Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 27816/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3045/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che le rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA - SEZ.DIST.SALERNO n. 1094/2022 depositata il 28/01/2022, dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO 1.Il contribuente ha proposto ricorso avverso l’intimazione di pagamento di euro 18.470,33, avente per oggetto più cartelle di pagamento, per una parte delle quali ha eccepito la prescrizione quinquennale e per altre l’illegittimità del diniego della domanda di adesione alla definizione agevolata.

2. Il ricorso è stato respinto in primo grado, con sentenza confermata in appello.

3. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 4.L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. In data 6 giugno 2023 è pervenuta istanza del contribuente di adesione alla definizione agevolata di cui alla l. n. 197 del 2022, con richiesta di rinvio per consentire il perfezionamento. 6.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 26 settembre 2023.

CONSIDERATO

1. Non risulta, allo stato, né la prova del pagamento della prima rata del condono, che può ancora essere effettuato nel termine di cui all’art. 1, commi 194ss., della l. n.197 del 2022, né l’adozione di un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che può intervenire entro il 30 settembre 2024 ai sensi dell’art. 1, comma 200, della l. n. 197 del 2022, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al provvedimento di estinzione.

2. La causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo, come richiesto dal ricorrente, al fine di consentire il perfezionamento della procedura di definizione agevolata.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo al fine di verificare l’eventuale perfezionamento della pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3045/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che le rappresenta e difende, -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA - SEZ.DIST.SALERNO n. 1094/2022 depositata il 28/01/2022, dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO 1.Il contribuente ha proposto ricorso avverso l’intimazione di pagamento di euro 18.470,33, avente per oggetto più cartelle di pagamento, per una parte delle quali ha eccepito la prescrizione quinquennale e per altre l’illegittimità del diniego della domanda di adesione alla definizione agevolata. 2. Il ricorso è stato respinto in primo grado, con sentenza confermata in appello. 3. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale il contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 4.L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. In data 6 giugno 2023 è pervenuta istanza del contribuente di adesione alla definizione agevolata di cui alla l. n. 197 del 2022, con richiesta di rinvio per consentire il perfezionamento. 6.La causa è stata trattata all’adunanza camerale del 26 settembre 2023. CONSIDERATO 1. Non risulta, allo stato, né la prova del pagamento della prima rata del condono, che può ancora essere effettuato nel termine di cui all’art. 1, commi 194ss., della l. n.197 del 2022, né l’adozione di un provvedimento di diniego dell’ente impositore, che può intervenire entro il 30 settembre 2024 ai sensi dell’art. 1, comma 200, della l. n. 197 del 2022, ma può essere impugnato dal contribuente, unitamente al provvedimento di estinzione. 2. La causa va, pertanto, rinviata a nuovo ruolo, come richiesto dal ricorrente, al fine di consentire il perfezionamento della procedura di definizione agevolata. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo al fine di verificare l’eventuale perfezionamento della pro
Sentenza Cassazione n. 27816/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris