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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16602/2026

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IA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (giàEQUITALIA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del2026 Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis2303 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, anche qualemandatario della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTACORETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 23669/2020- resistente con mandato -N umero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 16602/2026avverso la sentenza n. 374/2019 della CORTE D'APPELLO diData pubblicazione 27/05/2026ANCONA, depositata il 28/01/2020 R.G.N. 476/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Appello di Ancona - premesso che “con ricorsodepositato il 18 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] in opposizioneall’intimazione di pagamento n. 00820149000506858000notificatagli dall’agente della Riscossione chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] in funzione di Giudice del lavoro – per quanto quiinteressa – in via principale, previo ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. alla convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a della cartella dipagamento n. 00820060017117018503 di € 92.874,78 e ditutta la documentazione attestante la regolarità della notifica alricorrente, di annullare e/o dichiarare la nullità e/o l’inefficaciadell’intimazione di pagamento n. 00820149000506858000” - inriforma della sentenza di primo grado (che aveva accolto ladomanda, dichiarando la nullità dell’intimazione di pagamento,ritenuta la decadenza dell’Agente di riscossione dal potere diemettere la cartella esattoriale in quanto la notifica eseguita neiconfronti della società di fatto Masil nell’anno 2006 era avvenutaoltre il quinquennio di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999),rigettava il ricorso ex art. 414 c.p.c.2.

Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazioneCesare Guidetti, articolandolo in sei motivi.3.

Resiste con controricorso Agenzia delle Entrate – Riscossione(di seguito anche: ADER).4.

Resta intimato INPS, anche quale mandatario di SCCI.Numero registro generale 23669/20205.

La parte ricorrente in cassazione deposita altresì memoria.

Numero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 16602/2026Data pubblicazione 27/05/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è dedotta la violazione, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 342, 434, 324 e329 c.p.c.E’ lamentato che la sentenza impugnata ha errato nel rigettarel’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello performazione del giudicato interno non avendo l’appellante ADERcensurato la statuizione di decadenza per decorso dei terminiquinquennali per l’iscrizione a ruolo della cartella e per la notificadella stessa.2.

Con la seconda doglianza è denunziata la violazione, degliartt. 25 e 26 d.lgs. n. 46 del 1999 e degli artt. 17 e 15, comma1, lett. a) d.P.R. n. 602 del 1973.Nel motivo si sostiene che la sentenza impugnata è erronealaddove non ha affermato la decadenza dal potere di riscossioneper mezzo ruolo con conseguente nullità della cartella e degli3.

Con la terza censura è lamentata la violazione, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 148 e 160 c.p.c.La censura è volta a contestare la validità e l’idoneità allainterruzione della prescrizione della notifica dell’istanza diinsinuazione al passivo del fallimento effettuata dall’Inps alcuratore fallimentare.

Tale notifica è, secondo l’assunto dellaparte ricorrente in cassazione, priva dei requisiti di validità,difettando sia di data che di firma, sicché essa è inesistente oquanto meno nulla, quindi inidonea alla interruzione del terminedi prescrizione nel periodo che va dal 15.5.1992 al 28.1.2004.4.

Con il quarto motivo è denunziata, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 2272 n. 2, 2495,Numero registro generale 23669/20202700, 2699 c.c., nonché dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 eN umero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 16602/2026dell’art. 357 c.p.Data pubblicazione 27/05/2026E’ contestata la ritualità della notifica effettuata alla societàMasil il 3.11.2006; è sostenuto che la cartella è inesistente/nullain quanto notificata alla Masil, società estinta nel 2004, allachiusura del fallimento.

E’ poi ulteriormente rimarcata la nullitàdella notifica perché effettuata da un soggetto privodell’abilitazione a messo notificatore, sicché – si rimarca -nemmeno occorre la querela di falso al fine della contestazione.5.

Con il quinto motivo è denunziata la violazione degli artt. 139,140, 160 c.p.c., dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60d.P.R. n. 600 del 1973.E’ dedotta la nullità della notifica effettuata da Equitalia, il15.10.2009, a [OSCURATO:PERSONA] essendo stato l’avviso diricevimento, della raccomandata informativa del depositodell’atto presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c., consegnatoa soggetto diverso che non aveva alcun legame con il ricorrente.E’ insistito che non occorre querela di falso per eliminare la fedeprivilegiata del documento; è chiesta, poi, la sospensione delprocesso, essendo stata proposta querela di falso in viaprincipale.6.

Con il sesto mezzo è censurata la violazione e falsaapplicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c., degliartt. 3, comma 9 e 10, l. n. 335 del 1995, nonché degli artt.2943, 1219 e 2945, comma 1, c.p.c.Il motivo sostiene che i crediti vantati dall’INPS nei confrontidella società Masil e, quindi, nel presente giudizio nei confrontidel socio [OSCURATO:PERSONA] sono prescritti.E’ rappresentato che la Corte territoriale, pur affermandol’applicabilità nel caso di specie del termine quinquennale di cuiall’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 in luogo del precedente piùNumero registro generale 23669/2020Numero sezionale 2303/2026lungo termine decennale, insiste che l’interruzioneN umderoe dlli ara ccolta generale 16602/2026Data pubblicazione 27/05/2026prescrizione sia intervenuta con l’atto di insinuazione al passivo,in realtà invalido, e che comunque alla data di insinuazione alpassivo il sopraindicato termine fosse già prescritto.

Insisteancora che non hanno effetti interruttivi le successive notifichedel 2006-2009.6.1.

Per ragioni di ordine logico, occorre trattarepreliminarmente il sesto motivo.Emerge dalla sentenza impugnata che i crediti portati dallacartella di pagamento innanzi indicata al punto 1 dei “fatti dicausa” sono relativi all’arco temporale maggio 1989-agosto1991 (cfr. sentenza pag. 4).Dalla ricostruzione fattuale compiuta nel provvedimento qui inrilievo, il primo atto interruttivo è l’insinuazione al passivofallimentare della società di fatto Masil, insinuazione del 26gennaio del 1999.Ebbene, rispetto ai crediti qui in rilievo la Corte territorialecorrettamente affermava (cfr. pag. 11 della sentenza)l’applicazione della prescrizione quinquennale, concentrando,tuttavia, le ragioni della decisione sulla verifica di atti interruttivinei confronti della Masil (società di fatto fallita) e dei sociCapretti Emanuela e [OSCURATO:PERSONA], in data successiva al 15aprile 2004 data di chiusura del fallimento.Del resto, è noto che la presentazione dell’istanza diinsinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domandagiudiziale, determina, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c.l’interruzione della prescrizione del credito, con effettipermanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale (cfr.ex plurimis Cass. n. 17412/2016).Tuttavia, nella fattispecie qui in rilievo, l’insinuazione al passivofallimentare non ha potuto determinare detto effettoNumero registro generale 23669/2020interruttivo, in quanto – osserva il Collegio - i contributi qui inN umero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 16602/2026rilievo alla data della insinuazione fallimentare, come dedottoData pubblicazione 27/05/2026nel motivo in esame, erano già prescritti.Ed infatti, come detto innanzi, i crediti Inps per cui è causa sonorelativi all’arco temporale dal maggio 1989 all’agosto 1991,sicché, sulla scorta della ricostruzione fattuale compiuta insentenza, recando il primo atto interruttivo la data del 26gennaio del 1999, di insinuazione al passivo, a detta data eragià maturata la prescrizione.Infatti, come noto, l’art. 3 della legge n. 335 del 1995 riduceval’originario termine di prescrizione decennale in quinquennale.Quanto poi alla decorrenza del termine di prescrizione per icontributi relativi a periodi anteriori alla data di entrata in vigoredi detta legge, quali quelli qui in discussione, la questione èstata più volte esaminata e risolta da questa Corte (cfr. tra lemassimate Cass. Sez.

U. n. 6173/2008 e indi la successiva Cass.n. 2965/2018) che ha affermato: in materia di prescrizionedel diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria,la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedentialla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui ilprecedente termine decennale di prescrizione venga conservatoper effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, didall'Istituto previdenziale nel rispetto della normativapreesistente - il termine di prescrizione è quinquennale adecorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, inapplicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att.c.c., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo terminedeterminato secondo il regime precedente .Numero registro generale 23669/2020Numero sezionale 2303/2026Detto principio questa Corte condivide e fa proprio, riporNtuamnedroo dis rai ccolta generale 16602/2026Data pubblicazione 27/05/2026anche ai sensi dell’art 118 disp. att. c.p.c. alle motivazioni resenei provvedimenti innanzi citati, ne consegue che essendol’ultima mensilità in rilievo quella dell’agosto del 1991 e nondando atto la sentenza impugnata, come già più volte rimarcato,di eventi interruttivi anteriori alla insinuazione al passivo, alladata del 26 gennaio 1999 era già integralmente maturata laprescrizione quinquennale.7.

Alla luce di quanto innanzi il sesto motivo va accolto e dettoaccoglimento comporta l’assorbimento dei primi cinque motividi ricorso.8.

Conclusivamente, accolto il sesto motivo, assorbiti gli altri, laCorte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,dichiara non dovuti i contributi INPS portati dalla cartella dipagamento 00820060017117018503, per intervenutamaturazione della prescrizione.9.

Le spese seguono la soccombenza per tutti e tre i gradi digiudizio e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte accoglie il sesto motivo, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendonel merito, dichiara non dovuti i contributi Inps portati dallacartella di pagamento 00820060017117018503; condanna, insolido, INPS, anche quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA], e ADER alpagamento in favore della parte ricorrente in cassazione dellespese di lite così liquidate: per il giudizio di primo grado incomplessivi € 8.000 per compenso, oltre accessori di legge espese generali nella misura del 15%; per il giudizio di appello incomplessivi € 9.520 per compenso, oltre accessori di legge espese generali nella misura del 15%; per il giudizio dicassazione in complessivi € 7.000 per compenso ed € 200 perNumero registro generale 23669/2020Numero sezionale 2303/2026esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella Nmumiesrou dri ara ccolta generale 16602/2026Data pubblicazione 27/05/2026del 15%; spese attribuite, per tutti e tre i gradi, all’avv.[OSCURATO:PERSONA] dichiaratasi antistataria.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12.5.2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (giàEQUITALIA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del2026 Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis2303 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore, anche qualemandatario della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTACORETTI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 23669/2020- resistente con mandato -N umero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 16602/2026avverso la sentenza n. 374/2019 della CORTE D'APPELLO diData pubblicazione 27/05/2026ANCONA, depositata il 28/01/2020 R.G.N. 476/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Appello di Ancona - premesso che “con ricorsodepositato il 18 aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] in opposizioneall’intimazione di pagamento n. 00820149000506858000notificatagli dall’agente della Riscossione chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] in funzione di Giudice del lavoro – per quanto quiinteressa – in via principale, previo ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. alla convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a della cartella dipagamento n. 00820060017117018503 di € 92.874,78 e ditutta la documentazione attestante la regolarità della notifica alricorrente, di annullare e/o dichiarare la nullità e/o l’inefficaciadell’intimazione di pagamento n. 00820149000506858000” - inriforma della sentenza di primo grado (che aveva accolto ladomanda, dichiarando la nullità dell’intimazione di pagamento,ritenuta la decadenza dell’Agente di riscossione dal potere diemettere la cartella esattoriale in quanto la notifica eseguita neiconfronti della società di fatto Masil nell’anno 2006 era avvenutaoltre il quinquennio di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999),rigettava il ricorso ex art. 414 c.p.c.2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazioneCesare Guidetti, articolandolo in sei motivi.3. Resiste con controricorso Agenzia delle Entrate – Riscossione(di seguito anche: ADER).4. Resta intimato INPS, anche quale mandatario di SCCI.Numero registro generale 23669/20205. La parte ricorrente in cassazione deposita altresì memoria. Numero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 16602/2026Data pubblicazione 27/05/2026MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotta la violazione, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 342, 434, 324 e329 c.p.c.E’ lamentato che la sentenza impugnata ha errato nel rigettarel’eccezione di inammissibilità del ricorso in appello performazione del giudicato interno non avendo l’appellante ADERcensurato la statuizione di decadenza per decorso dei terminiquinquennali per l’iscrizione a ruolo della cartella e per la notificadella stessa.2. Con la seconda doglianza è denunziata la violazione, degliartt. 25 e 26 d.lgs. n. 46 del 1999 e degli artt. 17 e 15, comma1, lett. a) d.P.R. n. 602 del 1973.Nel motivo si sostiene che la sentenza impugnata è erronealaddove non ha affermato la decadenza dal potere di riscossioneper mezzo ruolo con conseguente nullità della cartella e degli3. Con la terza censura è lamentata la violazione, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., degli artt. 148 e 160 c.p.c.La censura è volta a contestare la validità e l’idoneità allainterruzione della prescrizione della notifica dell’istanza diinsinuazione al passivo del fallimento effettuata dall’Inps alcuratore fallimentare. Tale notifica è, secondo l’assunto dellaparte ricorrente in cassazione, priva dei requisiti di validità,difettando sia di data che di firma, sicché essa è inesistente oquanto meno nulla, quindi inidonea alla interruzione del terminedi prescrizione nel periodo che va dal 15.5.1992 al 28.1.2004.4. Con il quarto motivo è denunziata, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 2272 n. 2, 2495,Numero registro generale 23669/20202700, 2699 c.c., nonché dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 eN umero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 16602/2026dell’art. 357 c.p.Data pubblicazione 27/05/2026E’ contestata la ritualità della notifica effettuata alla societàMasil il 3.11.2006; è sostenuto che la cartella è inesistente/nullain quanto notificata alla Masil, società estinta nel 2004, allachiusura del fallimento. E’ poi ulteriormente rimarcata la nullitàdella notifica perché effettuata da un soggetto privodell’abilitazione a messo notificatore, sicché – si rimarca -nemmeno occorre la querela di falso al fine della contestazione.5. Con il quinto motivo è denunziata la violazione degli artt. 139,140, 160 c.p.c., dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60d.P.R. n. 600 del 1973.E’ dedotta la nullità della notifica effettuata da Equitalia, il15.10.2009, a [OSCURATO:PERSONA] essendo stato l’avviso diricevimento, della raccomandata informativa del depositodell’atto presso la casa comunale ex art. 140 c.p.c., consegnatoa soggetto diverso che non aveva alcun legame con il ricorrente.E’ insistito che non occorre querela di falso per eliminare la fedeprivilegiata del documento; è chiesta, poi, la sospensione delprocesso, essendo stata proposta querela di falso in viaprincipale.6. Con il sesto mezzo è censurata la violazione e falsaapplicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c., degliartt. 3, comma 9 e 10, l. n. 335 del 1995, nonché degli artt.2943, 1219 e 2945, comma 1, c.p.c.Il motivo sostiene che i crediti vantati dall’INPS nei confrontidella società Masil e, quindi, nel presente giudizio nei confrontidel socio [OSCURATO:PERSONA] sono prescritti.E’ rappresentato che la Corte territoriale, pur affermandol’applicabilità nel caso di specie del termine quinquennale di cuiall’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 in luogo del precedente piùNumero registro generale 23669/2020Numero sezionale 2303/2026lungo termine decennale, insiste che l’interruzioneN umderoe dlli ara ccolta generale 16602/2026Data pubblicazione 27/05/2026prescrizione sia intervenuta con l’atto di insinuazione al passivo,in realtà invalido, e che comunque alla data di insinuazione alpassivo il sopraindicato termine fosse già prescritto. Insisteancora che non hanno effetti interruttivi le successive notifichedel 2006-2009.6.1. Per ragioni di ordine logico, occorre trattarepreliminarmente il sesto motivo.Emerge dalla sentenza impugnata che i crediti portati dallacartella di pagamento innanzi indicata al punto 1 dei “fatti dicausa” sono relativi all’arco temporale maggio 1989-agosto1991 (cfr. sentenza pag. 4).Dalla ricostruzione fattuale compiuta nel provvedimento qui inrilievo, il primo atto interruttivo è l’insinuazione al passivofallimentare della società di fatto Masil, insinuazione del 26gennaio del 1999.Ebbene, rispetto ai crediti qui in rilievo la Corte territorialecorrettamente affermava (cfr. pag. 11 della sentenza)l’applicazione della prescrizione quinquennale, concentrando,tuttavia, le ragioni della decisione sulla verifica di atti interruttivinei confronti della Masil (società di fatto fallita) e dei sociCapretti Emanuela e [OSCURATO:PERSONA], in data successiva al 15aprile 2004 data di chiusura del fallimento.Del resto, è noto che la presentazione dell’istanza diinsinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domandagiudiziale, determina, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c.l’interruzione della prescrizione del credito, con effettipermanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale (cfr.ex plurimis Cass. n. 17412/2016).Tuttavia, nella fattispecie qui in rilievo, l’insinuazione al passivofallimentare non ha potuto determinare detto effettoNumero registro generale 23669/2020interruttivo, in quanto – osserva il Collegio - i contributi qui inN umero sezionale 2303/2026Numero di raccolta generale 16602/2026rilievo alla data della insinuazione fallimentare, come dedottoData pubblicazione 27/05/2026nel motivo in esame, erano già prescritti.Ed infatti, come detto innanzi, i crediti Inps per cui è causa sonorelativi all’arco temporale dal maggio 1989 all’agosto 1991,sicché, sulla scorta della ricostruzione fattuale compiuta insentenza, recando il primo atto interruttivo la data del 26gennaio del 1999, di insinuazione al passivo, a detta data eragià maturata la prescrizione.Infatti, come noto, l’art. 3 della legge n. 335 del 1995 riduceval’originario termine di prescrizione decennale in quinquennale.Quanto poi alla decorrenza del termine di prescrizione per icontributi relativi a periodi anteriori alla data di entrata in vigoredi detta legge, quali quelli qui in discussione, la questione èstata più volte esaminata e risolta da questa Corte (cfr. tra lemassimate Cass. Sez. U. n. 6173/2008 e indi la successiva Cass.n. 2965/2018) che ha affermato: in materia di prescrizionedel diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria,la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedentialla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui ilprecedente termine decennale di prescrizione venga conservatoper effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, didall'Istituto previdenziale nel rispetto della normativapreesistente - il termine di prescrizione è quinquennale adecorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, inapplicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att.c.c., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo terminedeterminato secondo il regime precedente .Numero registro generale 23669/2020Numero sezionale 2303/2026Detto principio questa Corte condivide e fa proprio, riporNtuamnedroo dis rai ccolta generale 16602/2026Data pubblicazione 27/05/2026anche ai sensi dell’art 118 disp. att. c.p.c. alle motivazioni resenei provvedimenti innanzi citati, ne consegue che essendol’ultima mensilità in rilievo quella dell’agosto del 1991 e nondando atto la sentenza impugnata, come già più volte rimarcato,di eventi interruttivi anteriori alla insinuazione al passivo, alladata del 26 gennaio 1999 era già integralmente maturata laprescrizione quinquennale.7. Alla luce di quanto innanzi il sesto motivo va accolto e dettoaccoglimento comporta l’assorbimento dei primi cinque motividi ricorso.8. Conclusivamente, accolto il sesto motivo, assorbiti gli altri, laCorte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,dichiara non dovuti i contributi INPS portati dalla cartella dipagamento 00820060017117018503, per intervenutamaturazione della prescrizione.9. Le spese seguono la soccombenza per tutti e tre i gradi digiudizio e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il sesto motivo, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendonel merito, dichiara non dovuti i contributi Inps portati dallacartella di pagamento 00820060017117018503; condanna, insolido, INPS, anche quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA], e ADER alpagamento in favore della parte ricorrente in cassazione dellespese di lite così liquidate: per il giudizio di primo grado incomplessivi € 8.000 per compenso, oltre accessori di legge espese generali nella misura del 15%; per il giudizio di appello incomplessivi € 9.520 per compenso, oltre accessori di legge espese generali nella misura del 15%; per il giudizio dicassazione in complessivi € 7.000 per compenso ed € 200 perNumero registro generale 23669/2020Numero sezionale 2303/2026esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella Nmumiesrou dri ara ccolta generale 16602/2026Data pubblicazione 27/05/2026del 15%; spese attribuite, per tutti e tre i gradi, all’avv.[OSCURATO:PERSONA] dichiaratasi antistataria.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 12.5.2026.La PresidenteRossana Mancino
Sentenza Cassazione n. 16602/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris