CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14272/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato a (ALGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con l'ordinanza in preambolo, ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Milano aveva disposto nei suoi confronti l'espulsione a titolo di sanzione alternativa, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998. Il Tribunale, in particolare, ha rigettato l'istanza di detenzione domiciliare valorizzando la pessima condotta detentiva del [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato destinatario di numerosi rilievi disciplinari in conseguenza di atteggiamenti violenti posti in essere ai danni di altri detenuti, oltre al danneggiamento di oggetti presenti nell'istituto penitenziario. Ha rilevato, inoltre, che il ricorrente è privo del permesso di soggiorno e non sussistono cause ostative all'espulsione in quanto, come affermato dal Magistrato di i.sorveglianza, pur essendo coniugato con una cittadina italiana, non risulta dimostrata la convivenza con il coniuge prima dell'arresto; a tal proposito è stata valorizzata la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], all'atto di ingresso in carcere non ha dichiarato domicilio presso la casa della moglie, né è risultato convivere con la stessa, come dimostrato dai verbali di vane ricerche della polizia giudiziaria, dai quali emerge che lo stesso si è reso irreperibile per oltre un anno, in tal moto sottraendosi all'esecuzione della condanna. 2. Ricorre il condannato, a mezzo del difensore, lamentando, con un unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998. La difesa rappresenta che il ricorrente risiede in Italia da tredici anni e che lo stesso, nel 2014, ha contratto matrimonio con una cittadina italiana con la quale ha convissuto sino al suo arresto. Aggiunge che, dopo la carcerazione, [OSCURATO:PERSONA] ha intrattenuto dei colloqui presso il carcere con la moglie, oltre ad avere avuto con questa numerosi contatti telefonici. Infine, la difesa afferma che non è stato ponderato il giudizio di pericolosità sociale, né esso è stato parametrato alla particolare condizione dell'interessato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo impianto normativo (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175-01). Il regime dell'espulsione amministrativa contempla una serie di limiti all'adozione della misura, previsti dall'art. 19, commi 1 e 2, digs. 25 luglio 1998, n. 286, e pacificamente applicabili anche all'espulsione quale misura alternativa alla detenzione. Tra le situazioni che impediscono l'adozione del provvedimento espulsivo è compresa la convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, cui in via interpretativa si equipara la convivenza more uxorio con un cittadino italiano, e del convivente di fatto al coniuge, ai fini dell'esercizio delle facoltà previste dall'ordinamento penitenziario, operata dall'art. 1, comma 38, della 2citata legge (Sez. 1, n. 16385 del 15/03/2019, Chigri, Rv. 276184; Sez. 1, n. 44182 del 27/06/2016, Zagoudi, Rv. 268038). Il d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha novellato il terzo periodo dell'art. 19, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, indicando, quale ulteriore causa ostativa all'espulsione, l'esistenza di fondati motivi che inducano a ritenere "che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra 11 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea" ed aggiungendo, al periodo successivo, che "Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine". Così facendo, il legislatore ha stabilito che, nel valutare l'adozione del provvedimento di espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'autorità giudiziaria deve tener conto delle conseguenze che l'allontanamento del condannato dal territorio nazionale determinerebbe sulla sua vita privata e familiare e, dunque, ha riconosciuto la rilevanza, tra l'altro, di legami affettivi non inquadrabili nelle ipotesi tipizzate all'art. 19, comma 2, lett. c). È stato a tale proposito affermato che l'espulsione dello straniero, disposta come misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 non può trovare applicazione - neppure dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha abrogato l'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato - quando si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU (Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami, Rv. 287150 - 01). 3. Fatte queste premesse di inquadramento generale, l'ordinanza impugnata, seppure con motivazione sintetica, ha dato sufficiente conto della sussistenza dei presupposti per applicare l'espulsione prevista, in funzione sostitutiva della pena espianda, dall'art. 16, comma 5, d.lgs, n. 286 del 1998. Sul punto, va sottolineato che tra i presupposti applicativi della disposta espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, non vi è la pericolosità sociale del condannato (cfr. in questo senso Sez. 1, n. 24957 del 307/07/2025, non mass.): la misura in esame non rientra, infatti, nella categoria delle misure alternative alla detenzione tipiche previste dall'ordinamento penitenziario, il cui presupposto applicativo, sotto vari profili, è sempre l'assenza di pericolosità sociale del condannato, trattandosi, come già sopra evidenziato, di una misura di natura amministrativa, al cui fondamento vi è l'esigenza di ridurre la popolazione carceraria. 4. L'ordinanza impugnata, tuttavia, risulta connotata da motivazione decisivamente carente in ordine alle ragioni per le quali si è ritenuto che il ricorrente, regolarmente coniugato con una cittadina italiana, non conviva stabilmente con quest'ultima. Sul punto è stata valorizzata la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] è stato cercato per oltre un anno proprio nel comune di residenza della donna e nei comuni limitrofi, con esito negativo. Si tratta, tuttavia, di un elemento che non è idoneo a provare la interruzione stabile del rapporto di convivenza, anche perché dagli atti non emerge che tali controlli siano stati effettuati presso il domicilio della donna; e, del resto, un allontanamento del richiedente dal domicilio della moglie potrebbe essere stato ragionevolmente cagionato non dalla volontà di interrompere la convivenza, ma dalla necessità di sottrarsi all'ordine di carcerazione. Assume valore neutro, inoltre, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], all'atto dell'ingresso nel carcere, abbia dichiarato domicilio in un luogo diverso da quello della moglie, considerato che la dichiarazione di domicilio è un atto finalizzato a ricevere le notifiche e gli avvisi relativi al procedimento penale, per sua natura non necessariamente legato al luogo di domicilio o di residenza. A fronte delle descritte carenze motivazionali, il ricorrente ha segnalato la sussistenza agli atti di altri elementi dai quali avrebbe potuto fondatamente dedursi l'esistenza di effettivi rapporti personali tra il ricorrente e la moglie, anche in relazione ai colloqui visivi e telefonici effettuati da quest'ultima nel periodo di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], nonché in relazione alla disponibilità offerta dalla donna ad accogliere quest'ultimo nel caso sia sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. Si tratta di elementi che avrebbero dovuto essere approfonditi dai giudici del merito, in quanto essi appaiono potenzialmente idonei a confermare la deduzione dell'esistenza di rapporti attuali e non sporadici tra il richiedente e il coniuge, tali da poter integrare una delle ipotesi previste dall'art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, quale la convivenza con il coniuge di nazionalità italiana, che impedisce l'adozione del provvedimento di espulsione: il non averli presi in considerazione per la conseguente, complessiva ponderazione ha determinato il denunciato vulnus del discorso giustificativo. 45. Per le ragioni sin qui descritte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato affinché il Tribunale di sorveglianza rinnovi il giudizio di merito, con intatta libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi indicati. P.Q.M. Annulla l P.Q.M