CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 39659/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4 del provvedimento ora impugnato, in cui si riportano le doglianze contenute nel reclamo e ora riproposte con il ricorso per cassazione); Considerato, inoltre, che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, anche perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale ha dato atto dell'assenza di elementi nuovi idonei ad eliminare l'attualità della pericolosità sociale e ha puntualmente spiegato le ragioni per cui la condotta processuale di Russo non possa essere valorizzata come indicativa di dissociazione dal contesto criminale di riferimento); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022