CassazionedecretoSezione LDecisione del 29 aprile 2025
Cassazione n. 16495/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ.18655 del 2024 proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui domiciliano PEC all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] sanitaria Locale BA,in persona del Direttore Generale F.F., rappresentata e difesa, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui domicilia Pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la SENTENZA Corte d’Appello Bari n. 204/2024 pubblicata il 20/02/2024,RG n. 483/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiil 20 marzo 2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; che la mancata opposizione “lascia intendere rinunciato” il ricorso (Cass., n. 12376 del 2025), come nel presente caso confermato dall’atto di rinuncia depositato PCT il 29 aprile 2025; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.300,00per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 16