CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 10148/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso N. 26751/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio • e in Roma, [OSCURATO:PERSONA] dè Cavalieri n. 11, come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato - N. 26751/19 R.G. avverso la sentenza n. 381/2019 della CORTE D'APPELLO dell'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.1.2022 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite o, in subordine, il suo rigetto. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. promosse pignoramento presso terzi in relazione al credito vantato dal Consorzio di difesa delle produzioni intensive della Provincia di Taranto (di seguito, CODITA), proprio debitore, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., agente per la riscossione delle somme dovute al Consorzio. A seguito di dichiarazione negativa del terzo pignorato, venne introdotto il giudizio ex art.548 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Pescara,che, dopo aver istruito la causa, con sentenza del 16.12.2013 dichiarò che [OSCURATO:SOCIETA]. è debitrice del CODITA per l'importo di C 109.635,86. La Corte d'appello dell'Aquila, adita dal terzo pignorato e nella contumacia del Consorzio esecutato, con sentenza del 6.3.2019 rigettò l'appello e con esso la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione. Rilevò in particolare, quanto a quest'ultima, che la giurisdizione del G.O. discendeva dal carattere privato sia dell'ente conferente l'incarico di riscossione, sia delle stesse convenzioni intervenute tra il CODITA e la [OSCURATO:SOCIETA]., donde l'inapplicabilità dell'art. 13 r.d. n. 1214/1934 e, nella sostanza, dello stesso art. 20 d.lgs. n. 112/1999, che appunto attribuiscono la giurisdizione della Corte dei conti. Quanto al merito, rilevò in particolare che era stata ritualmente acquisita N. 26751/19 R.G. la prova del credito e che nessuna violazione della regola dell'onere della prova era stata perpetrata dal primo giudice. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre ora per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso AdER, frattanto subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 - Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 74 ss. d.P.R. n. 43/1988 e degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999, nonché omessa e/o incoerente motivazione sull'applicazione del d.P.R. n. 43/1988, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 1, 3 e 5, c.p.c. La ricorrente si duole della decisione di merito, per aver il giudice d'appello respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. Sostiene, infatti, che la giurisdizione, in subiecta materia, spetti alla Corte dei conti, irrilevante essendo che, come ritenuto dalla Corte abruzzese, l'ente impositore abbia natura privata e che il rapporto tra lo stesso ente e l'esattore sia disciplinato da convenzioni aventi anch'esse natura privata, trattandosi in realtà (quella attinente alle contestazioni tra ente impositore e concessionario) di procedura complessa, destinata ad essere risolta proprio dalla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 112/1999. 1.2 - Con il secondo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, 60 e 61 d.lgs. n. 112/1999, nonché omessa e/o incoerente motivazione sulla presentazione delle domande di rimborso e sul mancato riconoscimento del credito della [OSCURATO:SOCIETA]. per i ruoli non riscossi, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. La ricorrente censura la decisione d'appello nella parte in cui ha erroneamente ritenuto - ai fini della determinazione dei rapporti dare/avere N. 26751/19 R.G. tra le parti - che non sia stata data la prova della rituale presentazione delle domande di rimborso/discarico. 1.3 - Con il terzo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La ricorrente si duole dell'ulteriore accertamento della Corte d'appello relativo ai crediti verso contribuenti falliti ed extraterritoriali, ritenuti privi di adeguata prova, laddove invece detti crediti erano specificamente menzionati nella missiva del 16.11.2005, acquisita agli atti e non contestata. 2.1 - Ritiene la Corte che l'esame del ricorso, in relazione al primo motivo, recante questione di giurisdizione, vada rimesso alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 374, comma 1, primo periodo, c.p.c. Infatti, è pur vero che, nella specie, non è stato formalmente avviato il procedimento per il discarico; tuttavia, l'oggetto del giudizio che occupa consiste nell'accertamento dei crediti - di indubbia natura tributaria - vantati dall'ente impositore nei confronti del riscossore privato, sicché occorre individuare l'esatta consistenza dei rapporti di dare/avere tra le parti, con la conseguenza che la giurisdizione potrebbe non essere influenzata dalla natura privata dell'ente impositore e della convenzione, come invece ritenuto dalla Corte d'appello. D'altra parte, non si rinvengono precedenti specifici in relazione ai consorzi come quello di cui si discute, sicché non pare sussistano le condizioni, previste dallo stesso art. 374, comma 1, c.p.c., affinché la proposta questione di giurisdizione sia decisa da questa Sezione. P.Q.M. la Corte rimette il ricorso alle Sezioni Unite.N. 26751/19 R.G. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 18.