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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 settembre 2026

Cassazione n. 24985/2026

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resentato e difeso, in virtù diprocura rilasciata in calce al ricorso per revocazione, dall’avvocatoAMBROGIO PANZARELLA ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzoPEC del difensore– ricorrente per revocazione –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DELL’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivilegali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex legedall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici, inROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12– controricorrenti per revocazione –per la revocazione dell’ordinanza n. 15287 del 2025, pronunciata dallaCORTE DI CASSAZIONE e depositata il 9 giugno 2025 (R.G.N.15218/2022).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell’8luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25777/2025Numero sezionale 3297/2026Numero di raccolta generale 24985/2026Data pubblicazione 04/09/20261.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Corte ha respinto ilricorso proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA] di Baucina contro lasentenza della Corte d’appello di Palermo, che ha confermato, a suavolta, la pronuncia del Tribunale della medesima sede e ha rigettato ledomande del ricorrente, volte a ottenere, in particolare, il ripristino deltrattamento retributivo concordato in origine per l’incarico di direttoregenerale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.Per quanto ancora rileva, questa Corte ha disatteso il primo e ilsecondo motivo di ricorso, incentrati sulla necessità di applicare il limitedi Euro 240.000,00 annui, stabilito dalla legislazione statale per itrattamenti complessivi a carico delle finanze pubbliche (art. 13,comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, conmodificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89).A fondamento della decisione, questa Corte ha evidenziato che, nelcaso di specie, opera il limite più restrittivo di Euro 160.000,00, fissatodalla disciplina regionale (art. 13 della legge della Regione Siciliana 11giugno 2014, n. 13), e che tale disciplina ha passato indenne il vagliodi costituzionalità.La sentenza n. 263 del 2020 ha dichiarato non fondate le questionisollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per laRegione Siciliana, e ha ritenuto ragionevole il bilanciamento tragl’interessi contrapposti.

Invero, il giudice delle leggi ha escluso lanatura tributaria delle misure apprestate dal legislatore siciliano e havalorizzato il circoscritto arco temporale delle previsioni restrittive e lefinalità di risparmio di spesa.La pronuncia richiamata, pur concernente «una parte sola dellanormativa qui in esame» (pagina 16 dell’ordinanza impugnata),consente di sgombrare il campo dai profili d’incompatibilità con laCostituzione prospettati dal ricorrente e di affermare che al legislatoreregionale non è preclusa l’adozione di una disciplina più severa rispetto- 2 -Numero registro generale 25777/2025Numero sezionale 3297/2026Numero di raccolta generale 24985/2026Data pubblicazione 04/09/2026a quella statale in ordine al tetto retributivo e previdenziale applicabilee alla salvaguardia dei rapporti già instaurati.Questa Corte, nel respingere il terzo motivo di ricorso, ha poiosservato che, anche nell’epoca antecedente alle innovazioni introdottedall’art. 13, comma 11, della legge della Regione Siciliana 17 marzo2016, n. 3, e dall’art. 14 della legge della Regione Siciliana 17 maggio2016, n. 8, la normativa regionale dev’essere letta, nel suo àmbitoapplicativo, in consonanza con la normativa statale, estesa a «tutti isoggetti che in qualunque modo ricevano da una P.A. somme di denaroa titolo di retribuzione, emolumento e trattamento pensionistico,comunque denominato, a prescindere dal fatto che siano lavoratoridipendenti o autonomi o che siano dirigenti o ricoprano altri ruoli»(pagina 21 dell’ordinanza impugnata).2.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] di Baucina impugna per revocazionel’ordinanza di questa Corte, ai sensi degli artt. 391-bis, primo comma,e 395, n. 4, cod. proc. civ., e formula un motivo, illustrato da memoriain prossimità dell’adunanza camerale.3.– Resistono con il medesimo controricorso l’Assessoratoregionale del territorio e dell’ambiente della Regione Sicilia e l’Agenziaregionale per la protezione dell’ambiente della Regione Sicilia.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio,in ossequio all’art. 375, secondo comma, n. 4-ter, cod. proc. civ.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo, il ricorrente chiede la revocazionedell’ordinanza indicata in epigrafe, in quanto assume che questa Cortesia incorsa in un errore percettivo, destinato a incidere sulla decisioneadottata, e abbia supposto la verità di un fatto incontrastabilmenteescluso dagli atti e dai documenti di causa: la titolarità, in capo al- 3 -Numero registro generale 25777/2025Numero sezionale 3297/2026Numero di raccolta generale 24985/2026Data pubblicazione 04/09/2026ricorrente, di un trattamento pensionistico gravantesull’amministrazione regionale o sul Fondo pensioni Sicilia.Ad avviso del ricorrente, la ratio decidendi dell’ordinanzaimpugnata poggia su un fatto smentito per tabulas dalle risultanze dicausa, in quanto il ricorrente beneficia di un trattamento pensionisticoa carico della Cassa dipendenti pubblici ed enti locali e non già a caricodell’amministrazione regionale o del Fondo pensioni Sicilia.2.– Il ricorso è inammissibile.3.– L’impugnazione per revocazione delle pronunce di questa Corteè ammessa ogniqualvolta sia dedotto un errore compiuto nella letturadegli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presupponel’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto: l’unaemerge dalla sentenza e l’altra dagli atti e dai documenti di causa(Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032).L’errore rilevante, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.,consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto lasupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre cheil fatto oggetto dell’asserito errore non abbia formato oggetto didiscussione fra le parti.L’errore, inoltre, non può concernere l’attività interpretativa evalutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta edell’immediata rilevabilità sulla scorta del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa e dev’essere essenziale e decisivo (Cass.,S.U., 19 luglio 2024, n. 20013).

Invero, in forza dell’univoco dettatotestuale dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., la pronuncia può essererevocata soltanto allorché si fondi sulla supposizione erroneadell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto.4.– L’errore che il ricorrente addebita all’ordinanza di questa Corteesula, sotto plurimi e concorrenti profili, dal paradigma dell’errorerevocatorio tipizzato dal codice di rito.- 4 -Numero registro generale 25777/2025Numero sezionale 3297/2026Numero di raccolta generale 24985/2026Data pubblicazione 04/09/20265.– In primo luogo, giova precisare che l’oggetto del contendereriguarda la latitudine e la portata della disciplina sul tetto retributivo,come emerge dalla disamina che l’ordinanza impugnata ha compiuto inordine ai primi tre motivi di ricorso.5.1.– È ben vero che tale ordinanza richiama diffusamente lanormativa regionale applicabile ai trattamenti onnicomprensivi dipensione, in tutto o in parte a carico dell’amministrazione regionale odel Fondo pensioni Sicilia (art. 13, comma 2, della legge reg.

Sicilia n.13 del 2014), e si sofferma sulla pronuncia della Corte costituzionale(sentenza n. 263 del 2020), che ha approfondito la disciplina sulversante eminentemente previdenziale.Disciplina che ha come requisito indefettibile un presupposto difatto che il ricorrente assume sia inoppugnabilmente escluso dalleemergenze probatorie.5.2.– Nondimeno, tale richiamo dev’essere inteso alla stregua deltenore complessivo delle argomentazioni illustrate da questa Corte enon può essere considerato in maniera atomistica e irrelata.Il richiamo, anzitutto, è funzionale al rigetto dei dubbi di illegittimitàcostituzionale adombrati con riferimento alla connessa disciplinaretributiva, contraddistinta da un’identica ratio.Inoltre, è la stessa ordinanza a riconoscere a chiare lettere che leprevisioni richiamate rappresentano «una parte sola della normativaqui in esame» (pagina 16 dell’ordinanza, richiamata supra anche alpunto 1 della sezione “Fatti di causa”), normativa che quindi l’ordinanzaricostruisce con dovizia di riferimenti anche nelle implicazioniretributive rilevanti nell’odierno giudizio.6.– Inoltre, le censure, nella loro essenza, investono l’attivitàinterpretativa e valutativa demandata a questa Corte.6.1.– Come hanno specificato i controricorrenti (pagina 3 dell’attodepositato nel presente giudizio) e come si evince anche dal principiodi diritto enunciato al punto 7 dell’ordinanza, il fulcro della decisione è- 5 -Numero registro generale 25777/2025Numero sezionale 3297/2026Numero di raccolta generale 24985/2026Data pubblicazione 04/09/2026nel rilievo che la disciplina restrittiva opera per chiunque riceva da unapubblica amministrazione somme di denaro a titolo di retribuzione,emolumento e trattamento pensionistico, comunque denominato, aprescindere dal fatto che si tratti di lavoratori dipendenti o autonomi,di dirigenti o di lavoratori investiti di altri ruoli (pagina 21dell’ordinanza).L’ordinanza impugnata ha, dunque, il suo cardine nell’affermazioneche la più rigorosa disciplina regionale del limite retributivo,interpretata in coerenza con la normativa statale e con le finalità dirazionalizzazione della spesa, ha una portata ampia e si applica intermini generali, anche con riferimento alla posizione dell’odiernoricorrente per il nuovo incarico ricoperto e anche ratione temporis peril periodo anteriore alle innovazioni recate dalle leggi regionali del2016.6.2.– Tale approdo ermeneutico promana dall’esame complessivodi un’articolata disciplina, che l’ordinanza pondera nella sua interezzae non soltanto nei suoi snodi previdenziali, come conferma lacircostanziata ricognizione di tutte le disposizioni rilevanti.L’attinenza delle doglianze all’attività interpretativa e valutativa èavvalorata anche dagli argomenti enunciati nella memoria illustrativa(pagine 4 e seguenti), che propugnano l’applicabilità della piùfavorevole disciplina statale a coloro che non percepiscano trattamentipensionistici a carico dell’amministrazione regionale o del [OSCURATO:PERSONA].7.– Infine, le doglianze si appuntano sulla questione esegetica cherappresenta l’asse portante della res controversa e, sui profiliricostruttivi di tale questione, l’ordinanza ha scrutinato le contrapposteprospettazioni delle parti, delineando una diversa lettura sistematica eteleologica della normativa vigente.7.1.– In ultima analisi, il percorso argomentativo che sorregge ladecisione è più complesso e non si fonda sulla disciplina previdenziale- 6 -Numero registro generale 25777/2025Numero sezionale 3297/2026Numero di raccolta generale 24985/2026Data pubblicazione 04/09/2026e sui suoi presupposti di fatto, ma si dipana attraverso la ricostruzionedell’intera normativa di riferimento e della sua valenza precettiva.Valenza precettiva che costituisce il punto specificamente dibattuto frale parti.7.2.– Anche da quest’angolo visuale, si apprezza l’estraneitàdell’errore dedotto al paradigma dell’errore revocatorio, nei terminitassativi che il codice di rito sancisce.8.– Le considerazioni esposte conducono a dichiarareinammissibile, nel suo complesso, il ricorso proposto.9.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano a favore dei controricorrenti, nell’importo complessivoindicato in dispositivo e commisurato al valore della controversia eall’attività difensiva svolta.10.– La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dareimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione; condanna ilricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del presente giudizio,che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile dell’8 luglio 2026.La PresidenteLucia Esposito- 7 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentato e difeso, in virtù diprocura rilasciata in calce al ricorso per revocazione, dall’avvocatoAMBROGIO PANZARELLA ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzoPEC del difensore– ricorrente per revocazione –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E DELL’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivilegali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex legedall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliati presso i suoi uffici, inROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12– controricorrenti per revocazione –per la revocazione dell’ordinanza n. 15287 del 2025, pronunciata dallaCORTE DI CASSAZIONE e depositata il 9 giugno 2025 (R.G.N.15218/2022).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell’8luglio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25777/2025Numero sezionale 3297/2026Numero di raccolta generale 24985/2026Data pubblicazione 04/09/20261.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Corte ha respinto ilricorso proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA] di Baucina contro lasentenza della Corte d’appello di Palermo, che ha confermato, a suavolta, la pronuncia del Tribunale della medesima sede e ha rigettato ledomande del ricorrente, volte a ottenere, in particolare, il ripristino deltrattamento retributivo concordato in origine per l’incarico di direttoregenerale dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente.Per quanto ancora rileva, questa Corte ha disatteso il primo e ilsecondo motivo di ricorso, incentrati sulla necessità di applicare il limitedi Euro 240.000,00 annui, stabilito dalla legislazione statale per itrattamenti complessivi a carico delle finanze pubbliche (art. 13,comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, conmodificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89).A fondamento della decisione, questa Corte ha evidenziato che, nelcaso di specie, opera il limite più restrittivo di Euro 160.000,00, fissatodalla disciplina regionale (art. 13 della legge della Regione Siciliana 11giugno 2014, n. 13), e che tale disciplina ha passato indenne il vagliodi costituzionalità.La sentenza n. 263 del 2020 ha dichiarato non fondate le questionisollevate dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d’appello per laRegione Siciliana, e ha ritenuto ragionevole il bilanciamento tragl’interessi contrapposti. Invero, il giudice delle leggi ha escluso lanatura tributaria delle misure apprestate dal legislatore siciliano e havalorizzato il circoscritto arco temporale delle previsioni restrittive e lefinalità di risparmio di spesa.La pronuncia richiamata, pur concernente «una parte sola dellanormativa qui in esame» (pagina 16 dell’ordinanza impugnata),consente di sgombrare il campo dai profili d’incompatibilità con laCostituzione prospettati dal ricorrente e di affermare che al legislatoreregionale non è preclusa l’adozione di una disciplina più severa rispetto- 2 -Numero registro generale 25777/2025Numero sezionale 3297/2026Numero di raccolta generale 24985/2026Data pubblicazione 04/09/2026a quella statale in ordine al tetto retributivo e previdenziale applicabilee alla salvaguardia dei rapporti già instaurati.Questa Corte, nel respingere il terzo motivo di ricorso, ha poiosservato che, anche nell’epoca antecedente alle innovazioni introdottedall’art. 13, comma 11, della legge della Regione Siciliana 17 marzo2016, n. 3, e dall’art. 14 della legge della Regione Siciliana 17 maggio2016, n. 8, la normativa regionale dev’essere letta, nel suo àmbitoapplicativo, in consonanza con la normativa statale, estesa a «tutti isoggetti che in qualunque modo ricevano da una P.A. somme di denaroa titolo di retribuzione, emolumento e trattamento pensionistico,comunque denominato, a prescindere dal fatto che siano lavoratoridipendenti o autonomi o che siano dirigenti o ricoprano altri ruoli»(pagina 21 dell’ordinanza impugnata).2.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] di Baucina impugna per revocazionel’ordinanza di questa Corte, ai sensi degli artt. 391-bis, primo comma,e 395, n. 4, cod. proc. civ., e formula un motivo, illustrato da memoriain prossimità dell’adunanza camerale.3.– Resistono con il medesimo controricorso l’Assessoratoregionale del territorio e dell’ambiente della Regione Sicilia e l’Agenziaregionale per la protezione dell’ambiente della Regione Sicilia.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio,in ossequio all’art. 375, secondo comma, n. 4-ter, cod. proc. civ.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico motivo, il ricorrente chiede la revocazionedell’ordinanza indicata in epigrafe, in quanto assume che questa Cortesia incorsa in un errore percettivo, destinato a incidere sulla decisioneadottata, e abbia supposto la verità di un fatto incontrastabilmenteescluso dagli atti e dai documenti di causa: la titolarità, in capo al- 3 -Numero registro generale 25777/2025Numero sezionale 3297/2026Numero di raccolta generale 24985/2026Data pubblicazione 04/09/2026ricorrente, di un trattamento pensionistico gravantesull’amministrazione regionale o sul Fondo pensioni Sicilia.Ad avviso del ricorrente, la ratio decidendi dell’ordinanzaimpugnata poggia su un fatto smentito per tabulas dalle risultanze dicausa, in quanto il ricorrente beneficia di un trattamento pensionisticoa carico della Cassa dipendenti pubblici ed enti locali e non già a caricodell’amministrazione regionale o del Fondo pensioni Sicilia.2.– Il ricorso è inammissibile.3.– L’impugnazione per revocazione delle pronunce di questa Corteè ammessa ogniqualvolta sia dedotto un errore compiuto nella letturadegli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presupponel’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto: l’unaemerge dalla sentenza e l’altra dagli atti e dai documenti di causa(Cass., S.U., 27 novembre 2019, n. 31032).L’errore rilevante, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.,consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto lasupposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità èincontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre cheil fatto oggetto dell’asserito errore non abbia formato oggetto didiscussione fra le parti.L’errore, inoltre, non può concernere l’attività interpretativa evalutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta edell’immediata rilevabilità sulla scorta del solo raffronto tra la sentenzaimpugnata e gli atti di causa e dev’essere essenziale e decisivo (Cass.,S.U., 19 luglio 2024, n. 20013). Invero, in forza dell’univoco dettatotestuale dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., la pronuncia può essererevocata soltanto allorché si fondi sulla supposizione erroneadell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto.4.– L’errore che il ricorrente addebita all’ordinanza di questa Corteesula, sotto plurimi e concorrenti profili, dal paradigma dell’errorerevocatorio tipizzato dal codice di rito.- 4 -Numero registro generale 25777/2025Numero sezionale 3297/2026Numero di raccolta generale 24985/2026Data pubblicazione 04/09/20265.– In primo luogo, giova precisare che l’oggetto del contendereriguarda la latitudine e la portata della disciplina sul tetto retributivo,come emerge dalla disamina che l’ordinanza impugnata ha compiuto inordine ai primi tre motivi di ricorso.5.1.– È ben vero che tale ordinanza richiama diffusamente lanormativa regionale applicabile ai trattamenti onnicomprensivi dipensione, in tutto o in parte a carico dell’amministrazione regionale odel Fondo pensioni Sicilia (art. 13, comma 2, della legge reg. Sicilia n.13 del 2014), e si sofferma sulla pronuncia della Corte costituzionale(sentenza n. 263 del 2020), che ha approfondito la disciplina sulversante eminentemente previdenziale.Disciplina che ha come requisito indefettibile un presupposto difatto che il ricorrente assume sia inoppugnabilmente escluso dalleemergenze probatorie.5.2.– Nondimeno, tale richiamo dev’essere inteso alla stregua deltenore complessivo delle argomentazioni illustrate da questa Corte enon può essere considerato in maniera atomistica e irrelata.Il richiamo, anzitutto, è funzionale al rigetto dei dubbi di illegittimitàcostituzionale adombrati con riferimento alla connessa disciplinaretributiva, contraddistinta da un’identica ratio.Inoltre, è la stessa ordinanza a riconoscere a chiare lettere che leprevisioni richiamate rappresentano «una parte sola della normativaqui in esame» (pagina 16 dell’ordinanza, richiamata supra anche alpunto 1 della sezione “Fatti di causa”), normativa che quindi l’ordinanzaricostruisce con dovizia di riferimenti anche nelle implicazioniretributive rilevanti nell’odierno giudizio.6.– Inoltre, le censure, nella loro essenza, investono l’attivitàinterpretativa e valutativa demandata a questa Corte.6.1.– Come hanno specificato i controricorrenti (pagina 3 dell’attodepositato nel presente giudizio) e come si evince anche dal principiodi diritto enunciato al punto 7 dell’ordinanza, il fulcro della decisione è- 5 -Numero registro generale 25777/2025Numero sezionale 3297/2026Numero di raccolta generale 24985/2026Data pubblicazione 04/09/2026nel rilievo che la disciplina restrittiva opera per chiunque riceva da unapubblica amministrazione somme di denaro a titolo di retribuzione,emolumento e trattamento pensionistico, comunque denominato, aprescindere dal fatto che si tratti di lavoratori dipendenti o autonomi,di dirigenti o di lavoratori investiti di altri ruoli (pagina 21dell’ordinanza).L’ordinanza impugnata ha, dunque, il suo cardine nell’affermazioneche la più rigorosa disciplina regionale del limite retributivo,interpretata in coerenza con la normativa statale e con le finalità dirazionalizzazione della spesa, ha una portata ampia e si applica intermini generali, anche con riferimento alla posizione dell’odiernoricorrente per il nuovo incarico ricoperto e anche ratione temporis peril periodo anteriore alle innovazioni recate dalle leggi regionali del2016.6.2.– Tale approdo ermeneutico promana dall’esame complessivodi un’articolata disciplina, che l’ordinanza pondera nella sua interezzae non soltanto nei suoi snodi previdenziali, come conferma lacircostanziata ricognizione di tutte le disposizioni rilevanti.L’attinenza delle doglianze all’attività interpretativa e valutativa èavvalorata anche dagli argomenti enunciati nella memoria illustrativa(pagine 4 e seguenti), che propugnano l’applicabilità della piùfavorevole disciplina statale a coloro che non percepiscano trattamentipensionistici a carico dell’amministrazione regionale o del [OSCURATO:PERSONA].7.– Infine, le doglianze si appuntano sulla questione esegetica cherappresenta l’asse portante della res controversa e, sui profiliricostruttivi di tale questione, l’ordinanza ha scrutinato le contrapposteprospettazioni delle parti, delineando una diversa lettura sistematica eteleologica della normativa vigente.7.1.– In ultima analisi, il percorso argomentativo che sorregge ladecisione è più complesso e non si fonda sulla disciplina previdenziale- 6 -Numero registro generale 25777/2025Numero sezionale 3297/2026Numero di raccolta generale 24985/2026Data pubblicazione 04/09/2026e sui suoi presupposti di fatto, ma si dipana attraverso la ricostruzionedell’intera normativa di riferimento e della sua valenza precettiva.Valenza precettiva che costituisce il punto specificamente dibattuto frale parti.7.2.– Anche da quest’angolo visuale, si apprezza l’estraneitàdell’errore dedotto al paradigma dell’errore revocatorio, nei terminitassativi che il codice di rito sancisce.8.– Le considerazioni esposte conducono a dichiarareinammissibile, nel suo complesso, il ricorso proposto.9.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano a favore dei controricorrenti, nell’importo complessivoindicato in dispositivo e commisurato al valore della controversia eall’attività difensiva svolta.10.– La declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dareimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per lastessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020,n. 4315). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione; condanna ilricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del presente giudizio,che liquida in complessivi Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle speseprenotate a debito.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile dell’8 luglio 2026.La PresidenteLucia Esposito- 7 -
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