CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28945/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 aprile 2021, la Corte di appello di Napoli, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Noia in composizione monocratica, all'esito di giudizio abbreviato nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che lo condannava, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati contestati, alla pena di mesi 4 di reclusione per il reato continuato di minacce gravi di cui al capo A) e di lesioni aggravate di cui al capo B). L'accusa ha ad oggetto le plurime minacce nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ( " non farmi vedere che te ne vai con il tuo compagno altrimenti ti butto per aria", " ti devo fare tanto una faccia ", " Ti uccido") nonché le lesioni nei confronti della medesima persona offesa provocate dal Russo con la sua vettura speronando la donna che era a bordo del suo ciclomotore. [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 2014. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo, è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett b) cod. proc. pen. per violazione di legge processuale. In particolare, il ricorrente lamenta la nullità delle sentenze di primo e secondo grado atteso che all'udienza del 26 settembre 2016, celebratasi presso il Tribunale di Noia, il difensore eccepiva l'omessa notifica all'imputato dichiarato assente del cambio della sede di celebrazione del processo e il Tribunale rigettava l'eccezione, così come la Corte di Appello davanti alla quale l'eccezione è stata riproposta. Trattasi, evidenzia il ricorrente, di una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art.178 comma 1 lett c) cod. proc. pen. e come tale andava eccepita dal difensore alla udienza immediatamente successiva che si svolgeva nei nuovi edifici, eccezione ritualmente e tempestivamente proposta. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092) risulta che: All'udienza del 7 luglio 2016, presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale del difensore di fiducia dell'imputato assente, il giudice differiva la trattazione dell'udienza alla data del 12 settembre 2016 rendendo edotte le parti del mutamento di sede del luogo di celebrazione del processo dalla via Cimitile, al [OSCURATO:PERSONA] in Noia. - All'udienza del 12 settembre 2016, il medesimo difensore, sostituto processuale del difensore di fiducia, eccepiva la omessa notifica del rinvio per cambio della sede all'imputato assente, eccezione respinta con ordinanza motivata in atti dal giudice procedente. 2.La doglianza del difensore è infondata dal momento che secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, a fronte della isolata pronunzia indicata nel ricorso, "Non è necessario che sia comunicato personalmente all'imputato dichiarato contumace (né a quello oggi dichiarato assente) l'avviso del trasferimento del luogo di celebrazione del processo dalla "sede distaccata" soppressa ad altra sede distaccata, essendo egli rappresentato dal difensore ed essendo previsto solo in specifiche ipotesi che egli debba essere avvisato personalmente di un fatto processuale."( Sez.6, n.33261 del 03/06/2016, Lombardo, Rv.267669). 2.1.1. Ha chiarito sul punto questa Corte che l'imputato contumace, come oggi, a seguito della legge 28 aprile 2014 n.68, l'imputato dichiarato assente, non ha diritto a ricevere personale avviso del mutamento del luogo di celebrazione del processo, in quanto rappresentato dal difensore. Invero, la legge prevede espressamente, da un lato, che l'imputato contumace (come oggi quello dichiarato assente) è rappresentato dal difensore, e, dall'altro, individua altrettanto espressamente le specifiche vicende per le quali il primo ha diritto a ricevere personalmente avviso di "fatti processuali": si tratta, in particolare, delle nuove contestazioni formulate nell'udienza dibattimentale a norma dell'art. 520 cod. proc. pen. (ma non anche a quelle prospettate nell'udienza preliminare, atteso il disposto dell'art. 423, comma 1, cod. proc. pen.), nonché del decreto che dispone il giudizio all'esito dell'udienza preliminare e della sentenza emessa al termine del giudizio. Ne consegue che l'avviso personale all'imputato contumace ( o assente) di un fatto processuale, quando non vi sono espresse previsioni dalla legge, né ragioni particolari, riferite ad atti di contenuto sostanzialmente identico a quello per cui la notificazione è richiesta non è comunicazione "dovuta" e, quindi, la sua omissione non determina alcuna nullità. Ciò è esattamente quanto deve ritenersi, allora, con riguardo all'ipotesi in cui, nel corso del giudizio di merito, come avvenuto nel caso di specie, venga disposto il mutamento del luogo in cui il processo è celebrato (cfr., in questi termini, e con analitica motivazione, Sez. 3, n. 23274 del 30/04/2015, Leone, Rv. 263828, la quale ha anche incisivamente osservato che non si comprende perché l'imputato contumace debba essere informato del nuovo luogo di svolgimento del giudizio, se allo stesso non spetta l'avviso della data fissata per la nuova udienza). Va infine evidenziato che il reato oggetto del presente giudizio non risulta estinto per intervenuta prescrizione dal momento che al termine di prescrizione determinato ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen. pari ad anni 7 e mesi 6 vanno sommati i 133 giorni di sospensione verificatisi dal 25/02/2016 al 07/07/2016 con conseguente termine di prescrizione alla data del 19/08/2022. Al rigetto del ricorso consegue il pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Co