CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 37363/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggetto censure in fatto in ordine alla applicazione della ipotesi di particolare tenuità dela condotta non dedotta in appello; Ritenuto che il secondo motivo sulla responsabilità è genericamente proposto limitandosi a richiamare principi di diritto senza confrontarsi con le ragioni della sentenza solo genericamente evocando il caso concreto; Rilevato che del tutto generica è la deduzione in ordine al riconoscimento delle attenuanti generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5/5/2023