Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34648/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

RE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che la censura, concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche, è tesa a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è riproduttiva di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina cinque della sentenza impugnata); considerato che il Collegio di appello ha negato le menzionate circostanze in ragione della personalità dell'imputato, quale emergeva dalle modalità del fatto, indici di una radicata propensione a delinquere, così conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte, per cui, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condan P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che la censura, concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche, è tesa a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è riproduttiva di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina cinque della sentenza impugnata); considerato che il Collegio di appello ha negato le menzionate circostanze in ragione della personalità dell'imputato, quale emergeva dalle modalità del fatto, indici di una radicata propensione a delinquere, così conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte, per cui, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condan P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34648/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris