento della pena entro il minimoedittale, deduce l’assoluta carenza motivazionale.3. Il sostituto Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta,ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, che presenta vari tratti di inammissibilità, è nel complessoinfondato e dev’essere rigettato.2. Il primo motivo è infondato.L’affermazione di responsabilità si fonda su una motivazione conforme deidue giudici di merito, che hanno ricostruito la volontarietà dell’investimentomuovendo da una lettura complessiva, e non atomistica, del compendiointercettivo, posto in relazione con la dinamica obiettiva del fatto e con ilmovente emerso dagli atti.La Corte territoriale ha, in particolare, valorizzato sia la conversazioneintercorsa, nell’immediatezza del fatto, tra XXXXXXXXX e il fratello XXXXXXX,sia le conversazioni successive tra XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX,ritenendo che le une e le altre convergessero nell’escludere la naturaaccidentale della manovra e nel ricondurre l’azione al risentimento maturatodall’imputato nei confronti del XXXXXX, sospettato di intrattenere una relazionecon la moglie.Il ricorso, nel riproporre la tesi della inaffidabilità delle conversazioni tra lamoglie dell’ imputato e la cognata, nuovamente degradate a mero«chiacchiericcio», non si confronta con il reale contenuto della motivazioneimpugnata, che aveva già espressamente disatteso tale riduttiva lettura,osservando come quelle conversazioni, per la precisione dei riferimenti e per lacoerenza del narrato, cristallizzassero le effettive ragioni dell’agire delXXXXXXXXX, descritto dalle stesse interlocutrici come mosso da una gelosiaossessiva e da un atteggiamento di incontrollata malvagità verso il presuntorivale.La conversazione con il fratello XXXXXXX è stata, del pari, correttamenteapprezzata nel suo sviluppo complessivo. L’imputato riferisce di avere investito«quello dei materassi», offrendo così un dato immediatamente individualizzantedella vittima, prontamente colto dall’interlocutore; e la reazione di quest’ultimo,che lo incalza chiedendogli perché abbia fatto «queste cose» e se lo abbia fattoapposta, è stata logicamente letta dai giudici di merito come indice dellaconsapevolezza, da parte del fratello, del pregresso livore nutrito dalXXXXXXXXX verso il XXXXXX e della scarsa credibilità della successivanegazione di volontarietà.A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente non denuncia realifratture logiche della motivazione, ma sollecita una diversa interpretazione dellecaptazioni, operazione preclusa in sede di legittimità.In materia di intercettazioni telefoniche, infatti, costituisce questione difatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione ela valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non puòessere sindacato in cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità edirragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite, difetti che nonricorrono nel caso in esame (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337;Sez. 3, n. 46301 del 10/10/2013, Rv. 258164; Sez. 2, n. 50701 del04/10/2016, Rv. 268389; Sez. 6, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784).Né il fatto che parte delle conversazioni valorizzate siano intercorse trasoggetti diversi dall’imputato ne comporta, per ciò solo, la perdita di efficaciadimostrativa.Il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cuiemergano elementi di accusa nei confronti dell’indagato, può costituire fonteprobatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensidell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., restando fermo l’obbligo del giudice divalutarne il significato secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 - 04).Ed è proprio tale verifica che la Corte di appello ha compiuto, raccordandole conversazioni tra loro e con gli ulteriori dati oggettivi acquisiti.La prospettazione difensiva secondo cui l’invasione dell’opposta corsiasarebbe stata determinata dalla necessità di evitare un’autovettura presentesulla destra si inserisce nel medesimo tentativo di sovrapporre alla ricostruzionedei giudici di merito una diversa lettura del fatto.Essa, tuttavia, resta confinata sul piano della mera alternativaricostruttiva, perché non scalfisce il nucleo della motivazione impugnata,fondata sulla convergenza tra la dinamica dell’investimento, il riconoscimentodella vittima, il movente emerso dalle captazioni e le reazioni degli stessiinterlocutori dell’imputato.Il richiamo alle dichiarazioni del teste XXXXXXXXXXX non impone unaconclusione diversa, poiché il teste ha descritto l’incidente nei termini percepitidall’esterno, riferendo l’invasione della corsia opposta e l’investimento dellapersona offesa, ma nulla poteva riferire in ordine alla volontarietà oaccidentalità del gesto. Il dato valorizzato dalla difesa, dunque, non dimostral’assenza di dolo, ma viene utilizzato per proporre una lettura alternativa dellamedesima dinamica già esaminata dai giudici di merito.Vale, allora, il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cuil’epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che sirisolvano in una mirata rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice dimerito perché illustrati come maggiormente plausibili o assertivamente dotati dimigliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta si è realizzata (Sez.6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).Resta, infine, preclusa la deduzione con la quale il ricorrente lamenta che igiudici di merito non avrebbero adeguatamente considerato l’entità e laconcreta incidenza delle lesioni riportate dalla persona offesa, prospettando,sotto tale profilo, una carenza motivazionale in ordine alla qualificazione delfatto come tentato omicidio, anziché come lesioni personali.Si tratta, invero, di questione nuova, non devoluta alla Corte di appellocon specifico motivo di gravame, poiché il tema della rilevanza delleconseguenze lesive, quale indice idoneo a delimitare l’area del dolo omicidiarioe a distinguere la fattispecie contestata da quella lesiva, non risulta esserestato sottoposto al giudice di secondo grado nei termini oggi prospettati.Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è, del resto,delineato dall’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che commisura la cognizionedella Corte ai motivi proposti, da leggere in correlazione con l’art. 606, comma3, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazionedelle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delledue norme impedisce, pertanto, la proponibilità in cassazione di qualsiasiquestione non devoluta al giudice di secondo grado, costituendo rimedio controil rischio concreto di annullare una decisione per un difetto motivazionaleinevitabile, perché relativo ad un punto mai sottoposto alla verifica del giudicedi appello (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 2, n.29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, DiDomenica, Rv. 255940; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577).3. Al rigetto del primo motivo consegue il rigetto anche del secondo, con ilquale si sollecita la riqualificazione del fatto nel reato di lesioni personalistradali di cui all’art. 590-bis cod. pen..La doglianza muove, infatti, dalla medesima premessa del primo motivo,e cioè dalla negazione della volontarietà dell’investimento, per sostenere lariconducibilità della condotta ad una fattispecie colposa; premessa giàdisattesa, avendo i giudici di merito ricostruito in termini logicamente coerentila natura dolosa dell’azione.Una volta escluso che l’invasione dell’opposta corsia sia stata l’effetto diuna manovra accidentale o imprudente, e ritenuto invece che essa costituì ilmezzo deliberatamente utilizzato per colpire la persona offesa, viene meno ognispazio per l’inquadramento del fatto nell’ipotesi di lesioni personali stradali.La censura, pertanto, si risolve nella mera riproposizione, sotto diversaveste, delle questioni già disattese in relazione al primo motivo.4. Il terzo motivo, relativo al riconoscimento dell’aggravante dei futilimotivi, è infondato.La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principiosecondo cui la circostanza aggravante dei futili motivi sussiste quando ladeterminazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità,banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo ilcomune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azionecriminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinantedell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento (Sez. 5, n.25940 del 30/06/2020, M., Rv. 280103 - 02; Sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017,dep. 2018, D’Aggiano, Rv. 273119 - 01).Il giudizio di futilità non può essere condotto né in una prospettivameramente soggettiva, che finirebbe per rendere sempre plausibile il moventesecondo la personale percezione dell’agente, né in una prospettivaesclusivamente oggettiva, che identificherebbe la futilità con la sola gravità delreato. Occorre, piuttosto, verificare se la sproporzione tra il movente e lacondotta criminosa sia tale da rivelare un moto interiore del tutto ingiustificato,degradato a mero pretesto per lo sfogo dell’impulso violento, così da fondare ungiudizio di maggiore riprovevolezza e di più accentuata pericolosità dell’agente(Sez. 5, n. 45138 del 27/06/2019, Vetuschi, Rv. 277641 - 01).Con specifico riguardo alla gelosia, la giurisprudenza di legittimità haaffermato che essa può integrare l’aggravante dei motivi futili quando assumaconnotazioni morbose, possessive o punitive e si traduca in una reazioneabnorme e sproporzionata rispetto alla libertà di autodeterminazione dellapersona offesa o di un terzo ad essa legato.È stato, in particolare, precisato che «in tema di omicidio, sussistel’aggravante dei motivi abietti o futili, caratterizzata dalla sproporzione tramovente e delitto, nel caso in cui la gelosia si manifesti nell’autore qualeingiustificata espressione di possesso e intento punitivo avverso la libertà diautodeterminazione della persona con la quale ha intrattenuto una relazionesentimentale» (Sez. 1, n. 5514 del 19/10/2023, dep. 2024, M., Rv. 285721 -01).Particolarmente pertinente è, inoltre, l’arresto secondo cui «in tema dicircostanze, anche la gelosia può integrare l’aggravante prevista dall’art. 61,comma primo, n. 1, cod. pen., che giustifica un giudizio di maggioreriprovevolezza dell’azione e di più accentuata pericolosità dell’agente, per lafutilità della spinta motivazionale che ha determinato a commettere il reato.(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che avevaritenuto tale aggravante in relazione ad un delitto di lesioni commesso conl’investimento della vittima, rilevando che la condotta risultava del tuttosproporzionata rispetto alla spinta criminosa, individuata nella mancataaccettazione della fine di una relazione sentimentale e nell’istinto di conservareun controllo sul “partner”)» (Sez. 5, n. 44319 del 21/05/2019, M., Rv. 276962- 01).A tali principi si è puntualmente attenuta la Corte di appello, la quale harichiamato il contenuto del compendio intercettivo e ha evidenziato che l’azioneera stata determinata da una gelosia esasperata, priva di concreti riscontri econnotata da una evidente sproporzione tra il movente e la gravità del fatto. Inparticolare, la sentenza impugnata ha rimarcato che, nella vicenda in esame, lagelosia aveva assunto caratteristiche morbose e si era tradotta in unaingiustificata espressione di supremazia e possesso, nonché in uno spiritopunitivo nei confronti della vittima.La motivazione della Corte territoriale è, dunque, conforme ai principirichiamati e risulta immune dai vizi denunciati, poiché non si esaurisce in unaformula di stile, ma collega la ritenuta futilità del movente al dato concretodella gelosia possessiva e punitiva emersa dalle conversazioni intercettate, allasproporzione tra tale movente e l’aggressione posta in essere mediantel’investimento della persona offesa, nonché alla funzione meramentepretestuosa della spinta criminosa, utilizzata dall’imputato quale occasione perdare sfogo a un impulso violento.5. Il quarto motivo, con il quale si censura il riconoscimento della recidiva,è infondato.Va ricordato che l’apprezzamento della recidiva, nella sua portata dicircostanza ad effetto aggravante, non può fondarsi sul mero dato formaledell’esistenza di precedenti penali, ma richiede una verifica in concreto dellaloro significatività, al fine di stabilire se la ricaduta nel reato sia effettivo indicedi maggiore riprovevolezza della condotta e di più accentuata pericolositàdell’autore. Tale valutazione deve essere compiuta avuto riguardo, tra l’altro,alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono espressione, alla qualitàe al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti,al livello di omogeneità esistente tra essi, all’eventuale occasionalità dellaricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo dellapersonalità del reo e del grado di colpevolezza, secondo l’insegnamento delleSezioni Unite (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838; Sez. 2, n.10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425; Sez. 3, n. 33299del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419).La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi.La Corte territoriale, infatti, non si è limitata a prendere atto dell’esistenzadi precedenti condanne, ma ha valorizzato la loro pluralità, gravità e tipologia,nonché la loro idoneità a rivelare una persistente inclinazione dell’imputato allaviolazione della legge penale. Ha, in particolare, evidenziato che la condottaoggetto del presente giudizio «evidenzi una evidente proclività a delinqueredello stesso, una propensione al delitto, che esclude la possibilità di considerarequale condotta occasionale l’azione esperita», aggiungendo che emergeva la«totale assenza di segni di una revisione critica delle condotte criminose giàcommesse», relative, tra l’altro, ad armi clandestine, reati contro il patrimonio,stupefacenti e, in taluni casi, fatti caratterizzati dall’aggravante mafiosa.La Corte ha altresì preso espressamente in considerazione il profilo,valorizzato dalla difesa, della risalenza di alcuni precedenti, escludendo cheesso fosse sufficiente, nel caso concreto, a neutralizzare il giudizio di maggiorepericolosità. Sul punto, la motivazione è specifica là dove afferma che «talielementi confortano l’applicabilità della recidiva già ritenuta in primo grado,dovendosi escludere, sulla base della mera distanza temporale di alcuniprecedenti, il carattere occasionale della ricaduta» e che la vicenda «non esuladalla sequenza delle pregresse manifestazioni criminose ed è certamenteindicativa di maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale dell’imputato, sulquale, evidentemente, le precedenti condanne non hanno prodotto alcun realecambiamento né un effetto deterrente dalla commissione di ulteriori reati».Si tratta di argomentazione immune da vizi logici e giuridici, perchéfondata su una valutazione complessiva e individualizzante della storiacriminale dell’imputato e del fatto per cui si procede, e non sul soloautomatismo derivante dal certificato penale.Il ricorso, al contrario, si limita a contrapporre una diversa lettura delmedesimo dato, insistendo sulla lontananza nel tempo di parte dei precedenti,senza confrontarsi con il nucleo della motivazione impugnata, che ha ravvisatonella pluralità, gravità e continuità delle pregresse condotte, nonchénell’assenza di un effettivo effetto deterrente delle precedenti condanne, unindice concreto di rinnovata pericolosità e di maggiore colpevolezza.6. Il quinto motivo, relativo al diniego delle circostanze attenuantigeneriche e al trattamento sanzionatorio, è inammissibile.Quanto alle circostanze attenuanti generiche, va ricordato che la relativaconcessione è oggetto di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità delgiudice di merito e può essere esclusa con motivazione fondata sulle soleragioni ritenute preponderanti, senza necessità di prendere in esame tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,essendo sufficiente il riferimento a quelli reputati decisivi o comunque rilevanti,con conseguente implicito superamento degli altri (Sez. 3, n. 28535 del19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv.249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).Nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di taliprincipi, valorizzando, con motivazione non apparente né manifestamenteillogica, l’allarmante biografia criminale dell’imputato, la gravità della condottae l’assenza di elementi concreti di segno positivo idonei a fondare un giudizio dimeritevolezza.A fronte di tale apparato argomentativo, il ricorso si limita a riproporre lamedesima prospettazione di merito, richiamando l’arresto del veicolo dopol’investimento, senza confrontarsi con le ragioni, puntualmente esposte, chehanno indotto i giudici di merito a negare le attenuanti.Parimenti inammissibile è la censura relativa alla dosimetria della pena,risolvendosi in una sollecitazione ad una rivalutazione di merito dei criteri di cuiall’art. 133 cod. pen..La motivazione della sentenza impugnata si sottrae al sindacato dilegittimità: la Corte territoriale ha, infatti, dato conto della congruità della pena,rilevando che essa, pur a fronte della pluralità delle aggravanti ad effettospeciale, è stata determinata in misura prossima al minimo edittale, comunqueinferiore alla media edittale e lontana dal massimo, e ha ritenuto che ladosimetria fosse «del tutto omogenea alla gravità dei fatti, alla offensività dellacondotta e alla preoccupante capacità a delinquere ostentata dal prevenuto conl’azione dispiegata, alimentata da un’incontrollata violenza».Ne discende l’inammissibilità delle censure, poiché la motivazione ècoerente, completa e razionale, mentre le doglianze difensive investonovalutazioni discrezionali di merito, insuscettibili di nuovo apprezzamento in sededi legittimità, in assenza di manifesta illogicità o violazione di legge.7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.8. Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi,a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dallalegge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.