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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14974/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 24.9.2021 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 24.9.2021 il Tribunale di Venezia, adito in sede di appello cautelare, ha rigettato la richiesta di revoca dell'obbligo di presentazione alla PG per tre volte la settimana disposta dal Tribunale di Verona in sostituzione degli arresti donniciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziati del reato di gestione illecita di rifiuti attraverso l'allestimento di mezzi ed attività organizzate volte al perseguimento di un ingiusto profitto.

2. Avverso il suddetto provvedimento gli indagati hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamentano la mancanza di valutazione sull'effettiva ed attuale necessità della misura cautelare in atto rilevando che al decorso del tempo, particolarmente ampio avendo i prevenuti scontato sette mesi in regime di arresti domiciliari, altrettanti con obbligo di presentazione quotidiana alla PG, successivamente ridotto a tre giorni la settimana, non si accompagnasse alcuna valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla luce delle modalità realizzative della condotta, della personalità dei destinatari e del contesto socio-ambientale.

Deducono pertanto che la protrazione della misura cautelare disposta nei confronti di soggetti incensurati si traduce un'indebita limitazione della libertà personale, a fronte degli elementi forniti in ordine alla condotta positiva tenuta dagli indagati e al loro allontanamento da circuiti criminali [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi inammissibile in ragione del difetto di specificità delle dispiegate doglianze.

Deve evidenziarsi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione di una misura cautelare con un'altra di natura meno afflittiva, ovvero con la sua revoca è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, per cui la sua cognizione non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura.

Il giudice della cautela, pertanto, non deve riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura stessa, ma solo stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o ad influire sulle esigenze cautelari, tali da consentire di ritenere venuti meno i presupposti fondanti l'adozione della misura in contestazione.

La valutazione di adeguatezza della misura limitativa della libertà personale opera infatti non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva ovvero alla sua revoca (Sez. 6, Sentenza n.45826 del 27/10/2021 - dep. 13/12/2021, D'Ippolito, Rv. 282292; Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015 - dep. 07/01/2016, Sorgenti, Rv. 265383).

Ciò premesso, nessun concreto elemento di novità è stato dedotto dalla difesa a fondamento dell'istanza in esame, né risulta che alcuna delle allegazioni difensive sia stata indebitamente pretermessa dal Tribunale veneziano.

Mentre la condizione di incensuratezza dei prevenuti attiene alla valutazione sottesa all'emissione della misura, correttamente è stato ritenuto che il decorso del tempo fosse ininfluente ai fini della revoca della misura dell'obbligo di presentazione innanzi alla PG.

Al riguardo occorre rilevare, richiamando un principio univocamente affermato da questa Corte, che tale elemento non può mai essere considerato in senso favorevole all'indagato dovendo, semmai, tale dato, per svolgere un ruolo effettivo in relazione alla valutazione della costante esigenza di tutela cautelare, essere corroborato da ben altri elementi significativi, che nella presente fattispecie non risultano essere stati comunque dedotti (tra le tante, v.

Sez. 3, Sentenza n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalarnana, Rv. 258191; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832).

Invero, nel dolersi della mancanza di motivazione in punto di prognosi sulla reiterazione del reato, i ricorrenti invertono diametralmente la prospettiva ponendo a carico del giudice investito dall'appello cautelare un obbligo motivazionale sulla sussistenza delle esigenze cautelari laddove incombeva, invece, sulla difesa la dimostrazione della loro cessazione, di certo non assolta con le generiche deduzioni spese sull'allontanamento degli indagati dai circuiti criminali, né tantomeno sulla buona condotta tenuta, costituendo l'adempimento alle prescrizioni impartitegli il contenuto stesso della misura coercitiva disposta nei loro confronti.

Peraltro, con riferimento al prospettato impedimento allo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno come autisti, il Tribunale ha coerentemente rappresentato come l'attuale misura non ostacolasse detta opportunità in ragione della sua modesta afflittività, venendo con la riduzione dell'obbligo di presentazione a tre giorni alla settimana equamente contemperate le esigenze lavorative con quelle di prevenzione a fronte della gravità delle condotte criminose in contestazione, relative a fatti commessi dai prevenuti proprio come autotrasportatori.

All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo, a carico di ciascuno dei ricorrenti P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 24.9.2021 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24.9.2021 il Tribunale di Venezia, adito in sede di appello cautelare, ha rigettato la richiesta di revoca dell'obbligo di presentazione alla PG per tre volte la settimana disposta dal Tribunale di Verona in sostituzione degli arresti donniciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziati del reato di gestione illecita di rifiuti attraverso l'allestimento di mezzi ed attività organizzate volte al perseguimento di un ingiusto profitto. 2. Avverso il suddetto provvedimento gli indagati hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamentano la mancanza di valutazione sull'effettiva ed attuale necessità della misura cautelare in atto rilevando che al decorso del tempo, particolarmente ampio avendo i prevenuti scontato sette mesi in regime di arresti domiciliari, altrettanti con obbligo di presentazione quotidiana alla PG, successivamente ridotto a tre giorni la settimana, non si accompagnasse alcuna valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla luce delle modalità realizzative della condotta, della personalità dei destinatari e del contesto socio-ambientale. Deducono pertanto che la protrazione della misura cautelare disposta nei confronti di soggetti incensurati si traduce un'indebita limitazione della libertà personale, a fronte degli elementi forniti in ordine alla condotta positiva tenuta dagli indagati e al loro allontanamento da circuiti criminali [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi inammissibile in ragione del difetto di specificità delle dispiegate doglianze. Deve evidenziarsi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione di una misura cautelare con un'altra di natura meno afflittiva, ovvero con la sua revoca è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, per cui la sua cognizione non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Il giudice della cautela, pertanto, non deve riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura stessa, ma solo stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o ad influire sulle esigenze cautelari, tali da consentire di ritenere venuti meno i presupposti fondanti l'adozione della misura in contestazione. La valutazione di adeguatezza della misura limitativa della libertà personale opera infatti non solo nel momento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi, anche se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, possono condurre alla sostituzione della misura con altra meno afflittiva ovvero alla sua revoca (Sez. 6, Sentenza n.45826 del 27/10/2021 - dep. 13/12/2021, D'Ippolito, Rv. 282292; Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015 - dep. 07/01/2016, Sorgenti, Rv. 265383). Ciò premesso, nessun concreto elemento di novità è stato dedotto dalla difesa a fondamento dell'istanza in esame, né risulta che alcuna delle allegazioni difensive sia stata indebitamente pretermessa dal Tribunale veneziano. Mentre la condizione di incensuratezza dei prevenuti attiene alla valutazione sottesa all'emissione della misura, correttamente è stato ritenuto che il decorso del tempo fosse ininfluente ai fini della revoca della misura dell'obbligo di presentazione innanzi alla PG. Al riguardo occorre rilevare, richiamando un principio univocamente affermato da questa Corte, che tale elemento non può mai essere considerato in senso favorevole all'indagato dovendo, semmai, tale dato, per svolgere un ruolo effettivo in relazione alla valutazione della costante esigenza di tutela cautelare, essere corroborato da ben altri elementi significativi, che nella presente fattispecie non risultano essere stati comunque dedotti (tra le tante, v. Sez. 3, Sentenza n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265652; Sez. 2, n. 47416 del 30/11/2011, Pantano, Rv. 252050; Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalarnana, Rv. 258191; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832). Invero, nel dolersi della mancanza di motivazione in punto di prognosi sulla reiterazione del reato, i ricorrenti invertono diametralmente la prospettiva ponendo a carico del giudice investito dall'appello cautelare un obbligo motivazionale sulla sussistenza delle esigenze cautelari laddove incombeva, invece, sulla difesa la dimostrazione della loro cessazione, di certo non assolta con le generiche deduzioni spese sull'allontanamento degli indagati dai circuiti criminali, né tantomeno sulla buona condotta tenuta, costituendo l'adempimento alle prescrizioni impartitegli il contenuto stesso della misura coercitiva disposta nei loro confronti. Peraltro, con riferimento al prospettato impedimento allo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno come autisti, il Tribunale ha coerentemente rappresentato come l'attuale misura non ostacolasse detta opportunità in ragione della sua modesta afflittività, venendo con la riduzione dell'obbligo di presentazione a tre giorni alla settimana equamente contemperate le esigenze lavorative con quelle di prevenzione a fronte della gravità delle condotte criminose in contestazione, relative a fatti commessi dai prevenuti proprio come autotrasportatori. All'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo, a carico di ciascuno dei ricorrenti P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende