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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 luglio 2025

Cassazione n. 00641/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 3502/2025 CC - 02/12/2025 R.G.N. 27094/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 641/2026 Roma, lì, 08/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 18 luglio 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza con cui il detenuto [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la nullità del provvedimento di esecuzione emesso dal pubblico ministero il 17 giugno 2025, e ha chiesto lo scioglimento del cumulo delle pene al fine di far dichiarare estinta la pena di uno dei due titoli esecutivi, per concessione della liberazione anticipata, previa sospensione del provvedimento di esecuzione e trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza, per formalizzare tale concessione.

Il giudice ha ritenuto che la decisione del pubblico ministero di emettere il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti senza richiedere al magistrato di sorveglianza la previa applicazione della liberazione anticipata non costituisce alcuna nullità e che, nel caso di specie, non si verte nell'ipotesi di cui all'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., perché l'eventuale concessione del beneficio non avrebbe ridotto la pena al di sotto dei quattro anni, ed avrebbe perciò determinato ugualmente l'impossibilità di applicazione di una misura alternativa.

Il giudice ha escluso, infine, di poter accogliere la richiesta di sospendere l'esecuzione del provvedimento e trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza, non essendo tale adempimento previsto dal codice di rito.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 656, comma 4-bis, 663 e 670 cod. proc. pen.

Il pubblico ministero non avrebbe dovuto emettere il provvedimento di cumulo dei due titoli esecutivi, ma avrebbe dovuto prendere atto che il primo titolo esecutivo, relativo ad una pena da espiare pari a soli sette mesi di reclusione, era virtualmente estinto sia per il tempo di carcerazione già trascorso, sia per la concedibilità della liberazione anticipata, e avrebbe dovuto perciò trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza in applicazione dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen.; la pena in esecuzione, perciò, avrebbe dovuto essere limitata a quella del secondo titolo esecutivo, inferiore ai quattro anni di reclusione.

Infatti, in relazione al primo titolo esecutivo, la detenzione domiciliare per la durata di sette mesi era iniziata nuovamente a decorrere dal 26/04/2025, per cui alla data del cumulo, il 17 giugno 2025, il ricorrente aveva già espiato 52 giorni di detenzione; su quel titolo egli aveva espiato, in precedenza, oltre due anni di reclusione, con condotta positiva che avrebbe consentito la concessione della liberazione anticipata, quanto meno per il periodo di sei mesi: la sua concessione avrebbe comportato l'estinzione della pena residua, ormai inferiore a sei mesi di reclusione.

L'estinzione della pena portata da detto titolo esecutivo avrebbe comportato, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza impugnata, la messa in esecuzione del solo secondo titolo esecutivo, per una pena inferiore a 4 anni di reclusione, esecuzione che pertanto avrebbe dovuto essere sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

La mancata adozione del provvedimento di sospensione, con invito al condannato a chiedere una misura alternativa, consente l'intervento del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., il quale avrebbe dovuto sciogliere il cumulo e sospendere temporaneamente l'efficacia del provvedimento di esecuzione, perché non preceduto dalla doverosa trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la concessione della liberazione anticipata.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

Il ricorrente sostiene l'erroneità del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero in data 17 giugno 2025 sulla base di un presupposto fattuale erroneo.

Egli afferma che, con quel provvedimento, sono state messe in esecuzione due condanne, la cui pena totale superava i quattro anni di reclusione, senza valutare che, alla data della sua emissione, la pena di cui alla condanna più risalente nel tempo era stata virtualmente estinta, tenuto conto del periodo presofferto e della concessione della liberazione anticipata, che il pubblico ministero avrebbe dovuto sollecitare ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen.

Tale provvedimento, in realtà, ha cumulato due condanne, di cui la più risalente nel tempo era già in esecuzione, sulla base dell'ordine di esecuzione n. 296/2015 SIEP emesso in data 27 novembre 2015 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Brescia, il quale aveva ripreso efficacia a seguito della revoca dell'ordinanza che aveva dichiarato estinta la residua pena per l'esito positivo dell'affidamento in prova concesso al ricorrente.

Il provvedimento emesso dal pubblico ministero a seguito di tale revoca non è stato un nuovo ordine di esecuzione, bensì solo la determinazione della pena ancora da espiare in relazione all'originario ordine di esecuzione, calcolata in sette mesi di reclusione; l'esecuzione ha avuto concreto inizio a seguito del provvedimento del Tribunale di sorveglianza che, revocata l'ordinanza che aveva dichiarato estinta la pena, ne ha ripristinato l'esecuzione nella forma della detenzione domiciliare, che ha avuto inizio in data 26 aprile 2025.

L'altra sentenza oggetto del cumulo emesso in data 17 giugno 2025 è una condanna a pena inferiore a quattro anni di reclusione, posta in esecuzione con l'ordine n. 1496/2024 SIEP, che era stato sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

Il sopravvenire della necessità di espiare il residuo di pena, conseguente alla revoca dell'ordinanza di estinzione della stessa, ha determinato il cumulo delle pena ancora in espiazione, che ha dato luogo ad una pena complessiva da espiare superiore a quattro anni, con conseguente inoperatività della sospensione, per la non applicabilità di misure alternative.

L'emissione del provvedimento di cumulo datato 17 giugno 2025 era doveroso, da parte del pubblico ministero, stante l'obbligo imposto dall'art. 663 cod. proc. pen., nel rispetto del principio della unicità della pena stabilito dagli artt. 73, 76 e 80 cod. pen.

Questa Corte, infatti, ha stabilito che «In tema di esecuzione di pene concorrenti, la sopravvenienza di più condanne impone al pubblico ministero di provvedere al cumulo determinando la pena complessiva, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, abbia comportato o comporterebbe la sospensione dell'esecuzione in funzione della possibile applicazione delle misure alternative, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle predette misure, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. non può essere più disposta» (Sez. 1, n. 24710 del 11/01/2023, Rv. 284776).

L'emissione del cumulo, pertanto, non è sindacabile da parte del giudice dell'esecuzione, perché non è affetta da alcun vizio, ed è anzi conforme alla prescrizione dell'art. 663 cod. proc. pen. 2.

L'affermazione del ricorrente, secondo cui il pubblico ministero avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione della pena residua, relativa alla condanna più risalente, pari a sette mesi di reclusione, ovvero trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza per l'eventuale concessione della liberazione anticipata, non è fondata perché, come sopra ricostruito, tale ufficio non ha emesso alcun ordine di esecuzione, e l'esecuzione di quella pena è stata disposta dal Tribunale di sorveglianza, sulla base dell'ordine n. 296/2015 SIEP sopra menzionato.

La pena residua, come determinata dal pubblico ministero, è stata quindi doverosamente cumulata con l'altra condanna in espiazione, non potendo il relativo ordine di esecuzione essere più sospeso, dal momento che il condannato si trovava già in stato di detenzione per altra causa: il provvedimento di cumulo datato 17 giugno 2025, infatti, è stato emesso «nei confronti di condannato sottoposto a misura alternativa», e in concreto sottoposto alla detenzione domiciliare.

Deve, infatti, darsi seguito al principio, affermato da questa Corte, secondo cui «La sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non opera nei confronti del condannato che, al momento della esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere in espiazione di altro titolo» (Sez. 1, n. 42637 del 27/05/2022, Rv. 283688) e, più genericamente, «L'istituto della sospensione della pena, disciplinato dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., è ispirato alla ratio di impedire l'ingresso in carcere di coloro che possono aspirare ad uno dei regimi alternativi.

Pertanto di esso possono beneficiare solo i condannati che si trovino in stato di libertà e non coloro che, al sopravvenire di un nuovo titolo definitivo, si trovino già detenuti in espiazione di pena per altra causa» (Sez. 1, n. 8720 del 02/12/2003, dep. 2004, Rv. 228157).

3. Appare corretta anche la valutazione del giudice dell'esecuzione, secondo cui la concessione della liberazione anticipata non avrebbe, in ogni caso, consentito al ricorrente di beneficiare della sospensione dell'esecuzione della pena residua, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

Tale norma è applicabile quando la pena da espiare non è superiore a tre anni, o a quattro anni nei casi previsti dall'art. 47-ter, comma 1, Ord. pen., mentre il ricorrente, avendo un cumulo di pena da espiare pari a quattro anni, sei mesi e quindici giorni di reclusione e potendo ottenere non più di sei mesi di liberazione anticipata, avrebbe maturato un residuo di pena superiore a quattro anni di reclusione.

Il ricorrente non contesta tale calcolo, ma sostiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procede allo scioglimento del cumulo formato dal pubblico ministero, a suo dire illegittimamente, onde procedere alla esecuzione separata dei due ordini di esecuzione, il n. 296/2015 SIEP e il n. 1496/2024 SIEP, perché ciò avrebbe consentito di verificare la possibile estinzione del primo, in caso di concessione della liberazione anticipata, e di attendere la già richiesta applicazione di una misura alternativa, per espiare la pena di cui al secondo ordine di esecuzione.

L'affermazione è errata, in quanto questa Corte ha sempre sostenuto l'unicità delle pene concorrenti poste in esecuzione, ai sensi degli artt. 73, 76 e 80 cod. pen., e l'impossibilità dello scissione del cumulo per ottenere effetti positivi spettanti per le singole pene, ma non per la pena così unificata.

Si è affermato, infatti, che «Nel caso di provvedimento di unificazione di pene concorrenti, per il principio della unitarietà della esecuzione, tutte le pene della stessa specie vengono eseguite contemporaneamente come pena unica cosicché, nel corso dell'esecuzione della pena cumulata, non è consentito lo scioglimento del cumulo per dichiarare l'estinzione per prescrizione di una di esse» (Sez. 1, n. 2590 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280650 ), ovvero che «La sospensione dell'ordine di esecuzione prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non può essere disposta in relazione ad un provvedimento riguardante una pena inflitta, con uno qualsiasi dei titoli ricompresi nel cumulo, a condannato latitante, la cui condizione è assimilabile a quella, ostativa alla sospensione, del condannato già detenuto, non rilevando in contrario che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti previsti ai fini della sospensione, atteso che, per il principio di unicità del rapporto esecutivo, di cui all'art. 76 cod. pen., è preclusa la possibilità di procedere allo scioglimento del cumulo in funzione della separata considerazione delle pene inflitte con i diversi titoli» (Sez. 1, n. 23882 del 05/05/2021, Rv. 281420).

In un caso analogo, questa Corte ha precisato che «anche nel caso in cui vi sia concorso tra pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, sussiste in capo al pubblico ministero l'obbligo di procedere al cumulo materiale ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., tenuto conto che le pene detentive temporanee, irrogate con diverse sentenze, si devono considerare pena unica, ex art. 76 e ss. cod. pen.» (Sez. 1, n. 42637 del 27/05/2022, in motivazione).

Lo scioglimento del cumulo è consentito, dalla giurisprudenza di legittimità, solo per permettere l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati per reati ostatiti e non ostativi, le cui condanne siano state poste in esecuzione con un ordine di esecuzione di pene concorrenti.

Come precisato dalla sentenza Sez. 1, n. 35827 del 25/06/2024, Rv. 286986, citata dal ricorrente, la ratio di tale previsione, contrastante con il disposto dell'art. 80 cod. pen., è quella di evitare che il condannato per più reati, uno solo dei quali ostativo alla concessione di benefici penitenziari, subisca un trattamento uguale al condannato per più reati tutti ostativi, ovvero un trattamento deteriore rispetto a chi, nelle sue stesse condizioni, abbia espiato separatamente le varie pene irrogate a suo carico, magari solo a seguito di una esecuzione più tempestiva delle singole condanne riportate.

E' evidente, pertanto, che l'istituto in questione non ha una valenza generale, ma è funzionale solo a consentire l'accesso ai benefici penitenziari quando esso sarebbe impedito da una condanna per un reato ostativo, anche se virtualmente la sua pena sia stata già espiata.

In assenza di tale esigenza, non vi sono ragioni per disapplicare il principio di unicità della pena e della sua esecuzione, stabilito dagli artt. 76 e 80 cod. pen.

La richiesta di scioglimento del cumulo formato dal pubblico ministero con l'ordine di esecuzione emesso in data 17 giugno 2025, pertanto, non è accoglibile, e legittimamente il giudice dell'esecuzione non ha proceduto a darle corso.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 02 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 3502/2025 CC - 02/12/2025 R.G.N. 27094/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 641/2026 Roma, lì, 08/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 18 luglio 2025 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza con cui il detenuto [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto la nullità del provvedimento di esecuzione emesso dal pubblico ministero il 17 giugno 2025, e ha chiesto lo scioglimento del cumulo delle pene al fine di far dichiarare estinta la pena di uno dei due titoli esecutivi, per concessione della liberazione anticipata, previa sospensione del provvedimento di esecuzione e trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza, per formalizzare tale concessione. Il giudice ha ritenuto che la decisione del pubblico ministero di emettere il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti senza richiedere al magistrato di sorveglianza la previa applicazione della liberazione anticipata non costituisce alcuna nullità e che, nel caso di specie, non si verte nell'ipotesi di cui all'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen., perché l'eventuale concessione del beneficio non avrebbe ridotto la pena al di sotto dei quattro anni, ed avrebbe perciò determinato ugualmente l'impossibilità di applicazione di una misura alternativa. Il giudice ha escluso, infine, di poter accogliere la richiesta di sospendere l'esecuzione del provvedimento e trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza, non essendo tale adempimento previsto dal codice di rito. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei suoi difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 656, comma 4-bis, 663 e 670 cod. proc. pen. Il pubblico ministero non avrebbe dovuto emettere il provvedimento di cumulo dei due titoli esecutivi, ma avrebbe dovuto prendere atto che il primo titolo esecutivo, relativo ad una pena da espiare pari a soli sette mesi di reclusione, era virtualmente estinto sia per il tempo di carcerazione già trascorso, sia per la concedibilità della liberazione anticipata, e avrebbe dovuto perciò trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza in applicazione dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen.; la pena in esecuzione, perciò, avrebbe dovuto essere limitata a quella del secondo titolo esecutivo, inferiore ai quattro anni di reclusione. Infatti, in relazione al primo titolo esecutivo, la detenzione domiciliare per la durata di sette mesi era iniziata nuovamente a decorrere dal 26/04/2025, per cui alla data del cumulo, il 17 giugno 2025, il ricorrente aveva già espiato 52 giorni di detenzione; su quel titolo egli aveva espiato, in precedenza, oltre due anni di reclusione, con condotta positiva che avrebbe consentito la concessione della liberazione anticipata, quanto meno per il periodo di sei mesi: la sua concessione avrebbe comportato l'estinzione della pena residua, ormai inferiore a sei mesi di reclusione. L'estinzione della pena portata da detto titolo esecutivo avrebbe comportato, diversamente da quanto affermato nell'ordinanza impugnata, la messa in esecuzione del solo secondo titolo esecutivo, per una pena inferiore a 4 anni di reclusione, esecuzione che pertanto avrebbe dovuto essere sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. La mancata adozione del provvedimento di sospensione, con invito al condannato a chiedere una misura alternativa, consente l'intervento del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., il quale avrebbe dovuto sciogliere il cumulo e sospendere temporaneamente l'efficacia del provvedimento di esecuzione, perché non preceduto dalla doverosa trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la concessione della liberazione anticipata. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. Il ricorrente sostiene l'erroneità del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal pubblico ministero in data 17 giugno 2025 sulla base di un presupposto fattuale erroneo. Egli afferma che, con quel provvedimento, sono state messe in esecuzione due condanne, la cui pena totale superava i quattro anni di reclusione, senza valutare che, alla data della sua emissione, la pena di cui alla condanna più risalente nel tempo era stata virtualmente estinta, tenuto conto del periodo presofferto e della concessione della liberazione anticipata, che il pubblico ministero avrebbe dovuto sollecitare ai sensi dell'art. 656, comma 4-bis, cod. proc. pen. Tale provvedimento, in realtà, ha cumulato due condanne, di cui la più risalente nel tempo era già in esecuzione, sulla base dell'ordine di esecuzione n. 296/2015 SIEP emesso in data 27 novembre 2015 dalla Procura generale presso la Corte di appello di Brescia, il quale aveva ripreso efficacia a seguito della revoca dell'ordinanza che aveva dichiarato estinta la residua pena per l'esito positivo dell'affidamento in prova concesso al ricorrente. Il provvedimento emesso dal pubblico ministero a seguito di tale revoca non è stato un nuovo ordine di esecuzione, bensì solo la determinazione della pena ancora da espiare in relazione all'originario ordine di esecuzione, calcolata in sette mesi di reclusione; l'esecuzione ha avuto concreto inizio a seguito del provvedimento del Tribunale di sorveglianza che, revocata l'ordinanza che aveva dichiarato estinta la pena, ne ha ripristinato l'esecuzione nella forma della detenzione domiciliare, che ha avuto inizio in data 26 aprile 2025. L'altra sentenza oggetto del cumulo emesso in data 17 giugno 2025 è una condanna a pena inferiore a quattro anni di reclusione, posta in esecuzione con l'ordine n. 1496/2024 SIEP, che era stato sospeso ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Il sopravvenire della necessità di espiare il residuo di pena, conseguente alla revoca dell'ordinanza di estinzione della stessa, ha determinato il cumulo delle pena ancora in espiazione, che ha dato luogo ad una pena complessiva da espiare superiore a quattro anni, con conseguente inoperatività della sospensione, per la non applicabilità di misure alternative. L'emissione del provvedimento di cumulo datato 17 giugno 2025 era doveroso, da parte del pubblico ministero, stante l'obbligo imposto dall'art. 663 cod. proc. pen., nel rispetto del principio della unicità della pena stabilito dagli artt. 73, 76 e 80 cod. pen. Questa Corte, infatti, ha stabilito che «In tema di esecuzione di pene concorrenti, la sopravvenienza di più condanne impone al pubblico ministero di provvedere al cumulo determinando la pena complessiva, anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, abbia comportato o comporterebbe la sospensione dell'esecuzione in funzione della possibile applicazione delle misure alternative, con l'ulteriore conseguenza che, unificata la pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessione delle predette misure, la sospensione dell'esecuzione prevista dall'art. 656 cod. proc. pen. non può essere più disposta» (Sez. 1, n. 24710 del 11/01/2023, Rv. 284776). L'emissione del cumulo, pertanto, non è sindacabile da parte del giudice dell'esecuzione, perché non è affetta da alcun vizio, ed è anzi conforme alla prescrizione dell'art. 663 cod. proc. pen. 2. L'affermazione del ricorrente, secondo cui il pubblico ministero avrebbe dovuto sospendere l'esecuzione della pena residua, relativa alla condanna più risalente, pari a sette mesi di reclusione, ovvero trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza per l'eventuale concessione della liberazione anticipata, non è fondata perché, come sopra ricostruito, tale ufficio non ha emesso alcun ordine di esecuzione, e l'esecuzione di quella pena è stata disposta dal Tribunale di sorveglianza, sulla base dell'ordine n. 296/2015 SIEP sopra menzionato. La pena residua, come determinata dal pubblico ministero, è stata quindi doverosamente cumulata con l'altra condanna in espiazione, non potendo il relativo ordine di esecuzione essere più sospeso, dal momento che il condannato si trovava già in stato di detenzione per altra causa: il provvedimento di cumulo datato 17 giugno 2025, infatti, è stato emesso «nei confronti di condannato sottoposto a misura alternativa», e in concreto sottoposto alla detenzione domiciliare. Deve, infatti, darsi seguito al principio, affermato da questa Corte, secondo cui «La sospensione dell'ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non opera nei confronti del condannato che, al momento della esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere in espiazione di altro titolo» (Sez. 1, n. 42637 del 27/05/2022, Rv. 283688) e, più genericamente, «L'istituto della sospensione della pena, disciplinato dall'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., è ispirato alla ratio di impedire l'ingresso in carcere di coloro che possono aspirare ad uno dei regimi alternativi. Pertanto di esso possono beneficiare solo i condannati che si trovino in stato di libertà e non coloro che, al sopravvenire di un nuovo titolo definitivo, si trovino già detenuti in espiazione di pena per altra causa» (Sez. 1, n. 8720 del 02/12/2003, dep. 2004, Rv. 228157). 3. Appare corretta anche la valutazione del giudice dell'esecuzione, secondo cui la concessione della liberazione anticipata non avrebbe, in ogni caso, consentito al ricorrente di beneficiare della sospensione dell'esecuzione della pena residua, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Tale norma è applicabile quando la pena da espiare non è superiore a tre anni, o a quattro anni nei casi previsti dall'art. 47-ter, comma 1, Ord. pen., mentre il ricorrente, avendo un cumulo di pena da espiare pari a quattro anni, sei mesi e quindici giorni di reclusione e potendo ottenere non più di sei mesi di liberazione anticipata, avrebbe maturato un residuo di pena superiore a quattro anni di reclusione. Il ricorrente non contesta tale calcolo, ma sostiene che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procede allo scioglimento del cumulo formato dal pubblico ministero, a suo dire illegittimamente, onde procedere alla esecuzione separata dei due ordini di esecuzione, il n. 296/2015 SIEP e il n. 1496/2024 SIEP, perché ciò avrebbe consentito di verificare la possibile estinzione del primo, in caso di concessione della liberazione anticipata, e di attendere la già richiesta applicazione di una misura alternativa, per espiare la pena di cui al secondo ordine di esecuzione. L'affermazione è errata, in quanto questa Corte ha sempre sostenuto l'unicità delle pene concorrenti poste in esecuzione, ai sensi degli artt. 73, 76 e 80 cod. pen., e l'impossibilità dello scissione del cumulo per ottenere effetti positivi spettanti per le singole pene, ma non per la pena così unificata. Si è affermato, infatti, che «Nel caso di provvedimento di unificazione di pene concorrenti, per il principio della unitarietà della esecuzione, tutte le pene della stessa specie vengono eseguite contemporaneamente come pena unica cosicché, nel corso dell'esecuzione della pena cumulata, non è consentito lo scioglimento del cumulo per dichiarare l'estinzione per prescrizione di una di esse» (Sez. 1, n. 2590 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280650 ), ovvero che «La sospensione dell'ordine di esecuzione prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non può essere disposta in relazione ad un provvedimento riguardante una pena inflitta, con uno qualsiasi dei titoli ricompresi nel cumulo, a condannato latitante, la cui condizione è assimilabile a quella, ostativa alla sospensione, del condannato già detenuto, non rilevando in contrario che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti previsti ai fini della sospensione, atteso che, per il principio di unicità del rapporto esecutivo, di cui all'art. 76 cod. pen., è preclusa la possibilità di procedere allo scioglimento del cumulo in funzione della separata considerazione delle pene inflitte con i diversi titoli» (Sez. 1, n. 23882 del 05/05/2021, Rv. 281420). In un caso analogo, questa Corte ha precisato che «anche nel caso in cui vi sia concorso tra pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, darebbe luogo a sospensione del provvedimento di carcerazione in vista della possibile applicazione di benefici penitenziari, sussiste in capo al pubblico ministero l'obbligo di procedere al cumulo materiale ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen., tenuto conto che le pene detentive temporanee, irrogate con diverse sentenze, si devono considerare pena unica, ex art. 76 e ss. cod. pen.» (Sez. 1, n. 42637 del 27/05/2022, in motivazione). Lo scioglimento del cumulo è consentito, dalla giurisprudenza di legittimità, solo per permettere l'accesso ai benefici penitenziari ai condannati per reati ostatiti e non ostativi, le cui condanne siano state poste in esecuzione con un ordine di esecuzione di pene concorrenti. Come precisato dalla sentenza Sez. 1, n. 35827 del 25/06/2024, Rv. 286986, citata dal ricorrente, la ratio di tale previsione, contrastante con il disposto dell'art. 80 cod. pen., è quella di evitare che il condannato per più reati, uno solo dei quali ostativo alla concessione di benefici penitenziari, subisca un trattamento uguale al condannato per più reati tutti ostativi, ovvero un trattamento deteriore rispetto a chi, nelle sue stesse condizioni, abbia espiato separatamente le varie pene irrogate a suo carico, magari solo a seguito di una esecuzione più tempestiva delle singole condanne riportate. E' evidente, pertanto, che l'istituto in questione non ha una valenza generale, ma è funzionale solo a consentire l'accesso ai benefici penitenziari quando esso sarebbe impedito da una condanna per un reato ostativo, anche se virtualmente la sua pena sia stata già espiata. In assenza di tale esigenza, non vi sono ragioni per disapplicare il principio di unicità della pena e della sua esecuzione, stabilito dagli artt. 76 e 80 cod. pen. La richiesta di scioglimento del cumulo formato dal pubblico ministero con l'ordine di esecuzione emesso in data 17 giugno 2025, pertanto, non è accoglibile, e legittimamente il giudice dell'esecuzione non ha proceduto a darle corso. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 02 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00641/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris