CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15329/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GIULIO MONFERINIche ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato riportandosi allarequisitoria scritta già depositata.Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si associa alla richiesta del PG in merito al primomotivo di ricorso; si riporta ai motivi di ricorso nel resto e insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, decidendo sull’appello delPubblico Ministero, ha riformato la decisione del Tribunale di Alessandria - che aveva assolto, aisensi dell’art. 530 cpv. cod. pen., [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di furto pluriaggravato inabitazione commesso in concorso con due soggetti non identificati – dichiarandone la penaleresponsabilità e condannandolo alla pena di giustizia.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per iltramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge tre motivi, di seguitoenunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo, denuncia violazione dell’art. 603 comma 3-bis cod proc. pen., e correlativizi della motivazione, per non essere stata rinnovata dalla Corte di appello la prova dichiarativadecisiva costituita dalla deposizione della persona offesa, quale condizione necessaria pergiungere a un ribaltamento della sentenza assolutoria in seguito all’appello del Pubblicoministero, che fondava la sua impugnazione su una rivalutazione di tale prova dichiarativa.2.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione della regola di giudizio di cui all’art.192 cod. proc. pen. quanto allo scrutinio delle dichiarazioni della persona offesa, che, neldibattimento, non ha riconosciuto l’imputato.2.3. Con il terzo motivo, ci si duole del trattamento sanzionatorio: si censura la ritenutasussistenza della circostanza aggravante del numero di persone che, nel caso di specie, sonosolo due; quanto alla aggravante del danno, lamenta che non sia stata in alcun modo provatal’entità del danno; inoltre, si denuncia la mancanza di motivazione in merito al diniego dellecircostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod.pen., per cui la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. Nelresto, il ricorso è infondato e va rigettato.2. Non ha pregio il primo motivo, in ordine al quale già la Corte di appello ha chiarito chel’impugnazione del Pubblico ministero atteneva unicamente a questioni di diritto e non, invece,ad una diversa valutazione della prova dichiarativa, ovvero al tema della utilizzabilità o meno delriconoscimento fotografico effettuato dalla p.o. durante le indagini, in ordine al quale il Tribunalenon aveva svolto alcuna considerazione sulla credibilità e attendibilità delle dichiarazioni resedalla p.o. da altri testimoni escussi in dibattimento.2.1. E’ vero, infatti, che deve ormai ritenersi pacifico che la riforma in appello del giudizioassolutorio di primo grado - nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro“dell'al di là di ogni ragionevole dubbio" suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio -impone al giudice del gravame il rispetto di due regulae iuris: per un verso, qualora scaturiscada un diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, la riforma presuppone larinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; per altro verso, il ribaltamento deve poggiare su unamotivazione c.d. rafforzata (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).2.2. Nondimeno, nel caso di specie, il sovvertimento dell'esito assolutorio non èconseguenza di una diversa valutazione del compendio probatorio e, dunque, di una diversaricostruzione dei fatti, rispetto al giudizio di primo grado, ma il risultato di una valutazione logicogiuridica dei fatti, che ha consentito alla Corte di appello di rilevare l’errore di diritto –relativamente alla utilizzabilità del riconoscimento effettuato dalla p.o. nel corso delle indagini,ed acquisito con il consenso delle parti nel giudizio - dal quale era inficiata la prima sentenza.2.3. Infatti, qualora la valutazione del giudice di primo grado sia inficiata da un errore didiritto, il giudice d' appello, che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenzaassolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario, non ha l’obbligo di procederealla rinnovazione dell’istruttoria, ma è tenuto, piuttosto, alla correzione dell’errore giuridico dacui era stata connotata la sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 49159 del 18/07/2017, Ferrara,Rv. 271518, Sez. 6, n. 16501 del 15/02/2018, Portaro e altri, Rv. 272886;Sez. 2,n. 5045 del 17/11/2020 (dep. 2021), Fano, Rv. 280562).2.4. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, è opportuno ricordare che il Giudice di primogrado ha posto a fondamento del verdetto assolutorio la circostanza che, nel dibattimento, nonfosse stato mostrato alla p.o. alcun album fotografico, traendo la conclusione che, “a fronte diun riconoscimento positivo effettuato durante le indagini preliminari non ne è seguito un altro indibattimento e ciò porta ad escludere valenza probatoria all’atto compiuto in sede di indagine”(cfr. sentenza di primo grado pg. 12).2.5. In tal modo, però, il Tribunale ha mal governato il consolidato canone ermeneutico –pure citato in motivazione, ma malamente applcicato – a tenore del quale “in tema di prove nondisciplinate dalla legge, ove all'individuazione fotografica effettuata in fase di indagini preliminarinon faccia seguito, in fase dibattimentale, la ricognizione personale dell'imputato presente intermini di "assoluta certezza", la prova dell'identificazione del predetto può essere raggiuntaanche mediante la valutazione della precedente dichiarazione confermativa dell'individuazionefotografica, verificando l'esistenza di dati obiettivi, eventualmente anche riferiti dal testimone,che forniscano spiegazione del mancato ricordo in termini di sicura concordanza”(Sez. 2 n. 25122 del 07/03/2023, Zuka, Rv. 284859; Sez. 2 n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 275585).2.6. Di tale principio ha, invece, fatto compiuta applicazione la Corte di appello, che, inmotivazione, ha dato conto della attendibilità della p.o., del certo riconoscimento effettuatonell’immediatezza del fatto visionando un album fotografico mostratole dalle forze dell’ordine,contenente ben 113 fotografie, della conferma, in dibattimento, di tale riconoscimento effettuatodurante le indagini, sia da parte della p.o. che da parte della figlia della stessa, nonché deldecorso di molti anni dal fatto, quale elemento obiettivamente incidente sulla capacità di ricordodella vittima.3. Non ha pregio il secondo motivo, con il quale si censura la valutazione della Corte diappello in merito alla attendibilità della p.o., peraltro non disconosciuta neppure dal giudice diprimo grado: la Corte di appello – contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso – haspecificamene argomentato in merito all’elevata credibilità della vittima, sottolineando ilcontributo dichiarativo logico, preciso e dettagliato, in assenza di oggettivi dubbi su eventualiutenti ritorsivi e/o calunniatori.4. E’ fondato, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 5 cod. pen., ilterzo motivo.4.1. Non coglie, però, nel segno la deduzione attinente alla riconosciuta circostanzaaggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità - che comprende danno emergente e lucrocessante e che va valutata in relazione al momento della commissione del reato(Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli e altri, Rv. 256643). Ricordato che il criterio principaleè l’entità oggettiva del pregiudizio, mentre le condizioni economiche della vittima sono un criteriosussidiario, che interviene qualora il valore intrinseco del danno non sia sufficientementeindicativo (Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446), nel caso di specie, ladenunciante ha riferito esserle stati sottratti danaro e monili preziosi per un complessivo valoredi quasi novantamila euro, che è, all’evidenza, elemento sufficientemente indicativo dell’entitàdel danno subìto, a prescindere dalle condizioni economiche della vittima.4.2. Parimenti infondato il rilievo circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, chesono state escluse sia per la intrinseca gravità del fatto, tratta dalle specifiche modalità esecutive,che dalla personalità dell’imputato, e dalla sua condotta processuale. La valutazione del giudicedi merito è attestata sul consolidato orientamento che consente al giudice di merito di escluderela sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragionipreponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè noncontraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamentoper ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosilimitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen., quello che ritieneprevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un soloelemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità diesecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone,Rv. 249163; Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02).4.3. Come premesso è, invece, fondato il motivo di ricorso che lamenta il vizio di motivazionein merito al riconoscimento della circostanza aggravante del numero di persone di cui all’art. 625n. 5 cod. pen.4.3.1. Per espresso dettato normativa, la aggravante in parola richiede il concorso di almenotre persone. Sul punto, la motivazione della sentenza impugnata risulta contradditoria. Invero,dalla descrizione del fatto contenuto nella sentenza impugnata, emerge che l’azione proditoriasia stata condotta da due persone, ovvero l’imputato, individuato dalla p.o. come colui che laavvicinò nel vialetto di casa presentandosi come un operario del servizio idrico locale, ed entròin casa, materialmente impossessandosi della res, e un altro individuo, che si trovava in fondoalla strada, con il quale il primo era collegato telefonicamente, e che raggiunse andando via dallaabitazione della vittima ( pg. 3). Mentre, nella parte della motivazione dedicata al trattamentosanzionatorio, la Corte di appello fa riferimento alla circostanza che il fatto è stato commesso inconcorso con altre due persone rimaste ignote ( pg. 6).4.3.3. Tale aporia argomentativa dovrà, dunque, essere risolta nel giudizio di rinvio,limitatamente alla quale la sentenza impugnata deve essere annullata. Nel resto, il ricorso nonè fondato e deve essere rigettato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625n. 5 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena