Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 19821/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] (06drkhj) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 avverso il rigetto della domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile perché tardivo.

Il provvedimento impugnato è stato comunicato il 24 novembre 2025 e il termine per l'impugnazione ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. veniva a scadere il 9 dicembre 2025 mentre il ricorso è stato depositato con pec del 17.12.2025.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. 1 Ato P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (06drkhj) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 99 d.P.R. n. 115/2002 avverso il rigetto della domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile perché tardivo. Il provvedimento impugnato è stato comunicato il 24 novembre 2025 e il termine per l'impugnazione ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. veniva a scadere il 9 dicembre 2025 mentre il ricorso è stato depositato con pec del 17.12.2025. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. 1 Ato P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19821/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris