CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2022
Cassazione n. 34392/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21699/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] (deceduta), elettivamente domiciliato nello studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Piacenza -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentano e difendono, unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Piacenza -controricorrenti - 02L,2, avverso la sentenza n. 1568/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/2/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Bologna ha respinto il gravame interposto dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pronunzia Trib.Piacenza 30/1/2012, di rigetto della domanda dalla medesima e dal sig. [OSCURATO:PERSONA] originariamente proposta nei confronti dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] ed altri di: a) declaratoria di inesistenza o nullità della «successione di [OSCURATO:PERSONA] aperta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Piacenza», nonché dell'<<eredità dello stesso in seguito a denunzia presentata e registrata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] presso l'Ufficio del Registro al vol. 282 n. 74 per 1/2 della casa sita in via XX Settembre 115-117-119 con eredi [OSCURATO:PERSONA], salvo l'usufrutto di 1/2 a [OSCURATO:PERSONA] per assenza o inesistenza del certificato di morte»; b) declaratoria di inesistenza o nullità dell'<<eredità in seguito a successione aperta il 5.06.1978 a Piacenza della signora [OSCURATO:PERSONA] ... a favore di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla parte relativa all'eredità dell'usufrutto di 1/4 della casa»; b) declaratoria di «intervenuta usucapione a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'appartamento posto al 10 piano di via XX Settembre 119 a Piacenza e delle relative pertinenze e usi o, in subordine della quota di 1/4»; d) declaratoria di inesistenza o nullità del «conferimento di [OSCURATO:PERSONA] dell'appartamento come sopra identificato o, in subordine, della quota di 1/2 al fondo patrimoniale costituito in data 3.05.1995 ... per intervenuta usucapione da parte degli attori e-o per inesistenza o nullità dell'eredità».Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l'Antonelli, nella qualità di erede della nelle more deceduta Pietralunga propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso i sigg. [OSCURATO:PERSONA] ed altri, che hanno presentato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il 1° motivo il ricorrente denunzia «violazione e-o falsa applicazione» degli artt. 115, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Si duole che la corte di merito erroneamente ritenuto trattarsi di mero «errore di battitura nei certificati che riportano il nome di Rasparini» Teodoro. Lamenta che «tutti i certificati dell'anagrafe e dello stato civile dei Comuni di Rivergaro, dove era nato, Piacenza, dove risiedeva, Genova, dove era morto, concordano che il vero nome era [OSCURATO:PERSONA] ed escludono che il suo nome fosse [OSCURATO:PERSONA]. Gli impiegati non hanno mai commesso alcun errore, hanno sempre correttamente riportato nei certificati i dati presenti nei registri. Il preteso errore di battitura era stato escluso dalla stessa controparte ... Il nome di [OSCURATO:PERSONA] si rinviene ... nell'atto notarile del dr. Fumagalli ... a pagina 164 dell'atto di compravendita da lui redatto in data 15 febbraio 1947». Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che nella specie «tutti i dati, tranne il solo cognome, sono esatti e corrispondono a [OSCURATO:PERSONA]», e che «quanto attestato dai pubblici ufficiali dello stato civile e dell'anagrafe fa fede fino a querela di falso, sulla corrispondenza di quanto certificato, con i registri dello stato civile»; e che «quando sussiste un contrasto tra quanto affermato da un notaio circa il cognome di una parte contraente e il suo cognome anagrafico certificato da pubblici ufficiali dell'anagrafe e dello stato civile, il contrasto non può che risolversi in un errore materiale di questi ultimi, col chiaro intento di eludere tutta la normativa ed evitare di proporre una querela di falso. Non costituisce prova privilegiata e non occorre querela di falso per contrastare il valore probatorio di una errata identificazione compiuta dal notaio, relativamente al solo cognome di un acquirente, ma può essere contrastata in qualunque modo, trattandosi della mera sostituzione di una vocale con un'altra, restando esatti tutti gli altri dati identificativi ( nome, paternità, professione, residenza, luogo di nascita, stato civile )», laddove l'«efficacia probatoria dei documenti di pubblici ufficiali dell'anagrafe e dello stato civile, relativamente alla corrispondenza tra quanto certificato col contenuto dei registri depositati presso lo stesso ufficio, non è equiparabile alla certificazione, da parte del notaio, del cognome di un contraente, divergendo in una sola vocale, perché il notaio afferma di essere "personalmente" certo, ma non garantisce, né può farlo, che risponde a verità». Lamenta che il «nome di [OSCURATO:PERSONA] si rinviene anche nelle denunce di successione sua e della moglie [OSCURATO:PERSONA], presentate e sottoscritte entrambe dall'erede ( doc. n. 44 e 45 fascicolo di primo grado del ricorrente )», documentazione invero «del tutto irrilevante in quanto sottoscritta [OSCURATO:PERSONA], parte in causa quindi dichiarazioni di parte...».Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che «quando il valore probatorio è diverso non si può ritenere errata una certificazione che può essere contrastata solo con querela di falso e veritiera una certificazione di minore valore probatorio», e che «non può sussistere l'errore materiale quando 5 documenti dell'Ufficio dello Stato Civile e dell'Anagrafe concordano sullo stesso nome». Lamenta che la corte di merito «è incorsa nella violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere attribuito piena prova a cinque ( 5 ) concordanti documenti di pubblici ufficiali dell'ufficio dello Stato Civile e dell'Anagrafe dei Comuni di Piacenza, Genova e Rivergaro, affermando la presenza, in alcuni di essi, di un inesistente errore di battitura, sulla base di una dichiarazione di minore valore probatorio». Con il 2° motivo denunzia «violazione o falsa applicazione» degli artt.6, 1325, 1418 cc., 75 c.p.c., 28, 47 L. n. 89 del 1913, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito non abbia dichiarato la nullità «della compravendita notarile» dell'immobile de quo, né conseguentemente disposto l'integrazione del contraddittorio «con i venditori della casa o loro eredi, in quanto la domanda di usucapione della proprietà deve essere posta in contraddittorio con i legittimi intestatari del bene». Con il 3° motivo denunzia «violazione o falsa applicazione» degli artt.115, 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Con il 4° motivo denunzia «omesso esame» di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che «il possesso dell'appartamento ... risale a 9 mesi prima precisamente il 03.02.1961, quando gli intestatari dell'appartamento erano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]», come provato «anche dalla numerosa documentazione prodotta». Lamenta che la corte di merito ha «disatteso numerosi documenti alcuni dei quali con un valore di prova privilegiata, ritenendo provata, recependola senza apprezzamento critico, una semplice affermazione, soggetta invece a valutazione». Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. Va anzitutto osservato che esso non rispetta il requisito a pena di inammissibilità prescritto all'art. 366, 10 co. n. 3, c.p.c. dell'esposizione sommaria dei fatti, che è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata ( v. Cass., Sez. Un., 18/5/2006, n. 11653, e, conformemente, da ultimo Cass., 2/8/2016, n. 16103 ). Deve ulteriormente porsi in rilievo che a fronte dell'operato accertamento in fatto e delle conclusioni dal giudice dell'appello conseguentemente raggiunte nell'impugnata sentenza l'odierno ricorrente si limita invero a riproporre inammissibilmente in termini di mera contrapposizione la propria non accolta tesi difensiva, facendo in proposito richiamo ad atti ed emergenze del giudizio di merito [ in particolare, alla «compravendita notarile», a «tutti i certificati dell'anagrafe e dello stato civile dei Comuni di Rivergaro ... Piacenza ... Genova ...», alle «denunce di successione sua e della moglie [OSCURATO:PERSONA], presentate e sottoscritte entrambe dall'erede ( doc. n. 44 e 45 fascicolo di primo grado del ricorrente )»; a quanto «rilevato dal direttore dell'ufficio del registro che, di proprio pugno aveva scritto a pagina 7 dell'atto, "manca documentazione"», al «primo contratto di locazione ... stipulato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]», alle «cartelle della esattoria comunale per la ditta artigianale di sartoria ... (doc. n. 32 fascicolo di primo grado del ricorrente)», alle «bollette dell'energia elettrica ... ( doc. n. 34 fascicolo di primo grado ) e del gas ... ( doc. n. 33 fascicolo di primo grado )», alle «denunce di contratto verbale di locazione presentate annualmente all'ufficio del registro da [OSCURATO:PERSONA]» ] in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., limitandosi a meramente richiamarli senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero laddove in tutto o in parte riprodotti [es., il «certificato rilasciato dall'ufficio Stato civile di Piacenza in data 10-11-2007 ... ( doc. n. 12 fascicolo di primo grado parte ricorrente )», il «certificato rilasciato dall'ufficio Stato civile di Genova in data 21-3-2008 ... (doc. n. 41 fascicolo di primo grado parte ricorrente)», «stato di famiglia rilasciato dai Servizi demografici del Comune di Piacenza ... (doc. n. 3 allegato all'atto di appello e n. 2 fascicolo di primo grado di controparte», «certificato di morte rilasciato dallo Stato civile di Piacenza ... ( doc. n. 4 allegato all'atto di appello e n. 5 fascicolo di primo grado di controparte», la «pag. 1 della seconda memoria autorizzata depositata in data 20/5/2008 nel primo grado di giudizio», la «pagina 164 dell'atto di compravendita ... redatto in data 15 febbraio 1947 ... ( doc. n. 43 fascicolo di primo grado del ricorrente ), il «certificato di residenza con storico indirizzi di [OSCURATO:PERSONA] ... doc. n. 6 fascicolo di primo grado e di [OSCURATO:PERSONA] ... doc. n. 5 fascicolo di primo grado», la «denuncia all'Ufficio del Registro di [OSCURATO:PERSONA] di un preteso contratto verbale di locazione ... ( doc. n. 7 fascicolo di primo grado della controparte ) ] senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (pure) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso. Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Va sotto altro profilo sottolineato che l'odierno ricorrente denunzia ( 1° e 30 motivo ) altresì la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in contrasto con il principio affermato da questa Corte secondo cui la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti bensì disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli ( salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio ) (art.115 c.p.c.); ovvero nel valutare una prova o comunque una risultanza probatoria non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); oppure, ancora, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento;mentre ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, inammissibile essendo la diversa doglianza in base alla quale, nel valutare le prove proposte dalle parti, il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, tale attività valutativa essendo consentita dall'art. 116 c.p.c. ( v. Cass., 27/7/2022, n. 23408; Cass., 25/11/2021, n. 36631; Cass., Sez. Un., 30/9/2020, n. 20867; Cass., 23/10/2018, n. 26769; Cass., Sez. Un., 21/9/2018, n. 22425; Cass., Sez. Un., 5/8/2016, n. 16598; Cass., 10/6/2016, n. 11892. Cfr. altresì Cass., 28/11/2007, n. 24755; Cass., 20/6/2006, n. 14267; Cass., 12/2/2004, n. 2707). Emerge a tale stregua evidente come l'odierno ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 ). Senza sottacersi, con particolare riferimento al 10 e al 2° motivo, che come questa Corte ha già avuto modo di affermare [ atteso che la querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, la querela di falso non è ammissibile ( v. Cass., 18/9/2020, n. 19626; Cass., 2/7/2001, n. 8925; e già Cass., 30/1/1968, n. 294 ), laddove qualsiasi mezzo di prova può essere ammesso per provare gli errori materiali di scritturazione degli atti redatti da pubblici ufficiali ( cfr. Cass., 5/11/2018, n. 28112; e già Cass., 12/7/1968, n. 2463 ) ] quando come nella specie si accerti che in un atto pubblico di compravendita immobiliare il notaio, dopo avere esattamente trascritto la dichiarazione di volontà delle parti, abbia corredato, per errore, il rogito con indicazioni erronee, senza che ne derivi alcuna incertezza o errore circa l'identità della persona fisica, l'indicazione erronea delle generalità restando un fatto marginale che non incide sulla validità ed efficacia del negozio ( cfr. Cass., 6/11/1978, n. 5056 ), la circostanza che l'atto cosi formato sia stato riletto alle parti e dalle stesse sottoscritto non importa che l'atto debba essere impugnato con querela di falso o che sia necessaria un'azione di annullamento del contratto per errore per escludere il trasferimento dei beni, essendo sufficiente un'azione di mero accertamento per la correzione del mero errore materiale del notaio (cfr., con riferimento all'erronea indicazione di dati catastali dei beni compravenduti, Cass., 21/1/2015, n. 1063; e già Cass., 7/5/1980, n. 3018). Orbene, all'esito dell'accertamento in fatto compiuto nel doppio grado del giudizio di merito di tale principio la corte di merito ha, diversamente da quanto dall'odierno ricorrente sostenuto, fatto invero piena e corretta applicazione nell'impugnata sentenza. A tale stregua il ricorso è sotto tale profilo inammissibile anche ex art.360 bis c.p.c.. Né può del pari sottacersi che là dove l'odierno ricorrente lamenta (avuto in particolare riferimento al 10 motivo) che <<sussiste una erronea percezione censurabile ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere, la Corte di Appello, ritenuto sussistente un immaginario errore di battitura in alcuni documenti», emerge con tutta evidenza che il medesimo inammissibilmente prospetta in realtà un vizio revocatorio ex art. 395, 1° co. n. 4, c.p.c. Con l'ulteriore conseguenza che la doglianza di cui al 2° motivo risulta invero nemmeno configurabile. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente -nella qualità- al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore dei controricorrenti. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'eventuale ulteriore importo a titolo di