Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 34328/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA Sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza emessa in data 20/11/2024 dalla Corte di appello di Palermo, terza sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato rituale richiesta di trattazione oralein presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bise 1-ter cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiest o il rigetto del ricorso; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] SCS [OSCURATO:PERSONA] e SOS Impresa per [OSCURATO:PERSONA] ed in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] I taliana I mprese C ommerciali, T uristiche e dei S ervizi - provinciale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA] del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Palermo - C onfcommercio I mprese per l' I talia Palermo, che ha chiesto il rigetto del ricorso depositando conclusioni scritte e nota spese in favore delleproprie assistit e, nonché nota spese in favore delle parti civili assistite dal difensore sostituito; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, difensore della parte civileAssociazione nazionale lotta contro le illegalità [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civileComune di Partinico, che ha chiesto il rigetto del ricorso depositando conclusioni scritte e nota spese in favore della propria assistita udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore d el ricorrente, comparso anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Dato atto che la celebrazione del presente giudizio, originariamente fissata per il giorno 20/05/2025,è stata differita all’odierna udienza per impedimento di entrambi i difensori del ricorrente, in stato di libertà a far tempo dal 27/03/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di appello di Palermo - giudicando su rinvio della Corte di cassazione che, con sentenza del 12/07/2024, aveva annullato la precedente pronuncia del 15/09/2023 della medesima Corte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sussistenza delle aggravanti di cui all’art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen. e alla determinazione del trattamento sanzionatorio-in parziale riforma della sentenza emessa in data 26/10/2021 del Tribunale di Palermo confermava la sussistenza di entrambe le aggravanti de qua e , escluse le circostanze attenuanti generiche, la pena di anni tredici e mesi nove di reclusione, come rideterminata con la prima pronuncia di appello.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite i difensor i di fiducia, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) e d e) , cod. proc. pen.,la violazione di legge ed il vizio di motivazione sotto il triplice motivo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento alla configurazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen.

Rilevano le difese ricorrenti, che la Corte di appello non si è uniformata ai principi ermeneutici indicati dalla sentenza rescindente la quale aveva censurato la pronuncia annullata nella parte in cui la configurazione della aggravante de qua era stata a ncorata al carattere di “mafia storica” della associazione [OSCURATO:PERSONA] e alla plausibile disponibilità di armida parte della stessa evidenziando come tale parametro di valutazione non potesse essere automaticamente applicato nei confronti dei concorrenti esterni alla cosca mafiosa (ruolo riconosciuto in capo al [OSCURATO:PERSONA]) i quali, per definizione, non sono soggetti organici al gruppo delinquenziale.

I giudici di secondo grado, in sede di rinvio, hanno disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ed acquisito le sentenze di merito e di legittimità emesse, a seguito di rito abbreviato, nell’ambito del procedimento denominato “Apocalisse”e la pronuncia della Corte di cassazione relativa al processo celebrato a carico dei coimputati, separatamente giudicati, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] che è stato ritenuto braccio destro dell’odierno ricorrente e condannato per concorso esterno in associazione mafiosa.

All’esito di tale integrazione istruttoria e facendo riferimento a quanto statuito nelle sentenze acquisite agli atti, la Corte di merito – con motivazione totalmente disancorata dalle indicazioni impartite dalla pronuncia rescindente –ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] non poteva non sapere che la consorteria [OSCURATO:PERSONA] disponesse, per definizione,di armi.

Nessun rilievo assumono, ai fini di tale assunto, le intercettazioni contenute nelle sentenze relative al processo “Apocalisse” perché non conosciute dalla difesa e mai contestate al [OSCURATO:PERSONA] che in quella procedura non figurava tra i coimputati da giudicare.

Del resto- sottolineano le difese ricorrenti - la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell’art. 238-biscod. proc. pen. devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all’art. 192, comma 3, codice di rito, ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi - ovviamente r accolti nel contraddittorio delle parti - che lo confermino.

In violazione di tale principio, la Corte di appello ha configurato in capo a [OSCURATO:PERSONA] l’aggravante de quarichiamando laconicamente le emergenze probatorie fondanti la sentenza emessa in sede di rito abbreviato nell’ambito del processo “ Apocalisse”, mentre dalle operazioni captative svolte nell’ambito del presente procedimento,nulla emerge in ordine alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la disponibilità di armi da parte della associazione mafiosa rispetto alla quale egli è stato ritenuto un mero concorrente esterno.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) e d e) , cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione sotto il triplice motivo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento alla configurazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen.

Rilevano le difese ricorrenti che la sentenza rescindente aveva censurato quella annullata nella parte in cui era stata configurata l’aggravante de qua in spregio ai principi declinati dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259588– 01 , e cioè senza fornire adeguata motivazione in merito all’effettivo reinvestimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei profitti economici generati nell’ambito della associazione mafiosa, tenuto anche conto del ruoloda questi rivestito di partecipe ma di mero concorrente esterno.

Pur a fronte di tale dictum, la Corte di merito, in sede di giudizio di rinvio, ha posto a fondamento della propria decisione, ancora un volta, le argomentazioni contenute nelle sentenze emesse, in sede di rito abbreviato, nell’ambito del processo “Apocalisse”che non riguardano la figura di [OSCURATO:PERSONA], senza in alcun modo confrontarsi con la piattaforma probatoria relativa al presente procedimento e nemmeno con le pronunce di secondo grado e di legittimità relative al rito ordinario “Apocalisse” (allegate al ricorso) che avevano escluso l’aggravante de quain capo al coimputato [OSCURATO:PERSONA], anch’egli ritenuto concorrente esterno alla cosca mafiosa.

Gli elementi probatori emersi nel presente giudizio danno conto che i centri scommesse gestiti da [OSCURATO:PERSONA] altro non erano che “lavanderie” di denaro di origine illecita, circostanza al più rilevante in termini di riciclaggio ma non certo indice rivelatore della sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 416-biscod. pen.,la quale presuppone una vera e propria emersione del denaro illecito dal mercato “sommerso” a quello lecito che viene travolto a beneficio del sodalizio mafioso e in danno degli altri onesti operatori commerciali.

In ogni caso, la Corte di appello ha omesso di individuare come venisse reinvestito il denaro ripulito e qualesettore del mercato lecito sarebbe stato alterat o dal notevole afflusso di liquidità di origine illecita.

2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione sotto il triplice motivo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di merito ha escluso la diminuente di cui all’art. 62-biscod. pen. ritenendo ad esse ostative la gravità della condotta delittuosa, perdurata per lungo tempo,e ha oblitera to gli elementi positivi evidenziati nell’atto di appello, e cioè l’incensuratezza , l’atteggiamento resipiscente rappresentato da dichiarazioni eteroaccusatorie con le quali [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il nominativo degli estorsori e le gravi condizioni di salute in cui egli versa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha formulato un nuovo giudizio affrontando il profilo di criticità evidenziato nella pronuncia di annullamento con rinvio e ha ampiamente colmato la lacuna motivazional e del precedente provvedimento in punto di configurazione in capo all’odierno ricorrente dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. con un costrutto argomentativo che si pone in linea con il dictum de ttato in sede di legittimità secondo cui,se ècorretto ritenere sussistente l'aggravante della disponibilità delle armi quando il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa che notoriamente esercita la sua forza intimidatrice anche attraverso la dotazione di armi, tuttavia tale principio non può automaticamente valere per il concorrente esterno del sodalizio , ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA].

Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che, quando si ritenga inadempiuto l'obbligo della motivazione, il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato alle valutazioni ed alle richieste di integrazione sul piano motivazionale e non potendo fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti; resta, tuttavia libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata,poiché conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento(ex multis: Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Morabito, Rv. 276066 - 01 ; Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255122 - 01 ; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Scavetto, Rv. 254830- 01 ; Sez. 1, n. 7963 del 15/01/2007, Pinto, Rv. 236242 - 01 ) .

Ebbene, la Corte di appello,in sede di giudizio di rinvio, ha disposto, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con acquisizione, sentite le parti, della produzione documentale chiesta dal Procuratore generale, costituita dalle sentenze di merito e di legittimità emesse nel procedimento denominato Apocalisse e dalla pronuncia di questa Corte relativa al giudizio celebrato nei confronti anche del coimputato [OSCURATO:PERSONA], definitivamente condannato per concorso esterno a carico del quale era stata configurata l’aggravante della associazione armata.

Valutate le risultanze già raccolte nel giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] in uno con le pronunce irrevocabili acquisite ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen. in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale che erano reputate, in conformità al parametro valutativo previsto da tale norma, un indiscutibile riscontro al carattere armato dell’organizzazione [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha colmato il vulnusmotivazionale rilevato dai giudici di legittimità sviluppando un apparato argomentativo puntuale e non manifestamente illogico in ordine alla consapevolezza in capo all’odierno ricorrente del carattere armato della consorteria o comunque alla ignoranza colpevole di tale circostanza.

La Corte territoriale ha richiamato in primo luogo il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale imprenditore colluso con [OSCURATO:PERSONA], mafia c.d. storica la cui stabile dotazione di armamenti come strumenti di offesa rappresenta un fatto notorio; al riguardo ha evidenziato come le attendibili dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia raccolte nel giudizio di primo grado, riscontrate dalle attività captative eseguite nel corso delle indagini, avevano consentito di accertare in via definitiva che l’imputato, seppure concorrente esterno, aveva intrattenuto una relazione sistemica con tale organizzazione mafiosa,protratta per molti anni senza soluzione di continuità e consistita nello stringere patti di cooperazione e di reciproca utilità di cui era stato promotore ed attore alpreciso scopo di espandere la propria attività imprenditoriale nel settore del gioco e delle scommesse on lineeliminando la concorrenza ed imponendosi sul territorio in posizione dominante.

Tali accordi avevano avuto natura sinallagmatica poiché [OSCURATO:PERSONA], per lungo tempo, si era servito di [OSCURATO:PERSONA] (che notoriamente ha proprio nella forza militare uno dei principali sistemi di controllo del territorio) per imporre il proprio circuito di scommesse nella città di Palermo e su parte della provincia in condizioni di monopoliocon eliminazione delle imprese concorrenti, versando, in cambio, all’organizzazione una percentuale sugli affari e/o una quota fissa di “utilità”.

Nel corso di tale rapporto di sinergica cooperazione, [OSCURATO:PERSONA] si era interfacciato, in modo costantee diretto (organizzando anche incontri personali ) con numerosi capi di mandamento , tra cui le articolazioni Resuttana e [OSCURATO:PERSONA] che, come attestato nelle sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell’art. 238-biscod. proc. pen., erano risultate avere - proprio nell’arco temporale compreso tra la fine del 2011 ed il primo semestre del 2015nel quale l’imputato aveva instaurato il patto illecito con la cosca- la concreta disponibilità di armi delle quali era stato fatto anche uso in occasione di un atto intimidatorio.

Muovendo quindi dal peculiare ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente esterno alla associazione mafiosa c.d. storica [OSCURATO:PERSONA], la cui disponibilità di armi non era solo circostanza notoriaperché emersa dall’esperienza storica e giudiziaria, ma anche concretamente esistente nel lungo periodo di interazione con l’imputato, la Corte di appello ha tratto la conclusione, immune da vizi logicie parametrata alle evidenze disponibili, che l’odierno ricorrente fosse stato consapevole del carattere armato del sodalizio in quanto circostanza da lui conosciuta o comunque ignorata per colpa, così correttamente applicando il criterio di imputazione soggettiva prescritto dall’art. 59, comma secondo, cod. pen. 3.

Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Diversamente da quanto dedotto, anche con riferimento all’aggravante di cui all’art. 416- bis, comma sesto, cod. pen., la Corte di appello,in sede di giudizio di rinvio,ha colmato il deficit motivazionale rilevato dai giudici di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha richiamato i principi dettati dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259588-01, anche nella parte in cui si è affermato che l’aggravante de qua, di natura oggettiva, è applicabile anche al concorrente esterno, ove consapevole dei fatti oggetto della medesima aggravante o che per colpa li ignori,secondo la regola di cui all’art. 59, comma secondo, cod. pen.,e che, “ in assenza di qualsiasi specificazione normativa, i proventi destinati alla assunzione o al mantenimento del controllo delle attività economiche possono derivare anche da delitti commessi da terziche li affidino successivamente alla associazione mafiosa, senza partecipare alla gestione del relativo programma”.

Tanto premesso, il giudice del rinvio ha evidenziato che nelle sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell’art. 238-biscod. proc. pen. era stata accertata l’assunzione da parte dei mandamenti mafiosi di Resuttana e [OSCURATO:PERSONA] una posizione dominante nel settore edilizio ma anche, e soprattutto, in quello delleslot machinesnonchè delle scommesse on line e che i capitali investiti e reimpiegati in tali attività economicheerano di provenienza delittuosa, in quanto derivanti dal sistema estorsivo ed impositivo delle regole di [OSCURATO:PERSONA].

In tale specifico contesto si stagliava la figura di [OSCURATO:PERSONA] che, dalle risultanze probatorie del processo a suo carico, emergeva quale imprenditore pacificamente colluso con il sodalizio mafioso e direttamente coinvolto nelle dinamiche di cui sopra in ragione del patto di reciproca utilità concluso - proprio nel settore dei giochi elettronici e scommesse a distanza - con l’organizzazione alla quale aveva versato per anni, a titolo di corrispettivo della protezione ottenuta e cioè del metodo intimidatorio d a questa attivato per eliminare dal territorio palermitano le imprese concorrenti, dapprima un quantum mensile rapportat o ai profitti da lui conseguitiin virtù di tale posizione dominante e successivamente una quota fissa prestabilita, a prescindere dal volume di affari realizzato, così accettando condizioni più deteriori per non perdere la gestione monopolistica del settoreslot machinesdella quale, diversamente, si sarebbe occupata la famiglia mafiosa di Acqusanta, tramite [OSCURATO:PERSONA].

Ireggenti delle famiglie mafiose palermitane avevano quindi per anni punta to su [OSCURATO:PERSONA] (soggetto di indubbie capacità imprenditoriali) liberando il campo - con l’utilizzo del metodo mafioso- dell ’ attività economica in materia di giochi e scommesse nell’ambito palermitano da possibili concorrentie aveva conseguito cospicui vantaggi e cioè una parte dei rilevanti introiti che, grazie alla tutela mafiosa, erano generati dall’imputato in ragione della gestione di sale giochi e scommesse esercitata in posizione monopolistica.

Da tale peculiare relazione sistemica intessuta con [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] , direttamente coinvolto ed interessato alle dinamiche di monopolio della consorteria in specifici settori dell’economia legale e, quindi, con ruolo ben diverso da quello rivestito dai coimputati separatamente giudicati ([OSCURATO:PERSONA] più altri) e dal fatto che a [OSCURATO:PERSONA] era stato prospettato -ove non avesse aumentato il quantum dei proventi generati da corrispo ndere a [OSCURATO:PERSONA] per la protezione ricevuta -il subentro, al posto suo, della famiglia di Acquasanta nella gestione delle slot machines, i giudici del rinvio hanno logicamente tratto il coefficiente soggettivo richiesto dall’art. 59, comma secondo, cod. pen. per la configurazione a suo carico anche dell’aggravante prevista dall’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. 4.

Generico e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso.

La Corte di appello ha congruamente motivato il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuantiex art. 62-bis cod. pen. che era stato invocato nell’atto di appello con deduzioni generiche prive di serio confronto con la sentenza di primo grado spiegando come gli elementi favorevoli introdotti dalla difesa solo con il ricorso in cassazione (incensuratezza, assenza di carichi pendenti, contegno processuale positivo consistito in dichiarazioni eteroaccusatorie, oltre alle gravi condizioni di salute) andavano considerati del tutto subvalenti rispetto alla gravità dei fatti,consistiti in sinergie affaristiche, da lui direttamente promosse a scopo di lucro personalee realizzate con appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] collocati in posizione apicale, in totale spregio alle regole del libero mercato e rispetto alla loro durata temporalenonché alla intensità del dolo, non senza considerare che le dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado afferivano a presunte azioni estorsive in suo danno di cui non vi era alcuna traccia negli atti processuali.

Tale apprezzamento, proprio del giudizio discrezionale riservato al giudice di merito, è immune da vizi logico-giuridicie, come tale, si sottrae a censure in questa sede.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendenonchè alla corresponsione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili, comparse all’odierna udienza, SOS Impresa per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SCS [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I taliana I mprese C ommerciali , T uristiche e dei S ervizi - provinciale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA] del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Palermo - C onfcommercio I mprese per l' I talia Palermo e [OSCURATO:PERSONA] N azionale per la lotta contro le illegalità e le mafie A ntonino [OSCURATO:PERSONA], spese che si liquidano in complessivi euro 3.167,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte civile.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili SOS I mpresa per La L egalità, S olidaria SCS O nlus, C onfesercenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dei Servizi -provinciale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA] del Commercio, del T urismo, dei S er vizi, delle P rofessioni e delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I mprese di P alermo - C onfcommercio I mprese per l' I talia P alermo e [OSCURATO:PERSONA] per la lotta contro le illegalità e le mafie [OSCURATO:PERSONA], spese che liquida in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza emessa in data 20/11/2024 dalla Corte di appello di Palermo, terza sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha avanzato rituale richiesta di trattazione oralein presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bise 1-ter cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiest o il rigetto del ricorso; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] SCS [OSCURATO:PERSONA] e SOS Impresa per [OSCURATO:PERSONA] ed in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] I taliana I mprese C ommerciali, T uristiche e dei S ervizi - provinciale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA] del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Palermo - C onfcommercio I mprese per l' I talia Palermo, che ha chiesto il rigetto del ricorso depositando conclusioni scritte e nota spese in favore delleproprie assistit e, nonché nota spese in favore delle parti civili assistite dal difensore sostituito; udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, difensore della parte civileAssociazione nazionale lotta contro le illegalità [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civileComune di Partinico, che ha chiesto il rigetto del ricorso depositando conclusioni scritte e nota spese in favore della propria assistita udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore d el ricorrente, comparso anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Dato atto che la celebrazione del presente giudizio, originariamente fissata per il giorno 20/05/2025,è stata differita all’odierna udienza per impedimento di entrambi i difensori del ricorrente, in stato di libertà a far tempo dal 27/03/2025. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di appello di Palermo - giudicando su rinvio della Corte di cassazione che, con sentenza del 12/07/2024, aveva annullato la precedente pronuncia del 15/09/2023 della medesima Corte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla sussistenza delle aggravanti di cui all’art. 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen. e alla determinazione del trattamento sanzionatorio-in parziale riforma della sentenza emessa in data 26/10/2021 del Tribunale di Palermo confermava la sussistenza di entrambe le aggravanti de qua e , escluse le circostanze attenuanti generiche, la pena di anni tredici e mesi nove di reclusione, come rideterminata con la prima pronuncia di appello. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite i difensor i di fiducia, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) e d e) , cod. proc. pen.,la violazione di legge ed il vizio di motivazione sotto il triplice motivo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento alla configurazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. Rilevano le difese ricorrenti, che la Corte di appello non si è uniformata ai principi ermeneutici indicati dalla sentenza rescindente la quale aveva censurato la pronuncia annullata nella parte in cui la configurazione della aggravante de qua era stata a ncorata al carattere di “mafia storica” della associazione [OSCURATO:PERSONA] e alla plausibile disponibilità di armida parte della stessa evidenziando come tale parametro di valutazione non potesse essere automaticamente applicato nei confronti dei concorrenti esterni alla cosca mafiosa (ruolo riconosciuto in capo al [OSCURATO:PERSONA]) i quali, per definizione, non sono soggetti organici al gruppo delinquenziale. I giudici di secondo grado, in sede di rinvio, hanno disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ed acquisito le sentenze di merito e di legittimità emesse, a seguito di rito abbreviato, nell’ambito del procedimento denominato “Apocalisse”e la pronuncia della Corte di cassazione relativa al processo celebrato a carico dei coimputati, separatamente giudicati, tra i quali [OSCURATO:PERSONA] che è stato ritenuto braccio destro dell’odierno ricorrente e condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. All’esito di tale integrazione istruttoria e facendo riferimento a quanto statuito nelle sentenze acquisite agli atti, la Corte di merito – con motivazione totalmente disancorata dalle indicazioni impartite dalla pronuncia rescindente –ha affermato che [OSCURATO:PERSONA] non poteva non sapere che la consorteria [OSCURATO:PERSONA] disponesse, per definizione,di armi. Nessun rilievo assumono, ai fini di tale assunto, le intercettazioni contenute nelle sentenze relative al processo “Apocalisse” perché non conosciute dalla difesa e mai contestate al [OSCURATO:PERSONA] che in quella procedura non figurava tra i coimputati da giudicare. Del resto- sottolineano le difese ricorrenti - la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell’art. 238-biscod. proc. pen. devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all’art. 192, comma 3, codice di rito, ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi - ovviamente r accolti nel contraddittorio delle parti - che lo confermino. In violazione di tale principio, la Corte di appello ha configurato in capo a [OSCURATO:PERSONA] l’aggravante de quarichiamando laconicamente le emergenze probatorie fondanti la sentenza emessa in sede di rito abbreviato nell’ambito del processo “ Apocalisse”, mentre dalle operazioni captative svolte nell’ambito del presente procedimento,nulla emerge in ordine alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa la disponibilità di armi da parte della associazione mafiosa rispetto alla quale egli è stato ritenuto un mero concorrente esterno. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) e d e) , cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione sotto il triplice motivo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento alla configurazione dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. Rilevano le difese ricorrenti che la sentenza rescindente aveva censurato quella annullata nella parte in cui era stata configurata l’aggravante de qua in spregio ai principi declinati dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259588– 01 , e cioè senza fornire adeguata motivazione in merito all’effettivo reinvestimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] dei profitti economici generati nell’ambito della associazione mafiosa, tenuto anche conto del ruoloda questi rivestito di partecipe ma di mero concorrente esterno. Pur a fronte di tale dictum, la Corte di merito, in sede di giudizio di rinvio, ha posto a fondamento della propria decisione, ancora un volta, le argomentazioni contenute nelle sentenze emesse, in sede di rito abbreviato, nell’ambito del processo “Apocalisse”che non riguardano la figura di [OSCURATO:PERSONA], senza in alcun modo confrontarsi con la piattaforma probatoria relativa al presente procedimento e nemmeno con le pronunce di secondo grado e di legittimità relative al rito ordinario “Apocalisse” (allegate al ricorso) che avevano escluso l’aggravante de quain capo al coimputato [OSCURATO:PERSONA], anch’egli ritenuto concorrente esterno alla cosca mafiosa. Gli elementi probatori emersi nel presente giudizio danno conto che i centri scommesse gestiti da [OSCURATO:PERSONA] altro non erano che “lavanderie” di denaro di origine illecita, circostanza al più rilevante in termini di riciclaggio ma non certo indice rivelatore della sussistenza dell’aggravante prevista dall’art. 416-biscod. pen.,la quale presuppone una vera e propria emersione del denaro illecito dal mercato “sommerso” a quello lecito che viene travolto a beneficio del sodalizio mafioso e in danno degli altri onesti operatori commerciali. In ogni caso, la Corte di appello ha omesso di individuare come venisse reinvestito il denaro ripulito e qualesettore del mercato lecito sarebbe stato alterat o dal notevole afflusso di liquidità di origine illecita. 2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione sotto il triplice motivo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito ha escluso la diminuente di cui all’art. 62-biscod. pen. ritenendo ad esse ostative la gravità della condotta delittuosa, perdurata per lungo tempo,e ha oblitera to gli elementi positivi evidenziati nell’atto di appello, e cioè l’incensuratezza , l’atteggiamento resipiscente rappresentato da dichiarazioni eteroaccusatorie con le quali [OSCURATO:PERSONA] ha indicato il nominativo degli estorsori e le gravi condizioni di salute in cui egli versa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 2.Quanto al primo motivo, la Corte di appello ha formulato un nuovo giudizio affrontando il profilo di criticità evidenziato nella pronuncia di annullamento con rinvio e ha ampiamente colmato la lacuna motivazional e del precedente provvedimento in punto di configurazione in capo all’odierno ricorrente dell’aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen. con un costrutto argomentativo che si pone in linea con il dictum de ttato in sede di legittimità secondo cui,se ècorretto ritenere sussistente l'aggravante della disponibilità delle armi quando il delitto associativo sia contestato agli appartenenti di una "famiglia" mafiosa che notoriamente esercita la sua forza intimidatrice anche attraverso la dotazione di armi, tuttavia tale principio non può automaticamente valere per il concorrente esterno del sodalizio , ruolo attribuito a [OSCURATO:PERSONA]. Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che, quando si ritenga inadempiuto l'obbligo della motivazione, il giudice di rinvio è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato alle valutazioni ed alle richieste di integrazione sul piano motivazionale e non potendo fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti; resta, tuttavia libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata,poiché conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento(ex multis: Sez. 6, n. 19942 del 07/02/2019, Morabito, Rv. 276066 - 01 ; Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255122 - 01 ; Sez. 5, n. 7567 del 24/09/2012, Scavetto, Rv. 254830- 01 ; Sez. 1, n. 7963 del 15/01/2007, Pinto, Rv. 236242 - 01 ) . Ebbene, la Corte di appello,in sede di giudizio di rinvio, ha disposto, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con acquisizione, sentite le parti, della produzione documentale chiesta dal Procuratore generale, costituita dalle sentenze di merito e di legittimità emesse nel procedimento denominato Apocalisse e dalla pronuncia di questa Corte relativa al giudizio celebrato nei confronti anche del coimputato [OSCURATO:PERSONA], definitivamente condannato per concorso esterno a carico del quale era stata configurata l’aggravante della associazione armata. Valutate le risultanze già raccolte nel giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] in uno con le pronunce irrevocabili acquisite ai sensi dell’art. 238-bis cod. proc. pen. in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale che erano reputate, in conformità al parametro valutativo previsto da tale norma, un indiscutibile riscontro al carattere armato dell’organizzazione [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio ha colmato il vulnusmotivazionale rilevato dai giudici di legittimità sviluppando un apparato argomentativo puntuale e non manifestamente illogico in ordine alla consapevolezza in capo all’odierno ricorrente del carattere armato della consorteria o comunque alla ignoranza colpevole di tale circostanza. La Corte territoriale ha richiamato in primo luogo il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale imprenditore colluso con [OSCURATO:PERSONA], mafia c.d. storica la cui stabile dotazione di armamenti come strumenti di offesa rappresenta un fatto notorio; al riguardo ha evidenziato come le attendibili dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia raccolte nel giudizio di primo grado, riscontrate dalle attività captative eseguite nel corso delle indagini, avevano consentito di accertare in via definitiva che l’imputato, seppure concorrente esterno, aveva intrattenuto una relazione sistemica con tale organizzazione mafiosa,protratta per molti anni senza soluzione di continuità e consistita nello stringere patti di cooperazione e di reciproca utilità di cui era stato promotore ed attore alpreciso scopo di espandere la propria attività imprenditoriale nel settore del gioco e delle scommesse on lineeliminando la concorrenza ed imponendosi sul territorio in posizione dominante. Tali accordi avevano avuto natura sinallagmatica poiché [OSCURATO:PERSONA], per lungo tempo, si era servito di [OSCURATO:PERSONA] (che notoriamente ha proprio nella forza militare uno dei principali sistemi di controllo del territorio) per imporre il proprio circuito di scommesse nella città di Palermo e su parte della provincia in condizioni di monopoliocon eliminazione delle imprese concorrenti, versando, in cambio, all’organizzazione una percentuale sugli affari e/o una quota fissa di “utilità”. Nel corso di tale rapporto di sinergica cooperazione, [OSCURATO:PERSONA] si era interfacciato, in modo costantee diretto (organizzando anche incontri personali ) con numerosi capi di mandamento , tra cui le articolazioni Resuttana e [OSCURATO:PERSONA] che, come attestato nelle sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell’art. 238-biscod. proc. pen., erano risultate avere - proprio nell’arco temporale compreso tra la fine del 2011 ed il primo semestre del 2015nel quale l’imputato aveva instaurato il patto illecito con la cosca- la concreta disponibilità di armi delle quali era stato fatto anche uso in occasione di un atto intimidatorio. Muovendo quindi dal peculiare ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente esterno alla associazione mafiosa c.d. storica [OSCURATO:PERSONA], la cui disponibilità di armi non era solo circostanza notoriaperché emersa dall’esperienza storica e giudiziaria, ma anche concretamente esistente nel lungo periodo di interazione con l’imputato, la Corte di appello ha tratto la conclusione, immune da vizi logicie parametrata alle evidenze disponibili, che l’odierno ricorrente fosse stato consapevole del carattere armato del sodalizio in quanto circostanza da lui conosciuta o comunque ignorata per colpa, così correttamente applicando il criterio di imputazione soggettiva prescritto dall’art. 59, comma secondo, cod. pen. 3. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile in quanto manifestamente infondato. Diversamente da quanto dedotto, anche con riferimento all’aggravante di cui all’art. 416- bis, comma sesto, cod. pen., la Corte di appello,in sede di giudizio di rinvio,ha colmato il deficit motivazionale rilevato dai giudici di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] di merito ha richiamato i principi dettati dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259588-01, anche nella parte in cui si è affermato che l’aggravante de qua, di natura oggettiva, è applicabile anche al concorrente esterno, ove consapevole dei fatti oggetto della medesima aggravante o che per colpa li ignori,secondo la regola di cui all’art. 59, comma secondo, cod. pen.,e che, “ in assenza di qualsiasi specificazione normativa, i proventi destinati alla assunzione o al mantenimento del controllo delle attività economiche possono derivare anche da delitti commessi da terziche li affidino successivamente alla associazione mafiosa, senza partecipare alla gestione del relativo programma”. Tanto premesso, il giudice del rinvio ha evidenziato che nelle sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell’art. 238-biscod. proc. pen. era stata accertata l’assunzione da parte dei mandamenti mafiosi di Resuttana e [OSCURATO:PERSONA] una posizione dominante nel settore edilizio ma anche, e soprattutto, in quello delleslot machinesnonchè delle scommesse on line e che i capitali investiti e reimpiegati in tali attività economicheerano di provenienza delittuosa, in quanto derivanti dal sistema estorsivo ed impositivo delle regole di [OSCURATO:PERSONA]. In tale specifico contesto si stagliava la figura di [OSCURATO:PERSONA] che, dalle risultanze probatorie del processo a suo carico, emergeva quale imprenditore pacificamente colluso con il sodalizio mafioso e direttamente coinvolto nelle dinamiche di cui sopra in ragione del patto di reciproca utilità concluso - proprio nel settore dei giochi elettronici e scommesse a distanza - con l’organizzazione alla quale aveva versato per anni, a titolo di corrispettivo della protezione ottenuta e cioè del metodo intimidatorio d a questa attivato per eliminare dal territorio palermitano le imprese concorrenti, dapprima un quantum mensile rapportat o ai profitti da lui conseguitiin virtù di tale posizione dominante e successivamente una quota fissa prestabilita, a prescindere dal volume di affari realizzato, così accettando condizioni più deteriori per non perdere la gestione monopolistica del settoreslot machinesdella quale, diversamente, si sarebbe occupata la famiglia mafiosa di Acqusanta, tramite [OSCURATO:PERSONA]. Ireggenti delle famiglie mafiose palermitane avevano quindi per anni punta to su [OSCURATO:PERSONA] (soggetto di indubbie capacità imprenditoriali) liberando il campo - con l’utilizzo del metodo mafioso- dell ’ attività economica in materia di giochi e scommesse nell’ambito palermitano da possibili concorrentie aveva conseguito cospicui vantaggi e cioè una parte dei rilevanti introiti che, grazie alla tutela mafiosa, erano generati dall’imputato in ragione della gestione di sale giochi e scommesse esercitata in posizione monopolistica. Da tale peculiare relazione sistemica intessuta con [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] , direttamente coinvolto ed interessato alle dinamiche di monopolio della consorteria in specifici settori dell’economia legale e, quindi, con ruolo ben diverso da quello rivestito dai coimputati separatamente giudicati ([OSCURATO:PERSONA] più altri) e dal fatto che a [OSCURATO:PERSONA] era stato prospettato -ove non avesse aumentato il quantum dei proventi generati da corrispo ndere a [OSCURATO:PERSONA] per la protezione ricevuta -il subentro, al posto suo, della famiglia di Acquasanta nella gestione delle slot machines, i giudici del rinvio hanno logicamente tratto il coefficiente soggettivo richiesto dall’art. 59, comma secondo, cod. pen. per la configurazione a suo carico anche dell’aggravante prevista dall’art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. 4. Generico e comunque manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. La Corte di appello ha congruamente motivato il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuantiex art. 62-bis cod. pen. che era stato invocato nell’atto di appello con deduzioni generiche prive di serio confronto con la sentenza di primo grado spiegando come gli elementi favorevoli introdotti dalla difesa solo con il ricorso in cassazione (incensuratezza, assenza di carichi pendenti, contegno processuale positivo consistito in dichiarazioni eteroaccusatorie, oltre alle gravi condizioni di salute) andavano considerati del tutto subvalenti rispetto alla gravità dei fatti,consistiti in sinergie affaristiche, da lui direttamente promosse a scopo di lucro personalee realizzate con appartenenti a [OSCURATO:PERSONA] collocati in posizione apicale, in totale spregio alle regole del libero mercato e rispetto alla loro durata temporalenonché alla intensità del dolo, non senza considerare che le dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado afferivano a presunte azioni estorsive in suo danno di cui non vi era alcuna traccia negli atti processuali. Tale apprezzamento, proprio del giudizio discrezionale riservato al giudice di merito, è immune da vizi logico-giuridicie, come tale, si sottrae a censure in questa sede. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammendenonchè alla corresponsione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili, comparse all’odierna udienza, SOS Impresa per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SCS [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I taliana I mprese C ommerciali , T uristiche e dei S ervizi - provinciale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA] del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Professioni e delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Palermo - C onfcommercio I mprese per l' I talia Palermo e [OSCURATO:PERSONA] N azionale per la lotta contro le illegalità e le mafie A ntonino [OSCURATO:PERSONA], spese che si liquidano in complessivi euro 3.167,00 oltre accessori di legge per ciascuna parte civile. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle parti civili SOS I mpresa per La L egalità, S olidaria SCS O nlus, C onfesercenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dei Servizi -provinciale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA] del Commercio, del T urismo, dei S er vizi, delle P rofessioni e delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I mprese di P alermo - C onfcommercio I mprese per l' I talia P alermo e [OSCURATO:PERSONA] per la lotta contro le illegalità e le mafie [OSCURATO:PERSONA], spese che liquida in
Sentenza Cassazione n. 34328/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris