CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 11573/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di AGRIGENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, come da requisitoria scritta già depositata; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. ì [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Agrigento che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Sciacca che, ritenuta la sussistenza indiziaria del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (illecito trasporto di kg. 1,208 di sostanza stupefacente del tipo hashish), ha disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca "allargata" o "atipica" (o per "sproporzione") di cui agli artt. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, e 240-bis cod. pen., della somma di euro 41.855,00, rinvenuta nella propria abitazione (in particolare, nel cassetto del comodino della camera da letto). 1.1.Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, e la mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza della motivazione circa la pertinenza della somma sequestrata al reato. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, e la mancanza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza della motivazione circa il "periculum in mora". 2.11 ricorso è inammissibile 3.0sserva il Collegio: 3.1.il primo motivo è manifestamente infondato e proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità; 3.2.trattandosi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui agli artt. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, e 240-bis cod. pen., non è necessario che la res sia pertinente al reato per il quale si procede (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490 - 01); 3.3.quanto al periculum, la motivazione dell'ordinanza impugnata, coniugata con quella del provvedimento genetico, evidenzia chiaramente il pericolo che il denaro avrebbe potuto essere reinvestito nelle attività illecite dalle quali il ricorrente trae fondamento se restituito al ricorrente; 3.4.si tratta di motivazione tutt'altro che apparente, incompleta e irragionevole dovendosi intendere per tale solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto); 3.5.1a questione dedotta dal ricorrente, dunque, più che la violazione di legge deduce un vero e proprio vizio di motivazione, insindacabile in questa sede. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammen