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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2019

Cassazione n. 28893/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21549/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MARCELLO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

GENOVA n. 209/2019 depositata il13/02/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.con sentenza n. 1295 del 15.11.2016, la CTR del Liguria, in causa tra la snc [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Territorio, annullava il provvedimento di attribuzione della rendita catastale alle strutture realizzate dalla società su suolo del demaniale marittimo, in Comune di [OSCURATO:PERSONA], sul motivo che trattavasi di strutture precarie e come tali non soggette ad accatastamento.

La sentenza passava in giudicato.

Avverso detta sentenza ilComune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404, primo comma, cod. proc. civ.

La CTR, con la sentenza in epigrafe, dichiarava l’opposizione inammissibile con la seguente motivazione: “è passata in giudicato la sentenza di secondo grado che ha dichiarato come non soggetta ad accatastamento la struttura utilizzata dai [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.”; “il Comune difetta pertanto di legittimazione ad agire rispetto ad un contenzioso che esula dalle sue competenze istituzionali; ai sensi della disciplina vigente non può essere consentito un accertamento che legittimi un ente locale all’applicazione dell’Ici a carico di un immobile che sia stato dichiarato non assoggettabile ad accatastamento”;

2. il Comune ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe;

3. la società ha depositato controricorso con cui torna a sollevare l’eccezione -dal cui esame la CTR ha dichiarato potersi prescindere- della assoluta inammissibilità del rimedio della opposizione di terzo nel processo tributario;

3. l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva; considerato che: 1.con i tre connessi motivi di ricorso il Comune lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n.4 e n.3, cod. proc. civ. violazione degli artt. 404, primo comma, cod. proc. civ. e 100 cod. proc. civ.

Ricorda che, ai sensi degli artt.1 e 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati iscritti o che devono essere iscritti nel catasto edilizio urbano ed evidenzia di essere concretamente pregiudicato dalla sentenza opposta atteso che, stante il relativo disposto, esso ricorrente non potrebbe avanzare alcuna pretesa impositiva sulla struttura realizzata dalla società controricorrente e dovrebbe dare seguito alle richieste della controparte di rimborso delle somme già incamerate per annualità di imposta antecedenti al passaggio in giudicato della sentenza opposta.

Il Comune richiama più volte la sentenza della Corte Costituzionale 17 maggio 1995, n. 177, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) nella parte in cui non prevede l'opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non prevede l'opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del tribunale amministrativo regionale divenute giudicato, e ritiene che tale sentenza esprima principi applicabili anche al caso di specie.

2. il ricorso è infondato.

2.1. Deve osservarsi che l’istituto dell’opposizione di terzo ordinaria, previsto dall’art. 404, primo comma, cod. proc. civ. non trova ingresso nel giudizio tributario per effetto dell’art. 50 del d.lgs. n. 546/92 che non lo prevede tra i mezzi di impugnazione (Cass. 12 gennaio 2012, n.255).

2.2. Né può qui sollevarsi il dubbio di legittimità costituzionale di simile esclusione evocandosi, come vorrebbe il ricorrente, i principi affermati dalla Corte costituzionale nella ricordata sentenza n.177 del 1995.

Ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 il potere-dovere del giudice di rimessione alla Corte costituzionale sussiste solo “qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale”.

Nel caso di specie la suddetta questione non ha rilevanza.

Non esiste un nesso di pregiudizialità tra la soluzione della ipotetica questione di costituzionalità e la definizione del giudizio.

L’opposizione di terzo è rimedio dato a chi sia titolare di situazione giuridica autonoma e giuridicamente incompatibile con quella riconosciuta nella pronuncia opposta e che subisca un pregiudizio dall’attuazione della medesima pronuncia nonché al litisconsorzionecessario pretermesso .

Il Comune è titolare di una situazione non autonoma e incompatibile con l’attuazione di quella accertata con la sentenza tra l’attuale controricorrente e l’Agenzia delle Entrate ma di una situazione legata a tale ultima situazione da un vincolo legale di pregiudizialità dipendenza.

In ragione di tale vincolo il Comune nemmeno è litisconsorte necessario nella controversia relativa al classamento.

Va ribadito il costante orientamento di questa Corte per cui “tra la controversia relativa all'ICI e quella relativa al classamento vi è un rapporto di pregiudizialità, che esclude il litisconsorzio necessario fra l'Agenzia del territorio ed il Comune, privo di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale, il provvedimento di attribuzione della quale, una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente, ma anche l'ente impositore, tenuto ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, costituente il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l'imposizione fiscale che la legge a tale dato commisura» (Cass. nn. 3226 del 10/02/2021; 9203 del 2007; 25278 del 2008; v. anche Cass. nn. 6386 e 26380 del 2006).

Va altresì ribadito che “in caso di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, unico legittimato passivo è la Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio).

Non sussiste ipotesi di litisconsorzio necessario tra detta Agenzia ed il Comune, che è privo di autonoma legittimazione in ordine alla determinazione della rendita, la quale costituisce il presupposto di fatto della imposizione in materia di ICI e della misura della medesima e che lo stesso ente è tenuto ad osservare”(Cass.n. 10571 del 30/04/2010 .

V. altresì Cass. n. 1439 del20/01/2017 secondo cui “nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo in materia diICI, promosso nei confronti del comune, la proposizione di contestazioni attinenti all'attribuzione della rendita non dà luogo ad unlitisconsorzio necessario con l'Agenzia del territorio, con conseguente necessità dell'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., atteso che, essendo ilcomune estraneo alla determinazione della rendita, sussiste un mero rapporto dilitisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone un'autonoma citazione dell'Agenzia nello stesso processo in cui è citato ilcomune”) .

3. La sentenza della Corte costituzionale n.177 del 1995 è relativa ad una fattispecie del tutto diversa da quella che occupa ed essa afferma principi non riferibili al caso di specie.

La Corte costituzionale, come si legge in detta sentenza, è stata chiamata a pronunciarsi in una fattispecie che ha avuto origine da un giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, introdotto da un ricorso-opposizione di terzo proposto da un soggetto, risultato in un primo momento vincitore di un concorso, avverso una sentenza del Consiglio stesso che, confermando la sentenza di primo grado, aveva annullato l'esclusione dal concorso di un altro concorrente.

“Ciò a conclusione di un processo nel quale gli altriconcorrenti - tra i quali il ricorrente che ha proposto l'opposizione di terzo - non erano stati chiamati in giudizio, perché in casi del genere si ritiene normalmente che, nella controversia che concerne l'atto di esclusione di un candidato, gli altri concorrenti non sono da considerarsi controinteressati siccome non direttamente contemplati dall'atto.

L'amministrazione, per dare esecuzione al giudicato del Consiglio di Stato, ha annullato la nomina del concorrente già dichiarato vincitore per rendere disponibile il posto da attribuire al concorrente riammesso dopo la esclusione annullata, poiché quest'ultimo precedeva l'altro nella graduatoria di merito”.

La situazione del ricorrente in opposizione era -a differenza della situazione del Comune nel caso che occupa- autonoma e incompatibile con la esecuzione della sentenza tra amministrazione e terzo.

La Corte costituzionale ha affermato (punto

2.2. della motivazione): “I principi elaborati relativamente all'opposizione di terzo - nel senso che riguarda il presente giudizio - dalla giurisprudenza e dalla dottrina civilprocessualistica costituiscono un indispensabile punto di riferimento per la teoria generale del processo, in quanto il rimedio, sia pur presente, come si è ricordato, anche in altri tipi di processo, trova più compiuta disciplina nel codice di procedura civile, che può considerarsi in proposito il prototipo tanto che parte della dottrina ha ritenuto che la disciplina fosse applicabile in via interpretativa al processo amministrativo.

L'esigenza del rimedio è, in base agli orientamenti prevalenti, desunta dalla constatazione della possibilità che - nonostante la regola generale, dettata dall'art. 2909 del codice civile, dell' inefficacia della sentenza nei confronti di soggetti diversi dalle parti del processo a conclusione del quale essa sia stata pronunciata - si presentino casi in cui, per effetto della cosa giudicata, venga a determinarsi una obbiettiva incompatibilità fra la situazione giuridica definita dalla sentenza e quella di cui sia titolare un soggetto terzo rispetto ai destinatari della stessa.

Il mezzo di impugnazione di cui si tratta trae perciò ispirazione da tale evenienza e consente a coloro che non sono stati coinvolti nel processo di far valere le loro ragioni, infrangendo lo schermo del giudicato per rimuovere il pregiudizio che da esso possa loro derivare.

Ciò sia nel caso che la situazione vantata dall'opponente ed incompatibile con quella affermata dal giudicato venga considerata dal diritto sostanziale prevalente rispetto a quest'ultima, sia nel caso che la sentenza cui ci si oppone risulti (come si assume appunto nel giudizio a quo) pronunciata senza il rispetto di regole processuali.

Evenienze del genere si manifestano certamente anche nel processo amministrativo, la cui disciplina, come si è rilevato, non contempla espressamente il rimedio e non consente, come si è ricordato, secondo il giudice a quo, l'applicazione in via giurisprudenziale dell'istituto quale disciplinato nel codice di procedura civile.

Anzi, a causa dell'intreccio dei rapporti naturalmente implicati dall'attività amministrativa e dai relativi procedimenti oggetto di sindacato giurisdizionale, è probabile che detta evenienza possa manifestarsi più frequentemente proprio in questo processo e non soltanto nei casi in cui un controinteressato, parte necessaria, sia stato pretermesso e non abbia potuto far valere le sue ragioni.

Non di rado, difatti, l'azione amministrativa, direttamente o di riflesso, coinvolge per sua natura una pluralità di soggetti che non sempre sono ritenuti parte necessaria nelle controversie oggetto del giudizio.

Data la peculiare natura del processo amministrativo che, come attualmente configurato, si svolge normalmente tra i soggetti interessati dall'atto impugnato, è possibile che la sentenza che lo conclude possa poi dar luogo, per la sua attuazione, ad altri procedimenti interferenti su rapporti facenti capo a soggetti che non dovevano o, in alcuni casi, addirittura non potevano partecipare al processo e dunque diversi dai destinatari in senso formale della sentenza medesima”.

4. Merita aggiungere che in coerenza con la rilevato rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra situazione oggetto del giudizio sulla accatastamento e situazione oggetto del giudizio sulla pretesa impositiva per ICI questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ammette, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 546 del 1992 ("possono intervenire o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso”) e dell’art. 105 cod. proc. civ., l’intervento del Comune nel primo giudizio tra la parte privata e l’Agenzia delle Entrate qualificando detto intervento come "adesivo dipendente" ossia intervento che si verifica quando il terzo non fa valere un proprio diritto nei confronti di alcuno ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti in giudizio perché titolare di un rapporto strutturalmente dipendente da quello oggetto del giudizio. (Cass. 255/2012 cit. Cass. 5375 del 2012; altresì v.

Cass.n. 14423 del 2010;

5. il ricorso deve essere rigettato;

6. la particolarità della questione induce a compensare le spese; PQM la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21549/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' MARCELLO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. GENOVA n. 209/2019 depositata il13/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.con sentenza n. 1295 del 15.11.2016, la CTR del Liguria, in causa tra la snc [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Territorio, annullava il provvedimento di attribuzione della rendita catastale alle strutture realizzate dalla società su suolo del demaniale marittimo, in Comune di [OSCURATO:PERSONA], sul motivo che trattavasi di strutture precarie e come tali non soggette ad accatastamento. La sentenza passava in giudicato. Avverso detta sentenza ilComune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404, primo comma, cod. proc. civ. La CTR, con la sentenza in epigrafe, dichiarava l’opposizione inammissibile con la seguente motivazione: “è passata in giudicato la sentenza di secondo grado che ha dichiarato come non soggetta ad accatastamento la struttura utilizzata dai [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.”; “il Comune difetta pertanto di legittimazione ad agire rispetto ad un contenzioso che esula dalle sue competenze istituzionali; ai sensi della disciplina vigente non può essere consentito un accertamento che legittimi un ente locale all’applicazione dell’Ici a carico di un immobile che sia stato dichiarato non assoggettabile ad accatastamento”; 2. il Comune ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe; 3. la società ha depositato controricorso con cui torna a sollevare l’eccezione -dal cui esame la CTR ha dichiarato potersi prescindere- della assoluta inammissibilità del rimedio della opposizione di terzo nel processo tributario; 3. l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva; considerato che: 1.con i tre connessi motivi di ricorso il Comune lamenta, in relazione all’art. 360, comma primo, n.4 e n.3, cod. proc. civ. violazione degli artt. 404, primo comma, cod. proc. civ. e 100 cod. proc. civ. Ricorda che, ai sensi degli artt.1 e 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati iscritti o che devono essere iscritti nel catasto edilizio urbano ed evidenzia di essere concretamente pregiudicato dalla sentenza opposta atteso che, stante il relativo disposto, esso ricorrente non potrebbe avanzare alcuna pretesa impositiva sulla struttura realizzata dalla società controricorrente e dovrebbe dare seguito alle richieste della controparte di rimborso delle somme già incamerate per annualità di imposta antecedenti al passaggio in giudicato della sentenza opposta. Il Comune richiama più volte la sentenza della Corte Costituzionale 17 maggio 1995, n. 177, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) nella parte in cui non prevede l'opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non prevede l'opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del tribunale amministrativo regionale divenute giudicato, e ritiene che tale sentenza esprima principi applicabili anche al caso di specie. 2. il ricorso è infondato. 2.1. Deve osservarsi che l’istituto dell’opposizione di terzo ordinaria, previsto dall’art. 404, primo comma, cod. proc. civ. non trova ingresso nel giudizio tributario per effetto dell’art. 50 del d.lgs. n. 546/92 che non lo prevede tra i mezzi di impugnazione (Cass. 12 gennaio 2012, n.255). 2.2. Né può qui sollevarsi il dubbio di legittimità costituzionale di simile esclusione evocandosi, come vorrebbe il ricorrente, i principi affermati dalla Corte costituzionale nella ricordata sentenza n.177 del 1995. Ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23 il potere-dovere del giudice di rimessione alla Corte costituzionale sussiste solo “qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale”. Nel caso di specie la suddetta questione non ha rilevanza. Non esiste un nesso di pregiudizialità tra la soluzione della ipotetica questione di costituzionalità e la definizione del giudizio. L’opposizione di terzo è rimedio dato a chi sia titolare di situazione giuridica autonoma e giuridicamente incompatibile con quella riconosciuta nella pronuncia opposta e che subisca un pregiudizio dall’attuazione della medesima pronuncia nonché al litisconsorzionecessario pretermesso . Il Comune è titolare di una situazione non autonoma e incompatibile con l’attuazione di quella accertata con la sentenza tra l’attuale controricorrente e l’Agenzia delle Entrate ma di una situazione legata a tale ultima situazione da un vincolo legale di pregiudizialità dipendenza. In ragione di tale vincolo il Comune nemmeno è litisconsorte necessario nella controversia relativa al classamento. Va ribadito il costante orientamento di questa Corte per cui “tra la controversia relativa all'ICI e quella relativa al classamento vi è un rapporto di pregiudizialità, che esclude il litisconsorzio necessario fra l'Agenzia del territorio ed il Comune, privo di autonoma legittimazione nella causa relativa alla rendita catastale, il provvedimento di attribuzione della quale, una volta divenuto definitivo, vincola non solo il contribuente, ma anche l'ente impositore, tenuto ad applicare l'imposta unicamente sulla base di quella rendita, costituente il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta l'imposizione fiscale che la legge a tale dato commisura» (Cass. nn. 3226 del 10/02/2021; 9203 del 2007; 25278 del 2008; v. anche Cass. nn. 6386 e 26380 del 2006). Va altresì ribadito che “in caso di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, unico legittimato passivo è la Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio). Non sussiste ipotesi di litisconsorzio necessario tra detta Agenzia ed il Comune, che è privo di autonoma legittimazione in ordine alla determinazione della rendita, la quale costituisce il presupposto di fatto della imposizione in materia di ICI e della misura della medesima e che lo stesso ente è tenuto ad osservare”(Cass.n. 10571 del 30/04/2010 . V. altresì Cass. n. 1439 del20/01/2017 secondo cui “nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo in materia diICI, promosso nei confronti del comune, la proposizione di contestazioni attinenti all'attribuzione della rendita non dà luogo ad unlitisconsorzio necessario con l'Agenzia del territorio, con conseguente necessità dell'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., atteso che, essendo ilcomune estraneo alla determinazione della rendita, sussiste un mero rapporto dilitisconsorzio facoltativo improprio, che presuppone un'autonoma citazione dell'Agenzia nello stesso processo in cui è citato ilcomune”) . 3. La sentenza della Corte costituzionale n.177 del 1995 è relativa ad una fattispecie del tutto diversa da quella che occupa ed essa afferma principi non riferibili al caso di specie. La Corte costituzionale, come si legge in detta sentenza, è stata chiamata a pronunciarsi in una fattispecie che ha avuto origine da un giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, introdotto da un ricorso-opposizione di terzo proposto da un soggetto, risultato in un primo momento vincitore di un concorso, avverso una sentenza del Consiglio stesso che, confermando la sentenza di primo grado, aveva annullato l'esclusione dal concorso di un altro concorrente. “Ciò a conclusione di un processo nel quale gli altriconcorrenti - tra i quali il ricorrente che ha proposto l'opposizione di terzo - non erano stati chiamati in giudizio, perché in casi del genere si ritiene normalmente che, nella controversia che concerne l'atto di esclusione di un candidato, gli altri concorrenti non sono da considerarsi controinteressati siccome non direttamente contemplati dall'atto. L'amministrazione, per dare esecuzione al giudicato del Consiglio di Stato, ha annullato la nomina del concorrente già dichiarato vincitore per rendere disponibile il posto da attribuire al concorrente riammesso dopo la esclusione annullata, poiché quest'ultimo precedeva l'altro nella graduatoria di merito”. La situazione del ricorrente in opposizione era -a differenza della situazione del Comune nel caso che occupa- autonoma e incompatibile con la esecuzione della sentenza tra amministrazione e terzo. La Corte costituzionale ha affermato (punto 2.2. della motivazione): “I principi elaborati relativamente all'opposizione di terzo - nel senso che riguarda il presente giudizio - dalla giurisprudenza e dalla dottrina civilprocessualistica costituiscono un indispensabile punto di riferimento per la teoria generale del processo, in quanto il rimedio, sia pur presente, come si è ricordato, anche in altri tipi di processo, trova più compiuta disciplina nel codice di procedura civile, che può considerarsi in proposito il prototipo tanto che parte della dottrina ha ritenuto che la disciplina fosse applicabile in via interpretativa al processo amministrativo. L'esigenza del rimedio è, in base agli orientamenti prevalenti, desunta dalla constatazione della possibilità che - nonostante la regola generale, dettata dall'art. 2909 del codice civile, dell' inefficacia della sentenza nei confronti di soggetti diversi dalle parti del processo a conclusione del quale essa sia stata pronunciata - si presentino casi in cui, per effetto della cosa giudicata, venga a determinarsi una obbiettiva incompatibilità fra la situazione giuridica definita dalla sentenza e quella di cui sia titolare un soggetto terzo rispetto ai destinatari della stessa. Il mezzo di impugnazione di cui si tratta trae perciò ispirazione da tale evenienza e consente a coloro che non sono stati coinvolti nel processo di far valere le loro ragioni, infrangendo lo schermo del giudicato per rimuovere il pregiudizio che da esso possa loro derivare. Ciò sia nel caso che la situazione vantata dall'opponente ed incompatibile con quella affermata dal giudicato venga considerata dal diritto sostanziale prevalente rispetto a quest'ultima, sia nel caso che la sentenza cui ci si oppone risulti (come si assume appunto nel giudizio a quo) pronunciata senza il rispetto di regole processuali. Evenienze del genere si manifestano certamente anche nel processo amministrativo, la cui disciplina, come si è rilevato, non contempla espressamente il rimedio e non consente, come si è ricordato, secondo il giudice a quo, l'applicazione in via giurisprudenziale dell'istituto quale disciplinato nel codice di procedura civile. Anzi, a causa dell'intreccio dei rapporti naturalmente implicati dall'attività amministrativa e dai relativi procedimenti oggetto di sindacato giurisdizionale, è probabile che detta evenienza possa manifestarsi più frequentemente proprio in questo processo e non soltanto nei casi in cui un controinteressato, parte necessaria, sia stato pretermesso e non abbia potuto far valere le sue ragioni. Non di rado, difatti, l'azione amministrativa, direttamente o di riflesso, coinvolge per sua natura una pluralità di soggetti che non sempre sono ritenuti parte necessaria nelle controversie oggetto del giudizio. Data la peculiare natura del processo amministrativo che, come attualmente configurato, si svolge normalmente tra i soggetti interessati dall'atto impugnato, è possibile che la sentenza che lo conclude possa poi dar luogo, per la sua attuazione, ad altri procedimenti interferenti su rapporti facenti capo a soggetti che non dovevano o, in alcuni casi, addirittura non potevano partecipare al processo e dunque diversi dai destinatari in senso formale della sentenza medesima”. 4. Merita aggiungere che in coerenza con la rilevato rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra situazione oggetto del giudizio sulla accatastamento e situazione oggetto del giudizio sulla pretesa impositiva per ICI questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ammette, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 546 del 1992 ("possono intervenire o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso”) e dell’art. 105 cod. proc. civ., l’intervento del Comune nel primo giudizio tra la parte privata e l’Agenzia delle Entrate qualificando detto intervento come "adesivo dipendente" ossia intervento che si verifica quando il terzo non fa valere un proprio diritto nei confronti di alcuno ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti in giudizio perché titolare di un rapporto strutturalmente dipendente da quello oggetto del giudizio. (Cass. 255/2012 cit. Cass. 5375 del 2012; altresì v. Cass.n. 14423 del 2010; 5. il ricorso deve essere rigettato; 6. la particolarità della questione induce a compensare le spese; PQM la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento
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