CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 32380/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del Tribunale di Salerno del 26/03/2026;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che, nel richiamare iltenore della requisitoria, ha chiesto il rigetto del ricorso, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Monica che ne ha chiesto l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 26 marzo 2026 il Tribunale di Salerno, in veste diGiudice dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato l’ordinanza del 23febbraio 2026 con la quale il G.I.P. del medesimo Tribunale ha rigettato larichiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere cui CarloCordiano è sottoposto, giusta ordinanza del 4 giugno 2024, perché ritenutoraggiunto da un grave quadro indiziario in relazione ai delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 2, 4, comma 2, lett. a), e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895.1.1. Il Tribunale, operando in via propedeutica una sinteticaricostruzione delle emergenze investigative sulle quali riposa il provvedimentogenetico, ha rimarcato quanto segue:a) nell’ambito del diverso procedimento penale n. 2968/19 R.G.N.R., RosarioGiugliano è stato raggiunto, nel novembre del 2022, da ordinanza di custodiacautelare perché ritenuto il promotore, a decorrere dal 2020, nonchél’organizzatore dell’omonima associazione di tipo camorristico attiva nel territoriodel comune di Poggiomarino;b) secondo le emergenze investigative acquisite in detto procedimento, ilGiugliano, all’atto della sua scarcerazione, avvenuta, per l’appunto, nel 2020,aveva «deciso di aggregare intorno a sé un nuovo gruppo criminale» e distringere uno strategico rapporto di alleanza con altra consorteria («il gruppopaganese dei Fezza-[OSCURATO:PERSONA]»), al fine di poter estendere l’ambito territoriale diinfluenza del proprio gruppo oltre i confini del comune sopra menzionato e sino araggiungere i «territori di [OSCURATO:PERSONA] del Sarno, [OSCURATO:PERSONA] ed altricomuni dell’agro nocerino-sarnese» (così pag. 2 del provvedimento impugnato);c) con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Salerno del 14 dicembre 2023, ilGiugliano è stato condannato alla pena di anni nove e mesi otto di reclusione;d) costui, determinatosi frattanto alla collaborazione con la giustizia, hadisvelato il proprio qualificato patrimonio di conoscenze, esplicitando, inparticolare, le ragioni che lo avevano indotto a legarsi ad altro gruppo criminale(«egli aveva scelto Pagani come luogo ove stabilire la propria dimora…avendocompiuto diversi omicidi, temeva ritorsioni da parte di gruppi rivali. Il clan deioffrirgli, per questi profil i, protezione»), e disvelando, soprattutto,l’organigramma della propria consorteria;e) tra i membri del consorzio egli ha indicato [OSCURATO:PERSONA], cugino di Nicolaprimo momento che in esso aveva assunto («nell’ambito dell’attivitàestorsiva…[OSCURATO:PERSONA]…era colui che riscuoteva le tangenti delle estorsioni, siadoperava quale emissario dei messaggi intimidatori alle vittime ed avevapartecipato all’agguato per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]»);f) sulla scorta delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], ritenute corroborate dallepropalazioni offerte da altri collaboratori di giustizia, il [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito delpresente procedimento, è stato attinto da ordinanza custodiale in relazione aidelitti, sopra indicati, a lui ascritti ai capi 1) e 14) della rubrica;g) con sentenza del 1° dicembre 2025 del G.U.P. del Tribunale di Salerno, ilCordiano è stato dichiarato responsabile in relazione ai delitti per i quali è statosottoposto a misura e condannato alla pena di anni sette di reclusione.1.2. Il Tribunale ha, poi, ricostruito gli argomenti sui quali ildifensore ha fondato l’istanza de libertate e che possono essere così sintetizzati:a1) in esito al giudizio di merito, svoltosi nelle forme del rito abbreviato, ilCordiano ha beneficiato di una pronuncia assolutoria in relazione alle fattispeciedi reato a lui ascritte ai capi 2), 4), 9) e 11) della rubrica;b1) il predetto ha mantenuto in carcere un comportamento irreprensibile;c1) questi è stato condannato perché ritenuto partecipe all’associazione di tipocamorristico retta da [OSCURATO:PERSONA], una consorteria che, però, non puòqualificarsi quale «mafia storica» e che, peraltro, è stata definitivamentedisarticolata proprio a seguito della determinazione collaborativa assunta da coluiche ne ha costituito il promotore ed il reggente;d1) il contributo che il [OSCURATO:PERSONA] ha garantito in seno al consorzio può definirsitrascurabile.1.3.Il Tribunale ha, quindi, evidenziato come le medesime censure il difensoreabbia veicolato a mezzo dell’atto di appello, lamentandone un’omessaconsiderazione da parte del Giudice della cautela e richiamando altresìl’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale «iltempo silente rileva anche ai fini dell’attenuazione delle esigenze cautelari».1.4. Il Tribunale ha ritenuto che agli argomenti difensivi non potesseHa evidenziato:- che le considerazioni di cui al punto a1) non possono assumere rilievo aifini cautelari. Per i reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA] ai capi 2), 4), 9) e 11) della rubricagià il Giudice della cautela aveva, infatti, ritenuto, all’atto dell’emissionedell’ordinanza applicativa della misura, non sussistente un quadro indiziarioconnotato da gravità;- quanto al superiore punto b1), identicamente insignificante è il fatto cheil [OSCURATO:PERSONA] abbia mantenuto in ambito intramurario un comportamentorispettoso delle prescrizioni impostegli;- la sentenza di condanna emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], acquisita indi modesta pregnanza in seno al sodalizio (punto d1), ha funto da custodedell’arsenale del gruppo ed ha preso parte a summit aventi indubbio rilievostrategico per la vita e l’operatività della consorteria;- la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. deve guidarele valutazioni del Giudice della cautela non solo all’atto dell’emissione dellamisura, ma anche allorquando venga investito di una richiesta di modifica deltrattamento cautelare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 299 cod. proc. pen.;- detta presunzione può essere vinta solo ove l’istante dimostri di averinterrotto i legami con l’associazione o nel caso in cui sia stata acquisita provadell’intervenuta dissoluzione di quest’ultima. Il c.d. «tempo silente» non può dasolo costituire prova dell’irreversibile allontanamento dell’indagato dal sodalizio,potendo essere valutato esclusivamente in via residuale quale uno dei possibilielementi volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di unasituazione indicativa dell’assenza di esigenze cautelari»;- nessun rilievo può attribuirsi, nel caso in esame, al fatto che il sodaliziocui il [OSCURATO:PERSONA] è stato reputato intraneo, contestato sino al dicembre del 2022,sia venuto meno per effetto della scelta collaborativa assunta da colui che necostituiva l’apice, atteso che non è «certamente sopito il contesto territoriale diriferimento, pertanto talmente radicato che non può per esso parlarsi di mafianuova, ovvero di un fenomeno estemporaneo» e considerata, altresì, la capacitàcriminale denotata dal [OSCURATO:PERSONA] «di inserirsi in nuove realtà delinquenziali, fruttodella riorganizzazione delle precedenti investite da misure cautelari…ovvero dinuove iniziative criminali, così come avvenuto per l’inserimento nel clanGiugliano, grazie al cugino…[OSCURATO:PERSONA], esponente di assoluto spicco delclan e stretto collaboratore del [OSCURATO:PERSONA]»;- i delitti in materia di armi in relazione ai quali il [OSCURATO:PERSONA] ha riportatocondanna risultano aggravati per aver agevolato «il clan Fezza-[OSCURATO:PERSONA]», unastruttura associativa diversa da quella alla quale egli era legato ed a tutt’oggi2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorso per cassazione con il quale lamenta vizio di motivazione (art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) derivante dall’inosservanza dell’art. 275,comma 3, cod. proc. pen.Il difensore contesta che l’apparato argomentativo del provvedimentoimpugnato disvela, ove sottoposto a prudente disamina, plurime carenze.Premette che la doppia presunzione regolata dall’art. 275, comma 3, cod.proc. pen. assume connotazioni peculiari in relazione alla fattispecie delittuosa dicui all’art. 416-bis cod. pen. caratterizzata «dal risalente radicamento e dalletendenziale stabilità del sodalizio, oltre che dalla particolare intensità di adesionedegli associati al gruppo criminale» (così pag. 6 del ricorso).Sostiene che, ove si verifichino eventi indicativi della frattura del legameassociativo, siano essi dimostrativi del recesso dal vincolo o dell’esaurimentodell’attività criminale, la regola di esperienza che vivifica la previsione di cuiall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. patisce una radicale smentita conconseguente «riespansione dell’obbligo, per il giudice, di motivare in ordine allaLamenta che il Tribunale, proprio perché ha riconosciuto che il clan Giuglianoha definitivamente cessato di operare, attesa l’intervenuta scelta collaborativadel suo vertice, avrebbe dovuto offrire una più penetrante motivazione in ordineal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] possa concretamente intraprendere condotte delittuose«riconducibili al programma delinquenziale di quel preciso gruppo criminale ocommesse nell’interesse di quest’ultimo», non potendosi ritenere satisfattivo, alfine di far rivivere l’operatività della presunzione, il riferimento ad una diversastruttura associativa, denominata clan «Fezze-[OSCURATO:PERSONA]».Evidenzia, infatti, che la partecipazione del ricorrente a quest’ultimaconsorteria non risulta essere mai stata contestata.Lamenta, ancora, che il Tribunale non ha operato alcuna valutazione dellaconsistenza dei pericula libertatis con precipuo riguardo alla richiesta formulata(che era volta ad ottenere il beneficio degli arresti domiciliari in altra regione) e,anzi, ha operato un generico richiamo al contesto territoriale di riferimento cheappare del tutto eccentrico rispetto al petitum.Censura, infine, che il Tribunale non ha tenuto in alcun conto il decorso deltempo.Ricorda che in relazione ai delitti aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1. cod.pen., la presunzione in esame non impedisce, a seguito della riletturacostituzionalmente orientata operata del Giudice delle leggi con sentenza n.57/13, la concessione della misura degli arresti domiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.2. Va premesso che l’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen.,nella formulazione attualmente vigente, stabilisce che «quando sussistono graviindizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bisdel codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere».La disposizione in esame introduce, quindi, una presunzione assoluta in puntodi adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere per i soggettigravemente indiziati, quali l’odierno ricorrente, del delitto di cui all’art. 416-biscod. pen.La ratio giustificatrice ad essa sottesa è agevolmente apprezzabile ove siponga mente ai tratti strutturali del delitto associativo in questione.Il legame tra il singolo ed il gruppo nel quale si concreta il delitto dipartecipazione ad una consorteria mafiosa presenta, secondo l’id quodplerumque accidit, peculiari connotati di stabilità nel tempo, dato, questo, chenon è invero consustanziale ad alcuna delle altre fattispecie delittuose costruitein forma associativa.L’apprezzamento delle variegate modalità con le quali l’associato può inastratto contribuire al perseguimento dei fini illeciti del sodalizio mafioso,valutata in uno alla straordinaria carica di disvalore che ne qualificainvariabilmente la condotta, rende quindi ragionevole la previsione secondo laquale l’unica misura idonea a neutralizzare il rischio di recidiva sia, per i suoiconnaturati e stringenti limiti alla libertà di movimento e di comunicazione, lacustodia carceraria (cfr., sul punto, Corte cost. n. 265 del 2010).2.1. È appena il caso di precisare che la peculiare disciplina dettatain punto di adeguatezza della risposta cautelare con specifico riguardo al delittodi partecipazione ad un’associazione mafiosa, oltre ad essere stata a più ripresereputata coerente con il sistema dei valori e dei principi della carta costituzionale(cfr., ancora, Corte cost. n. 191 del 2020), ha altresì superato il vaglio dilegittimità della Corte europea dei diritti dell’uomo.Nella sentenza resa in data 6 novembre 2002 in relazione al caso Pantano c.Italia, al paragrafo 70, la Corte ha infatti espressamente affermato che «inquesto contesto, una presunzione legale di pericolosità può essere giustificata, inparticolare quando non è assoluta, ma si presta ad essere contraddetta dallaprova contraria. In effetti, la carcerazione provvisoria delle persone accusate deldelitto previsto dall'articolo 416-bis in Italia tende a tagliare i legami esistenti trale persone interessate ed il loro ambito criminale di origine, al fine di minimizzareil rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delleorganizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti simili.In questo contesto, la Corte tiene conto della natura specifica del fenomenodella criminalità organizzata e soprattutto di quella di stampo mafioso, econsidera che il legislatore italiano poteva ragionevolmente ritenere, a frontedelle condizioni molto critiche delle inchieste sulla mafia condotte dalle autoritàitaliane, come quella condotta contro il ricorrente, che le misure cautelari siimponevano per una vera esigenza di interesse pubblico, soprattutto per ladifesa dell'ordine pubblico e della sicurezza, nonché per la prevenzione dei reatipenali».2.2 La presunzione de qua, se assoluta in punto di adeguatezza dellarisposta sanzionatoria, è, però, relativa all’atto del giudizio, logicamenteantecedente, concernente la sussistenza del pericolo di recidiva.Come si evince dal dato letterale della disposizione, infatti, all’applicazionedella custodia cautelare in carcere si dà corso «salvo che siano acquisiti elementidai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».Nell’interpretazione di detta locuzione, questo Collegio intende dare continuitàal principio ripetutamente ribadito dalla Corte di cassazione allorchè il più severodei provvedimenti di rigore sia stato applicato a soggetto reputato intraneo aduna congrega riconducibile alla nozione di c.d. «mafia storica», ad unaconsorteria, cioè, da tempo radicata nel territorio d’appartenenza, portatrice diuna pervasiva capacità criminale e, soprattutto, dimostratasi capace dirigenerarsi anche ove colpita nella sua composizione soggettiva dalle operazionidi polizia e di preservare così intatta nel tempo la sua capacità di intimidazione.A fronte della ritenuta appartenenza ad una realtà delinquenziale dotata diuna così elevata carica di pericolosità, la presunzione di sussistenza delleesigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere allorasuperata solo ove sia stato dimostrato o sia, comunque, ricavabile dagli atti,l’intervenuto recesso dell'indagato dal consorzio o, in alternativa, l'esaurimentodell'attività associativa.In detto alveo interpretativo, il c.d. tempo silente (ossia il decorso di unapprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) noncostituisce, pertanto, in sé considerato,prova dell'irreversibile allontanamentodell'indagato dal sodalizio, potendo semmai essere valutato esclusivamente invia residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, ad esempio, un'attività dicollaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale) volti a fornire ladimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativadell'assenza di esigenze cautelari (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 38848 del14/07/2021, Giardino, Rv. 282131 - 01; Sez. 5, n. 36389 del 15/07/2019, Rv.276905-91; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726 - 01).3. Il provvedimento impugnato, sorretto da un apparato motivazionale cuirisultano estranei patenti inciampi di ordine logico, ha, invero, fatto buongoverno dei canoni interpretativi elaborati in subiecta materia.Nell’esplicitare le ragioni sottese al giudizio appena espresso, non appareinopportuno, in premessa, sgombrare il campo dal primo dei temi veicolati amezzo del presente ricorso, il cui corretto inquadramento orienta in terminidecisivi l’applicazione – o meno – dei principi sopra compiutamente ricostruiti.Il riferimento è alla natura di «mafia storica» che il Tribunale ha, seppurimplicitamente, riconosciuto alla congrega criminale cui il ricorrente è statoritenuto affiliato e che è stato, di contro, censurato dalla difesa che, muovendo,all’evidenza, dalla data di costituzione del consorzio, ha inteso in esso ravvisare iconnotati di una «mafia nuova».L’opzione difensiva è manifestamente irricevibile perché radicalmenteeccentrica rispetto ai consolidati approdi cui la giurisprudenza di questa Corte èpervenuta.Invero, una consorteria può ricondursi al novero di «mafia nuova» solo nelmomento in cui essa, attraverso i suoi membri, riesca ad esercitare una capacitàdi intimidazione e, conseguentemente, a determinare un condizionamentoomertoso sino a quel momento sconosciuti al contesto territoriale in cui la stessaè sorta e si radica. Trattasi, all’evidenza, di connotati del tutto estranei al gruppocriminale capeggiato dal Giuliano. Esso è, secondo quanto già accertato nellesentenze di merito, una cellula criminale riconducibile alla «camorra», ad unfenomeno criminale, cioè, ben noto, caratterizzato da radicamento territorialeconsolidato, stabile capacità intimidatoria e patrimonio criminale già acquisito.In senso diverso non può allora argomentarsi da ciò che di dettaorganizzazione criminale, così come delle ulteriori mafie storiche (si pensi allamafia siciliana o alla ‘ndrangheta calabrese), costituisce un fenomeno che puòdirsi fisiologico e che è, per l’appunto, correlato ai continui mutamenti dellecomposizioni soggettive delle diverse articolazioni territoriali con le quali essa simanifesta ed agisce o anche alla creazione di nuove cellule che, però, continuanoad operare sotto l’egida della casa madre o nel rispetto dei canonicomportamentali che della stessa costituiscono nota caratterizzante.Tanto evidenziato, reputa questo Collegio che l’argomentare cui il Tribunale èricorso per ritenere non superata la presunzione di cui all’art. 275, comma 3,cod. proc. pen. pur in presenza di un fatto – la più volte menzionatadeterminazione collaborativa assunta da [OSCURATO:PERSONA] – al qualeplausibilmente è conseguita, sin dall’anno 2022, la dissoluzione della consorteriache quest’ultimo aveva costituito ed alla quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva aderito siIl richiamo alla peculiare versatilità criminale della quale il ricorrente ha datoprova (pag. 18 della motivazione: «la capacità, dimostrata dal [OSCURATO:PERSONA], diinserirsi in nuove realtà delinquenziali, frutto della riorganizzazione delleprecedenti investite da misure cautelari a seguito dell’intervento dell’autoritàgiudiziaria, ovvero di nuove iniziative criminali, così come avvenuto perl’inserimento nel clan [OSCURATO:PERSONA]»), l’apprezzamento del ruolo tutt’altro chemarginale nella congrega assunto e, su tutto, la considerazione del vincolo disolidarietà criminale che aveva avvinto gli appartenenti a quest’ultimaconsorteria a quella, tutt’oggi attiva nel territorio, facente capo alle famigliecriminale a vantaggio della quale il [OSCURATO:PERSONA] ha consumato il reato in materia diarmi contestatogli al capo 14) della rubrica, rappresentano, infatti, nel coerenteincedere argomentativo del Tribunale, tasselli che, specie ove sistematicamentevalutati, compongono un quadro armonico e dotato di inequivoca valenzadimostrativa.Essi, lungi dal legittimare un rasserenante giudizio di sopravvenuta inutilità aifini di difesa sociale della misura custodiale in atto e dal giustificare, quindi, ilsuperamento della presunzione operante sol perché è venuta meno laconsorteria della quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato reputato intraneo ed è da dettoaccadimento decorso un arco temporale che, peraltro, non può definirsirilevantissimo, configurano, in positivo, un concreto rischio di ricaduta nelmedesimo reato, sebbene in forma e con modalità diverse, che il decorso deltempo non ha di certo eliso.Alla valutazione appena espressa consegue, come correttamente evidenziatodal Tribunale, per espressa previsione di legge, il mantenimento delprovvedimento di massimo rigore. Logico precipitato che da ciò promana èl’assorbimento di ogni valutazione in punto di adeguatezza della misura degliarresti domiciliari, ove essi venissero fruiti in un contesto territoriale diverso daquello nel quale sono maturati i delitti per i quali il ricorrente ha riportatocondanna.4. Sulla scorta delle considerazioni spese, si impone il rigetto del ricorso conconseguente condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.Va, infine, disposto che copia del presente provvedimento, dal quale nonconsegue la rimessione in libertà del ricorrente, sia trasmessa, a cura dellacancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ove il predetto è ristretto perchéprovveda agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc.pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]